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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/10/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 733/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Asta;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sardini;
CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 2721/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/12/2020
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata dalla odierna convenuta appellata per tutto quanto esposto nella parte in narrativa del presente atto;
- Nel merito: in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 2721/2020 del Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare la parte convenuta CP_1 responsabile per i fatti di cui è causa e conseguentemente condannare la stessa, previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre disconosciuto, oltre a quelli in essere (contratto recante n. cliente 1006168761 relativo al presunto acquisto e traffico telefonico di n. 2 con numeri 373/7752947 e Controparte_2
pagina 1 di 12 373/7753756 nonché il contratto recante n. cliente n. 6139022 relativo alla utenza telefonica 055/332834 e connessione internet residenziale del Dott. alla restituzione di tutti gli Pt_1 importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che per il traffico degli Pt_1 apparecchi e delle utenze di cui è causa;
c nnare altresì alla restituzione CP_1 di ogni spesa effettuata per il cambio di carta di credito nonché al pagamento di ogni voce di danno anche non patrimoniale patito dal ricorrente attore, liquidando allo stesso quella somma che risulterà equa e dovute che si indica in €.5.200,00= o in quella somma maggiore
o minore che risulterà di Giustizia.
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento, del procedimento di primo grado e del procedimento di mediazione, oltre 15% spese generali imponibili, IVA e CAP come per legge.
Con condanna dell'odierna appellata, in ipotesi di soccombenza, al pagamento in favore del comparente di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis comma 2) e 3) D.Lgs. 28/10 e ss.mm, stante la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione delegata”.
Per la parte appellata:
“in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., con apposita ordinanza, inammissibile l'appello proposto da con conseguente sua condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite.
In via subordinata e nel merito: rigettare l'appello proposto dal dott. siccome Parte_1 infondato sotto ogni profilo con conseguente condanna a carico dell'appellante al rimborso delle spese di lite del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 17.6.2016 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo di dichiararla responsabile per i fatti evidenziati nella premessa dell'atto e, conseguentemente, di condannarla, “previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre disconosciuto, oltre a quelli in essere, alla restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che Pt_1 per il traffico degli apparecchi e delle utenze sopra indicate”; di “condannare altresì CP_1 alla restituzione di ogni spesa effettuata per il cambio di carta di credito, nonché al pagamento di ogni voce di danno anche non patrimoniale patito dal ricorrente, liquidando allo stesso quella somma che risulterà equa e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e che oggi si indica nell'importo di € 5.200,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Esponeva l'attore di essere cliente per l'utenza privata 055/332834 oltre che per CP_1 la connessione internet della propria abitazione e di provvedere ai pagamenti con pagina 2 di 12 domiciliazione bancaria sul proprio conto attraverso carta di credito;
di avere ricevuto in data
16.2.2016 fattura n. 2500023584 di € 1.678,00 relativa ad una presunta vendita rateale di due telefoni Apple IPhone 6S, mai richiesti né ricevuti;
di avere appreso, dopo i contatti con l'operatore , che l'acquisto era avvenuto fornendo alla società telefonica una falsa CP_1 carta di identità dell'attore; di avere quindi sporto denuncia-querela, presentato domanda di conciliazione al ei confronti della compagnia (che non portava ad alcun accordo) CP_3 ed infine proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per fermare i prelievi dal proprio conto, ricevendo, nelle more del giudizio cautelare, ulteriori fatture per il traffico relativo ai due numeri di telefonia mobile, senza riuscire a bloccare i pagamenti nonostante il cambio della carta di credito;
che in data 15.6.2016 il giudice adito, preso atto delle dichiarazioni della parte resistente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere (rilevando in particolare “che il ricorrente ha disconosciuto il contratto e le sottoscrizioni poste a fondamento degli addebiti di ed anche l'autenticità del documento di identità allegato da CP_1 Parte_2
non ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti di cui è stata disconosciuta CP_1
l'autenticità ed ha anzi dichiarato in udienza di aver “cessato” i contratti ed esser in procinto di riaddebitare” – rectius riaccreditare – “le somme…che perciò la materia del contendere è cessata perché la parte convenuta deve esser dichiarata virtualmente soccombente con
l'addebito delle spese salvo l'obbligo di restituzione di quanto già percepito da che CP_1 non è oggetto del presente procedimento cautelare”); di avere quindi interesse a procedere nella sede di merito per la restituzione degli importi già prelevati, per il risarcimento del danno anche non patrimoniale e per la cessazione di ogni rapporto contrattuale con la controparte vero o presunto.
2. , costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1 domanda per omesso esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, legge 31.07.1997, n. 249, e dall'art. 3 del regolamento di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS del 19.04.2007, sostenendo in particolare che l'attore avesse introdotto in giudizio domande nuove rispetto a quanto aveva formato oggetto del tentativo di conciliazione esperito presso il (e ciò perché “con istanza Controparte_4 introdotta con Formulario UG del 26.02.2016, in sede conciliativa il Dr. ha lamentato di Pt_1 aver ricevuto fattura “…n. 2500023594 per un totale di € 1.678,00 per CP_1 presunta vendita rateale n. 2 Apple 6, senza aver mai ricevuto o richiesto alcunché”, laddove in citazione l'attore aveva “articolato le seguenti richieste: “1) Recesso immediato dal contratto in essere;
2) Restituzione di ogni importo eventualmente prelevato;
3) recesso
pagina 3 di 12 integrale contratto stipulato per la telefonia con;
4) Risarcimento del danno”), non CP_1 avendo in particolare formato oggetto del tentativo di conciliazione le fatture successive alla n.
2500023584 del 31.1.2016, peraltro contenente avviso di non corrispondere l'importo in essa conteggiato;
lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 11 del regolamento predetto, recante il divieto di utilizzare in giudizi le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione, formulando richiesta di “stralcio di ogni dichiarazione di segno contrario rispetto a quanto stabilito dalla richiamata fonte”. Nel merito, poi, sosteneva l'assenza di ogni sua responsabilità nell'accaduto, in quanto le circostanze del caso concreto (richiesta telefonica di attivazione delle utenze di telefonia mobile associate ai due cellulari con invio, in data 29.12.2015, di una e-mail dall'indirizzo corredata della fotocopia Email_1 di documento di identità di e recante nell'oggetto il medesimo codice cliente, n. Parte_1
6139022, relativo al contratto di abbonamento telefonico di rete fissa dell'attore) l'avevano indotta, in buona fede, a procedere con l'attivazione del contratto in parola e all'emissione delle relative fatture. Precisava che solo dopo l'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. le era stata comunicata la denuncia sporta dal e che quindi all'esito dei controlli dei propri Pt_1 reparti aveva provveduto allo storno degli importi addebitati, con emissione di alcune note di credito, e alla chiusura del contratto. Deduceva quindi di essere stata, essa stessa, parte lesa nella vicenda e rilevava in ogni caso che, quand'anche fossero state ritenute fondate le doglianze relative al contratto Mobile con terminali IPhone S6, sarebbe rimasto a carico dell'attore il debito maturato per il mancato pagamento degli importi relativi all'utilizzo (mai contestato) dei servizi fonia e dati sull'utenza fissa 055.332834 (canoni di abbonamento, costi dei consumi, spese di spedizione), portati dalle fatture n. 4590748 del 14.6.2016, n. 6349700 del 14.8.2016 e n. 7966260 del 14.10.2016, motivo per cui, oltre a chiedere il rigetto delle avversarie richieste, anche per mancata prova dei pretesi danni subiti, instava in via riconvenzionale per il pagamento della somma complessiva di € 222,92 IVA inclusa riferita ai suddetti titoli e in subordine per la compensazione del medesimo credito.
Nell'ulteriore corso del processo, la convenuta aggiungeva di avere provveduto a rimborsare all'attore “tutti gli importi pagati e relativi al contratto disconosciuto di utenza telefonica di rete mobile e acquisto cellulari, predisponendo, in data 20.06.2016, il rimborso della somma di € 299,48 mediante assegno di pari importo che risulta incassato il
13.07.2016” e che ciò nonostante il aveva “omesso di pagare gli importi fatturati relativi Pt_1 al contratto dell'utenza telefonica di rete fissa (non in contestazione) maturando, così, un insoluto, al momento della redazione della comparsa di costituzione e risposta, di € 222,92=
pagina 4 di 12 oggetto della domanda riconvenzionale” (pag. 1 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
3. Il Tribunale, istruita la causa in via documentale, pronunciava sentenza n. 2721/2020 in data 04/12/2020 con la quale: a) rigettava la domanda attorea per non avere l'istante
“ottemperato all'obbligo di allegazione e specificazione del danni lamentati”, avendo formulato una richiesta “generica”; b) rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta perché priva di qualsiasi supporto probatorio;
c) compensava tra le parti le spese di lite.
4. ha proposto appello alla decisione, censurandola per i seguenti motivi. Parte_1
I) Omessa pronuncia su una domanda formulata dall'attore e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice di prime cure espresso sulla domanda di annullamento delle fatturazioni e dei contratti, con riferimento tanto alle utenze mobili disconosciute quanto all'utenza fissa residenziale.
II) Erroneità della statuizione riguardante la domanda attorea “(i) ove pone integralmente l'onere probatorio a carico del Dott. (ii) ove non riconosce la Pt_1 responsabilità della compagnia telefonica per il furto di identità subito dal comparente e per le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo sofferte;
(iii) ove nega la risarcibilità del danno patito dal comparente”. Con tale articolato motivo sostiene l'appellante che nella fattispecie, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, siano state violate le regole sul riparto dell'onere della prova, avendo l'attore dimostrato il furto d'identità subito e non avendo, viceversa, la convenuta dimostrato l'avvenuta conclusione del contratto con il
“vero” Dott. ammettendo anzi il contrario con il proprio contegno processuale nel Pt_1 procedimento cautelare ante causam e con la restituzione all'attore, pur solo dopo la notifica della citazione, delle somme indebitamente prelevate. “Pertanto” – si prosegue nell'enunciazione del motivo – “tenuto conto che l'avvenuto furto di identità e la conseguente non riconducibilità al Dott. del contratto per cui oggi è causa costituiscono circostanze Pt_1 pacifiche e non contestate, e considerata l'inversione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, la compagnia telefonica oggi convenuta avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo della pretesa risarcitoria avanzata in giudizio dal comparente”, cui non aveva adempiuto. Osserva ancora l'appellante che “l'inadempimento contrattuale pagina 5 di 12 addebitabile all'odierna convenuta è ravvisabile nella violazione dei cd. doveri accessori, in particolar modo nella mancata osservanza del dovere di diligenza che incombe sulla compagnia telefonica ex art. 1176, 2° comma c.c.” ed in particolare perché , pur CP_1 essendo in possesso dei veri documenti di identità dell'attore, in quanto già suo cliente, non aveva effettuato gli opportuni controlli sull'identità dell'acquirente dei due telefoni cellulari al momento della ricezione del falso documento di identità, trascurando altresì di rilevare la diversità tra l'indirizzo e-mail utilizzato per l'operazione e la casella di posta elettronica del di cui era a conoscenza. Sempre secondo l'appellante, poi, avrebbe Pt_1 CP_1 nell'occasione divulgato, agli autori della truffa, informazioni personali relative alla carta di credito dell'attore, utilizzata anche per i prelievi relativi al contratto fasullo, di talché la sua responsabilità risarcitoria discendeva anche dal trattamento di dati personali avvenuto in violazione dell'art. 11 d.lgs. 196/2003, con le conseguenze di cui agli artt. 15 del medesimo decreto e 2050 c.c. Infine viene censurato il mancato riconoscimento dei danni morali- esistenziali consistenti nelle sensazioni di ansia, preoccupazione, angoscia e timore che l'attore aveva patito nella vicenda e dei danni collegati alla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come tali liquidabili in via equitativa.
III) “Carenza di motivazione della sentenza di primo grado”, per non avere il Tribunale
“in alcun modo analizzato gli elementi di fatto posti alla base del percorso logico- argomentativo…seguito per la formazione del proprio convincimento” e per essersi
“laconicamente pronunciato sulla pretesa risarcitoria avanzata dal comparente, richiamando inconferenti pronunce giurisprudenziali relative alla responsabilità contrattuale, senza ricostruire in alcun modo la fattispecie concreta e limitandosi ad inserire, nel corpo del provvedimento, la tesi prospettata dalla odierna convenuta – relativa al mancato assolvimento del comparente all'onere probatorio – senza fornire motivazione alcuna di tale scelta”.
IV) Erronea statuizione sulla compensazione delle spese di lite, considerato che a dare causa al giudizio era stata la condotta di , la quale solo dopo la notifica dell'atto di CP_1 citazione aveva restituito al le somme indebitamente prelevate, nulla offrendo tuttavia per Pt_1 il risarcimento dei danni, né tantomeno inoltrando documentazione relativa all'intervenuta cessazione dei contratti.
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 12 5. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame per CP_1 violazione dei canoni redazionali imposti dall'art. 342 c.p.c. e deducendone, comunque,
l'infondatezza nel merito, sotto tutti i motivi articolati;
ha chiesto quindi l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Esclusa l'inammissibilità dell'appello (che rispetta, nella sostanza, le previsioni dell'art. 342 c.p.c.), in ordine al primo motivo va osservato quanto segue.
Risulta dagli atti che fin dal primo grado di giudizio l'attore ha chiesto di condannare
, “previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre CP_1 disconosciuto, oltre a quelli in essere, alla restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che per il traffico degli apparecchi e delle utenze Pt_1 sopra indicate”, oltra al risarcimento del danno.
La richiesta, solo successivamente (ed oltre i termini di cristallizzazione del thema decidendum) qualificata anche in termini di “risoluzione” dei contratti, va piuttosto considerata come volta ad ottenere:
a) rispetto al contratto di telefonia mobile, stipulato da terzi ignoti con l'utilizzo di un falso documento di identità dell'attore, l'accertamento della sua radicale nullità ed inefficacia, per mancanza di qualsiasi volontà negoziale riconducibile alla persona del Pt_1
b) rispetto al contratto di telefonia fissa, già in essere tra le parti e non oggetto di alcuna particolare contestazione, l'accertamento della sua cessazione per recesso ad opera dell'attore;
c) nell'uno e nell'altro caso, la restituzione degli importi “indebitamente prelevati” con
“annullamento” delle corrispondenti fatture (id est con riconoscimento della non debenza degli importi fatturati in relazione alle citate utenze).
Con la sentenza gravata il Tribunale di Firenze, nel rigettare “la domanda proposta dal sig. nei confronti di ”, ha motivato in modo esplicito solo sulla Parte_1 CP_1 richiesta risarcitoria formulata verso la convenuta, non rinvenendosi alcun passaggio della motivazione della pronuncia che affronti gli aspetti dell'efficacia dei contratti, della debenza degli importi fatturati e del diritto alla restituzione di somme in capo all'attore (se non quello pagina 7 di 12 con cui è stata ritenuta “generica” l'intera domanda di condanna attorea, riportata per esteso, indi anche nella parte comprendente le somme richieste in restituzione).
Vero è, però, che l'interesse dell'attore a sentire “annullati” i contratti e le fatture si legava, appunto, alla consequenziale domanda di restituzione di importi ingiustamente pagati, come reso evidente dalla formulazione stessa delle domande, con cui veniva chiesto di condannare alla restituzione delle somme “previo” annullamento delle fatture e dei CP_1 contratti. È stato chiesto, cioè, un accertamento in funzione di condanna e, d'altro canto, negli stessi termini le domande sono state ugualmente riproposte in appello (quindi sempre come richiesta di accertamento dell'inesistenza o del venir meno dei contratti e dell'erroneità delle relative fatturazioni finalizzata al rimborso di somme).
Se cosi è, il motivo di appello, quanto alle conclusioni finali che ad esso si legano, non può trovare accoglimento, perché:
a) da un lato lo stesso attore ha riconosciuto di avere già ottenuto da , sia pure CP_1 solo a seguito della notifica della citazione in primo grado, l'integrale rimborso delle somme prelevate dal suo conto per i servizi oggetto del contratto disconosciuto (la circostanza è stata affermata più volte nell'atto di appello);
b) dall'altro, per quanto riguarda il contratto relativo all'utenza fissa, non si rinvengono, con riferimento alla data della domanda di cui all'originario atto di citazione (17.6.2016), somme che l'attore avrebbe diritto di vedersi restituire, posto che il primo atto di disdetta o recesso dal contratto in parola deve individuarsi proprio nel libello introduttivo (nel quale veniva chiaramente manifestata la volontà di non proseguire nel rapporto). Al riguardo, va precisato che solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e perciò tardivamente, il introduceva, quale nuova circostanza, quella relativa ad un'avvenuta Pt_1 disdetta già effettuata in data 27.4.2016. Di essa, tuttavia, stante come detto la tardività dell'allegazione, non può tenersi conto. Peraltro, il documento allegato alla memoria consiste in una pec inviata dal legale dell'attore, priva di firma della parte, che, oltretutto, pur esprimendo il recesso da “ogni contratto con voi in essere”, mirava chiaramente a contestare il prelievo di importi “per contratti mai sottoscritti e per prodotti mai ricevuti”, sì da potersi anche intendere riferita solo alle utenze di telefonia mobile.
D'altro canto, l'appellante nemmeno ha mai specificato quali e quante somme avrebbe
(ancora) diritto di recuperare.
pagina 8 di 12 In definitiva, perciò, pur ravvisandosi un impianto motivazionale non esauriente e pur dovendo senz'altro riconoscersi (1) l'inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto le utenze di telefonia mobile e l'acquisto dei cellulari (ciò che, a ben vedere, ha di CP_1 fatto finito per ammettere, restituendo le somme prelevate) e (2) la cessazione del contratto relativo all'utenza fissa voce e dati dell'attore (in ordine al quale, del resto, non consta che vi siano state ulteriori fatturazioni da parte della convenuta, dopo quelle oggetto della domanda riconvenzionale respinta in primo grado), la domanda finale dell'attore, volta alla ripetizione di importi, così come formulata in giudizio, non può trovare accoglimento.
7. Anche il secondo motivo di appello è da rigettare, in quanto con lo stesso vengono ad essere introdotti nuovi fatti costitutivi a sostegno della pretesa risarcitoria, i quali non sono stati adeguatamente esplicitati in primo grado nei termini oltre i quali maturano le preclusioni assertive.
È da premettere che l'affermazione di una responsabilità contrattuale di , vale a CP_1 dire di una responsabilità da inadempimento, postulerebbe l'avvenuta valida conclusione di un contratto e l'allegazione di un inadempimento della convenuta rispetto ad obbligazioni
(principali o accessorie) di questo. Nel caso in esame, invece, si discute di un rapporto contrattuale mai sorto tra le parti, avendo terzi ignoti utilizzato un documento contraffatto dell'attore per acquistare, a suo falso nome, due telefoni cellulari con le relative utenze telefoniche. La circostanza che l'attore fosse già cliente , per un diverso rapporto CP_1 contrattuale, non cambia il fatto che, rispetto l'operazione che viene specificamente censurata in questo giudizio, non sia mai sorto un vincolo negoziale tra le parti. Sicché è fuori luogo l'invocazione dei principi, anche sul riparto dell'onere della prova, che regolano la responsabilità contrattuale.
Ma, anche a volere per ipotesi ritenere diversamente (o, in alternativa, a voler configurare la responsabilità di come extracontrattuale e derivante dal mancato CP_1 svolgimento di quei controlli imposti dalla normale diligenza di un operatore economico qualificato, la cui assenza, peraltro, è stata anch'essa specificamente censurata ben oltre il limite delle preclusioni assertive in primo grado), l'attore sarebbe pur sempre onerato di allegare e provare il danno derivante dall'altrui condotta, prima ancora di poter chiedere al giudice la liquidazione di esso in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Ebbene, sotto tale aspetto va qui osservato che nel giudizio di primo grado, fino allo spirare del primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (entro il quale va puntualmente pagina 9 di 12 definito il thema decidendum) l'attore si è limitato ad affermazioni del tutto generiche sul danno patito: in citazione ha semplicemente dichiarato il proprio interesse a “procedere in sede di merito…per il risarcimento del danno anche non patrimoniale”, concludendo in modo analogo (“condannare altresì agamento di ogni voce di danno anche non Parte_3 patrimoniale”), senza alcuna specificazione circa la natura del danno, la sua caratterizzazione,
l'entità dello stesso ed i fattori che lo avrebbero determinato;
con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. ha, poi, solo riproposto le conclusioni rassegnate.
Tardive devono perciò ritenersi le allegazioni svolte solo successivamente (e soprattutto nella presente sede di appello) sugli stati d'animo di preoccupazione, angoscia e timore in cui l'attore sarebbe precipitato, collegati in particolare al pensiero delle conseguenze e delle implicazioni della truffa e del “furto di identità” subiti, anche per via di alcune informazioni ricevute dalle autorità sul verosimile coinvolgimento nella vicenda della malavita organizzata
(cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
Del tutto tardiva è, allo stesso modo, l'allegazione di una responsabilità della compagnia telefonica per illecito trattamento dei dati personali ex artt. 11 e 15 del d.lgs. 196/2003. Invero, non si tratta semplicemente di una riqualificazione della domanda, ma dell'allegazione di una specifica condotta del gestore telefonico asseritamente causativa di danno, indi di un fatto costitutivo nuovo, rappresentato dall'avere rivelato a terzi i dati bancari associati alla carta di credito impiegata per gli addebiti relativi al contratto disconosciuto;
un fatto che, come tale, avrebbe dovuto essere puntualmente allegato in primo grado nei termini processuali già indicati, al fine di costituire, ad ogni effetto, materia del decidere.
In ultimo, anche la reiterata richiesta di rimborso della spesa effettuata per il cambio di carta di credito non è suscettibile di accoglimento. Come già in primo grado, l'appellante non ha in alcun modo indicato l'entità dell'esborso sostenuto e nello stesso atto di impugnazione, per di più, ha ammesso che “i modesti importi per spese vive addebitate all'attore per la sostituzione della carta di credito…non sono effettivamente stati documentati”.
Sul tema in argomento, perciò, la sentenza impugnata, pur nella sua laconicità, deve in definitiva essere confermata, in quanto l'attore non ha effettivamente ottemperato in primo grado all'onere (che su di lui incombeva) di allegare in modo specifico il danno di cui chiedeva il ristoro, onere il cui assolvimento era evidentemente preliminare ad ogni questione relativa alla prova dell'an così come del quantum debeatur.
pagina 10 di 12 8. Il terzo motivo di appello non possiede autosufficienza, in quanto, sebbene la pronuncia appellata, al netto del sovrabbondante richiamo a principi generali e massime giurisprudenziali, si caratterizzi per eccessiva stringatezza sul punto della responsabilità risarcitoria, le considerazioni svolte ai precedenti paragrafi rendono evidente che, comunque, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
9. L'ultimo motivo di gravame, con cui si censura la compensazione delle spese processuali, evidenzia un dato senz'altro meritevole di considerazione sotto il profilo della causalità della lite: ossia il fatto che solo dopo l'introduzione del giudizio di merito, a seguito della conclusione del procedimento ex art. 700 c.p.c., ha provveduto a restituire al CP_1 le somme prelevate per l'operazione dal medesimo disconosciuta. La necessità di Pt_1 riaccreditare le somme non è stata negata dalla convenuta, tanto che la stessa dichiarava già in sede cautelare, tramite il proprio legale, “che il contratto disconosciuto è cessato e che
è in procinto di provvedere all'emissione delle note di credito” (cfr. verbale di CP_1 udienza del 15.6.2016). Le somme eccedenti il dovuto sono state materialmente restituite con l'assegno di € 299,48 emesso il 24.6.2016 che l'attore ha dichiarato di avere ricevuto il
13.7.2016, dopo, quindi, la notifica della citazione avvenuta il 17.6.2016.
Ciò nonostante, sebbene l'elemento in questione sia stato trascurato dal primo giudice, la disposta compensazione appare comunque giustificata, tenuto conto dell'insistenza dell'attore nel formulare una domanda di restituzione di (ulteriori e non meglio specificate) somme e del rigetto della sua domanda risarcitoria, di valore ben superiore rispetto al credito restitutorio tardivamente soddisfatto ed alla domanda riconvenzionale della controparte respinta.
Dunque, anche tale motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
10. Non essendovi soccombenza dell'appellata, non vi è luogo per una condanna della stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 28/2010. Né comunque si ravvisa una mancata partecipazione al procedimento di mediazione delegata senza giustificato motivo da parte della convenuta, avendo la medesima espresso ragioni (in particolare al punto 6 della comunicazione inviata all'organismo di mediazione), sull'insussistenza di margini per pervenire ad un accordo, non prive di qualunque consistenza.
11. L'appello deve dunque in conclusione essere respinto.
pagina 11 di 12 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto del modesto impegno difensivo.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione indeterminabile basso.
Pertanto:
€ 1.029,00 fase 1, € 709,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 1.735,00 fase 4, in tutto €
4.996,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 733/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Asta;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sardini;
CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 2721/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/12/2020
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata dalla odierna convenuta appellata per tutto quanto esposto nella parte in narrativa del presente atto;
- Nel merito: in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n. 2721/2020 del Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare la parte convenuta CP_1 responsabile per i fatti di cui è causa e conseguentemente condannare la stessa, previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre disconosciuto, oltre a quelli in essere (contratto recante n. cliente 1006168761 relativo al presunto acquisto e traffico telefonico di n. 2 con numeri 373/7752947 e Controparte_2
pagina 1 di 12 373/7753756 nonché il contratto recante n. cliente n. 6139022 relativo alla utenza telefonica 055/332834 e connessione internet residenziale del Dott. alla restituzione di tutti gli Pt_1 importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che per il traffico degli Pt_1 apparecchi e delle utenze di cui è causa;
c nnare altresì alla restituzione CP_1 di ogni spesa effettuata per il cambio di carta di credito nonché al pagamento di ogni voce di danno anche non patrimoniale patito dal ricorrente attore, liquidando allo stesso quella somma che risulterà equa e dovute che si indica in €.5.200,00= o in quella somma maggiore
o minore che risulterà di Giustizia.
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento, del procedimento di primo grado e del procedimento di mediazione, oltre 15% spese generali imponibili, IVA e CAP come per legge.
Con condanna dell'odierna appellata, in ipotesi di soccombenza, al pagamento in favore del comparente di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis comma 2) e 3) D.Lgs. 28/10 e ss.mm, stante la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione delegata”.
Per la parte appellata:
“in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., con apposita ordinanza, inammissibile l'appello proposto da con conseguente sua condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite.
In via subordinata e nel merito: rigettare l'appello proposto dal dott. siccome Parte_1 infondato sotto ogni profilo con conseguente condanna a carico dell'appellante al rimborso delle spese di lite del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 17.6.2016 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo di dichiararla responsabile per i fatti evidenziati nella premessa dell'atto e, conseguentemente, di condannarla, “previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre disconosciuto, oltre a quelli in essere, alla restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che Pt_1 per il traffico degli apparecchi e delle utenze sopra indicate”; di “condannare altresì CP_1 alla restituzione di ogni spesa effettuata per il cambio di carta di credito, nonché al pagamento di ogni voce di danno anche non patrimoniale patito dal ricorrente, liquidando allo stesso quella somma che risulterà equa e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e che oggi si indica nell'importo di € 5.200,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Esponeva l'attore di essere cliente per l'utenza privata 055/332834 oltre che per CP_1 la connessione internet della propria abitazione e di provvedere ai pagamenti con pagina 2 di 12 domiciliazione bancaria sul proprio conto attraverso carta di credito;
di avere ricevuto in data
16.2.2016 fattura n. 2500023584 di € 1.678,00 relativa ad una presunta vendita rateale di due telefoni Apple IPhone 6S, mai richiesti né ricevuti;
di avere appreso, dopo i contatti con l'operatore , che l'acquisto era avvenuto fornendo alla società telefonica una falsa CP_1 carta di identità dell'attore; di avere quindi sporto denuncia-querela, presentato domanda di conciliazione al ei confronti della compagnia (che non portava ad alcun accordo) CP_3 ed infine proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per fermare i prelievi dal proprio conto, ricevendo, nelle more del giudizio cautelare, ulteriori fatture per il traffico relativo ai due numeri di telefonia mobile, senza riuscire a bloccare i pagamenti nonostante il cambio della carta di credito;
che in data 15.6.2016 il giudice adito, preso atto delle dichiarazioni della parte resistente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere (rilevando in particolare “che il ricorrente ha disconosciuto il contratto e le sottoscrizioni poste a fondamento degli addebiti di ed anche l'autenticità del documento di identità allegato da CP_1 Parte_2
non ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti di cui è stata disconosciuta CP_1
l'autenticità ed ha anzi dichiarato in udienza di aver “cessato” i contratti ed esser in procinto di riaddebitare” – rectius riaccreditare – “le somme…che perciò la materia del contendere è cessata perché la parte convenuta deve esser dichiarata virtualmente soccombente con
l'addebito delle spese salvo l'obbligo di restituzione di quanto già percepito da che CP_1 non è oggetto del presente procedimento cautelare”); di avere quindi interesse a procedere nella sede di merito per la restituzione degli importi già prelevati, per il risarcimento del danno anche non patrimoniale e per la cessazione di ogni rapporto contrattuale con la controparte vero o presunto.
2. , costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1 domanda per omesso esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, legge 31.07.1997, n. 249, e dall'art. 3 del regolamento di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS del 19.04.2007, sostenendo in particolare che l'attore avesse introdotto in giudizio domande nuove rispetto a quanto aveva formato oggetto del tentativo di conciliazione esperito presso il (e ciò perché “con istanza Controparte_4 introdotta con Formulario UG del 26.02.2016, in sede conciliativa il Dr. ha lamentato di Pt_1 aver ricevuto fattura “…n. 2500023594 per un totale di € 1.678,00 per CP_1 presunta vendita rateale n. 2 Apple 6, senza aver mai ricevuto o richiesto alcunché”, laddove in citazione l'attore aveva “articolato le seguenti richieste: “1) Recesso immediato dal contratto in essere;
2) Restituzione di ogni importo eventualmente prelevato;
3) recesso
pagina 3 di 12 integrale contratto stipulato per la telefonia con;
4) Risarcimento del danno”), non CP_1 avendo in particolare formato oggetto del tentativo di conciliazione le fatture successive alla n.
2500023584 del 31.1.2016, peraltro contenente avviso di non corrispondere l'importo in essa conteggiato;
lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 11 del regolamento predetto, recante il divieto di utilizzare in giudizi le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione, formulando richiesta di “stralcio di ogni dichiarazione di segno contrario rispetto a quanto stabilito dalla richiamata fonte”. Nel merito, poi, sosteneva l'assenza di ogni sua responsabilità nell'accaduto, in quanto le circostanze del caso concreto (richiesta telefonica di attivazione delle utenze di telefonia mobile associate ai due cellulari con invio, in data 29.12.2015, di una e-mail dall'indirizzo corredata della fotocopia Email_1 di documento di identità di e recante nell'oggetto il medesimo codice cliente, n. Parte_1
6139022, relativo al contratto di abbonamento telefonico di rete fissa dell'attore) l'avevano indotta, in buona fede, a procedere con l'attivazione del contratto in parola e all'emissione delle relative fatture. Precisava che solo dopo l'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. le era stata comunicata la denuncia sporta dal e che quindi all'esito dei controlli dei propri Pt_1 reparti aveva provveduto allo storno degli importi addebitati, con emissione di alcune note di credito, e alla chiusura del contratto. Deduceva quindi di essere stata, essa stessa, parte lesa nella vicenda e rilevava in ogni caso che, quand'anche fossero state ritenute fondate le doglianze relative al contratto Mobile con terminali IPhone S6, sarebbe rimasto a carico dell'attore il debito maturato per il mancato pagamento degli importi relativi all'utilizzo (mai contestato) dei servizi fonia e dati sull'utenza fissa 055.332834 (canoni di abbonamento, costi dei consumi, spese di spedizione), portati dalle fatture n. 4590748 del 14.6.2016, n. 6349700 del 14.8.2016 e n. 7966260 del 14.10.2016, motivo per cui, oltre a chiedere il rigetto delle avversarie richieste, anche per mancata prova dei pretesi danni subiti, instava in via riconvenzionale per il pagamento della somma complessiva di € 222,92 IVA inclusa riferita ai suddetti titoli e in subordine per la compensazione del medesimo credito.
Nell'ulteriore corso del processo, la convenuta aggiungeva di avere provveduto a rimborsare all'attore “tutti gli importi pagati e relativi al contratto disconosciuto di utenza telefonica di rete mobile e acquisto cellulari, predisponendo, in data 20.06.2016, il rimborso della somma di € 299,48 mediante assegno di pari importo che risulta incassato il
13.07.2016” e che ciò nonostante il aveva “omesso di pagare gli importi fatturati relativi Pt_1 al contratto dell'utenza telefonica di rete fissa (non in contestazione) maturando, così, un insoluto, al momento della redazione della comparsa di costituzione e risposta, di € 222,92=
pagina 4 di 12 oggetto della domanda riconvenzionale” (pag. 1 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
3. Il Tribunale, istruita la causa in via documentale, pronunciava sentenza n. 2721/2020 in data 04/12/2020 con la quale: a) rigettava la domanda attorea per non avere l'istante
“ottemperato all'obbligo di allegazione e specificazione del danni lamentati”, avendo formulato una richiesta “generica”; b) rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta perché priva di qualsiasi supporto probatorio;
c) compensava tra le parti le spese di lite.
4. ha proposto appello alla decisione, censurandola per i seguenti motivi. Parte_1
I) Omessa pronuncia su una domanda formulata dall'attore e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice di prime cure espresso sulla domanda di annullamento delle fatturazioni e dei contratti, con riferimento tanto alle utenze mobili disconosciute quanto all'utenza fissa residenziale.
II) Erroneità della statuizione riguardante la domanda attorea “(i) ove pone integralmente l'onere probatorio a carico del Dott. (ii) ove non riconosce la Pt_1 responsabilità della compagnia telefonica per il furto di identità subito dal comparente e per le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo sofferte;
(iii) ove nega la risarcibilità del danno patito dal comparente”. Con tale articolato motivo sostiene l'appellante che nella fattispecie, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, siano state violate le regole sul riparto dell'onere della prova, avendo l'attore dimostrato il furto d'identità subito e non avendo, viceversa, la convenuta dimostrato l'avvenuta conclusione del contratto con il
“vero” Dott. ammettendo anzi il contrario con il proprio contegno processuale nel Pt_1 procedimento cautelare ante causam e con la restituzione all'attore, pur solo dopo la notifica della citazione, delle somme indebitamente prelevate. “Pertanto” – si prosegue nell'enunciazione del motivo – “tenuto conto che l'avvenuto furto di identità e la conseguente non riconducibilità al Dott. del contratto per cui oggi è causa costituiscono circostanze Pt_1 pacifiche e non contestate, e considerata l'inversione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, la compagnia telefonica oggi convenuta avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo della pretesa risarcitoria avanzata in giudizio dal comparente”, cui non aveva adempiuto. Osserva ancora l'appellante che “l'inadempimento contrattuale pagina 5 di 12 addebitabile all'odierna convenuta è ravvisabile nella violazione dei cd. doveri accessori, in particolar modo nella mancata osservanza del dovere di diligenza che incombe sulla compagnia telefonica ex art. 1176, 2° comma c.c.” ed in particolare perché , pur CP_1 essendo in possesso dei veri documenti di identità dell'attore, in quanto già suo cliente, non aveva effettuato gli opportuni controlli sull'identità dell'acquirente dei due telefoni cellulari al momento della ricezione del falso documento di identità, trascurando altresì di rilevare la diversità tra l'indirizzo e-mail utilizzato per l'operazione e la casella di posta elettronica del di cui era a conoscenza. Sempre secondo l'appellante, poi, avrebbe Pt_1 CP_1 nell'occasione divulgato, agli autori della truffa, informazioni personali relative alla carta di credito dell'attore, utilizzata anche per i prelievi relativi al contratto fasullo, di talché la sua responsabilità risarcitoria discendeva anche dal trattamento di dati personali avvenuto in violazione dell'art. 11 d.lgs. 196/2003, con le conseguenze di cui agli artt. 15 del medesimo decreto e 2050 c.c. Infine viene censurato il mancato riconoscimento dei danni morali- esistenziali consistenti nelle sensazioni di ansia, preoccupazione, angoscia e timore che l'attore aveva patito nella vicenda e dei danni collegati alla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come tali liquidabili in via equitativa.
III) “Carenza di motivazione della sentenza di primo grado”, per non avere il Tribunale
“in alcun modo analizzato gli elementi di fatto posti alla base del percorso logico- argomentativo…seguito per la formazione del proprio convincimento” e per essersi
“laconicamente pronunciato sulla pretesa risarcitoria avanzata dal comparente, richiamando inconferenti pronunce giurisprudenziali relative alla responsabilità contrattuale, senza ricostruire in alcun modo la fattispecie concreta e limitandosi ad inserire, nel corpo del provvedimento, la tesi prospettata dalla odierna convenuta – relativa al mancato assolvimento del comparente all'onere probatorio – senza fornire motivazione alcuna di tale scelta”.
IV) Erronea statuizione sulla compensazione delle spese di lite, considerato che a dare causa al giudizio era stata la condotta di , la quale solo dopo la notifica dell'atto di CP_1 citazione aveva restituito al le somme indebitamente prelevate, nulla offrendo tuttavia per Pt_1 il risarcimento dei danni, né tantomeno inoltrando documentazione relativa all'intervenuta cessazione dei contratti.
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 12 5. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame per CP_1 violazione dei canoni redazionali imposti dall'art. 342 c.p.c. e deducendone, comunque,
l'infondatezza nel merito, sotto tutti i motivi articolati;
ha chiesto quindi l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Esclusa l'inammissibilità dell'appello (che rispetta, nella sostanza, le previsioni dell'art. 342 c.p.c.), in ordine al primo motivo va osservato quanto segue.
Risulta dagli atti che fin dal primo grado di giudizio l'attore ha chiesto di condannare
, “previo annullamento di ogni fatturazione e/o presunto contratto sempre CP_1 disconosciuto, oltre a quelli in essere, alla restituzione di tutti gli importi indebitamente prelevati al Dott. sia per il noleggio che per il traffico degli apparecchi e delle utenze Pt_1 sopra indicate”, oltra al risarcimento del danno.
La richiesta, solo successivamente (ed oltre i termini di cristallizzazione del thema decidendum) qualificata anche in termini di “risoluzione” dei contratti, va piuttosto considerata come volta ad ottenere:
a) rispetto al contratto di telefonia mobile, stipulato da terzi ignoti con l'utilizzo di un falso documento di identità dell'attore, l'accertamento della sua radicale nullità ed inefficacia, per mancanza di qualsiasi volontà negoziale riconducibile alla persona del Pt_1
b) rispetto al contratto di telefonia fissa, già in essere tra le parti e non oggetto di alcuna particolare contestazione, l'accertamento della sua cessazione per recesso ad opera dell'attore;
c) nell'uno e nell'altro caso, la restituzione degli importi “indebitamente prelevati” con
“annullamento” delle corrispondenti fatture (id est con riconoscimento della non debenza degli importi fatturati in relazione alle citate utenze).
Con la sentenza gravata il Tribunale di Firenze, nel rigettare “la domanda proposta dal sig. nei confronti di ”, ha motivato in modo esplicito solo sulla Parte_1 CP_1 richiesta risarcitoria formulata verso la convenuta, non rinvenendosi alcun passaggio della motivazione della pronuncia che affronti gli aspetti dell'efficacia dei contratti, della debenza degli importi fatturati e del diritto alla restituzione di somme in capo all'attore (se non quello pagina 7 di 12 con cui è stata ritenuta “generica” l'intera domanda di condanna attorea, riportata per esteso, indi anche nella parte comprendente le somme richieste in restituzione).
Vero è, però, che l'interesse dell'attore a sentire “annullati” i contratti e le fatture si legava, appunto, alla consequenziale domanda di restituzione di importi ingiustamente pagati, come reso evidente dalla formulazione stessa delle domande, con cui veniva chiesto di condannare alla restituzione delle somme “previo” annullamento delle fatture e dei CP_1 contratti. È stato chiesto, cioè, un accertamento in funzione di condanna e, d'altro canto, negli stessi termini le domande sono state ugualmente riproposte in appello (quindi sempre come richiesta di accertamento dell'inesistenza o del venir meno dei contratti e dell'erroneità delle relative fatturazioni finalizzata al rimborso di somme).
Se cosi è, il motivo di appello, quanto alle conclusioni finali che ad esso si legano, non può trovare accoglimento, perché:
a) da un lato lo stesso attore ha riconosciuto di avere già ottenuto da , sia pure CP_1 solo a seguito della notifica della citazione in primo grado, l'integrale rimborso delle somme prelevate dal suo conto per i servizi oggetto del contratto disconosciuto (la circostanza è stata affermata più volte nell'atto di appello);
b) dall'altro, per quanto riguarda il contratto relativo all'utenza fissa, non si rinvengono, con riferimento alla data della domanda di cui all'originario atto di citazione (17.6.2016), somme che l'attore avrebbe diritto di vedersi restituire, posto che il primo atto di disdetta o recesso dal contratto in parola deve individuarsi proprio nel libello introduttivo (nel quale veniva chiaramente manifestata la volontà di non proseguire nel rapporto). Al riguardo, va precisato che solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e perciò tardivamente, il introduceva, quale nuova circostanza, quella relativa ad un'avvenuta Pt_1 disdetta già effettuata in data 27.4.2016. Di essa, tuttavia, stante come detto la tardività dell'allegazione, non può tenersi conto. Peraltro, il documento allegato alla memoria consiste in una pec inviata dal legale dell'attore, priva di firma della parte, che, oltretutto, pur esprimendo il recesso da “ogni contratto con voi in essere”, mirava chiaramente a contestare il prelievo di importi “per contratti mai sottoscritti e per prodotti mai ricevuti”, sì da potersi anche intendere riferita solo alle utenze di telefonia mobile.
D'altro canto, l'appellante nemmeno ha mai specificato quali e quante somme avrebbe
(ancora) diritto di recuperare.
pagina 8 di 12 In definitiva, perciò, pur ravvisandosi un impianto motivazionale non esauriente e pur dovendo senz'altro riconoscersi (1) l'inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto le utenze di telefonia mobile e l'acquisto dei cellulari (ciò che, a ben vedere, ha di CP_1 fatto finito per ammettere, restituendo le somme prelevate) e (2) la cessazione del contratto relativo all'utenza fissa voce e dati dell'attore (in ordine al quale, del resto, non consta che vi siano state ulteriori fatturazioni da parte della convenuta, dopo quelle oggetto della domanda riconvenzionale respinta in primo grado), la domanda finale dell'attore, volta alla ripetizione di importi, così come formulata in giudizio, non può trovare accoglimento.
7. Anche il secondo motivo di appello è da rigettare, in quanto con lo stesso vengono ad essere introdotti nuovi fatti costitutivi a sostegno della pretesa risarcitoria, i quali non sono stati adeguatamente esplicitati in primo grado nei termini oltre i quali maturano le preclusioni assertive.
È da premettere che l'affermazione di una responsabilità contrattuale di , vale a CP_1 dire di una responsabilità da inadempimento, postulerebbe l'avvenuta valida conclusione di un contratto e l'allegazione di un inadempimento della convenuta rispetto ad obbligazioni
(principali o accessorie) di questo. Nel caso in esame, invece, si discute di un rapporto contrattuale mai sorto tra le parti, avendo terzi ignoti utilizzato un documento contraffatto dell'attore per acquistare, a suo falso nome, due telefoni cellulari con le relative utenze telefoniche. La circostanza che l'attore fosse già cliente , per un diverso rapporto CP_1 contrattuale, non cambia il fatto che, rispetto l'operazione che viene specificamente censurata in questo giudizio, non sia mai sorto un vincolo negoziale tra le parti. Sicché è fuori luogo l'invocazione dei principi, anche sul riparto dell'onere della prova, che regolano la responsabilità contrattuale.
Ma, anche a volere per ipotesi ritenere diversamente (o, in alternativa, a voler configurare la responsabilità di come extracontrattuale e derivante dal mancato CP_1 svolgimento di quei controlli imposti dalla normale diligenza di un operatore economico qualificato, la cui assenza, peraltro, è stata anch'essa specificamente censurata ben oltre il limite delle preclusioni assertive in primo grado), l'attore sarebbe pur sempre onerato di allegare e provare il danno derivante dall'altrui condotta, prima ancora di poter chiedere al giudice la liquidazione di esso in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Ebbene, sotto tale aspetto va qui osservato che nel giudizio di primo grado, fino allo spirare del primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (entro il quale va puntualmente pagina 9 di 12 definito il thema decidendum) l'attore si è limitato ad affermazioni del tutto generiche sul danno patito: in citazione ha semplicemente dichiarato il proprio interesse a “procedere in sede di merito…per il risarcimento del danno anche non patrimoniale”, concludendo in modo analogo (“condannare altresì agamento di ogni voce di danno anche non Parte_3 patrimoniale”), senza alcuna specificazione circa la natura del danno, la sua caratterizzazione,
l'entità dello stesso ed i fattori che lo avrebbero determinato;
con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. ha, poi, solo riproposto le conclusioni rassegnate.
Tardive devono perciò ritenersi le allegazioni svolte solo successivamente (e soprattutto nella presente sede di appello) sugli stati d'animo di preoccupazione, angoscia e timore in cui l'attore sarebbe precipitato, collegati in particolare al pensiero delle conseguenze e delle implicazioni della truffa e del “furto di identità” subiti, anche per via di alcune informazioni ricevute dalle autorità sul verosimile coinvolgimento nella vicenda della malavita organizzata
(cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
Del tutto tardiva è, allo stesso modo, l'allegazione di una responsabilità della compagnia telefonica per illecito trattamento dei dati personali ex artt. 11 e 15 del d.lgs. 196/2003. Invero, non si tratta semplicemente di una riqualificazione della domanda, ma dell'allegazione di una specifica condotta del gestore telefonico asseritamente causativa di danno, indi di un fatto costitutivo nuovo, rappresentato dall'avere rivelato a terzi i dati bancari associati alla carta di credito impiegata per gli addebiti relativi al contratto disconosciuto;
un fatto che, come tale, avrebbe dovuto essere puntualmente allegato in primo grado nei termini processuali già indicati, al fine di costituire, ad ogni effetto, materia del decidere.
In ultimo, anche la reiterata richiesta di rimborso della spesa effettuata per il cambio di carta di credito non è suscettibile di accoglimento. Come già in primo grado, l'appellante non ha in alcun modo indicato l'entità dell'esborso sostenuto e nello stesso atto di impugnazione, per di più, ha ammesso che “i modesti importi per spese vive addebitate all'attore per la sostituzione della carta di credito…non sono effettivamente stati documentati”.
Sul tema in argomento, perciò, la sentenza impugnata, pur nella sua laconicità, deve in definitiva essere confermata, in quanto l'attore non ha effettivamente ottemperato in primo grado all'onere (che su di lui incombeva) di allegare in modo specifico il danno di cui chiedeva il ristoro, onere il cui assolvimento era evidentemente preliminare ad ogni questione relativa alla prova dell'an così come del quantum debeatur.
pagina 10 di 12 8. Il terzo motivo di appello non possiede autosufficienza, in quanto, sebbene la pronuncia appellata, al netto del sovrabbondante richiamo a principi generali e massime giurisprudenziali, si caratterizzi per eccessiva stringatezza sul punto della responsabilità risarcitoria, le considerazioni svolte ai precedenti paragrafi rendono evidente che, comunque, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
9. L'ultimo motivo di gravame, con cui si censura la compensazione delle spese processuali, evidenzia un dato senz'altro meritevole di considerazione sotto il profilo della causalità della lite: ossia il fatto che solo dopo l'introduzione del giudizio di merito, a seguito della conclusione del procedimento ex art. 700 c.p.c., ha provveduto a restituire al CP_1 le somme prelevate per l'operazione dal medesimo disconosciuta. La necessità di Pt_1 riaccreditare le somme non è stata negata dalla convenuta, tanto che la stessa dichiarava già in sede cautelare, tramite il proprio legale, “che il contratto disconosciuto è cessato e che
è in procinto di provvedere all'emissione delle note di credito” (cfr. verbale di CP_1 udienza del 15.6.2016). Le somme eccedenti il dovuto sono state materialmente restituite con l'assegno di € 299,48 emesso il 24.6.2016 che l'attore ha dichiarato di avere ricevuto il
13.7.2016, dopo, quindi, la notifica della citazione avvenuta il 17.6.2016.
Ciò nonostante, sebbene l'elemento in questione sia stato trascurato dal primo giudice, la disposta compensazione appare comunque giustificata, tenuto conto dell'insistenza dell'attore nel formulare una domanda di restituzione di (ulteriori e non meglio specificate) somme e del rigetto della sua domanda risarcitoria, di valore ben superiore rispetto al credito restitutorio tardivamente soddisfatto ed alla domanda riconvenzionale della controparte respinta.
Dunque, anche tale motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
10. Non essendovi soccombenza dell'appellata, non vi è luogo per una condanna della stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 28/2010. Né comunque si ravvisa una mancata partecipazione al procedimento di mediazione delegata senza giustificato motivo da parte della convenuta, avendo la medesima espresso ragioni (in particolare al punto 6 della comunicazione inviata all'organismo di mediazione), sull'insussistenza di margini per pervenire ad un accordo, non prive di qualunque consistenza.
11. L'appello deve dunque in conclusione essere respinto.
pagina 11 di 12 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto del modesto impegno difensivo.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione indeterminabile basso.
Pertanto:
€ 1.029,00 fase 1, € 709,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 1.735,00 fase 4, in tutto €
4.996,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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