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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la iscrizione ipotecaria notificata il 14/09/2023 numero 29820231460000005008 рer € 477.570,20 eccependo che la stessa non era stata preceduta da una comunicazione che avrebbe consentito di presentare osservazioni nonché la prescrizione di alcuni tributi
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'ADER eccependo la carenza di giurisdizione per alcune cartelle di competenza del Giudice ordinario in quanto aventi ad oggetto debiti di natura previdenziale, la inammissibilità del ricorso stante la genericità dei motivi, la corretta interruzione dei termini prescrizionali essendo stata notificata in data 29.3.23, tramite pec, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876202300000024000 non opposta,
Chiedeva quindi il rigetto.
Alla udienza del 20.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto avverso la
Iscrizione Ipotecaria n. 29820231460000005008 рer € 477.570,20 (come dichiarato) essendosi limitata la ricorrente ad eccepire la mancata notifica di una prodromica comunicazione ed altresì “la prescrizione della iscrizione rispetto alla notifica delle cartelle elencate” senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, stante che molte delle cartelle sottese hanno ad oggetto debiti previdenziali, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una comunicazione di iscrizione ipotecaria, contenente molteplici cartelle ( amche per debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro la prescrizione della iscrizione ipotecaria rispetto alla notifica delle cartelle ma senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi .
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, come parte ricorrente abbia omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla iscrizione ipotecaria e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la
Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante .che peraltro avrebbe indicato in € 477.570,20 il debito tributario seppure l'atto opposto riporti una somma diversa ( € 238.785,00)
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29876202300000024000 in data 29.3.2023 tramite
PEC e non opposta, e quindi interruttiva di una eventuale prescrizione, in ogni caso non sussistente stante che dalla notifica delle cartelle ( data non contestata) alla notifica dell'atto opposto non è trascorso un decennio (2019/2023) .
Attese, pertanto, le superiori considerazioni e la inammissibilità del ricorso, va rigettato lo stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 5811,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore di AdER
Siracusa, 20.10.2025 .
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3053/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29820231460000005008 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la iscrizione ipotecaria notificata il 14/09/2023 numero 29820231460000005008 рer € 477.570,20 eccependo che la stessa non era stata preceduta da una comunicazione che avrebbe consentito di presentare osservazioni nonché la prescrizione di alcuni tributi
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'ADER eccependo la carenza di giurisdizione per alcune cartelle di competenza del Giudice ordinario in quanto aventi ad oggetto debiti di natura previdenziale, la inammissibilità del ricorso stante la genericità dei motivi, la corretta interruzione dei termini prescrizionali essendo stata notificata in data 29.3.23, tramite pec, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876202300000024000 non opposta,
Chiedeva quindi il rigetto.
Alla udienza del 20.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto avverso la
Iscrizione Ipotecaria n. 29820231460000005008 рer € 477.570,20 (come dichiarato) essendosi limitata la ricorrente ad eccepire la mancata notifica di una prodromica comunicazione ed altresì “la prescrizione della iscrizione rispetto alla notifica delle cartelle elencate” senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, stante che molte delle cartelle sottese hanno ad oggetto debiti previdenziali, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una comunicazione di iscrizione ipotecaria, contenente molteplici cartelle ( amche per debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro la prescrizione della iscrizione ipotecaria rispetto alla notifica delle cartelle ma senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi .
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, come parte ricorrente abbia omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla iscrizione ipotecaria e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la
Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante .che peraltro avrebbe indicato in € 477.570,20 il debito tributario seppure l'atto opposto riporti una somma diversa ( € 238.785,00)
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29876202300000024000 in data 29.3.2023 tramite
PEC e non opposta, e quindi interruttiva di una eventuale prescrizione, in ogni caso non sussistente stante che dalla notifica delle cartelle ( data non contestata) alla notifica dell'atto opposto non è trascorso un decennio (2019/2023) .
Attese, pertanto, le superiori considerazioni e la inammissibilità del ricorso, va rigettato lo stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 5811,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore di AdER
Siracusa, 20.10.2025 .
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi