Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' aggiunto il seguente:
"Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresi' parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano".
Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' aggiunto il seguente:
"Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresi' parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano".