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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7292 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Moriello, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Marcianise alla via Crescenzo Grillo n. 33;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo in favore di l'immobile sito in Marcianise alla via Controparte_1
Meucci, traversa via Nicola Gaglione n. 156, meglio identificato in atti, per il canone mensile di €
300,00 e che il conduttore non ha più provveduto al pagamento del canone di locazione dal mese di luglio del 2024 - hanno intimato sfratto per morosità e contestualmente citato il conduttore per la convalida.
Non si è costituito l'intimato e il Giudice con ordinanza del 4.12.2024, considerato che la notifica dell'atto di intimazione si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha convalidato lo sfratto ed ha mutato il rito.
1 Rimasta contumace la parte convenuta, l'attore ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio del bene locato e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
In tema di inadempimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione - quanto al pagamento del canone
- della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice (“nel caso in cui il conduttore … abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”: cfr.
Cass. 23257/2010), ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva L. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Ebbene, nel caso in esame parte attrice ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di luglio del 2024.
Parte convenuta non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto in alcun modo, ma anzi si è disinteressata rimanendo contumace.
Acclarato, pertanto, l'inadempimento del conduttore, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa di parte convenuta, con conseguente condanna al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione del lungo tempo trascorso senza il pagamento del canone, dal mese di luglio del
2024, comparato con le esigenze del conduttore di reperire altra dimora, stimasi equo fissare per il
28.2.2025.
2 La convenuta va, inoltre, condannata al pagamento della somma di € 2.100,00, per i canoni di locazione dal mese di luglio del 2024 al mese di gennaio del 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al pagamento dei canoni che andranno mensilmente a scadere fino al rilascio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
✓ Accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa, con conseguente condanna di al Controparte_1
rilascio del bene, sito in Marcianise alla via Meucci, traversa via Nicola Gaglione n. 156, meglio identificato in atti, libero e vuoto da persone e cose in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 28.2.2025;
✓ condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.100,00, per Controparte_1
i canoni di locazione dal mese di luglio del 2024 al mese di gennaio del 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al pagamento dei canoni che andranno mensilmente a scadere fino al rilascio;
✓ Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Moriello dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.1.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7292 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Moriello, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Marcianise alla via Crescenzo Grillo n. 33;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo in favore di l'immobile sito in Marcianise alla via Controparte_1
Meucci, traversa via Nicola Gaglione n. 156, meglio identificato in atti, per il canone mensile di €
300,00 e che il conduttore non ha più provveduto al pagamento del canone di locazione dal mese di luglio del 2024 - hanno intimato sfratto per morosità e contestualmente citato il conduttore per la convalida.
Non si è costituito l'intimato e il Giudice con ordinanza del 4.12.2024, considerato che la notifica dell'atto di intimazione si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha convalidato lo sfratto ed ha mutato il rito.
1 Rimasta contumace la parte convenuta, l'attore ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio del bene locato e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione contrattuale è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
In tema di inadempimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione - quanto al pagamento del canone
- della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice (“nel caso in cui il conduttore … abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 l. 27 luglio 1978 n. 392”: cfr.
Cass. 23257/2010), ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva L. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Ebbene, nel caso in esame parte attrice ha dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di luglio del 2024.
Parte convenuta non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto in alcun modo, ma anzi si è disinteressata rimanendo contumace.
Acclarato, pertanto, l'inadempimento del conduttore, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa di parte convenuta, con conseguente condanna al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione del lungo tempo trascorso senza il pagamento del canone, dal mese di luglio del
2024, comparato con le esigenze del conduttore di reperire altra dimora, stimasi equo fissare per il
28.2.2025.
2 La convenuta va, inoltre, condannata al pagamento della somma di € 2.100,00, per i canoni di locazione dal mese di luglio del 2024 al mese di gennaio del 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al pagamento dei canoni che andranno mensilmente a scadere fino al rilascio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
✓ Accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa, con conseguente condanna di al Controparte_1
rilascio del bene, sito in Marcianise alla via Meucci, traversa via Nicola Gaglione n. 156, meglio identificato in atti, libero e vuoto da persone e cose in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 28.2.2025;
✓ condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.100,00, per Controparte_1
i canoni di locazione dal mese di luglio del 2024 al mese di gennaio del 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al pagamento dei canoni che andranno mensilmente a scadere fino al rilascio;
✓ Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Moriello dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.1.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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