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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.8515/25 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza;
Parte 1
,
ricorrente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Controparte_1
,
Coppola;
resistente
FATTO E DIRITTO
-Con ricorso depositato il 3.4.2025, il ricorrente in epigrafe premesso che la Corte di Appello di
Napoli con sentenza n. 347/2025, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato l'an del suo diritto a ricevere le retribuzioni di cui all'art.1 comma 464 della legge 178/2020 per le ore Cont espletate come straordinario Covid-19 – agiva in giudizio per sentir condannare la 1 pagamento della somma a tale titolo dovuta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ai fini della relativa quantificazione deduceva che "in virtù dei calcoli effettuati in base alle ore svolte, il percepito ed il dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, la convenuta è debitrice, per le attività di vaccinazione contro il Covid 19 espletate dell'importo di euro 20.281,69 attualizzata come per legge".
Cont L costituitasi in giudizio, chiedeva preliminarmente che fosse disposta la sospensione dell'odierno giudizio di quantificazione ex artt. 295 e 337 c.p.c., avendo proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza sull'an.
Eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente non essendo stati indicati gli elementi necessari per determinare l'importo del credito vantato con conseguente preclusione Cont della possibilità di difesa della Quest'ultima aggiungeva che, in mancanza di ogni allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa al pagamento della somma di euro 20.281,69, la domanda attorea non poteva che essere rigettata.
Cont Inoltre, la argomentava che il difetto di allegazione non poteva essere sanato dal "calcolo delle differenze retributive” depositato dal ricorrente solo l'8.4.2025 e, quindi, tardivamente perché in un momento successivo al deposito del ricorso del 3.4.2025; in ogni caso contestava il numero di ore lavorate indicate nel predetto prospetto poiché vi erano state inserite n. 44 ore lavorate in più.
All'odierna udienza del 27.10.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura alle parti.
Va preliminarmente disattesa l'istanza di sospensione del processo invocata da parte convenuta.
Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c. ricorrendo solo una pregiudizialità in senso logico e non tecnico-giuridico tra la causa sull'an e l'odierno giudizio di quantificazione;
Neppure ricorrono i presupposti della sospensione facoltativa del processo ex art.337 c.p.c. non emergendo, dalla lettura della sentenza sull'an, elementi di plausibile controvertibilità della decisione posta a fondamento dell'odierno ricorso di quantificazione, anche tenuto conto della natura eccezionale del rimedio in questione.
Deve essere dichiarata la nullità del ricorso perché formulato genericamente essendo omessa la esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda.
Il ricorrente si è limitato a richiamare la sentenza sull'an che ha accertato il suo diritto ad essere retribuito nella misura di cui all'art. 1, comma 464, legge 178/2020, ma non ha indicato, mese per mese, il numero di ore di lavoro espletate come straordinario Covid-19 ed in quali giorni sono state svolte le relative prestazioni aggiuntive.
Tale numero di ore lavorate non è oggetto dell'accertamento della sentenza sull'an, né è richiamato nella sentenza di rigetto di primo grado.
Il ricorrente non ha allegato alcunchè al riguardo, essendosi limitato a dedurre che “in virtù dei calcoli effettuati in base alle ore svolte, il percepito ed il dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, la convenuta è debitrice, per le attività di vaccinazione contro il Covid 19 espletate dell'importo di euro 20.281,69 attualizzata come per legge".
Il ricorso, tuttavia, non contiene tali calcoli e quelli depositati in corso di causa non possono trovare ingresso in giudizio perchè prodotti tardivamente.
Oltre alla totale mancanza di allegazione in ordine al numero di ore in cui il Pt 1 è stato impegnato nell'attività vaccinale (e che secondo la sentenza sull'an fonda il diritto al compenso nella misura richiesta di euro 80,00 all'ora e, quindi, di gran lunga maggiore al compenso per il lavoro straordinario), egli non ha depositato alcun documento a corredo e prova della pretesa azionata (cartellini presenze, buste paga, ordini di servizio), né ha articolato alcuna prova;
solo all'odierna udienza ha chiesto, in via subordinata, la nomina di un CTU per la quantificazione delle somme dovutegli, ma è evidente che la mancata allegazione del numero di ore lavorate rende inammissibile tale richiesta non potendosi introdurre surrettiziamente in giudizio circostanze che dovevano essere oggetto di specifica allegazione della parte interessata.
Il ricorso introduttivo delimita i confini invalicabili delle allegazioni e delle prove e deve contenere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda ed altrettanto è a dirsi per il resistente in relazione alla propria memoria difensiva.
Costituisce, infatti, ius receptum che nel diritto del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che postula che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non tempestivamente e ritualmente allegate negli atti introduttivi (Cass.Sez.Un. n.11353/04; Cass.Sez.Un. n.8202/2005; Cass. Sez. Un.
n.761/02).
Ne consegue che neppure è consentito supplire alle carenze degli atti introduttivi di ciascuna difesa tramite un'integrazione ad opera di documenti allegati "cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrane la fondatezza" (Cass. N.13825/08).
Le parti, quindi, hanno il diritto di difendersi sulla base dei fatti compiutamente descritti in ricorso e nella memoria di costituzione così come anche il giudice deve poter valutare inizialmente la materia del contendere esclusivamente sulla base degli atti introduttivi che devono presentare il carattere di assoluta compiutezza.
L'estrema genericità della domanda non rende intellegibile in modo compiuto la pretesa azionata e Cont preclude una adeguata e puntuale difesa alla
Va, pertanto, dichiarata la nullità del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara la nullità del ricorso;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 27.10.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.8515/25 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza;
Parte 1
,
ricorrente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Controparte_1
,
Coppola;
resistente
FATTO E DIRITTO
-Con ricorso depositato il 3.4.2025, il ricorrente in epigrafe premesso che la Corte di Appello di
Napoli con sentenza n. 347/2025, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato l'an del suo diritto a ricevere le retribuzioni di cui all'art.1 comma 464 della legge 178/2020 per le ore Cont espletate come straordinario Covid-19 – agiva in giudizio per sentir condannare la 1 pagamento della somma a tale titolo dovuta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ai fini della relativa quantificazione deduceva che "in virtù dei calcoli effettuati in base alle ore svolte, il percepito ed il dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, la convenuta è debitrice, per le attività di vaccinazione contro il Covid 19 espletate dell'importo di euro 20.281,69 attualizzata come per legge".
Cont L costituitasi in giudizio, chiedeva preliminarmente che fosse disposta la sospensione dell'odierno giudizio di quantificazione ex artt. 295 e 337 c.p.c., avendo proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza sull'an.
Eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente non essendo stati indicati gli elementi necessari per determinare l'importo del credito vantato con conseguente preclusione Cont della possibilità di difesa della Quest'ultima aggiungeva che, in mancanza di ogni allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa al pagamento della somma di euro 20.281,69, la domanda attorea non poteva che essere rigettata.
Cont Inoltre, la argomentava che il difetto di allegazione non poteva essere sanato dal "calcolo delle differenze retributive” depositato dal ricorrente solo l'8.4.2025 e, quindi, tardivamente perché in un momento successivo al deposito del ricorso del 3.4.2025; in ogni caso contestava il numero di ore lavorate indicate nel predetto prospetto poiché vi erano state inserite n. 44 ore lavorate in più.
All'odierna udienza del 27.10.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura alle parti.
Va preliminarmente disattesa l'istanza di sospensione del processo invocata da parte convenuta.
Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c. ricorrendo solo una pregiudizialità in senso logico e non tecnico-giuridico tra la causa sull'an e l'odierno giudizio di quantificazione;
Neppure ricorrono i presupposti della sospensione facoltativa del processo ex art.337 c.p.c. non emergendo, dalla lettura della sentenza sull'an, elementi di plausibile controvertibilità della decisione posta a fondamento dell'odierno ricorso di quantificazione, anche tenuto conto della natura eccezionale del rimedio in questione.
Deve essere dichiarata la nullità del ricorso perché formulato genericamente essendo omessa la esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda.
Il ricorrente si è limitato a richiamare la sentenza sull'an che ha accertato il suo diritto ad essere retribuito nella misura di cui all'art. 1, comma 464, legge 178/2020, ma non ha indicato, mese per mese, il numero di ore di lavoro espletate come straordinario Covid-19 ed in quali giorni sono state svolte le relative prestazioni aggiuntive.
Tale numero di ore lavorate non è oggetto dell'accertamento della sentenza sull'an, né è richiamato nella sentenza di rigetto di primo grado.
Il ricorrente non ha allegato alcunchè al riguardo, essendosi limitato a dedurre che “in virtù dei calcoli effettuati in base alle ore svolte, il percepito ed il dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, la convenuta è debitrice, per le attività di vaccinazione contro il Covid 19 espletate dell'importo di euro 20.281,69 attualizzata come per legge".
Il ricorso, tuttavia, non contiene tali calcoli e quelli depositati in corso di causa non possono trovare ingresso in giudizio perchè prodotti tardivamente.
Oltre alla totale mancanza di allegazione in ordine al numero di ore in cui il Pt 1 è stato impegnato nell'attività vaccinale (e che secondo la sentenza sull'an fonda il diritto al compenso nella misura richiesta di euro 80,00 all'ora e, quindi, di gran lunga maggiore al compenso per il lavoro straordinario), egli non ha depositato alcun documento a corredo e prova della pretesa azionata (cartellini presenze, buste paga, ordini di servizio), né ha articolato alcuna prova;
solo all'odierna udienza ha chiesto, in via subordinata, la nomina di un CTU per la quantificazione delle somme dovutegli, ma è evidente che la mancata allegazione del numero di ore lavorate rende inammissibile tale richiesta non potendosi introdurre surrettiziamente in giudizio circostanze che dovevano essere oggetto di specifica allegazione della parte interessata.
Il ricorso introduttivo delimita i confini invalicabili delle allegazioni e delle prove e deve contenere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda ed altrettanto è a dirsi per il resistente in relazione alla propria memoria difensiva.
Costituisce, infatti, ius receptum che nel diritto del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che postula che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non tempestivamente e ritualmente allegate negli atti introduttivi (Cass.Sez.Un. n.11353/04; Cass.Sez.Un. n.8202/2005; Cass. Sez. Un.
n.761/02).
Ne consegue che neppure è consentito supplire alle carenze degli atti introduttivi di ciascuna difesa tramite un'integrazione ad opera di documenti allegati "cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrane la fondatezza" (Cass. N.13825/08).
Le parti, quindi, hanno il diritto di difendersi sulla base dei fatti compiutamente descritti in ricorso e nella memoria di costituzione così come anche il giudice deve poter valutare inizialmente la materia del contendere esclusivamente sulla base degli atti introduttivi che devono presentare il carattere di assoluta compiutezza.
L'estrema genericità della domanda non rende intellegibile in modo compiuto la pretesa azionata e Cont preclude una adeguata e puntuale difesa alla
Va, pertanto, dichiarata la nullità del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara la nullità del ricorso;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 27.10.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)