Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 521/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 521/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Caminiti, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via
Mazzini, n. 6
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Magna Graecia, n. 6
***
- Premesso che, con atto di citazione del 12 ottobre 2020, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 62/2020, pubblicata in data 13 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc.
n. 1678/16 r.g., con cui è stata rigettata l'opposizione, proposta dall'odierno appellante, avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2016 emesso dal Tribunale di
1
Reggio Calabria il 21 febbraio 2016, su ricorso della Controparte_1
l'appellante ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme indicate nel decreto stesso in favore della Controparte_1
- considerato che, con ordinanza del 19 novembre 2024, la causa era stata rinviata per trattazione scritta al 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c., in ragione della mancata presentazione di note scritte per la trattazione fissata per il 14 novembre 2024;
- rilevato che non sono state depositate note scritte per la trattazione del 19 dicembre 2024;
- ritenuto che, in caso di omesso deposito di note scritte, a norma dell'art. 127- ter c.p.c., «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
- ritenuto che pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- ritenuto che le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.;
- ritenuto che non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo;
p.q.m.
- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 62/2020, Controparte_1
pubblicata in data 13 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
a definizione del proc. n. 1678/16 r.g.:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 2.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.sa Patrizia Morabito
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