TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 21/01/2026, n. 1275
TAR
Sentenza breve 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi formali e sostanziali dell'asseverazione

    Il ricorrente non ha sanato i vizi dell'asseverazione neppure in fase giudiziale. L'azienda istante non ha depositato bilanci dal 2021 e non ha presentato dichiarazioni fiscali dal 2018, né altri documenti a dimostrazione del superamento dei motivi ostativi.

  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti reddituali e di occupazione

    L'Amministrazione non poteva rilasciare un permesso per attesa occupazione poiché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che vi fosse un'originaria mancanza del requisito reddituale. Il rilascio di tale permesso priverebbe di rilevanza la previsione di un reddito minimo e si presterebbe a condotte fraudolente. Al momento dell'ingresso, devono sussistere i requisiti necessari per l'instaurazione del rapporto di lavoro, circostanza non verificatasi nel caso di specie. I migranti non hanno un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, che può essere revocato in caso di assenza dei requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 21/01/2026, n. 1275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1275
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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