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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1065 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
CF rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPRI ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in VIA G. ARENA, 11 88100 CATANZARO;
E
, CF rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPRI ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in VIA G. ARENA, 11 CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Soverato il 04/07/1981, dalla cui unione CP_1
sono nati i figli e RO (maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi E - ordinare al Comune di Controparte_1 Parte_1
Soverato/ Catanzaro, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
le seguenti condizioni della separazione: Entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente e di conseguenza, per quanto attiene ai conto correnti cointestati, si impegnano ad accendere un conto corrente individuale nonché a saldare di comune accordo e secondo le proprie disponibilità economiche, i conti attualmente in comune e con un saldo attuale negativo, inoltre, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n.21761 del 29-07-2021: - La NO , intende acquisisce la piena Controparte_1
proprietà della casa familiare, sita in Catanzaro alla Via Provinciale snc Zona 1 Foglio 16 – Part
483 ( cfr all. 7 perizia estimativa) su cui è iscritta ipoteca dalla Banca CARIME Spa a fronte di un contratto di accollo mutuo ipotecario REP 140.336 RACC. 12.090, sottoscritto da entrambi i coniugi
e per il quale rimane attualmente un debito residuo pari ad € 72.702,69, accollandosi altresì l'intero debito residuo. Si precisa che il contratto di mutuo de quo è stato ceduto a a seguito Controparte_2
di operazioni di fusione tra i due istituti di credito;
-Il sig. invece, intende Parte_1
acquisire la piena proprietà del magazzino sito nel Comune di Catanzaro (quartiere Lido) Fg.101 part 1181 ( cfr all. 7 perizia estimativa);”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n. 16, parte 2, s. B , reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1981);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro e Soverato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 12/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1065 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
CF rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPRI ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in VIA G. ARENA, 11 88100 CATANZARO;
E
, CF rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPRI ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in VIA G. ARENA, 11 CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio a Soverato il 04/07/1981, dalla cui unione CP_1
sono nati i figli e RO (maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi E - ordinare al Comune di Controparte_1 Parte_1
Soverato/ Catanzaro, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
le seguenti condizioni della separazione: Entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente e di conseguenza, per quanto attiene ai conto correnti cointestati, si impegnano ad accendere un conto corrente individuale nonché a saldare di comune accordo e secondo le proprie disponibilità economiche, i conti attualmente in comune e con un saldo attuale negativo, inoltre, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n.21761 del 29-07-2021: - La NO , intende acquisisce la piena Controparte_1
proprietà della casa familiare, sita in Catanzaro alla Via Provinciale snc Zona 1 Foglio 16 – Part
483 ( cfr all. 7 perizia estimativa) su cui è iscritta ipoteca dalla Banca CARIME Spa a fronte di un contratto di accollo mutuo ipotecario REP 140.336 RACC. 12.090, sottoscritto da entrambi i coniugi
e per il quale rimane attualmente un debito residuo pari ad € 72.702,69, accollandosi altresì l'intero debito residuo. Si precisa che il contratto di mutuo de quo è stato ceduto a a seguito Controparte_2
di operazioni di fusione tra i due istituti di credito;
-Il sig. invece, intende Parte_1
acquisire la piena proprietà del magazzino sito nel Comune di Catanzaro (quartiere Lido) Fg.101 part 1181 ( cfr all. 7 perizia estimativa);”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n. 16, parte 2, s. B , reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1981);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro e Soverato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 12/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo