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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 856/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 856 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso presentato da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Elena BRICHESE il C.F._2 primo e dall'avv. Alberto Scarpa la seconda,
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente come da note di trattazione scritta per l'udienza 3.6.2025 con cui le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto e dunque:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito del rilascio della casa coniugale la sig.ra ha Parte_2 già asportato tutti i propri effetti personali più rilevanti e ha già provveduto a trasferire la propria residenza altrove Si dà atto che la sig.ra ha già provveduto e ad asportare dalla casa Pt_2 familiare l'armadietto che si trovava a fianco dell'armadio in camera matrimoniale, i due tavolini in vetro del salotto e le n. 6 sedie del soggiorno;
l'urna funeraria con le ceneri della figlia verrà custodita dalla sig.ra presso la sua nuova residenza e, a tal Per_1 Parte_2
1 fine, il sig. ha già provveduto alla sottoscrizione dei relativi necessari documenti Parte_1 presso il Comune di Musile di Piave, e compiuto le conseguenti attività necessarie;
la sig.ra ha già consegnato al sig. le copie delle chiavi dell'abitazione coniugale e il Pt_2 Pt_1 telecomando del cancello ancora in suo possesso.
3. Il sig. si impegna a versare Parte_1 alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del presente atto (compresa per intero la mensilità di febbraio 2025), a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di importo pari ad € 500,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 del mese presso il conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN: IT 87 N Parte_2
03069 36283 1000 0006 6735. 4. I due cani di proprietà del signor e della sig.ra Pt_1 Pt_2 rimarranno presso l'abitazione di proprietà del sig. che si occuperà dell'accudimento e Pt_1 delle spese di alimentazione e cura degli animali.
5. I coniugi danno atto di aver già provveduto a suddividere gli importi di cui al conto corrente comune acceso presso Monte dei Paschi di
Siena, filiale di Musile di Piave (VE) con conseguente estinzione del predetto conto.
6. Spese legali compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero intervenuto: voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.09.1987 registrato allo Stato civile del Comune di Musile di Piave [al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1987] dalla cui unione Per_ sono nati i figli (il 13.01.1988), (il 02.03.1992) e (il 13.07.1998) tutti Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 12 e dell'art. 473-bis 47 c.p.c. i coniugi hanno adito l'intestato Tribunale per la separazione. Tra le parti sono infatti insorte incomprensioni e incompatibilità caratteriali di gravità tale da non consentire la prosecuzione della comunione di vita materiale e spirituale. Già dal mese di novembre 2024, con il consenso del marito, la moglie ha lasciato la casa coniugale trasferendosi in un appartamento dalla stessa condotto in locazione.
I coniugi all'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta, hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, anche in considerazione della maggiore età e dell'indipendenza economica della prole.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le spese vanno compensate in ragione del carattere congiunto del ricorso e la conforme istanza a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Musile di Piave (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [n. 24, parte
II, Serie A., anno 1987] per l'annotazione al suo passaggio in giudicato;
3. Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 856 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso presentato da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Elena BRICHESE il C.F._2 primo e dall'avv. Alberto Scarpa la seconda,
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente come da note di trattazione scritta per l'udienza 3.6.2025 con cui le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto e dunque:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito del rilascio della casa coniugale la sig.ra ha Parte_2 già asportato tutti i propri effetti personali più rilevanti e ha già provveduto a trasferire la propria residenza altrove Si dà atto che la sig.ra ha già provveduto e ad asportare dalla casa Pt_2 familiare l'armadietto che si trovava a fianco dell'armadio in camera matrimoniale, i due tavolini in vetro del salotto e le n. 6 sedie del soggiorno;
l'urna funeraria con le ceneri della figlia verrà custodita dalla sig.ra presso la sua nuova residenza e, a tal Per_1 Parte_2
1 fine, il sig. ha già provveduto alla sottoscrizione dei relativi necessari documenti Parte_1 presso il Comune di Musile di Piave, e compiuto le conseguenti attività necessarie;
la sig.ra ha già consegnato al sig. le copie delle chiavi dell'abitazione coniugale e il Pt_2 Pt_1 telecomando del cancello ancora in suo possesso.
3. Il sig. si impegna a versare Parte_1 alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del presente atto (compresa per intero la mensilità di febbraio 2025), a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di importo pari ad € 500,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 del mese presso il conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN: IT 87 N Parte_2
03069 36283 1000 0006 6735. 4. I due cani di proprietà del signor e della sig.ra Pt_1 Pt_2 rimarranno presso l'abitazione di proprietà del sig. che si occuperà dell'accudimento e Pt_1 delle spese di alimentazione e cura degli animali.
5. I coniugi danno atto di aver già provveduto a suddividere gli importi di cui al conto corrente comune acceso presso Monte dei Paschi di
Siena, filiale di Musile di Piave (VE) con conseguente estinzione del predetto conto.
6. Spese legali compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero intervenuto: voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.09.1987 registrato allo Stato civile del Comune di Musile di Piave [al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1987] dalla cui unione Per_ sono nati i figli (il 13.01.1988), (il 02.03.1992) e (il 13.07.1998) tutti Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 12 e dell'art. 473-bis 47 c.p.c. i coniugi hanno adito l'intestato Tribunale per la separazione. Tra le parti sono infatti insorte incomprensioni e incompatibilità caratteriali di gravità tale da non consentire la prosecuzione della comunione di vita materiale e spirituale. Già dal mese di novembre 2024, con il consenso del marito, la moglie ha lasciato la casa coniugale trasferendosi in un appartamento dalla stessa condotto in locazione.
I coniugi all'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta, hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, anche in considerazione della maggiore età e dell'indipendenza economica della prole.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le spese vanno compensate in ragione del carattere congiunto del ricorso e la conforme istanza a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Musile di Piave (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [n. 24, parte
II, Serie A., anno 1987] per l'annotazione al suo passaggio in giudicato;
3. Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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