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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/6798
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
A seguito di mutamento del rito su ricorso 702 bis cpc ante Cartabia
Nella causa promossa da nato/a il 23/04/1953 a FIRENZE (FI), P.ZA Parte_1 C.F._1
INDIPENDENZA,22 50100 FIRENZE ITALIA rapp.to avv.to BARDELLI PAOLA
C.F._2
ATTORE/ricorrente rapp.to avv.to Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE C.F._3
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento del danno da attività provvedimentale che si assume illegittima
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: accertare e dichiarare la grave responsabilità ex art 2043 cc dell' Controparte_2 il compimento dell'atto illegittimo,
[...] consistente nell'errato riclassamento catastale in A,1 delle due unità immobiliari descritte nel CU del Comune di Firenze nel fgl 158, part 29, sub 515 e 516, posto in essere con l'avviso di accertamento catastale – nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. FI0080276/2020, notificato il 5.8.2021 nonché in qualsiasi atto da esso presupposto e/o connesso anche se incognito e/o per il mancato annullamento di detto atto illegittimo nell'esercizio del potere di autotutela, giusta istanza del 3.9.2021 del ricorrente;
Pagina 1 - e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati a e derivanti da dette condotte, Parte_1 quantificabili in € 75.911,49 o nel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite.
Nell'interesse del convenuto: rigetto della domanda con vittoria delle spese e condanna ex art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato a giugno 2022 ante rito Cartabia il sig. ha chiesto la Parte_1 condanna dell' al risarcimento del danno da attività provvedimentale Controparte_1 illegittima e sorretta da dolo o colpa grave;
tale attività è stata indicata nell'arbitrario e non motivato ri- accatastamento da A2 ad A1 di un suo immobile ubicato in Firenze.
In particolare l'attore in occasione della preparazione notarile dei documenti degli immobili in vista dei compromessi di vendita aveva scoperto nell'anno 2021 tramite il notaio, che erano stati classati in A1 senza che gli fosse mai stata data alcuna comunicazione dall'agenzia delle entrate, nonostante detto nuovo classamento fosse in atti dall'anno prima.
Che a causa di ciò la promittente acquirente si era rifiutata di stipulare l'acquisto perché con tale diverso classamento non avrebbe potuto avere le agevolazioni di prima casa e avrebbe dovuto anche pagare l'IMU.
Solamente in data 5.8.2021 l' ha notificato l'avviso di Controparte_1 accertamento catastale – nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.FI0080276/2020 (doc.5) con il quale ha determinato di riclassare le due unità immobiliari di proprietà del sub 515 e sub 516 in CAT A/1, Pt_1 intendendo con ciò ripristinare il classamento risalente al “censimento della scheda 6351 del 1962” ed assumendo che esso sarebbe coerente con quello attribuito “ad altre unità immobiliari limitrofe” a suo giudizio similari, identificate al foglio 158 part.9 sub.15 e foglio 158 part.131 sub.16. Nell'avviso di accertamento notificato si legge che detto nuovo classamento sarebbe oggetto di una mai notificata “variazione del 24-09- 2020 n.33486.1/20 prot.n.FI0078751” (cfr.pag.3 per il sub.515 e pag.4 per il sub.516).
In data 3.9.2021 il Signor ha presentato all' Pt_1 Controparte_1
Direzione Provinciale di Firenze l'istanza di revisione in autotutela (doc.6), evidenziando la totale erroneità e l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del nuovo classamento in A1 ed il conseguente gravissimo danno subito e subendo.
Pagina 2 Più precisamente il Signor ha rilevato che a seguito di lavori di ristrutturazione nel Pt_1
2003 (DIA n.1473 prot.10348/2003) ed a seguito di variazione prot. FI0395353, n.22924.1/2008 per il sub3 (oggi 515) e n.22923.1/2008 per il sub.12 (oggi 516), entrambe le unità immobiliari era state declassate in A/2.
dunque, già nell'anno 2008 le due unità immobiliari erano state quindi declassate da A1 a A2, a seguito di variazione prot. FI0395353, n. 22924.1/2008 (per il sub 3) e n 22923.1/2008 (per il sub 12) e nei successivi 13 anni l' aveva approvato e confermato Controparte_2
a più riprese detta riclassificazione anche a seguito di interventi di frazionamento e fusione (relativamente ad un vano scorporato dall'una e accorpato all'altra) delle due unità effettuati nell'anno 2012;
che in data 2.12.2019, per entrambe le unità immobiliari (sub.515 e sub.516), aveva presentato una domanda di variazione catastale mediante modello Docfa prot FI0182513 n.95305.1/2019 per "diversa distribuzione degli spazi interni", riproponendo il medesimo classamento in categoria A/2 già in essere;
che l'aggiornamento catastale effettuato il 2.12.2019 era relativo ad un intervento che aveva di fatto ripristinato lo stato delle due unità immobiliari esistente anteriormente al 2008;
che pertanto non v'era motivo né ragione per attribuire alle due unità immobiliari sub 515 e sub 516 la categoria catastale (A/1) diversa da quella (A/2) ad entrambe attribuita sin dal 26.9.2008 a seguito di variazione prot.FI 0395353 n.22924.1/2008 (per il sub 3) e n.22923.1/2008 (per il sub.12) e successiva variazione prot.FI 0301466n.30473.1/2009 eseguita ex ufficio il 26.9.09.
che inoltre il classamento in A/1 attribuito dall' non era CP_1 coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche della zona.
che in particolare tutte le unità immobiliari presenti nello stabile di Piazza Indipendenza n. 22 erano classate in Cat. A/2 e non in Cat A/1, così come quasi tutti gli immobili che circondano la Piazza Indipendenza ad eccezione del solo civico n.4, le cui unità, per tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree a comune non avevano caratteristiche simili a quelle dei due appartamenti del sig. . Parte_1
che le due unità immobiliari non avevano caratteristiche per essere classificate in A1. In particolare: Entrambe le unità immobiliari in oggetto non avevano e non hanno i requisiti catastali per essere ricomprese nella Categoria A/1, in quanto:
per superficie sono entrambe inferiori a mq. 250;
le terrazze a servizio delle abitazioni hanno una superficie ben inferiore a 65 mq;
sono presenti un bagno principale ed un bagno secondario per un'unità immobiliare ed un solo bagno (part.516) per l'altra unità immobiliare e tali bagni non presentano finiture di pregio o lusso;
non sono presenti montacarichi o comunque ascensori privati;
lo stabile non ricade in una zona considerata di lusso;
Pagina 3 lo stabile non ha servizio di portierato;
gli spazi comuni (corte interna) sono destinati a spazi di manovra per i garage tergali il fabbricato e non sono messi a giardino, pertanto tali spazi sono in tutto e per tutto consimili a fabbricati ove le unità immobiliari sono in Categoria A/2;
la scala di accesso alle unità immobiliari del fabbricato non presenta materiali pregiati;
l'ascensore, inserito nel medesimo vano scale, ha pregiudicato quella che poteva in origine essere la scala di accesso di un fabbricato comunque non signorile, paragonabile ad un fabbricato comune qualsiasi, andando oltretutto a ridimensionare la stessa tromba delle scale e togliendo del tutto il campo visivo della stessa, affossandolo;
il fabbricato non presenta scale di servizio;
l'immobile non ha pertinenze ad uso sportivo. In ragione di quanto sopra il sig. nell'istanza in autotutela, Pt_1 chiedeva all'ufficio di annullare immediatamente l'avviso di accertamento catastale –nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. FI0080276/2020, notificato il 5.8.2021, evidenziando che aveva promesso di vendere a terzi soggetti le due unità immobiliari sub 515 e 516, garantendo la classificazione catastale in A2, risultante in catasto sin dal 2008 e, a sua volta, aveva promesso di acquistare, con i proventi di dette vendite, altri immobili per sé e per persone da nominare. A questo specifico riguardo, il sig. significava all' che Pt_1 CP_1 avrebbe subito gravissimi danni “qualora i promissari acquirenti delle due unità immobiliari di che trattasi, a causa dell'errata riclassificazione in A1 dovessero recedere o risolvere dai contratti rispettivamente stipulati, il Signo Parte_1 non fosse in grado di ottemperare agli obblighi assunti, quale promissario acquirente, per mancanza della necessaria provvista” e che “solo l'immediato annullamento, in via di autotutela, dell'avviso in pa.
Il dunque deduce che sussiste una condotta della PA negligente, omissiva e gravemente Pt_1 colpevole:
1- prima per non aver emesso, evidentemente, il provvedimento de quo con la dovuta attenzione e per non aver svolto le dovute verifiche in modo corretto (tant'è vero che il provvedimento è stato annullato);
Pagina 4 In parte qua, si ravvisa dunque, in concreto, sia una condotta negligente, e comunque contraria a buona fede, della P.A., sia la presenza del nesso causale tra tale condotta e il lamentato danno. Infatti, se la PA si fosse comportata in modo corretto, agendo tempestivamente e compiutamente, il privato non avrebbe dovuto affrontare le spese suddette. Con riguardo alla questione dell'omesso o tardivo esercizio del potere di autotutela, si è affermato che “la P.A. può essere riconosciuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo (nella specie, un avviso di accertamento emesso dall') nell'esercizio del potere di autotutela, ove un siffatto comportamento abbia cagionato un danno al privato (nella specie, consistente nelle spese, non solo legali, sostenute per proporre il ricorso avverso il provvedimento illegittimo), giacché tale danno deriva dallo stesso atto illegittimo, mentre l'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. si configura soltanto come il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti” (Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 698). In tale sentenza si è ritenuto che “ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile” perché “non si tratta dell'indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo ha esplicato tutti i suoi effetti, per non essere la PA tempestivamente intervenuta ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce”.
I DANNI SONO STATI COSÌ INDICATI DAL Pt_1
Il danno patrimoniale subito dal ammonta ad € 55.911,49 di cui : Pt_1
• € 10.000,00 pari alla minor somma percepita dal Sig. nel contratto di vendita con Pt_1
(doc.22) rispetto a quanto pattuito nel preliminare di compravendita (doc.3); Parte_2
• €. 37.329,99 pari ai compensi corrisposti all'Avv. Iacopo Sforzellini ed all'Avv Paola Bardelli, che lo hanno assistito sia nel ricorso in autotutela, sia nel ricorso alla Commissione Tributaria, sia nella mediazione avanti OCF proc n2 772/2021 , sia nelle questioni afferenti i tre contratti preliminari ( , e nelle problematiche che sono insorte fra le Pt_2 Persona_1 parti a causa dell'atto illegittimo e del suo mancato annullamento tempestivo, sia nell'assistenza alla stipula dei tre rogiti di compravendita (docc. 32,33);
• € 3.172,00 pari al compenso corrisposto al Dott. per assistenza nella Persona_2 richiesta di finanziamenti presso gli istituti bancari per tentare di reperire la provvista necessaria per far fronte alla restituzione degli obblighi conseguenti alla risoluzione dei preliminari a causa del classamento in A1 degli immobili de quibus (doc. 34);
• € 5.409,50 pari al compenso corrisposto al Geom. per l'assistenza Controparte_3 tecnica prestata per la redazione della nota tecnica prodotta in sede di autotutela che con ricorso alla Commissione Tributaria (doc. 35).
Pagina 5 Tutti questi danni sono provati dagli esborsi materialmente erogati dal ricorrente ai citati professionisti per attività espletata ed anch'essa ampiamente documentata, nonché dalla minor somma percepita dalla vendita a . Parte_2
Quanto ai compensi erogati agli avvocati Sforzellini e Bardelli, essi sono stati calcolati sui valori medi di cui ai vigenti parametri professionali del DM 55/14 e ss. per l'attività svolta in relazione a n. 4 posizioni nelle quali è stato necessario l'intervento dei suddetti legali, da un lato per risolvere la problematica sotto il profilo tributario che ha generato i danni a cascata che ne sono susseguiti, dall'altro per limitare i danni e cercare di portare a compimento le vendite/acquisti promessi. I compensi in questione sono stati così calcolati:
1) €13.800,00 per istanza in autotutela e ricorso alla commissione tributaria secondo lo scaglione previsto per il valore di entrambi gli immobili di € 1.650.000 (docc5,6,8,11);
2) € 8.050,00 per l'attività stragiudiziale svolta in sede di trattative e assistenza al rogito notarile per la vendita dell'immobile promesso a in base allo scaglione previsto per prezzo Parte_2 di vendita dell'immobile di € 650.000 (docc.9,10,13,14,18,19,20,21,22);
3) € 5.750,00 per l'attività stragiudiziale svolta in sede di trattative e assistenza al rogito notarile per l'acquisto dell'immobile del in base allo scaglione previsto per prezzo Persona_3
d'acquisto pattuito in € 510.000,00 (docc.12,23,24,25,28; 4) € 8.050,00 per l'attività stragiudiziale svolta in sede di trattative e assistenza al rogito notarile per la vendita dell'immobile promesso a in base allo scaglione previsto per il Persona_4 prezzo di vendita dell'immobile di € 1.000.000,00. Il danno non patrimoniale sofferto dal ben potrà esser valutato in via equitativa, tenuto Pt_1 conto che tutta questa incresciosa quanto paradossale vicenda ha causato al Sig. un Parte_1 forte stress emotivo, un patema d'animo durato ben quattro mesi (dal 23.7.21 al 19.1.22) nella considerazione che la mancata stipula dei tre preliminari sottoscritti gli avrebbe comportato un danno compreso: tra €. 970.000,00, qualora avesse dovuto restituire a la Parte_3 somma da essa richiesta (€290.000), a la caparra ricevuta (€.600.000) e qualora Persona_4 non avesse potuto concludere il contratto con - per mancanza di provvista - Persona_3 perdendo la caparra di € 80.000 già corrisposta;
ed € 1.570.000,00 qualora avesse dovuto restituire a la somma da essa richiesta (€290.000), a il doppio Parte_2 Persona_4 della caparra ricevuta (€ 1.200.000,00) e qualora non avesse potuto concludere il contratto con il - per mancanza di provvista - perdendo la caparra di €80.000 già corrisposta Persona_3 somme queste di cui il Sig. non solo non disponeva, ma che non avrebbe mai potuto Pt_1 neppure reperire, stante anche il diniego dei finanziamenti delle due banche interpellate dal proprio commercialista Dott . A questo riguardo va poi tenuto conto che il Sig. è Per_2 Pt_1 un soggetto gravemente cardiopatico, che nel 2019 ha avuto un infarto a seguito del quale ha subito un intervento chirurgico di “rivascolarizzazione miocardica” con prescrizione di evitare in modo assoluto ogni tipo di stress emotivo (doc. 36,37). DIFESA AGENZIA ENTRATE
Si è costituita l' di Firenze per il tramite dell'avvocatura generale dello Controparte_1 stato, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del per lite temeraria ai sensi Pt_1 dell'art. 96 cpc.
In particolare ha dedotto che il non ha dimostrato l'illegittimità del provvedimento di Pt_1 ri-accatastamento, in quanto a supporto di tale deduzione ha semplicemente dedotto che in sede di mediazione tributaria l'agenzia aveva annullato l'atto; ha esposto che la mediazione tributaria è cosa diversa dall'annullamento dell'atto in autotutela;
mentre
Pagina 6 quest'ultimo è sorretto da un riesame degli atti da parte della PA e di una successiva verifica dell'erroneità dell'atto e dunque portando la PA a ritirare l'atto, qui nessun annullamento in autotutela è avvenuto come riporta lo stesso attore in narrativa;
il fatto che dopo la presentazione del ricorso in sede tributaria da parte dell'attore in sede appunto di mediazione tributaria l'atto sia stato rimosso dipende non già da una verifica di illegittimità dell'atto ma da una considerazione ben diversa e più ampia di prognosi dell'esito incerto della lite. Pa A ciò si aggiunge che in sede di autotutela la aveva discrezionalmente riscontrato la legittimità del ri- accatastamento perché, a seguito delle modifiche apportate dall'attore poco prima dei fatti di causa nel 2019, i suoi immobile avevano assunto la conformazione originaria ante 2008, quando cioè aveva la categoria A1; dunque non appare del tutto irragionevole e abnorme che la PA abbia riaccatastato l'immobile in A1, determinato la PA a ritenere che gli immobili avessero riacquisito la situazione di partenza quando cioè era accatastato in A1, e ciò anche valutando l'omogeneità prediale dell'immobile rispetto non solo ad altri presenti nella zona ma all'interno dello stesso condominio.
Dunque la convenuta ha negato che l'attore abbia dimostrato l'illegittimità dell'atto non essendo all'uopo idoneo far riferimento all'esito della mediazione tributaria che è funzionale ad altri interessi più generali laddove in sede di autotutela ci si muove tenendo conto di interessi più circoscritti e in particolare delle caratteristiche del fondo e omogeneità prediale con altri della zona.
In particolare, ha contestato che la PA avesse agito di punto in bianco e ha dedotto che il rifiuto di annullamento dell'atto in via di autotutela era del tutto legittimo e motivato dalla normativa di riferimento, ovvero:
In primo luogo, non vi è stato alcun intervento “di punto in bianco” da parte dell' , posto che CP_2 la rettifica del classamento è scaturita a seguito di presentazione Docfa del 02/12/2019 da parte del contribuente, a cui ha fatto seguito in data 24/09/2020 (quindi nei 12 mesi successivi) la rettifica dell'Ufficio (che ripristinava l'originario accatastamento in A/1), comunicata al contribuente il successivo 05/08/2021. La rettifica operata dall'Ufficio si inserisce quindi nella procedura introdotta a seguito del "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari", adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ai sensi della quale è stata introdotta la procedura DOCFA che consente, tra l'altro, al contribuente, in attuazione dell'art. 1, comma 3, di dichiarare una rendita proposta per l'unità immobiliare denunciata in Catasto. Il procedimento si avvia a seguito della presentazione, da parte dell'utente interessato, delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte in applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 701/94 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. Le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale "proposta" sono stabilite dal D.M. 701/94. Tale regolamento prevede in particolare, all'art. 1, comma 1, che "Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio... viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del... decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... unitamente ai
Pagina 7 relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti." Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare." "Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. E' facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto..." Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile, venendo al caso che ci occupa sostiene la convenuta che è quindi di tutta evidenza che non vi sia stata alcuna rettifica “a sorpresa” da parte dell'Ufficio, il quale ha agito nel rispetto della procedura di cui al DM 701/94, che, come sopra precisato, viene attivata su iniziativa di parte. Alla luce della riportata disciplina normativa è, inoltre, palesemente errato quanto riportato dal contribuente nel ricorso, per il quale il classamento in A2 sarebbe stato definitivamente confermato con le denunce Docfa del 2009 e 2013, e che quindi l'Ufficio non avrebbe potuto fare altro che confermarlo. Pertanto, a confutazione di quanto sostenuto da controparte si precisa che prima del 2008, per le due unità immobiliari in esame, l'unico riferimento catastale “definitivo” era quello che derivava dall'impianto meccanografico. E, a tal proposito è doveroso precisare che l'unità di cui si tratta deriva dai subalterni 3 e 12, originariamente censiti rispettivamente in categoria A/1, classe 2, vani 8 e categoria A/1, classe 1, vani 5,5. In data 23/02/2007, per entrambe i subalterni, era stata del resto presentata procedura Docfa prot. 65776, con causale “diversa distribuzione spazi interni”, per la quale la parte stessa proponeva il classamento in cat. A/1, classe 2, per il sub. 3 e in cat. A/1, classe 1, per il sub. 12. Successivamente per il sub. 3 è stata presentata Docfa protocollo 395353 del 26/09/2008, con causale “migliore rappresentazione grafica”, con la quale la parte proponeva il classamento in cat. A/2, classe 3, classamento non verificato dall'Ufficio. Anche per il sub. 12 è stata presentata Docfa protocollo 395350 del 26/09/2008, con medesima causale, con la quale anche in questo caso, la parte proponeva il classamento in cat. A/2, classe 3, non verificato dall'Ufficio. In seguito è stata inoltrata all'Ufficio la procedura Docfa 81998 del 06/04/2012, con causale Frazionamento e fusione, con la quale venivano soppressi i subalterni 3 e 12 e costituiti i subalterni 508 e 509, per la quale la proprietà proponeva il classamento, per entrambi i sub., in cat. A/2, classe 3, classamento non verificato dall'Ufficio. In data 02/12/2019 è stata infine presentata ulteriore procedura Docfa 182513, con causale
“Frazionamento e fusione”, con la quale venivano soppressi i subalterni 508 e 509 e costituiti i subalterni 515 e 516, per la quale la proprietà proponeva il classamento, per entrambi i sub., in cat. A/2, classe 3. In data 24/09/2020, l' procedeva alla verifica del classamento Controparte_2 proposto. In tale fase, effettuando una valutazione di tipo tecnico, attribuiva ai sub. 515 il classamento in categoria A/1 classe 2 vani 8, rispecchiando tale subalterno quasi del tutto la consistenza
Pagina 8 dell'originario sub. 3, e per il sub. 516 il classamento in categoria A/1 classe 1 vani 6,5, rispecchiando anch'esso, quasi del tutto la consistenza dell'originario sub. 12. In altri termini, non trovando una differenza sostanziale tra le caratteristiche delle originarie unità immobiliari e quelle oggi costituite, l' , operando per comparazione Controparte_2
e rispettando il principio della perequazione fondiaria, sia con le unità originarie che con le unità similari poste nella zona, ha attribuito il classamento in cat. A/1 per entrambe le unità.
***
Il ricorso ex art. 702 bis cpc è stato trasformato in rito ordinario sin dalla prima udienza prospettandosi una causa a cognizione non sommaria con audizione di testi.
La causa è stata istruita con prove documentali e con prove testimoniali in ordine alle conseguenze prospettate dall'attore in punto di quantificazione dei danni e loro stessa natura
MOTIVAZIONE
Come correttamente riporta l'attore per poter ottenere i danni da attività provvedimentale illegittima occorre dimostrare non soltanto l'erroneità dell'azione amministrativa e la sua illegittimità, qui conosciuto solo incidentalmente dal GO, ma anche che la condotta della PA provvedimentale/ istituzionale sia sorretta da dolo o colpa grave quae dolo equiparatur.
Appare anche corretta la deduzione dell'attore secondo cui la pa anche nella materia del classamento dei fondi, non abbia una discrezionalità amministrativa priva di limiti, fiungendo sempre da limite esterno il principio di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa;
l'attore ha richiamato la sent. Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120, che aveva confermato la decisione di condanna dell'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso affermando appunto: “omissis….stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale” .
Questo precedente, come è dato evincere chiaramente, riguarda un caso in cui la PA aveva accertato, in sede di autotutela, che un atto che aveva emesso in precedenza era errato, e dunque è stato ritirato, a differenza di questo caso in cui la PA non ne ha ammesso la erroneità e illegittimità.
Orbene, seppure qui l'attore abbia provato di aver derivato dei danni conseguenti al nuovo accatastamento del suo immobile in A1 invece che in A2 (come poi ottenuto in sede di mediazione), danni collegati ai due compromessi di vendita e acquisto che sono slittati di circa un mese e con oneri di spese tecniche e oneri tecnici e di spese legali per ottenere la rimozione dell'atto in via di autotutela, oltre il danno morale da stress quale soggetto peraltro cardiopatico, a causa degli impegni contrattuali già assunti con i due compromessi di vendita, tuttavia, non ha provato che l'attività provvedimentale della PA era illegittima e
Pagina 9 che fosse sorretta da dolo o colpa grave, elementi soggettivi il cui elemento rivelatore è l'irragionevolezza del provvedimento.
Si ritiene, infatti, fondata l'eccezione di merito della parte convenuta laddove si afferma che il mero ritiro dell'atto in via di mediazione tributaria se costituisce un indizio dell'erroneità del provvedimento tanto da aver portato la pa a fare un giudizio prognostico negativo di possibile accoglimento del ricorso tributario promosso dal cionondimeno non è Pt_1 sufficiente a dimostrare la sicura illegittimità dell'atto di accatastamento né l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.
D'altra parte, come emerge dalla stessa ricostruzione fatta dall'attore, l'agenzia delle entrate non aveva agito del tutto fuori da ogni logica e ragionevolezza;
emerge dalle stesse deduzioni del che il suo immobile aveva in un primo tempo quel tipo di accatastamento Pt_1 in AI, e che solo a seguito di modifiche da lui apportate nell'anno 2008 aveva avuto l'accatastamento in A2 mantenuto per 13 anni senza contestazioni da parte della pa.
Successivamente l'attore, però, aveva ridistribuito gli spazi riportando l'immobile nelle condizioni originarie ante 2008: così, infatti, scrive in ricorso: “già nell'anno 2008 le due unità immobiliari erano state declassate da A1 a A2”….omissis….. “l'aggiornamento catastale effettuato il 2.12.2019 era relativo ad un intervento che aveva di fatto ripristinato lo stato delle due unità immobiliari esistente anteriormente al 2008”. Dunque, non appare irragionevole che la PA abbia di conseguenza riattribuito all'immobile dell'attore la stessa categoria che aveva prima dell'inziale modifica del 2008.
Per tutte queste ragioni si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento difettando la prova della illegittimità dell'atto, non accertata né dal giudice tributario competente, né dall'annullamento in via di autotutela della stessa PA e non riscontrabile incidentalmente nemmeno in questo giudizio sulla base delle deduzioni dello stesso attore, e comunque difettando la prova della colpa grave quae dolo equiparatur, non potendo quest'ultima trarsi dal mero rifiuto di ritiro dell'atto in autotutela e successivo ritiro in sede di mediazione tributaria, stante le diverse finalità e funzioni dei due istituti e la diversità degli interessi che ne stanno a fondamento come correttamente eccepito dalla parte convenuta.
SPESE LEGALI
Nonostante la soccombenza dell'attore e la infondatezza della sua domanda non pare, tuttavia, possibile accordare la condanna del per lite temeraria essendo la domanda Pt_1 dell'attore espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Cost.
Anzi, poiché la lite era obiettivamente originata da un agire della PA caratterizzato da motivazione scarsamente esplicitata, anche se arguibile in quel riferimento fugace alla conformazione originaria dell'immobile e all'impianto meccanografico del 1962, ripristinata dall'attore nel 2019, cui corrispondeva originariamente appunto la categoria A1, fatto ben noto all'attore tanto da essere riportato anche nella narrativa del suo ricorso, considerato poi che la PA non aveva notificato nel 2020 la variazione catastale in questione, in tal modo lasciando che l'attore stipulasse dei contratti con terzi di vendita e acquisto, che si basavano in buona fede sull'accatastamento in A2, considerato che queste deficitarie condotte della pa sono effettivamente in nesso di causa con i danni lamentati quali lo slittamento dei
Pagina 10 compromessi in corso, le spese tecniche e legali per ottenere il ripristino della categoria A2, e lo stress presumibilmente dannoso per la salute in soggetto documentalmente cardiopatico, in considerazione della perdita delle caparre i e indisponibilità dei fondi per nuovo acquisto, ebbene tutto ciò porta a ritenere sussistenti i motivi previsti dalla legge per applicare una integrale compensazione delle spese di lite in applicazione anche del principio della causalità del processo.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
• Rigetta la domanda.
• Compensa integralmente le spese della lite.
Firenze, 10 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
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2 - poi per non aver provveduto tempestivamente al suo annullamento a seguito delle contestazioni sollevate stragiudizialmente dal privato il 3.9.21..
L'annullamento tardivo del provvedimento illegittimo non può che trovare spiegazione in accertamenti precedentemente non condotti dall'Amministrazione, o comunque effettuati senza il necessario e dovuto approfondimento.