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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei Sig.ri Magistrati
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1231 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], con l'Avv. Gaetano Vito Vivona (pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), nata in Controparte_1 C.F._2
Alcamo il 29.04.1970, con l'Avv. Aurelio Cacciapalle (pec domiciliazione: Email_2
(c.f. ), nata Controparte_2 C.F._3 ad Alcamo il 26.05.1963, con l'Avv. Eligio Scaglione (pec domiciliazione: Email_3
(c.f. ), nato ad Controparte_3 C.F._4
Alcamo il 06.04.1977, con l'Avv. Simona Arena (pec domiciliazione:
Email_4
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nata ad Controparte_4 C.F._5
Alcamo il 10.10.1967;
(c.f. , nata Parte_2 C.F._6 ad Alcamo il 24.03.1965, n.q. di tutore e legale rappresentante di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(c.f. , nata ad Controparte_5 C.F._7
Alcamo il 26.10.1972, interdetta;
(c.f. ), nato ad Parte_3 C.F._8
Alcamo in data 01.03.1981.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha dedotto:
- di essere figlia, insieme agli altri sei convenuti, di Per_1
nata in [...] il [...] e deceduta,
[...]
vedova, in data 01.05.2019;
- che l'unico bene facente parte dell'asse ereditario della de
cuius è costituito dalla quota di proprietà indivisa pari a 1/3
dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Castellammare del
Golfo (TP), via W4 (oggi via Padre Borruso) n. 72, a p.t., identificato al N.C.E.U. del detto comune al foglio di mappa 50, part. 1455, sub.
1, pervenuto alla de cuius in forza di successione ab intestato del premorto marito, , deceduto il 21.05.2007, oltre Persona_2
ai beni mobili ivi contenuti;
- che con testamento pubblico, ricevuto in notar
[...]
in data 28.05.2015, n. 795 del Repertorio (registrato in Per_3
Castellammare del Golfo il 20.06.2019, n. 45226 Rep. e n. 17722 della
Raccolta), la de cuius ha disposto delle sue ultima volontà così
dichiarando: “Lego e lascio a mia figlia la quota Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
indivisa di un terzo (1/3), e comunque tutte le quote ed i diritti di mia
spettanza, su una unità immobiliare facente parte di un fabbricato urbano
a tre elevazioni fuori terra sito nella contrada Petrolo del Comune di
Castellammare del Golfo, Via G. Marconi n. 172/D … distinto nel Catasto
dei Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 50, con la particella
1455/sub. 1, piano terra, categ. A/2, cl. 4, e con tutti gli arredamenti, i
mobili e le suppellettili che vi si trovano …”;
- che dopo la morte della de cuius l'immobile de quo è rimasto nell'esclusiva disponibilità della figlia , la quale Controparte_1
si è rifiutata di consegnare copia delle chiavi dell'appartamento all'attrice, impedendole l'utilizzo unitamente agli altri eredi.
Tanto premesso in fatto, l'attrice, quale erede legittimaria pretermessa, invoca la tutela riconosciutale degli artt. 537 e 554 c.c.
(che rispettivamente prevedono “…se il genitore lascia un figlio solo, a
questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata
la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli” e “le
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva
disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”),
chiedendo disporsi la riduzione della disposizione testamentaria sopra citata, evidenziando di avere diritto a una quota pari a 1/7 di
2/3 della quota di 1/3 dell'immobile in questione e dei beni mobili ivi contenuti, esaurienti l'asse ereditario della de cuius, oggetto del legato in favore della sorella CP_1
Chiede, all'esito, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché la condanna della convenuta al pagamento di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
una indennità per l'occupazione indebita dell'immobile, per un importo pari a € 101,59 mensili.
Si è costituita la convenuta beneficiaria Controparte_1
della disposizione testamentaria impugnata, chiedendo il rigetto sia della domanda di riduzione, in ragione della mancata allegazione e prova di tutti gli elementi necessari, che della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Si sono costituiti i convenuti e Controparte_2 CP_3
facendo valere le proprie ragioni di legittimari
[...]
pretermessi (al pari della sorella attrice). Anche questi convenuti,
aderendo alle ragioni e alle domande attoree, chiedono, dunque,
previa riduzione della disposizione testamentaria lesiva, la reintegrazione della propria quota di legittima violata, lo scioglimento della comunione ereditaria e la corresponsione di un'indennità per l'occupazione dell'immobile perpetrata dalla sorella CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU affidata all'ing. . Per_4
*.*.*
1. Sulla domanda di riduzione, proposta da
[...]
, e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare,
l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius
abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizione dallo stesso posti in essere,
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una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.), si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma, e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizione del defunto lesive della sua quota di riserva. La legge, infatti, non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile,) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
L'azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi, la qualità
di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie, ovvero degli atti di liberalità
posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum, la diminuzione
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quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario, che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Si tratta, come detto, di un'azione di accertamento costitutivo,
in quanto diretta ad, per un verso, accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione,
conseguendo automaticamente, da tale accertamento, la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario,
ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
In materia successoria, l'accertamento della lesione della legittima, presuppone che si determini il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine deve, prima di tutto, determinarsi la massa dei beni relitti ed il valore al momento dell'apertura della successione;
detrarre, dal "relictum", i debiti da valutare con riferimento alla stessa data, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e
"donatum", nel caso di specie devoluto con disposizione testamentaria, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione.
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In tal modo, si determina la quota disponibile e la quota indisponibile, sulla massa risultante dalla somma del valore del
"relictum" al netto e del valore di quanto disposto con testamento.
*
Con riguardo al caso di specie, domanda di riduzione proposta dall'attrice, cui hanno tempestivamente aderito i convenuti e è ammissibile, Controparte_3 Controparte_2
essendo stati allegati tutti gli elementi necessari per stabilire se e in quale misura è avvenuta la lesione della quota di riserva ed essendo stata proposta espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la riduzione dell'unica disposizione lesiva compiuta dalla de cuius (per l'appunto la disposizione testamentaria impugnata).
Nel caso di specie, è incontestato (e dunque provato) che con la disposizione testamentaria oggi impugnata (relativa alla quota indivisa di 1/3 dell'immobile catastalmente individuato al NCEU
del comune di Castellammare del Golfo al fg. 50, part. 1455, sub. 1, e ai beni mobili ivi contenuti), ha legato alla sola Persona_1
figlia gli unici beni di sua proprietà e dunque esaurienti il CP_1
suo asse ereditario.
Tale disposizione integra, con ogni evidenza, la lesione della quota riservata ex lege, a ciascuno degli altri sei figli della de cuius, a ciascuno dei quali ex art. 537 c.c. è riservata la quota di 1/7 dei 2/3
(ossia 2/21) del patrimonio relitto (composto dalla quota indivisa di
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1/3 dell'immobile in questione e dai beni mobili ivi contenuti).
L'attrice e i suoi fratelli ed Parte_1 CP_3
vanno dunque reintegrati della quota legittima di CP_2
spettanza e mediante riduzione in misura corrispondente della disposizione testamentaria impugnata.
2. Sulla domanda di divisione della comunione ereditaria e divisione.
La domanda di scioglimento della comunione e di divisione va rigettata in ragione del difetto di una condizione dell'azione.
Va evidenziato che il CTU, incaricato di indagare in ordine alla regolarità urbanistica e catastale del bene immobile oggetto della domanda di riduzione ha rilevato che “Il progetto originario prevedeva
un seminterrato adibito a parcheggio e cantine oltre a due piani fuori terra.
Allo stato attuale l'immobile è costituito invece da tre piani fuori terra e
l'originario seminterrato (oggetto di perizia), che oggi risulta
completamente fuori terra, ha subito anche un cambio di destinazione
d'uso da parcheggio e cantina a civile abitazione… Rispetto quindi allo
stato di progetto, l'immobile nel suo complesso presenta una volumetria
maggiore non assentita, un diverso prospetto e diverse altezze alla gronda.
Come già descritto nel paragrafo precedente, oggi l'immobile ricade in
fascia di rispetto dalle battigie in zona vincolata paesaggisticamente e
pertanto ai sensi dell'art 32 c.1 e c.3 del d.p.r 380/2001 l'immobile risulta
in totale difformità edilizia. Inoltre, poiché ricade in area vincolata (entro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
della doppia conformità (art 36 del d.p.r 380/2001 e ss.mm.ii) non potrebbe
sussistere per le motivazioni su esposte ( lr 78/76 e p.r.g vigente)”.
L'immobile è dunque affetto da difformità urbanistica che lo rende abusivo.
Trattasi di difformità particolarmente rilevante perché si concreta nella trasformazione di uno scantinato con destinazione d'uso parcheggio e cantina in superficie residenziale con conseguente aumento della volumetria dell'immobile non assentito,
in totale difformità dal titolo.
Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza,
l'indivisibilità dell'immobile in questione stante il chiaro disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale "Gli atti
pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
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della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
La disposizione menzionata è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione,
consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
Ed invero, non è revocabile in dubbio che alle parti sia
"preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale
non altrimenti perseguibile, siccome illecito" (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985,
n. 47, Cass., 17.1.2003, n. 630).
Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità,
intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale.
Non vi è dubbio, infatti, che le modifiche sopra descritte abbiano addirittura comportato un aumento di volumetria, ossia una tipica modificazione edilizia idonea ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbe certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione non può che essere dichiarata inammissibile.
3. SULLA DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI
INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE SINE TITULO
DELL'IMMOBILE
Nemmeno la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione proposta dall'attrice e reiterata dai convenuti e in relazione al bene immobile CP_2 Controparte_3
oggetto della lesiva disposizione testamentaria può trovare accoglimento.
Costituisce invero circostanza pacifica tra le parti che la convenuta risiede nell'immobile di via Padre Controparte_1
Borruso n. 72 quantomeno da dopo il decesso della madre.
Per un verso, è vero che "il comproprietario che durante il periodo
di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che
giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve
corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti
civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che,
identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si
sarebbe potuto concedere ad altri, possono solo in mancanza di altri più
idonei criteri di valutazione essere individuati nei canoni di locazione
percepibili per l'immobile”. (Cassazione civile sez. II, 05/09/2013,
n.20394), peraltro verso, però non può prescindersi da quanto da ultimo statuito dal recente intervento nomofilattico in tema di
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danno da occupazione sine titulo di beni immobili (cfr. sent. SS.UU.
n. 33645 del 15 novembre 2022), ricostruzione applicabile anche in caso di occupazione esclusiva dell'immobile da parte di un comunista in danno degli altri.
Come noto, nello statuto giuridico della comunione del diritto di proprietà su beni immobili, il godimento promiscuo costituisce la regola, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma non sussiste un principio generale di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi, che di regola sono tra loro differenziate,
possono rimanere tali senza che ciò implichi, per ciò solo, una disparità. In questo senso, è logico che la nozione di “pari uso” della cosa comune non possa essere intesa nel senso di uso identico e contestuale, perché ciò neutralizzerebbe la possibilità stessa dell'uso da parte di ciascuno con il rischio dell'abbandono del bene e del suo avvilimento economico.
È ben possibile, perciò, che nel regime di comproprietà si determini di fatto l'uso differenziato e più intenso da parte di un condomino rispetto a quello degli altri. Ciò che conta è che tale situazione non divenga irrevocabile fino ad alterare la funzione del bene nella prospettiva di un utilizzo equilibrato fra i partecipanti,
consistente nella possibilità anche per loro di godere ed utilizzare il bene in modo differenziato.
In tale contesto, il contrasto innescato tra i comproprietari a causa dell'uso più intenso e persino solitario fatto da uno di loro in opposizione agli altri può svilupparsi su due fronti: quello
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specificamente orientato alla tutela del diritto al godimento diretto del bene e quello più specificamente gestorio, teso a far valere l'interesse al suo impiego fruttifero. In tale alternanza, lo sviluppo patologico della relazione tra i comproprietari può invero determinare un danno emergente, per perdita dell'utilità diretta, e/o un danno da lucro cessante, per l'ingiusta perdita o l'ingiusta mancata percezione di frutti civili.
Nel caso di specie l'attrice e i suoi fratelli e CP_3
nemmeno specificano se la domanda è diretta Controparte_2
al conseguimento del danno da perdita del diritto di godimento diretto o indiretto del bene.
Ebbene, le SS. UU. (sent. n. 33645/22), hanno escluso che il danno da mancato godimento del bene occupato costituisca un danno in re ipsa, precisando che la perdita subita e, dunque, il mancato godimento deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi richiede il risarcimento del danno (cfr. in particolare,
punto.
4.9. della sentenza delle S.U., pagg. 24 25, in cui si afferma
“Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è (…)
richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa (…). L'allegazione che l'attore
faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale
allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario
avrebbe esercitato il diritto di godimento (…). In presenza di una specifica
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contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso (…)”).
Chiarito che la concreta facoltà di godimento del bene (la cui lesione, nella prospettazione della Corte, integra da sola una
“perdita subita”, suscettibile di risarcimento) deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi agisce per il risarcimento (e, nel caso di contestazione da parte del convenuto,
anche oggetto di prova), è decisivo, nel presente giudizio, che l'attrice, né in citazione, né con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.,
non ha mai allegato quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (senza specificare nemmeno se diretto o indiretto) del bene comune persa (danno conseguenza risarcibile) a causa dell'incontestata occupazione dell'immobile di via Padre Borruso n. 72 da parte dell'altro condomino.
La difesa di parte attrice, perorando, di fatto, la tesi del danno
in re ipsa, ha allegato unicamente il fatto dell'altrui occupazione esclusiva del bene comune che, però, non è di per sé suscettibile di ristoro, integrando, solo, il primo termine della causalità giuridica fondante il risarcimento invocato, ossia il danno evento.
La mancata allegazione del secondo termine della causalità
giuridica (i.e. il danno risarcibile, per come specificato dall'ultimo intervento nomofilattico sopra citato) determina il rigetto della domanda in esame.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per tre quinti, dovendosi la restante parte porre a carico della convenuta ed in favore sia Controparte_1
dell'attrice che di ciascuno degli altri convenuti. Tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 5.200 (considerata l'entità della lesione),
disponendone la distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di tutte le parti del giudizio.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA aperta la successione di Persona_1
deceduta a Castellammare del Golfo (TP) il 01.05.2019;
ACCOGLIE l'azione di riduzione proposta da Parte_1
, e;
[...] CP_3 Controparte_2
DICHIARA il diritto di , ed Parte_1 CP_3
alla reintegra nella quota di riserva Controparte_2
spettante loro in relazione all'eredità di e per Persona_1
l'effetto attribuisce a ciascuno di essi una quota pari a 2/21 dei beni oggetto della disposizione testamentaria di cui al testamento
Tribunale di Trapani Sezione Civile
pubblico del 28.05.2015 in notar , con corrispondente Per_3
riduzione della disposizione testamentaria medesima in favore di
. Controparte_1
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA tra le parti le spese di lite per 3/5 ponendo la restante quota a carico di ed a favore di Controparte_1
, e Parte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, in € 1.000 Controparte_3
per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi, che distrae in favore dell'erario in ragione dell'ammissione al beneficio del PSS di tutte le parti.
PONE definitivamente a carico di le Controparte_1
spese per la CTU.
Così deciso in Trapani, in data 10.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Carlo Maria Bucalo Dott. Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
150 m dal mare) non è passibile di sanatoria edilizia in quanto il requisito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei Sig.ri Magistrati
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1231 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], con l'Avv. Gaetano Vito Vivona (pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), nata in Controparte_1 C.F._2
Alcamo il 29.04.1970, con l'Avv. Aurelio Cacciapalle (pec domiciliazione: Email_2
(c.f. ), nata Controparte_2 C.F._3 ad Alcamo il 26.05.1963, con l'Avv. Eligio Scaglione (pec domiciliazione: Email_3
(c.f. ), nato ad Controparte_3 C.F._4
Alcamo il 06.04.1977, con l'Avv. Simona Arena (pec domiciliazione:
Email_4
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nata ad Controparte_4 C.F._5
Alcamo il 10.10.1967;
(c.f. , nata Parte_2 C.F._6 ad Alcamo il 24.03.1965, n.q. di tutore e legale rappresentante di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(c.f. , nata ad Controparte_5 C.F._7
Alcamo il 26.10.1972, interdetta;
(c.f. ), nato ad Parte_3 C.F._8
Alcamo in data 01.03.1981.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha dedotto:
- di essere figlia, insieme agli altri sei convenuti, di Per_1
nata in [...] il [...] e deceduta,
[...]
vedova, in data 01.05.2019;
- che l'unico bene facente parte dell'asse ereditario della de
cuius è costituito dalla quota di proprietà indivisa pari a 1/3
dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Castellammare del
Golfo (TP), via W4 (oggi via Padre Borruso) n. 72, a p.t., identificato al N.C.E.U. del detto comune al foglio di mappa 50, part. 1455, sub.
1, pervenuto alla de cuius in forza di successione ab intestato del premorto marito, , deceduto il 21.05.2007, oltre Persona_2
ai beni mobili ivi contenuti;
- che con testamento pubblico, ricevuto in notar
[...]
in data 28.05.2015, n. 795 del Repertorio (registrato in Per_3
Castellammare del Golfo il 20.06.2019, n. 45226 Rep. e n. 17722 della
Raccolta), la de cuius ha disposto delle sue ultima volontà così
dichiarando: “Lego e lascio a mia figlia la quota Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
indivisa di un terzo (1/3), e comunque tutte le quote ed i diritti di mia
spettanza, su una unità immobiliare facente parte di un fabbricato urbano
a tre elevazioni fuori terra sito nella contrada Petrolo del Comune di
Castellammare del Golfo, Via G. Marconi n. 172/D … distinto nel Catasto
dei Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 50, con la particella
1455/sub. 1, piano terra, categ. A/2, cl. 4, e con tutti gli arredamenti, i
mobili e le suppellettili che vi si trovano …”;
- che dopo la morte della de cuius l'immobile de quo è rimasto nell'esclusiva disponibilità della figlia , la quale Controparte_1
si è rifiutata di consegnare copia delle chiavi dell'appartamento all'attrice, impedendole l'utilizzo unitamente agli altri eredi.
Tanto premesso in fatto, l'attrice, quale erede legittimaria pretermessa, invoca la tutela riconosciutale degli artt. 537 e 554 c.c.
(che rispettivamente prevedono “…se il genitore lascia un figlio solo, a
questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata
la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli” e “le
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva
disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”),
chiedendo disporsi la riduzione della disposizione testamentaria sopra citata, evidenziando di avere diritto a una quota pari a 1/7 di
2/3 della quota di 1/3 dell'immobile in questione e dei beni mobili ivi contenuti, esaurienti l'asse ereditario della de cuius, oggetto del legato in favore della sorella CP_1
Chiede, all'esito, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché la condanna della convenuta al pagamento di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
una indennità per l'occupazione indebita dell'immobile, per un importo pari a € 101,59 mensili.
Si è costituita la convenuta beneficiaria Controparte_1
della disposizione testamentaria impugnata, chiedendo il rigetto sia della domanda di riduzione, in ragione della mancata allegazione e prova di tutti gli elementi necessari, che della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Si sono costituiti i convenuti e Controparte_2 CP_3
facendo valere le proprie ragioni di legittimari
[...]
pretermessi (al pari della sorella attrice). Anche questi convenuti,
aderendo alle ragioni e alle domande attoree, chiedono, dunque,
previa riduzione della disposizione testamentaria lesiva, la reintegrazione della propria quota di legittima violata, lo scioglimento della comunione ereditaria e la corresponsione di un'indennità per l'occupazione dell'immobile perpetrata dalla sorella CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU affidata all'ing. . Per_4
*.*.*
1. Sulla domanda di riduzione, proposta da
[...]
, e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare,
l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius
abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizione dallo stesso posti in essere,
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una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.), si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma, e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizione del defunto lesive della sua quota di riserva. La legge, infatti, non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile,) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
L'azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi, la qualità
di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie, ovvero degli atti di liberalità
posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum, la diminuzione
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quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario, che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Si tratta, come detto, di un'azione di accertamento costitutivo,
in quanto diretta ad, per un verso, accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione,
conseguendo automaticamente, da tale accertamento, la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario,
ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
In materia successoria, l'accertamento della lesione della legittima, presuppone che si determini il valore della massa ereditaria e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine deve, prima di tutto, determinarsi la massa dei beni relitti ed il valore al momento dell'apertura della successione;
detrarre, dal "relictum", i debiti da valutare con riferimento alla stessa data, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e
"donatum", nel caso di specie devoluto con disposizione testamentaria, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione.
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In tal modo, si determina la quota disponibile e la quota indisponibile, sulla massa risultante dalla somma del valore del
"relictum" al netto e del valore di quanto disposto con testamento.
*
Con riguardo al caso di specie, domanda di riduzione proposta dall'attrice, cui hanno tempestivamente aderito i convenuti e è ammissibile, Controparte_3 Controparte_2
essendo stati allegati tutti gli elementi necessari per stabilire se e in quale misura è avvenuta la lesione della quota di riserva ed essendo stata proposta espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la riduzione dell'unica disposizione lesiva compiuta dalla de cuius (per l'appunto la disposizione testamentaria impugnata).
Nel caso di specie, è incontestato (e dunque provato) che con la disposizione testamentaria oggi impugnata (relativa alla quota indivisa di 1/3 dell'immobile catastalmente individuato al NCEU
del comune di Castellammare del Golfo al fg. 50, part. 1455, sub. 1, e ai beni mobili ivi contenuti), ha legato alla sola Persona_1
figlia gli unici beni di sua proprietà e dunque esaurienti il CP_1
suo asse ereditario.
Tale disposizione integra, con ogni evidenza, la lesione della quota riservata ex lege, a ciascuno degli altri sei figli della de cuius, a ciascuno dei quali ex art. 537 c.c. è riservata la quota di 1/7 dei 2/3
(ossia 2/21) del patrimonio relitto (composto dalla quota indivisa di
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1/3 dell'immobile in questione e dai beni mobili ivi contenuti).
L'attrice e i suoi fratelli ed Parte_1 CP_3
vanno dunque reintegrati della quota legittima di CP_2
spettanza e mediante riduzione in misura corrispondente della disposizione testamentaria impugnata.
2. Sulla domanda di divisione della comunione ereditaria e divisione.
La domanda di scioglimento della comunione e di divisione va rigettata in ragione del difetto di una condizione dell'azione.
Va evidenziato che il CTU, incaricato di indagare in ordine alla regolarità urbanistica e catastale del bene immobile oggetto della domanda di riduzione ha rilevato che “Il progetto originario prevedeva
un seminterrato adibito a parcheggio e cantine oltre a due piani fuori terra.
Allo stato attuale l'immobile è costituito invece da tre piani fuori terra e
l'originario seminterrato (oggetto di perizia), che oggi risulta
completamente fuori terra, ha subito anche un cambio di destinazione
d'uso da parcheggio e cantina a civile abitazione… Rispetto quindi allo
stato di progetto, l'immobile nel suo complesso presenta una volumetria
maggiore non assentita, un diverso prospetto e diverse altezze alla gronda.
Come già descritto nel paragrafo precedente, oggi l'immobile ricade in
fascia di rispetto dalle battigie in zona vincolata paesaggisticamente e
pertanto ai sensi dell'art 32 c.1 e c.3 del d.p.r 380/2001 l'immobile risulta
in totale difformità edilizia. Inoltre, poiché ricade in area vincolata (entro
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della doppia conformità (art 36 del d.p.r 380/2001 e ss.mm.ii) non potrebbe
sussistere per le motivazioni su esposte ( lr 78/76 e p.r.g vigente)”.
L'immobile è dunque affetto da difformità urbanistica che lo rende abusivo.
Trattasi di difformità particolarmente rilevante perché si concreta nella trasformazione di uno scantinato con destinazione d'uso parcheggio e cantina in superficie residenziale con conseguente aumento della volumetria dell'immobile non assentito,
in totale difformità dal titolo.
Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza,
l'indivisibilità dell'immobile in questione stante il chiaro disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale "Gli atti
pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
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della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
La disposizione menzionata è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione,
consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
Ed invero, non è revocabile in dubbio che alle parti sia
"preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale
non altrimenti perseguibile, siccome illecito" (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985,
n. 47, Cass., 17.1.2003, n. 630).
Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità,
intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale.
Non vi è dubbio, infatti, che le modifiche sopra descritte abbiano addirittura comportato un aumento di volumetria, ossia una tipica modificazione edilizia idonea ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbe certo considerarsi, ai fini che qui interessano, "di lieve entità".
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Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione non può che essere dichiarata inammissibile.
3. SULLA DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI
INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE SINE TITULO
DELL'IMMOBILE
Nemmeno la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione proposta dall'attrice e reiterata dai convenuti e in relazione al bene immobile CP_2 Controparte_3
oggetto della lesiva disposizione testamentaria può trovare accoglimento.
Costituisce invero circostanza pacifica tra le parti che la convenuta risiede nell'immobile di via Padre Controparte_1
Borruso n. 72 quantomeno da dopo il decesso della madre.
Per un verso, è vero che "il comproprietario che durante il periodo
di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che
giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve
corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti
civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che,
identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si
sarebbe potuto concedere ad altri, possono solo in mancanza di altri più
idonei criteri di valutazione essere individuati nei canoni di locazione
percepibili per l'immobile”. (Cassazione civile sez. II, 05/09/2013,
n.20394), peraltro verso, però non può prescindersi da quanto da ultimo statuito dal recente intervento nomofilattico in tema di
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danno da occupazione sine titulo di beni immobili (cfr. sent. SS.UU.
n. 33645 del 15 novembre 2022), ricostruzione applicabile anche in caso di occupazione esclusiva dell'immobile da parte di un comunista in danno degli altri.
Come noto, nello statuto giuridico della comunione del diritto di proprietà su beni immobili, il godimento promiscuo costituisce la regola, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma non sussiste un principio generale di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi, che di regola sono tra loro differenziate,
possono rimanere tali senza che ciò implichi, per ciò solo, una disparità. In questo senso, è logico che la nozione di “pari uso” della cosa comune non possa essere intesa nel senso di uso identico e contestuale, perché ciò neutralizzerebbe la possibilità stessa dell'uso da parte di ciascuno con il rischio dell'abbandono del bene e del suo avvilimento economico.
È ben possibile, perciò, che nel regime di comproprietà si determini di fatto l'uso differenziato e più intenso da parte di un condomino rispetto a quello degli altri. Ciò che conta è che tale situazione non divenga irrevocabile fino ad alterare la funzione del bene nella prospettiva di un utilizzo equilibrato fra i partecipanti,
consistente nella possibilità anche per loro di godere ed utilizzare il bene in modo differenziato.
In tale contesto, il contrasto innescato tra i comproprietari a causa dell'uso più intenso e persino solitario fatto da uno di loro in opposizione agli altri può svilupparsi su due fronti: quello
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specificamente orientato alla tutela del diritto al godimento diretto del bene e quello più specificamente gestorio, teso a far valere l'interesse al suo impiego fruttifero. In tale alternanza, lo sviluppo patologico della relazione tra i comproprietari può invero determinare un danno emergente, per perdita dell'utilità diretta, e/o un danno da lucro cessante, per l'ingiusta perdita o l'ingiusta mancata percezione di frutti civili.
Nel caso di specie l'attrice e i suoi fratelli e CP_3
nemmeno specificano se la domanda è diretta Controparte_2
al conseguimento del danno da perdita del diritto di godimento diretto o indiretto del bene.
Ebbene, le SS. UU. (sent. n. 33645/22), hanno escluso che il danno da mancato godimento del bene occupato costituisca un danno in re ipsa, precisando che la perdita subita e, dunque, il mancato godimento deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi richiede il risarcimento del danno (cfr. in particolare,
punto.
4.9. della sentenza delle S.U., pagg. 24 25, in cui si afferma
“Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è (…)
richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio
del diritto di godimento che è andata persa (…). L'allegazione che l'attore
faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale
allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario
avrebbe esercitato il diritto di godimento (…). In presenza di una specifica
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contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso (…)”).
Chiarito che la concreta facoltà di godimento del bene (la cui lesione, nella prospettazione della Corte, integra da sola una
“perdita subita”, suscettibile di risarcimento) deve comunque formare oggetto di allegazione da parte di chi agisce per il risarcimento (e, nel caso di contestazione da parte del convenuto,
anche oggetto di prova), è decisivo, nel presente giudizio, che l'attrice, né in citazione, né con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.,
non ha mai allegato quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (senza specificare nemmeno se diretto o indiretto) del bene comune persa (danno conseguenza risarcibile) a causa dell'incontestata occupazione dell'immobile di via Padre Borruso n. 72 da parte dell'altro condomino.
La difesa di parte attrice, perorando, di fatto, la tesi del danno
in re ipsa, ha allegato unicamente il fatto dell'altrui occupazione esclusiva del bene comune che, però, non è di per sé suscettibile di ristoro, integrando, solo, il primo termine della causalità giuridica fondante il risarcimento invocato, ossia il danno evento.
La mancata allegazione del secondo termine della causalità
giuridica (i.e. il danno risarcibile, per come specificato dall'ultimo intervento nomofilattico sopra citato) determina il rigetto della domanda in esame.
*.*.*
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Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per tre quinti, dovendosi la restante parte porre a carico della convenuta ed in favore sia Controparte_1
dell'attrice che di ciascuno degli altri convenuti. Tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 5.200 (considerata l'entità della lesione),
disponendone la distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di tutte le parti del giudizio.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA aperta la successione di Persona_1
deceduta a Castellammare del Golfo (TP) il 01.05.2019;
ACCOGLIE l'azione di riduzione proposta da Parte_1
, e;
[...] CP_3 Controparte_2
DICHIARA il diritto di , ed Parte_1 CP_3
alla reintegra nella quota di riserva Controparte_2
spettante loro in relazione all'eredità di e per Persona_1
l'effetto attribuisce a ciascuno di essi una quota pari a 2/21 dei beni oggetto della disposizione testamentaria di cui al testamento
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pubblico del 28.05.2015 in notar , con corrispondente Per_3
riduzione della disposizione testamentaria medesima in favore di
. Controparte_1
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA tra le parti le spese di lite per 3/5 ponendo la restante quota a carico di ed a favore di Controparte_1
, e Parte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, in € 1.000 Controparte_3
per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi, che distrae in favore dell'erario in ragione dell'ammissione al beneficio del PSS di tutte le parti.
PONE definitivamente a carico di le Controparte_1
spese per la CTU.
Così deciso in Trapani, in data 10.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Carlo Maria Bucalo Dott. Michele Ruvolo
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150 m dal mare) non è passibile di sanatoria edilizia in quanto il requisito