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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3236/2021 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3236/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 108/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data
18/1/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura depositata in atti, dagli avv.ti Benito Antonio Esposito (C.F. ed Antonio C.F._1
ZA (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura depositata in atti dall'avv. Andrea Fioretti (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 26/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 108/2021, pubblicata in data 18/1/2021, il Tribunale di Nola, pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della volta ad ottenere la Controparte_1 rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con la predetta banca, così decise la causa: R.G. n. 3236/2021 2
“1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità delle clausole contrattuali di CMS e di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei limiti indicati in parte motiva, e dichiara che al 30.06.2014 il saldo del conto n.
40 presentava un saldo di euro 35.720,11 a debito della correntista
[...]
Parte_1
2) Condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1 spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 5.000,00, di cui euro 800,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti Benito Antonio Esposito ed Antonio ZA dichiaratisi antistatari;
3) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta”.
La ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 suindicata decisione e convenuto la controparte dinanzi a Questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitasi in giudizio, la banca ha chiesto rigettarsi il gravame, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
All'udienza del 12/11/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 26/11/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 22/7/2015.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite. R.G. n. 3236/2021 3
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Poiché nel corso del giudizio è stata liquidato il compenso in favore del nominato
CTU, fermo restando l'obbligo solidale delle parti, nei confronti dell'ausiliare, al pagamento di detto compenso, come da decreto emesso in data 17-18/11/2025, in applicazione del richiamato art. 310, comma 4, c.p.c., le spese di consulenza cadranno a carico di ciascuna delle parti che le abbia eventualmente anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in Parte_1 data 14/7/2021, nei confronti della avverso la Controparte_1 sentenza n. 108/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data 18/1/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi comprese quelle eventualmente versate in favore del CTU e fermo restando l'obbligo di ciascuna di esse, con vincolo di solidarietà, di pagamento, in favore del predetto ausiliare, del compenso come liquidato con decreto in data 17-18/11/2025.
Così deciso in Napoli il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3236/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 108/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data
18/1/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura depositata in atti, dagli avv.ti Benito Antonio Esposito (C.F. ed Antonio C.F._1
ZA (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura depositata in atti dall'avv. Andrea Fioretti (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 26/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 108/2021, pubblicata in data 18/1/2021, il Tribunale di Nola, pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della volta ad ottenere la Controparte_1 rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con la predetta banca, così decise la causa: R.G. n. 3236/2021 2
“1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità delle clausole contrattuali di CMS e di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei limiti indicati in parte motiva, e dichiara che al 30.06.2014 il saldo del conto n.
40 presentava un saldo di euro 35.720,11 a debito della correntista
[...]
Parte_1
2) Condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1 spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 5.000,00, di cui euro 800,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti Benito Antonio Esposito ed Antonio ZA dichiaratisi antistatari;
3) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta”.
La ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 suindicata decisione e convenuto la controparte dinanzi a Questa Corte, sulla base dei motivi analiticamente descritti nell'atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitasi in giudizio, la banca ha chiesto rigettarsi il gravame, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
All'udienza del 12/11/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata differita, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 26/11/2025.
Poiché nessuna delle parti è comparsa a tale ultima udienza, la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309, in relazione all'art. 181 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 22/7/2015.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite. R.G. n. 3236/2021 3
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Poiché nel corso del giudizio è stata liquidato il compenso in favore del nominato
CTU, fermo restando l'obbligo solidale delle parti, nei confronti dell'ausiliare, al pagamento di detto compenso, come da decreto emesso in data 17-18/11/2025, in applicazione del richiamato art. 310, comma 4, c.p.c., le spese di consulenza cadranno a carico di ciascuna delle parti che le abbia eventualmente anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in Parte_1 data 14/7/2021, nei confronti della avverso la Controparte_1 sentenza n. 108/2021 del Tribunale di Nola pubblicata in data 18/1/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi comprese quelle eventualmente versate in favore del CTU e fermo restando l'obbligo di ciascuna di esse, con vincolo di solidarietà, di pagamento, in favore del predetto ausiliare, del compenso come liquidato con decreto in data 17-18/11/2025.
Così deciso in Napoli il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.