Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6340 del 2025, proposto da
NA FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato formato dalla sentenza n. 6823/2021 pubbl. il 02/12/2021 sub. RG n. 6360/2017 emessa dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 18 e il 20 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento alla ricorrente della somma di euro 12.450,94, oltre interessi come indicato in sentenza, a titolo di differenze stipendiali dovute, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Con Ordinanza n. 1013/2026 il Collegio chiedeva a parte ricorrente di documentare l’intervenuta notifica della sentenza ottemperanda all’Amministrazione; parte ricorrente ha documentato quanto richiesto; la sentenza risulta notificata in data 10 agosto 2023.
L’Amministrazione si è costituita con atto di stile.
Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi né prova dell’adempimento.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero dell’istruzione e del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito, o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato, che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua natura, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di NAPOLI, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che, in caso di ulteriore inerzia, all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o di un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA UZ |
IL SEGRETARIO