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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 355/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ernesto Rognoni, nel cui studio in Genova, via Fieschi n. 3/18, ha eletto domicilio, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
P.IVA )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1 [...] assumendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze di questa dal 03.09.2024 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale su cantiere (doc. 2 ric.), con mansione di
“manutentore” e inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanici operai, retribuzione mensile utile al calcolo del TFR pari ad euro 1.700,00 lordi. Con il presente ricorso lamentava di essere stato licenziato in data 22.01.2025 unicamente tramite l'invio, a mezzo Whatsapp, da parte dell'amministratore della società datrice di lavoro di un Parte_2 file contenente una comunicazione NI (datata sempre 22.01.2025) di cessazione del rapporto per “LB-Licenziamento per giustificato motivo soggettivo” (doc. 12 ric). Con lettera inoltrata a mezzo PEC del 10.02.2025, il ricorrente ha impugnato il licenziamento e ha chiesto l'immediata reintegrazione (doc. 13 ric.). Tale missiva è rimasta priva di riscontro tanto che il ricorrente ha adito questo Tribunale insistendo principalmente per la declaratoria di inefficacia del licenziamento siccome irrogato senza il rispetto del vincolo di forma, per la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro (con pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo in questione) nonché per l'accertamento della sussistenza, nel periodo 03.09.20224 – 22.01.2025, di un rapporto di lavoro con orario 07:00-17:00 dal lunedì alla domenica (con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 8.044,15 a titolo di differenze retributive).
Controparte_1 pur regolarmente citata, non si è costituita in
[...] giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il procedimento, ritenuta la natura documentale, è stato istruito unicamente con l'acquisizione dei documenti prodotti da parte ricorrente. All'udienza del 16.12.2025, il giudice invitava alla discussione il procuratore di parte ricorrente, il quale, anche vista la contumacia della resistente, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente alle differenze retributive, insistendo per la declaratoria di inefficacia del licenziamento.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico.
*** Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che, a norma dell'art. 5 della legge n. 604/1966, applicabile anche al caso di specie, è onere del datore di lavoro provare la
2 reale esistenza dei dedotti motivi di recesso e la ricorrenza di un concreto nesso causale tra questi ed il licenziamento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che dalla contumacia del datore di lavoro non deriva per ciò solo sempre e comunque l'illegittimità del licenziamento. Infatti, “Dalla disposizione di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – in base alla quale incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento – deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (sicché, tenuto conto della severità delle preclusioni poste dal rito del lavoro alla deduzione di mezzi probatori, molto elevato sarà evidentemente il rischio di soccombenza per il datore di lavoro che abbia omesso di costituirsi tempestivamente in giudizio e non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.). Non è, peraltro, necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato. Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento qualora dalle risultanze di causa emerga che esso è giustificato” (Cass. n. 3961 del 1996, che ha ritenuto desumibile il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dal fallimento della società datrice di lavoro, la cessazione dell'attività e il licenziamento di tutti i dipendenti, fatti dedotti dagli stessi lavoratori ricorrenti). Ciò chiarito, sempre in punto di diritto, quanto alla forma del licenziamento dedotto giova rammentare come la Corte di Cassazione abbia ripetutamente affermato che il licenziamento intimato senza il rispetto del requisito della forma scritta e quindi oralmente, in contrasto con la previsione di cui al primo comma dell'art. 2 L. n. 604 del 1966, deve ritenersi giuridicamente inesistente e perciò inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 5 giugno 2000 n. 7495; Cass. 10 agosto 1999 n. 8567; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1444; Cass. 10 novembre 1997 n. 11094 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10624). Facendo riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il rapporto di lavoro è stato interrotto per il tramite di un modello NI di cessazione del rapporto di lavoro. Tale comunicazione non costituisce certamente una valida comunicazione scritta di licenziamento, con cui il datore di lavoro deve rendere nota la volontà di recedere dal rapporto, bensì un adempimento successivo cui il
3 datore di lavoro è tenuto nei confronti degli organi competenti (Centro per l'Impiego e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Un caso del tutto analogo è stato deciso dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1794 del 16.03.2023, le cui motivazioni, integralmente condivise, sono qui richiamate e trascritte anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Va osservato che il rapporto di lavoro è venuto meno in data 11.12.2020 per licenziamento orale (anzi nemmeno orale ma "silenzioso") intimato dalla società al ricorrente che è venuto a conoscenza Parte_3 del medesimo solo in data 11.6.2021 allorquando, detta società, si è ritualmente e tempestivamente costituita nel procedimento n. 19716/2020. Non vi è traccia, infatti, di una comunicazione scritta di tale licenziamento ricevuta dal ricorrente (il licenziamento, infatti, è atto necessariamente recettizio); la società nel costituirsi in quel giudizio ha solo richiamato
con indicazione della cessazione del rapporto di lavoro. In tale CP_2 procedimento vi è la "mera trasmissione dell' " che, come CP_2 correttamente ha sottolineato parte ricorrente "non può considerarsi equipollente ad un licenziamento formalmente intimato, anche perché non partecipata affatto al ricorrente che ne è stato edotto solo molti mesi dopo, all'esito della lettura della memoria della G. s.r.l. nel procedimento R.G. 19716/2020”. In definitiva dalla documentazione in atti - precisa condivisibilmente il ricorrente nelle note - "come depositata da controparte non risulta alcuna lettera di licenziamento, ma solo l che riporta CP_2 ciò, per cui se ne conclude che la convenuta ha "silenziosamente" risolto il rapporto di lavoro tra le parti, provvedendo a farlo appena due giorni dopo la notifica del ricorso”. Negli stessi termini si è espresso anche il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9439 del 2022: “Con successiva comunicazione Unilav del 12/10/2021, il consulente del lavoro ha comunicato al Centro dell'Impiego l'interruzione del rapporto con decorrenza dall'11/10/2021, con causale "licenziamento per giustificato motivo soggettivo". Tale licenziamento, tuttavia, non è mai stato comunicato al lavoratore. Nonostante la censura del lavoratore, la lettera di licenziamento non è stata prodotta neppure agli atti del presente giudizio. Non v'è dubbio, pertanto, che la società datrice di lavoro abbia interrotto illegittimamente il rapporto in essere, avendo comunicato al Centro dell'Impiego l'interruzione del rapporto senza averne dato formale notizia al lavoratore interessato. Sicché, è carente la prova in giudizio dell'avvenuto rispetto del requisito della necessaria forma scritta per l'intimazione del licenziamento, prevista, come noto, dall'articolo 2 della L. n. 604 del 1966, a mente del quale "Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. (…) Il licenziamento intimato senza
4 l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi”. Alle suesposte considerazioni si deve aggiungere che il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha comunque fornito alcuna spiegazione alternativa circa gli addebiti mossi al lavoratore neppure nel corso del giudizio. In assenza di forma scritta e non potendosi ritenere la comunicazione NI come atto equipollente, il licenziamento così intimato deve considerarsi inefficace. A ciò consegue l'accoglimento della domanda del ricorrente con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra dello stesso e al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR – come indicato in atti, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la convenuta
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 1.700,00 lordi) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
5 reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la convenuta
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese legali liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Piacenza, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ernesto Rognoni, nel cui studio in Genova, via Fieschi n. 3/18, ha eletto domicilio, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
P.IVA )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1 [...] assumendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze di questa dal 03.09.2024 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale su cantiere (doc. 2 ric.), con mansione di
“manutentore” e inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanici operai, retribuzione mensile utile al calcolo del TFR pari ad euro 1.700,00 lordi. Con il presente ricorso lamentava di essere stato licenziato in data 22.01.2025 unicamente tramite l'invio, a mezzo Whatsapp, da parte dell'amministratore della società datrice di lavoro di un Parte_2 file contenente una comunicazione NI (datata sempre 22.01.2025) di cessazione del rapporto per “LB-Licenziamento per giustificato motivo soggettivo” (doc. 12 ric). Con lettera inoltrata a mezzo PEC del 10.02.2025, il ricorrente ha impugnato il licenziamento e ha chiesto l'immediata reintegrazione (doc. 13 ric.). Tale missiva è rimasta priva di riscontro tanto che il ricorrente ha adito questo Tribunale insistendo principalmente per la declaratoria di inefficacia del licenziamento siccome irrogato senza il rispetto del vincolo di forma, per la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro (con pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo in questione) nonché per l'accertamento della sussistenza, nel periodo 03.09.20224 – 22.01.2025, di un rapporto di lavoro con orario 07:00-17:00 dal lunedì alla domenica (con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 8.044,15 a titolo di differenze retributive).
Controparte_1 pur regolarmente citata, non si è costituita in
[...] giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il procedimento, ritenuta la natura documentale, è stato istruito unicamente con l'acquisizione dei documenti prodotti da parte ricorrente. All'udienza del 16.12.2025, il giudice invitava alla discussione il procuratore di parte ricorrente, il quale, anche vista la contumacia della resistente, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente alle differenze retributive, insistendo per la declaratoria di inefficacia del licenziamento.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico.
*** Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che, a norma dell'art. 5 della legge n. 604/1966, applicabile anche al caso di specie, è onere del datore di lavoro provare la
2 reale esistenza dei dedotti motivi di recesso e la ricorrenza di un concreto nesso causale tra questi ed il licenziamento. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che dalla contumacia del datore di lavoro non deriva per ciò solo sempre e comunque l'illegittimità del licenziamento. Infatti, “Dalla disposizione di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – in base alla quale incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento – deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (sicché, tenuto conto della severità delle preclusioni poste dal rito del lavoro alla deduzione di mezzi probatori, molto elevato sarà evidentemente il rischio di soccombenza per il datore di lavoro che abbia omesso di costituirsi tempestivamente in giudizio e non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.). Non è, peraltro, necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato. Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento qualora dalle risultanze di causa emerga che esso è giustificato” (Cass. n. 3961 del 1996, che ha ritenuto desumibile il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dal fallimento della società datrice di lavoro, la cessazione dell'attività e il licenziamento di tutti i dipendenti, fatti dedotti dagli stessi lavoratori ricorrenti). Ciò chiarito, sempre in punto di diritto, quanto alla forma del licenziamento dedotto giova rammentare come la Corte di Cassazione abbia ripetutamente affermato che il licenziamento intimato senza il rispetto del requisito della forma scritta e quindi oralmente, in contrasto con la previsione di cui al primo comma dell'art. 2 L. n. 604 del 1966, deve ritenersi giuridicamente inesistente e perciò inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 5 giugno 2000 n. 7495; Cass. 10 agosto 1999 n. 8567; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1444; Cass. 10 novembre 1997 n. 11094 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10624). Facendo riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il rapporto di lavoro è stato interrotto per il tramite di un modello NI di cessazione del rapporto di lavoro. Tale comunicazione non costituisce certamente una valida comunicazione scritta di licenziamento, con cui il datore di lavoro deve rendere nota la volontà di recedere dal rapporto, bensì un adempimento successivo cui il
3 datore di lavoro è tenuto nei confronti degli organi competenti (Centro per l'Impiego e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Un caso del tutto analogo è stato deciso dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1794 del 16.03.2023, le cui motivazioni, integralmente condivise, sono qui richiamate e trascritte anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Va osservato che il rapporto di lavoro è venuto meno in data 11.12.2020 per licenziamento orale (anzi nemmeno orale ma "silenzioso") intimato dalla società al ricorrente che è venuto a conoscenza Parte_3 del medesimo solo in data 11.6.2021 allorquando, detta società, si è ritualmente e tempestivamente costituita nel procedimento n. 19716/2020. Non vi è traccia, infatti, di una comunicazione scritta di tale licenziamento ricevuta dal ricorrente (il licenziamento, infatti, è atto necessariamente recettizio); la società nel costituirsi in quel giudizio ha solo richiamato
con indicazione della cessazione del rapporto di lavoro. In tale CP_2 procedimento vi è la "mera trasmissione dell' " che, come CP_2 correttamente ha sottolineato parte ricorrente "non può considerarsi equipollente ad un licenziamento formalmente intimato, anche perché non partecipata affatto al ricorrente che ne è stato edotto solo molti mesi dopo, all'esito della lettura della memoria della G. s.r.l. nel procedimento R.G. 19716/2020”. In definitiva dalla documentazione in atti - precisa condivisibilmente il ricorrente nelle note - "come depositata da controparte non risulta alcuna lettera di licenziamento, ma solo l che riporta CP_2 ciò, per cui se ne conclude che la convenuta ha "silenziosamente" risolto il rapporto di lavoro tra le parti, provvedendo a farlo appena due giorni dopo la notifica del ricorso”. Negli stessi termini si è espresso anche il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9439 del 2022: “Con successiva comunicazione Unilav del 12/10/2021, il consulente del lavoro ha comunicato al Centro dell'Impiego l'interruzione del rapporto con decorrenza dall'11/10/2021, con causale "licenziamento per giustificato motivo soggettivo". Tale licenziamento, tuttavia, non è mai stato comunicato al lavoratore. Nonostante la censura del lavoratore, la lettera di licenziamento non è stata prodotta neppure agli atti del presente giudizio. Non v'è dubbio, pertanto, che la società datrice di lavoro abbia interrotto illegittimamente il rapporto in essere, avendo comunicato al Centro dell'Impiego l'interruzione del rapporto senza averne dato formale notizia al lavoratore interessato. Sicché, è carente la prova in giudizio dell'avvenuto rispetto del requisito della necessaria forma scritta per l'intimazione del licenziamento, prevista, come noto, dall'articolo 2 della L. n. 604 del 1966, a mente del quale "Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. (…) Il licenziamento intimato senza
4 l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi”. Alle suesposte considerazioni si deve aggiungere che il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha comunque fornito alcuna spiegazione alternativa circa gli addebiti mossi al lavoratore neppure nel corso del giudizio. In assenza di forma scritta e non potendosi ritenere la comunicazione NI come atto equipollente, il licenziamento così intimato deve considerarsi inefficace. A ciò consegue l'accoglimento della domanda del ricorrente con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra dello stesso e al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR – come indicato in atti, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 [...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la convenuta
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 1.700,00 lordi) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
5 reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la convenuta
[...] in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese legali liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Piacenza, 16/12/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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