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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 514/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 514/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to APOLITO ANNA, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti;
ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 13.04.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_1 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1843/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente
, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al Parte_1
74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 22.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Pregresso meningioma asportato nel 2019 con residuo
d i tessuto patologico con riferita cefalea e vertigini”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “portatrice di invalidità civile non superiore al 67%”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, atteso che parte ricorrente non ha depositata autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.000,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_1
.
[...]
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 04/03/2025
Dr. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 514/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 514/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to APOLITO ANNA, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti;
ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 13.04.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_1 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1843/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente
, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al Parte_1
74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 22.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Pregresso meningioma asportato nel 2019 con residuo
d i tessuto patologico con riferita cefalea e vertigini”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “portatrice di invalidità civile non superiore al 67%”.
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, atteso che parte ricorrente non ha depositata autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.000,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_1 euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_1
.
[...]
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 04/03/2025
Dr. Mario Miele
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