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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n.571 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.784/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 28.10.2020
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Zaccardo ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente, sita in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; APPELLANTE Pt_1
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti Daniele Tani, Gian Carlo Sessa e Maurizio Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, in alla Via del Popolo n. 2; Pt_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Biondi e Raffaele Vendegna ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, in alla Via F. Baracca n.16; Pt_1
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Daniele Masiello, in Lavello alla Via G. Fortunato n.174;
APPELLATI
trattenuta in decisione il giorno 1.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 12.3.2025 e 31.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2017 il conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Potenza la società in proprio ed in qualità di capogruppo CP_1 dell'Associazione Temporanea di Imprese Kone Ascensori s.p.a. – Bonatti s.p.a., onde sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dalla presenza di vizi occulti nell'impianto meccanizzato “Santa Lucia” ovvero, in via subordinata, alla esecuzione degli interventi necessari a recuperare la funzionalità degli ascensori inclinati.
A sostegno della domanda l'ente pubblico esponeva che, all'esito di apposita procedura di appalto- concorso indetta dalla società con capitale a maggioranza pubblico Ponte Attrezzato s.p.a., era stato concluso in data 14.6.2000 con l'Associazione Temporanea di Imprese Kone Ascensori s.p.a –
Bonatti s.p.a. il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una struttura attrezzata di collegamento fra Via Mazzini ed i Rioni Cocuzzo-Poggio Tre Galli, successivamente denominata
“Scale Mobili Santa Lucia”. A seguito di fusione per incorporazione della società Kone Ascensori
s.p.a. nella società quest'ultima aveva proceduto alla realizzazione della parte CP_1
impiantistica (scale mobili, ascensori verticali ed ascensori inclinati) dell'opera concessa in appalto mentre alla Bonatti s.p.a. era stata affidata la esecuzione delle opere edili. Esauriti i lavori, il collaudo degli stessi era avvenuto il 10.5.2008 e le verifiche e prove funzionali si erano concluse con esito positivo il 18.12.2009, ma una volta aperto l'impianto al pubblico, dopo un periodo di sospensione nell'erogazione del servizio dovuto a difficoltà finanziarie del erano emersi Pt_1
vari vizi che rendevano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli ascensori inclinati nonché la sostituzione dei corrimano. A seguito di ulteriori verifiche era stata accertata la cattiva posa in opera degli ascensori inclinati, che ne imponeva la sostituzione, e all'esito di revisione speciale effettuata dall' era stata dichiarata in data 26.5.2017 l'inidoneità dell'impianto. CP_4
Con comparsa depositata in data 9.11.2017 si costituiva in giudizio la società in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e prima ancora il difetto di legittimazione attiva del sostenendo Parte_1
che il contratto di appalto fosse stato concluso con la società Ponte Attrezzato s.p.a., soggetto terzo rispetto all'Ente pubblico attore, sicchè soltanto a detta società spettava la legittimazione ad agire.
Nel merito, la società contestava la fondatezza della domanda azionata nei suoi CP_1
confronti assumendo che la causa dei denunciati vizi dovesse essere individuata nell'inadeguata manutenzione dell'impianto rimasto chiuso per un periodo di tempo prolungato. In ogni caso, la società convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa di e di Parte_2 [...]
per essere da esse garantita. CP_3
Costituitesi in giudizio entrambe le società chiamate in causa, la contestava Parte_2
la sussistenza a suo carico di ogni responsabilità in ordine ai fatti dedotti a base della pretesa risarcitoria avanzata dal e la contestava la fondatezza della Parte_1 Controparte_3
domanda di garanzia azionata dalla convenuta.
pag. 2 All'udienza dell'11.4.2018 il Tribunale di Potenza dichiarava l'interruzione del processo per avvenuta cancellazione dall'albo speciale dell'Avv. Brigida Pignatari, difensore di parte attrice, processo che veniva successivamente riassunto con atto depositato in data 4.7.2018 dal Parte_1
rappresentato e difeso da nuovo procuratore legale.
[...]
Con sentenza n.784/2020 pronunciata il 28.10.2020 e pubblicata in pari data il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del dichiarava l'inammissibilità della domanda e condannava il Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore della società convenuta e di entrambe le società chiamate in causa,
[...]
delle spese processuali nella limitata misura di un terzo del loro ammontare complessivo, compensando per il resto tra le parti le spese processuali medesime.
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 il in persona del Sindaco Parte_1
p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza, contestando la declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'ente pubblico ed assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.1669 c.c., la mancata applicazione dell'art.2043 c.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., la mancata e/o errata valutazione della documentazione in atti e, segnatamente, del contratto di appalto n.48620 del 14.6.2000 e, infine,
l'illegittimità derivata dalla mancata qualificazione dell'Ente pubblico come proprietario dell'opera danneggiata.
Su tali basi, il conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza le società Parte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
p.t., affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la legittimazione attiva dell'Ente pubblico appellante e fossero accolte le domande avanzate dallo stesso Ente pubblico con l'atto di citazione notificato in data 24.5.2017, introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 24.5.2021 si costituiva in giudizio la società in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la manifesta inammissibilità dell'appello e contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione insistendo per il difetto di legittimazione attiva del nonché per la carenza dei presupposti sia per la configurabilità della Parte_1 responsabilità ex art. 1669 c.c., non ricorrendo né la rovina totale o parziale dell'opera, né gravi difetti della costruzione, sia per la configurabilità della garanzia ex artt.1491 e 1495 c.c.; infine, eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. Con riguardo alla domanda di manleva formulata da la Compagnia di assicurazioni ne eccepiva l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza.
pag. 3 Con comparsa depositata il 27.5.2021 si costituiva in giudizio la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'appello proposto dal e, in ogni caso, ribadiva le eccezioni di Parte_1
difetto di legittimazione passiva della stessa e di prescrizione e decadenza Controparte_2
ex artt.1669 e 2043 c.c. ed ex artt.1667 e 1668 c.c.; nel merito, contestava la sussistenza dei danni lamentati e, comunque, la loro riconducibilità alla condotta dell'appaltatore, concludendo per la conferma della sentenza impugnata e per il rigetto di tutte le domande avanzate dal Parte_1
con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
[...]
Infine, con comparsa depositata il 27.5.2021 si costituiva in giudizio la società in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione articolati dal a sostegno del proposto gravame, concludendo per il rigetto Parte_1 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 12.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 1.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 12.3.2025 ed il
31.3.2025, con provvedimento emesso il giorno 1.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata dalle parti appellate. Invero, contrariamente a quanto da queste ultime opinato, l'atto di impugnazione proposto dal esprime articolate ragioni di doglianza su punti Parte_1
specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a Parte_1
veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal pag. 4 primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
L'appello proposto dal è fondato. Parte_1
Ha lamentato l'Ente pubblico appellante che la decisione del Tribunale di Potenza di dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento sul rilievo della mancata corrispondenza fra il soggetto che ha assunto la veste di attore proponendo la domanda giudiziale (il Parte_1
ed il soggetto individuato nella stessa domanda come titolare del diritto fatto valere in giudizio (la società Ponte Attrezzato S.p.a.) sia stata assunta senza tenere in debita considerazione, da un lato, che il è il proprietario esclusivo dell'opera pubblica (struttura attrezzata di Parte_1
collegamento fra Via Mazzini ed i Rioni Cocuzzo-Poggio Tre Galli, denominata “Scale Mobili
Santa Lucia”) sulla quale sono stati riscontrati vizi e difetti di installazione generatori dei danni di cui è stato in giudizio invocato il risarcimento e, dall'altro, che, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale in cui per giurisprudenza costante va collocata anche la responsabilità prevista dall'art.1669 c.c., è stato trascurato il rilievo che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la previsione dell'art.1669 c.c. abbia carattere di specialità rispetto al disposto dell'art.2043 c.c., con la conseguenza che, ove non ricorrano in concreto le condizioni per l'applicazione della prima disposizione, possa farsi luogo all'utilizzo dell'art.2043 c.c.
La considerazione delle due esposte circostanze, ad avviso dell'appellante, avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Potenza a riconoscere senz'altro in capo al in qualità di Parte_1 proprietario esclusivo dell'opera pubblica, la legittimazione attiva.
La doglianza va condivisa.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado il richiamato il Parte_1
contratto di appalto concluso in data 14.6.2000 tra Ponte Attrezzato s.p.a., società con capitale a maggioranza pubblico, e l'Associazione Temporanea di Imprese Kone Ascensori s.p.a – Bonatti
s.p.a. ed avente ad oggetto la realizzazione di una struttura attrezzata di collegamento fra Via
Mazzini ed i Rioni Cocuzzo-Poggio Tre Galli, successivamente denominata “Scale Mobili Santa
Lucia”, ha dedotto che, a seguito di successive verifiche tecniche operate nel tempo, a partire dal
26.5.2015, sull'opera pubblica realizzata, erano stati riscontrati gravi difetti di montaggio e posa in opera con riguardo all'installazione di due ascensori inclinati nonchè l'utilizzo di materiali di scadente qualità con riferimento ai corrimano di pressocché tutte le scale mobili. Di conseguenza,
pag. 5 con atto trasmesso a mezzo pec in data 26.5.2016 il aveva contestato alla Parte_1 [...]
i difetti riscontrati agli ascensori inclinati ed ai corrimano delle scale mobili, richiedendo il CP_1
risarcimento dei danni, senza però ottenere riscontri dalla indicata società.
Pertanto, il nel convincimento che i danni accertati fossero conseguenza di Parte_1
difetti progettuali e/o di posa in opera dei due impianti di ascensore inclinati e di difetti di produzione e/o installazione dei corrimano delle scale mobili, difetti da qualificarsi come “vizi occulti” per i quali trovasse applicazione la disciplina dettata dall'art.1669 c.c., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la società per sentire pronunciare nei confronti CP_1 della società convenuta, in proprio o in qualità di capogruppo dell'A.T.I. “Kone Ascensori s.p.a –
Bonatti s.p.a.”, la condanna al risarcimento dei danni sofferti dall'Ente pubblico attore in conseguenza dei vizi occulti nella realizzazione dell'impianto meccanizzato denominato “Scale
Mobili Santa Lucia”, danni da liquidarsi nella somma di € 2.120.390,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione monetaria, ed al risarcimento dei danni sofferti dall'Ente pubblico medesimo in conseguenza del fermo tecnico dei due ascensori inclinati, danni questi ultimi da liquidarsi anche in via equitativa, oppure la condanna ad eseguire gli interventi necessari per recuperare la completa funzionalità degli ascensori inclinati.
In via subordinata, il ha espressamente chiesto al giudice adito di pronunciare la Parte_1
condanna della società in proprio o in qualità di capogruppo dell'A.T.I. Kone CP_1
Ascensori s.p.a – Bonatti s.p.a., “al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, come sopra quantificati, in applicazione dell'art.2043 c.c.” (v. pag.7 dell'atto di citazione notificato il 24.5.2017).
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza, qualificata la domanda in termini di azione di responsabilità ex art.1669 c.c. per vizi delle opere realizzate in esecuzione di un contratto di appalto, ha ritenuto che il difettasse di legitimatio ad causam in quanto la Parte_1
predetta azione di responsabilità è dall'ordinamento giuridico riconosciuta in capo esclusivamente al committente, ai suoi aventi causa ed al terzo danneggiato dai gravi difetti della costruzione o dalla sua rovina, tutti soggetti non identificantisi con l'Ente pubblico attore: “Nel contenuto complessivo dell'atto di citazione, nonostante il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 1669
c.c., il non è individuato in alcun modo come soggetto attivo del rapporto Parte_1
obbligatorio dedotto in giudizio, dal momento che il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'opera che, secondo la prospettazione attorea, presenterebbe gravi difetti è stato stipulato non dal , ma dalla società Ponte Attrezzato s.p.a. – che è soggetto Parte_1 terzo rispetto all' nonostante la partecipazione pubblica prevalente (si veda in tal CP_5
senso Corte di cassazione n.4989 del 1995) – e in nessun passaggio dell'atto introduttivo del giudizio il attore si qualifica come avente causa dalla società committente né terzo Pt_1
pag. 6 danneggiato dalla presenza dei gravi difetti dell'opera realizzata” (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
La decisione è errata sia con riguardo alla corretta individuazione dell'oggetto complessivo della domanda azionata dal sia con riferimento al consolidato orientamento della Parte_1
giurisprudenza di legittimità invalso nella materia specifica.
Sotto il primo profilo, il Tribunale di Potenza ha erroneamente ritenuto che, in considerazione della esplicita qualificazione della domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio nonché delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda (gravi difetti di costruzione di un impianto destinato per sua natura ad una lunga durata) e del petitum immediato che la caratterizza
(risarcimento del danno riconducibile ai gravi difetti lamentati), il abbia agito in Parte_1
giudizio nei confronti della società appaltatrice esclusivamente al fine di far valere la sua responsabilità ex art.1669 c.c. e di ottenere il risarcimento del danno causalmente riconducibile al fatto illecito alla medesima società appaltatrice ascrivibile.
Invece, come chiaramente emergente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione notificato il
24.5.2017, il ha espressamente chiesto al giudice adito, in via subordinata Pt_1 Parte_1
rispetto alla domanda principale, di pronunciare la condanna della società in proprio o CP_1 in qualità di capogruppo dell'A.T.I. Kone Ascensori s.p.a – Bonatti s.p.a., “al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, come sopra quantificati, in applicazione dell'art.2043 c.c.” (v. pag.7).
In altre parole, il sulla base dei medesimi fatti esposti nella premessa della Parte_1 citazione introduttiva ha preteso l'accertamento della responsabilità della società in CP_1 proprio o nella qualità, ai sensi dell'art.1669 c.c. o, in alternativa, ai sensi dell'art.2043 c.c.
Di conseguenza, una volta ritenuto il difetto di legittimazione attiva del in Parte_1
relazione all'azione di responsabilità ex art.1669 c.c., incombeva sul primo giudice l'onere di verificare la sussistenza in capo all'Ente pubblico della legittimazione attiva in riferimento all'azione di responsabilità ex art.2043 c.c., pure proposta contestualmente dall'Ente pubblico attore.
Né rileva la circostanza che nella premessa della citazione introduttiva il abbia Parte_1 esplicitamente fatto richiamo alla disposizione dell'art.1669 c.c. e non anche a quella dell'art.2043
c.c., norma quest'ultima riportata soltanto nelle conclusioni. Detto altrimenti, non è vincolante per il giudice che l'Ente pubblico attore abbia operato una propria personale valutazione sulla qualificazione giuridica della domanda proposta.
Invero, il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali la domanda medesima risulti contenuta, dovendo, per converso, aver pag. 7 riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass.civ. sez.I, ordinanza 31 luglio 2017
n.19002; Cass.civ.sez.III, 19 ottobre 2015 n.21087; Cass.civ.sez.III, 12 dicembre 2014 n.26159;
Cass.civ.sez.I, 14 novembre 2011 n.23794).
Non solo l'interpretazione del contenuto, ma anche la qualificazione giuridica di tale domanda compete al giudice del merito, il quale non è vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte ed
è libero di discostarsene nell'esercizio del potere - dovere di autonoma qualificazione discendente dal principio "iura novit curia", purché la qualificazione da lui adottata non si risolva nella sostituzione dell'azione espressamente o virtualmente proposta con altra, fondata cioè su fatti diversi o su diversa "causa petendi" (cfr. Cass.civ.sez.3, 10 febbraio 2000 n.1461).
Tanto vale a significare che il Tribunale di Potenza, da un lato, avrebbe dovuto apprezzare la circostanza, pacificamente emergente dai contenuti della citazione introduttiva, che il Parte_1
sulla base dei medesimi fatti costitutivi (gravi difetti di costruzione di un impianto destinato
[...]
per sua natura ad una lunga durata) e del medesimo petitum immediato (risarcimento del danno riconducibile ai gravi difetti lamentati) avesse sollecitato una pronuncia implicante l'accertamento della responsabilità della società in proprio o nella qualità, ai sensi dell'art.1669 c.c. o, CP_1 in alternativa, ai sensi dell'art.2043 c.c. e, dall'altro, ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda, non avrebbe dovuto ritenersi vincolato dalla “esplicita qualificazione della domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio” (v. pag.4 della sentenza impugnata), ma nell'esercizio del potere - dovere di autonoma qualificazione discendente dal principio "iura novit curia" avrebbe dovuto valutare il sostanziale contenuto della pretesa, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non circoscritto alla parte espositiva ed esteso, invece, anche alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
Ove avesse informato la sua decisione agli enunciati principi di diritto, il Tribunale di Potenza, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura della vicenda dedotta e rappresentata nella citazione introduttiva, avrebbe dovuto, una volta esclusa l'operatività in favore del della disciplina dettata dall'art.1669 c.c., verificare la Parte_1
possibilità di qualificare la stessa domanda come azione generale di responsabilità ex art.2043 c.c.
e, in questa diversa prospettiva, avrebbe dovuto accertare la sussistenza in capo all'Ente pubblico della legittimazione attiva in riferimento a quest'ultima azione. E ciò anche e soprattutto perchè lo stesso in sede di conclusioni aveva espressamente chiesto che, in via Parte_1
pag. 8 subordinata, fosse pronunciata la condanna della società in proprio o nella qualità, “al CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'Ente, come sopra quantificati, in applicazione dell'art.2043 c.c.”.
Orbene, posto che la qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio è opera precipua del giudice del merito, a cui spetta il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il rapporto in contestazione, non è precluso al giudice di appello, nell'esercizio di siffatto potere- dovere, di dare al rapporto stesso una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado, con il solo limite della necessità di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi, intesa, in particolare quest'ultima come fatto o rapporto dal quale l'attore assume discendere il diritto vantato (cfr. Cass. sez. III 26 febbraio 1994 n. 2010).
L'esercizio del potere-dovere in discorso da parte del giudice di appello appare giustificato nei casi, come quello in esame, in cui l'appellante abbia espressamente impugnato il capo della decisione del primo giudice contemplante la configurazione giuridica della responsabilità imputata alla società appaltatrice. Costituisce, infatti, insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che il giudicato debba ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione dei rapporti qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione del primo giudice, omettendone l'impugnazione, e svolto le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione. In tal caso, non può ritenersi che il giudice di secondo grado, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa riesaminare ex officio la questione. Essendo, infatti, i suoi poteri correlati ai motivi di impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, lo stesso può dare alla domanda un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se ed in quanto sia stato, direttamente o indirettamente, investito del tema della qualificazione e non già quando tale questione, risolta dal giudice di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o non debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione di una censura espressamente proposta (cfr.
Cass.civ.sez.lav., 1 dicembre 2010 n.24339; Cass.civ.sez.III, 12 luglio 2005 n.14573).
Pertanto, avendo il espressamente impugnato la qualificazione attribuita dal Parte_1
Tribunale di Potenza alla domanda avanzata in primo grado ed avendo anche valorizzato il diverso inquadramento della fattispecie nell'ambito operativo della responsabilità ex art.2043 c.c., nulla osta a che questa Corte d'appello renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata e criticata dall'appellante, con il limite attinente al divieto di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice.
Tanto precisato, deve rilevarsi che il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato in sentenza l'autorevole e consolidato orientamento giurisprudenziale che ravvisa nella responsabilità
pag. 9 prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante la collocazione di questa disposizione normativa nell'ambito del contratto di appalto, una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, essendo tale norma diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione e alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata, non ha tuttavia approfondito le conseguenze che dall'enunciato indirizzo di pensiero la stessa giurisprudenza di legittimità ha inteso trarre.
Ed invero, la Suprema Corte in numerose pronunce ha affrontato la questione della compatibilità - quindi della ammissibilità - delle azioni ex art. 2043 ed ex art. 1669 c.c. rispetto al medesimo evento, questione che è stata risolta in senso affermativo (cfr. Cass.Sez.Un., Sentenza n. 2284 del
03/02/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Cass. sez. III, sentenza 5/11/2024,
n.28469). Muovendo dal consolidato principio che la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che l'art. 1669 c.c. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto.
Al riguardo è stato ricordato che la natura di norma speciale dell'art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043
c.c. presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela.
Infatti, come è stato bene osservato in dottrina ed in giurisprudenza, da detta configurazione si desume che l'art. 1669 c.c. non sia norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma miri a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo.
Pertanto, se la ratio dell'art. 1669 c.c. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui non sussistano le condizioni (oggettive o soggettive) previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilità dalla norma fondamentale in materia di responsabilità
pag. 10 extracontrattuale e, in palese contrasto con l'armonia del sistema e con le ragioni alla base della previsione della disciplina speciale, conduce all'irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perchè esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato - dell'art. 2043 c.c.
L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 c.c., non ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi. Nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 c.c. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, anche la colpa del costruttore (cfr. Cass. Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 8520).
In aderenza agli illustrati principi, appare corretto estendere la verifica della sussistenza della legittimazione attiva del in riferimento all'azione di responsabilità ex art.2043 Parte_1
c.c. pure espressamente proposta dall'Ente pubblico con l'atto di citazione notificato il 24.5.2017.
E la verifica non può che condurre a risposta affermativa, non potendo essere messo in discussione che il di sia proprietario dell'impianto meccanizzato denominato “Scale Mobili Pt_1 Pt_1
Santa Lucia”. Si tratta, infatti, di un'opera pubblica a servizio della città di realizzata in Pt_1 esecuzione di un contratto di appalto stipulato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, come esposto nella citazione introduttiva. Nel contratto di appalto medesimo, peraltro, è espressamente enunciato che la realizzazione dell'impianto meccanizzato in discorso rappresenti un intervento volto al collegamento del Centro storico della città di con i Rioni di Cocuzzo e Poggio Tre Pt_1
Galli di più recente espansione, onde ricucire in modo organico ed efficiente l'intero settore occidentale urbano e di risolvere gran parte dei problemi di viabilità e di sosta della città di Pt_1
intervento espressamente qualificato come essenziale e prioritario di riqualificazione urbana dalla
Variante generale al P.R.G. della città di approvata con deliberazione del Consiglio Pt_1
Comunale n.901 del 21.7.1989.
Né va trascurato che la proprietà dell'opera pubblica in capo al sia agevolmente Parte_1
desumibile dalla documentazione versata in atti dall'Ente pubblico nel giudizio di primo grado, documentazione costituita in prevalenza da copia di provvedimenti e di verbali di autorità od organi pubblici riguardanti proprio l'impianto meccanizzato denominato “Scale Mobili Santa Lucia” nei quali è costante la partecipazione del rappresentante del identificato come Parte_1
l'Ente pubblico proprietario dell'opera pubblica che ha affidato la gestione dell'impianto a ben individuate società private (COTRAB; Trotta Bus Service S.p.a.).
Acquisita pacificamente, dunque, la titolarità in capo al della proprietà Parte_1 dell'impianto meccanizzato denominato “Scale Mobili Santa Lucia”, deve in via consequenziale pag. 11 riconoscersi la piena legittimazione dell'Ente pubblico ad agire in giudizio per far valere la responsabilità ex art.2043 c.c. nei confronti della società appaltatrice che ha realizzato l'opera pubblica e per ottenere dalla stessa società il risarcimento dei danni sofferti a causa dei gravi difetti di costruzione e/o di montaggio e posa in opera di due ascensori inclinati nonché dei corrimano di pressocché tutte le scale mobili.
Sulla base delle esposte argomentazioni l'appello proposto dal va accolto e, in Parte_1
riforma della sentenza n.784/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
28.10.2020 e pubblicata in pari data, va dichiarata la legittimazione attiva del in Parte_1
relazione alla domanda di accertamento della responsabilità ex art.2043 c.c. della società
[...]
in proprio o in qualità di capogruppo dell'A.T.I. Kone Ascensori s.p.a – Bonatti s.p.a., e di CP_1 condanna della medesima società al risarcimento dei danni subiti dall'Ente pubblico in applicazione dell'art.2043 c.c., domanda già articolata nell'atto di citazione notificato il 24.5.2017, introduttivo del giudizio di primo grado.
In questa sede, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, eccezione sollevata dalle parti appellate già in primo grado e riproposta nel presente giudizio di impugnazione.
Pur a voler trascurare la considerazione – già di per sé decisiva – che l'eccezione in parola è stata formulata esclusivamente in relazione all'azione di responsabilità ex art.1669 c.c., va comunque rimarcato che, ad avviso del costante ed autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ex art.2043 c.c. inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili
(cfr. Cass.sez. I, 28/01/2025, n.1923; Cass.Sez. 3, Sentenza n.26188 del 06/12/2011, in cui la Corte di cassazione ha affermato che — in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale
— l'art. 2947 c.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. e che l'esercizio del diritto al risarcimento del danno non possa prescindere dalla conoscenza, in capo al titolare, dell'esistenza del pregiudizio e della sua ingiustizia). Già con la pronuncia n.2305 del 2.2.2007 la
Corte di Cassazione, Sezione Terza, aveva affermato il principio che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'azione risarcitoria si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza.
Nel caso di specie, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dal è Parte_1
pag. 12 comprovato che l'Ente pubblico soltanto all'esito delle verifiche e prove funzionali dell'impianto meccanizzato denominato “Scale Mobili Santa Lucia”, effettuate da personale dell'Ufficio Speciale
Trasporti Impianti Fissi della Direzione Generale Territoriale del Sud in seno al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, verifiche e prove funzionali i cui risultati sono stati riportati nel verbale redatto il 26.5.2015 e sottoscritto anche dal rappresentante del abbia Parte_1
acquisito conoscenza per la prima volta di problemi riscontrati agli ascensori inclinati e delle condizioni dei corrimano delle scale mobili.
La piena consapevolezza dell'esistenza dei gravi difetti di montaggio e posa in opera di due ascensori inclinati nonché dei corrimano di pressocché tutte le scale mobili (oltre che della scadente qualità del materiale con cui gli stessi corrimano erano stati realizzati) e della riconducibilità di tali difetti a responsabilità dell'impresa appaltatrice risulta essere stata acquisita dal Parte_1
soltanto a seguito del deposito, in data 26.5.2016, di dettagliata relazione tecnica scritta a firma del
Direttore dell'Esercizio dell'impianto, Ing. . Persona_1
Pertanto, in aderenza all'evocata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ex art.2043 c.c., in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., deve nel caso di specie farsi decorrere dal giorno
26.5.2016 o, a tutto concedere, dal giorno 26.5.2015, a cui risale il richiamato verbale delle verifiche e prove funzionali dell'impianto meccanizzato denominato “Scale Mobili Santa Lucia”.
Le parti appellate, sulle quali ricadeva il relativo onere di allegazione e di prova, non hanno dedotto e dimostrato che il abbia acquisito in epoca precedente al 26.5.2015 la Parte_1
ragionevole ed adeguata conoscenza dei danni e della loro ingiustizia nonché delle cause generatrici degli stessi.
Pertanto, l'azione di risarcimento del danno da fatto illecito ex art.2043 c.c. proposta dal Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 24.5.2017 deve ritenersi esperita quando il termine
[...]
quinquennale di prescrizione del relativo diritto non era ancora giunto a maturazione.
L'eccezione di prescrizione, quindi, è infondata.
In primo grado non è stata svolta attività istruttoria, avendo il Tribunale di Potenza omesso ogni decisione sulle richieste di ammissione di mezzi istruttori avanzate dalle parti e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni nel convincimento che le questioni pregiudiziali sollevate dalla società convenuta fossero idonee a definire il giudizio.
Non ricorrendo i presupposti di cui agli artt.353 e 354 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie) per disporre la rimessione della causa al primo giudice, si impone lo svolgimento nel presente grado di giudizio dell'attività istruttoria.
A tal fine, la causa va rimessa sul ruolo collegiale con invito alle parti a precisare se lo stato dei pag. 13 luoghi (segnatamente, le condizioni dei due impianti di ascensori inclinati risultati difettosi e dei corrimano delle scale mobili risultati viziati) sia stato eventualmente modificato nelle more del processo e, quindi, ad offrire elementi di giudizio adeguati a consentire al Collegio di valutare se sia ancora possibile l'utile espletamento di un accertamento tecnico d'ufficio.
Alla pronuncia della sentenza definitiva va rinviata la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.784/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il Pt_ 28.10.2020 e pubblicata in pari data, proposto dal in persona del Sindaco Parte_1
con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 nei confronti delle società CP_1 [...]
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., lette le note CP_2 Controparte_3
scritte depositate dai procuratori delle parti costituite il 12.3.2025 e 31.3.2025, così provvede:
Accoglie l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t., con atto di Parte_1 citazione notificato in data 12.11.2020 e per l'effetto, in riforma della sentenza n.784/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 28.10.2020 e pubblicata in pari data, dichiara la legittimazione attiva del in relazione alla domanda di accertamento Parte_1
della responsabilità ex art.2043 c.c. della società in proprio o in qualità di capogruppo CP_1 dell'A.T.I. Kone Ascensori s.p.a – Bonatti s.p.a., e di condanna della medesima società al risarcimento dei danni subiti dall'Ente pubblico in applicazione dell'art.2043 c.c., domanda già articolata nell'atto di citazione notificato il 24.5.2017, introduttivo del giudizio di primo grado;
Rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, diritto fatto valere dal con la domanda proposta ai sensi dell'art.2043 c.c.; Parte_1
Dispone con separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo;
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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