Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 199
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata comunicazione preventiva

    La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile poiché il contribuente non ha specificato quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare, né ha precisato i vizi da cui riteneva affetti gli atti, delegando di fatto al giudice l'individuazione degli stessi.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ritiene il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Inoltre, rileva che la resistente ha fornito prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, che non è stata opposta, interrompendo così eventuali prescrizioni. Anche considerando la notifica delle cartelle, non è trascorso un decennio tra la notifica delle cartelle e l'atto opposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 199
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo