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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/08/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609/2022 R.G. e promossa da
, (Cod. Fisc. Part. I.V.A. ) in proprio Parte_1 P.IVA_1 nonché quale ex capogruppo mandataria dell'
[...]
” all'epoca costituita Controparte_1 giusto atto a rogito del Notaio Dott. n. 80.455 Rep. 22.252 del 10.09.2013 - ed Persona_1 elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura, presso i difensori Avv.ti Bruno Brunetti (C.F.
- indirizzo PEC: e Diego C.F._1 Email_1
Pellegrini (C.F. - indirizzo PEC: C.F._2 Email_2 con studio sito a Senigallia (AN) in Via Gherardi n. 70 - eventuali comunicazioni potranno essere pagina 1 di 8 inviate dalla Cancelleria della Corte di Appello di Ancona o via fax al n. 071/7920086 o agli indirizzi
PEC sopra menzionati
Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Berti del Controparte_2 P.IVA_2
Foro di AR (c.f. ; telefax 0541953741; posta elettronica certificata: C.F._3
, presso il quale si elegge domicilio digitale e si chiede vengano effettuate le Email_3 comunicazioni/notificazioni di cancelleria ex art. 366 c.p.c., nonché le notificazioni delle parti private
Appellato
E nei confronti di
(cod. fisc. , part. IVA ), rappresentata e difesa, sia CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriella De Berardinis (cod. fisc.
– Pec: – fax 071 8065020) e Pasquale C.F._4 Email_4
De Bellis (cod. fisc. - Pec: - fax 071 C.F._5 Email_5
8065020) del foro di Ancona, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Ancona, P.zza Cavour n. 23, presso la sede dell'Avvocatura regionale
- amministrazione chiamata in garanzia in primo grado -
, (PI ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Santo Spagnolo del Controparte_4 P.IVA_5
Foro di Catania (C.F.: – fax: 095/382264; pec: C.F._6
ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Email_6
Catania, Corso Italia, 244
appellata- terza chiamata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di AR in materia di appalto pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicenda processuale in primo grado in proprio nonché quale ex capogruppo mandataria Parte_1 dell' CP_1 Parte_2
conveniva in giudizioil per sentirlo condannare al pagamento
[...] Controparte_2 della somma di € 1.332.636,16, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione al contratto di appalto pubblico stipulato in data 19.9.2013, previo accertamento della responsabilità del convenuto per avere erroneamente calcolato, in sede di bando, il termine per la realizzazione delle opere, sottostimando colposamente il prevedibile numero di giorni di andamento stagionale sfavorevoli.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_2
per essere dalla stessa manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento CP_3 della domanda attorea, nella parte in cui faceva riferimento al presunto errore di calcolo del termine di esecuzione dei lavori. Eccepiva in via preliminare l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione giudiziale ex art. 205, comma 6-bis, D. Lgs. 59/2016 (codice dei contratti pubblici), contestava nel merito la domanda, ed affermava il difetto di prova dei danni asseritamente subiti dall'impresa.
Nel costituirsi in giudizio, la chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_3 compagnia assicuratrice , per essere dalla stessa garantita in Controparte_5 caso di condanna, sollevando le medesime eccezioni in rito e nel merito proposte dal CP_2 convenuto.
Autorizzata anche la seconda chiamata in causa, si costituiva in giudizio , Controparte_4 eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo invocato dalla e contestando, in CP_3 ogni caso, sia la domanda proposta dal di verso la sia la domanda CP_2 CP_2 CP_3 attorea.
pagina 3 di 8 § 2 – La sentenza impugnata
Il primo giudice decideva la causa osservando, fra l'altro
1) Era infondata l'eccezione relativa al richiamo dell'art. 205, comma 6-bis D. Lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), secondo cui “L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza”. All'eccepita decadenza parte attrice ha replicato, sostenendo che il caso di specie non rientrerebbe, ratione temporis, nell'ambito di applicazione della citata norma, perché la gara si è svolta nell'anno
2013 e la disposizione transitoria prevista dall'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. A tale eccezione aderiva il giudice di prime cure, sul presupposto che il giudizio era stato introdotto dalla società attrice all'esito del fallimento del tentativo di accordo bonario che la stessa società ha avviato ai sensi dell'art. 240, comma 21 del D. Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis all'appalto per cui è causa). Il citato art. 240 prevede un tentativo di accordo bonario disciplinato in modo diverso dall'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lsg.
50/2016 (“Accordo bonario per i lavori”) e la possibilità di ricorso al giudice ordinario è ancorata, pure, a presupposti diversi.
2) Non era fondata la doglianza relativa al ritardo nell'affidamento del monitoraggio ambientale prescritto dal Decreto V.I.A. .Non v'era, infatti, contestazione sul fatto che i lavori fossero iniziati in ritardo (anziché il 1.10.2013, il 7.11.2013) e che il ritardo fosse dipeso dalla necessità di far precedere le lavorazioni dal monitoraggio ambientale prescritto dalla CP_3 nel provvedimento di V.I.A. ed affidato dalla stazione appaltante ad una ditta specializzata con determina n. 215 del 7.11.2013 (doc. n. 35 fasc. conv.). Tuttavia, la società appaltatrice, nel far rilevare il ritardo in data 6.2.2014 con lettera trasmessa alla stazione appaltante (doc. n. 20 fasc. conv.), la quale ha quindi provveduto a prorogare i termini di ultimazione dei lavori, non ha tradotto la doglianza nella formulazione di una riserva, posto che in data 16.4.2014 (in occasione del primo S.A.L. e del pagamento della prima rata) aveva sottoscritto il Registro di contabilità senza riserve (doc. n. 22): e ciò, nonostante il fatto generatore del possibile pregiudizio fosse già insorto.
3) La conclusione di cui al punto precedente discendeva dalla distinzione tra il momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Sicché, nell'eventualità che la pagina 4 di 8 sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione, iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, e ripetere poi la stessa riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.
4) In base agli stessi principi sopra richiamati, andava disatteso anche il secondo motivo di doglianza, incentrato sull'erroneo calcolo del termine per la realizzazione delle opere.
5) La domanda era infondata anche sotto l'ulteriore profilo del principio di autoresponsabilità. Fra
l'altro l'esecutrice si era aggiudicata l'appalto (con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) offrendo addirittura una riduzione del “tempo stimato per i lavori” (212 giorni, anziché 270, secondo le previsioni del bando), elemento premiante che è entrato nella valutazione della Commissione di gara. Sulla scorta di tali elementi, la società attrice non poteva, successivamente, dolersi della carenza di elaborati progettuali che ha valutato nella presentazione dell'offerta e che ha anche accettato, prevedendo, tra l'altro, nella stessa offerta, soluzioni tecniche finalizzate ad ovviare e neutralizzare i rischi connessi alle condizioni meteo avverse.
6) La domanda appariva ulteriormente infondata alla luce delle previsioni contrattuali relative alla tempistica dei lavori, secondo l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7) Riguardo, infine, alla terza doglianza posta a fondamento della domanda risarcitoria (ritardo nella emissione del certificato di collaudo), l'odierna appellante affermava che, in base alla legge e al contratto, l'emissione del predetto certificato sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori (12.5.2015), mentre essa è avvenuta in data 14.7.2016. Tuttavia, tale ritardo era imputabile, in parte, alla condotta della stessa ditta esecutrice, ed in parte a fatti estranei alla volontà della stazione appaltante e da questa non controllabili.
§ 3 – L'appello
Propone appello l' , con i seguenti motivi Parte_1
1) Illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce all'appellante il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'inizio dei lavori a causa del ritardo nell'affidamento del monitoraggio ambientale prescritto dal Decreto V.I.A. per mancata formulazione della riserva.
2) Illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce all'appellante il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo pagina 5 di 8 Si sono costituiti il la e l'impresa assicuratrice reiterando le loro posizioni e CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande nei lo confronti .
§ 4 – La mancata formulazione della riserva
Il nucleo essenziale di tale censura consiste, da un lato, nella rivisitazione dei presupposti fattuali evidenziati dal primo giudice e, dall'altro, nella non necessità di una tempestiva riserva.
Entrambi tali motivi hanno peraltro ricevuto già una corretta risposta nella sentenza di primo grado, la quale considera sia il ritardo in sé sia la mancata riserva in un contesto che peraltro l'appellante è ben lungi dal considerare, ovvero considera solo in minima parte.
Infatti, non serve attardarsi, come fa l'appello, sul fatto che i lavori de quo hanno avuto effettivo inizio a decorrere dal 07.11.2013, anziché dal 01.10.2013, e che tale ritardo sia dipeso dalla necessità di far precedere le lavorazioni dal monitoraggio ambientale prescritto dalla nel provvedimento CP_3
V.I.A., dal momento che la sentenza impugnata sottolinea, opportunamente
1) La particolare qualificazione dell'impresa appaltatrice
2) Il suo impegno, previsto nell'offerta, ad abbattere comunque la tempistica prevista
A questo punto, affermare che solo “…una volta preso atto dell'insuperabilità della problematica in parola l'Impresa ha quindi provveduto ad iscrivere, come ex lege previsto, la riserva relativa Pt_1 ai danni dalla medesima subiti in conseguenza del ritardo nell'inizio dei lavori nel II S.A.L. ed a seguire…”.
Non si riesce a comprendere come lo stesso sottolineato ritardo di 37 gg circa, imputabile o meno alla parte pubblica, non potesse già da subito dare luogo all'esplicita riserva come sottolineato dal primo giudice, essendo ragionevolmente prevedibile proprio nell'ambito della predeterminata tempistica contrattuale.
Infatti la giurisprudenza non richiede una certezza degli eventi futuri, che quasi mai vi potrebbe essere, ma l'obbligo della riserva tempestiva “…ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio…” – Cass., Sez. 1, n. 7479 del 23/03/2017, richiamata in sentenza: “…ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede…” (Sez. 1, Ord. n. 11188 del 9/5/2018).
pagina 6 di 8 Combinando la qualificazione soggettiva dell'appellante società, che lo poneva perfettamente in grado di valutare la potenzialità dannosa del ritardo, anche ad essa non imputabile, ed il restante contesto, il primo giudice ha dato una risposta del tutto corretta.
Ciò assorbe i residui motivi attinenti a questo profilo di censura.
§ 4 – Il ritardo nel collaudo
L'appellante denuncia un ritardo nel collaudo, rispetto alla fine dei lavori, di circa 14 mesi (i lavori sono terminati il 12.05.2015) o, in subordine, di 8 mesi, se si volesse far decorre tale termine dalla consegna dei rilievi batimetrici, pur negando il predetto collegamento.
Circa la necessità dei rilievi batimetrici, è da condividersi la difesa svolta dal secondo cui CP_2 doveva conoscersi l'andamento morfologico del fondale marino per verificare la corretta esecuzione dell'opera commissionata, atteso che “L'ottimizzazione dell'asse delle nuove scogliere permette inoltre di garantire, assieme al dimensionamento delle quote altimetriche delle berme proposte e lo spessore delle stesse berme per tutte le 16 scogliere, una adeguata protezione del litorale e la protezione al piede della falesia.”, come da art. 1 del “progetto esecutivo” allegato al contratto di appalto.
Rimane invece da esaminare il residuo termine richiamato dall'appellante, ove osserva “…che i successivi 7,5 mesi intercorsi tra il 1/12/2015 ed il 14/07/2015 data di firma del collaudo, siano poi stati necessari a reperire le condizioni meteo giuste per effettuare 2 visite a mare di 1gg/ciascuna è un'affermazione unilaterale proveniente dal Collaudatore priva di qualsiasi prova documentale
(estratti di bollettini meteo, ..)”.
Ora, sul punto occorre dire che, sebbene il collaudo di cui all'art. 102 T.U. sia atto complesso, nel senso che contiene ed è costituito da atti di differente natura, per cui senz'altro non può concedersi a tale atto, almeno nella sua interezza, valore di atto pubblico, con le correlative conseguenze in relazione alla fede privilegiata, non si può neppure dire che il periodo temporale in oggetto, che in realtà il circoscrive al lasso temporale dal 07.03.2016 al 17.05.20161, in quanto individuato come CP_2
contraddistinto da condizioni meteo avverse, possa essere trascurato come inattendibile, puramente e semplicemente. 1 Tempo sufficiente a far rientrare nei sei mesi il termine del collaudo stesso. pagina 7 di 8 E ciò perché la stessa parte appellante individua numerosi periodi di condizioni avverse, e perché
l'impossibilità di adeguate verifiche non deve identificarsi necessariamente come condizioni climatiche estreme.
Anche questo profilo di doglianza, pertanto, va disatteso.
Le richieste istruttorie avanzate da parte appellante non sono veicolate da alcun motivo d'appello e,
d'altro canto, appaiono, nel concreto, assorbite dai motivi specifici del rigetto della domanda.
§§§§§§§§§§§§
Le spese seguono la soccombenza tra il e l'appellante, vanno compensate per tutti gli altri CP_2 soggetti processuali .
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del CU .
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello
1) Rigetta l'appello Pa
2) Condanna la appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti del CP_2
che liquida, per la Fase di studio della controversia :€ 2.552,00; per la Fase
[...] introduttiva del giudizio: € 1.628,00; per la Fase di trattazione, :€ 5.670,00; per la Fase decisionale:€ 4.253,00, oltre rimborso forf. 15 % iva e cpa , mentre compensa le spese tra le altre parti .
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609/2022 R.G. e promossa da
, (Cod. Fisc. Part. I.V.A. ) in proprio Parte_1 P.IVA_1 nonché quale ex capogruppo mandataria dell'
[...]
” all'epoca costituita Controparte_1 giusto atto a rogito del Notaio Dott. n. 80.455 Rep. 22.252 del 10.09.2013 - ed Persona_1 elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura, presso i difensori Avv.ti Bruno Brunetti (C.F.
- indirizzo PEC: e Diego C.F._1 Email_1
Pellegrini (C.F. - indirizzo PEC: C.F._2 Email_2 con studio sito a Senigallia (AN) in Via Gherardi n. 70 - eventuali comunicazioni potranno essere pagina 1 di 8 inviate dalla Cancelleria della Corte di Appello di Ancona o via fax al n. 071/7920086 o agli indirizzi
PEC sopra menzionati
Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Berti del Controparte_2 P.IVA_2
Foro di AR (c.f. ; telefax 0541953741; posta elettronica certificata: C.F._3
, presso il quale si elegge domicilio digitale e si chiede vengano effettuate le Email_3 comunicazioni/notificazioni di cancelleria ex art. 366 c.p.c., nonché le notificazioni delle parti private
Appellato
E nei confronti di
(cod. fisc. , part. IVA ), rappresentata e difesa, sia CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriella De Berardinis (cod. fisc.
– Pec: – fax 071 8065020) e Pasquale C.F._4 Email_4
De Bellis (cod. fisc. - Pec: - fax 071 C.F._5 Email_5
8065020) del foro di Ancona, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Ancona, P.zza Cavour n. 23, presso la sede dell'Avvocatura regionale
- amministrazione chiamata in garanzia in primo grado -
, (PI ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Santo Spagnolo del Controparte_4 P.IVA_5
Foro di Catania (C.F.: – fax: 095/382264; pec: C.F._6
ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Email_6
Catania, Corso Italia, 244
appellata- terza chiamata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di AR in materia di appalto pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Vicenda processuale in primo grado in proprio nonché quale ex capogruppo mandataria Parte_1 dell' CP_1 Parte_2
conveniva in giudizioil per sentirlo condannare al pagamento
[...] Controparte_2 della somma di € 1.332.636,16, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione al contratto di appalto pubblico stipulato in data 19.9.2013, previo accertamento della responsabilità del convenuto per avere erroneamente calcolato, in sede di bando, il termine per la realizzazione delle opere, sottostimando colposamente il prevedibile numero di giorni di andamento stagionale sfavorevoli.
Si costituiva il chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_2
per essere dalla stessa manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento CP_3 della domanda attorea, nella parte in cui faceva riferimento al presunto errore di calcolo del termine di esecuzione dei lavori. Eccepiva in via preliminare l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione giudiziale ex art. 205, comma 6-bis, D. Lgs. 59/2016 (codice dei contratti pubblici), contestava nel merito la domanda, ed affermava il difetto di prova dei danni asseritamente subiti dall'impresa.
Nel costituirsi in giudizio, la chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_3 compagnia assicuratrice , per essere dalla stessa garantita in Controparte_5 caso di condanna, sollevando le medesime eccezioni in rito e nel merito proposte dal CP_2 convenuto.
Autorizzata anche la seconda chiamata in causa, si costituiva in giudizio , Controparte_4 eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo invocato dalla e contestando, in CP_3 ogni caso, sia la domanda proposta dal di verso la sia la domanda CP_2 CP_2 CP_3 attorea.
pagina 3 di 8 § 2 – La sentenza impugnata
Il primo giudice decideva la causa osservando, fra l'altro
1) Era infondata l'eccezione relativa al richiamo dell'art. 205, comma 6-bis D. Lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), secondo cui “L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza”. All'eccepita decadenza parte attrice ha replicato, sostenendo che il caso di specie non rientrerebbe, ratione temporis, nell'ambito di applicazione della citata norma, perché la gara si è svolta nell'anno
2013 e la disposizione transitoria prevista dall'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. A tale eccezione aderiva il giudice di prime cure, sul presupposto che il giudizio era stato introdotto dalla società attrice all'esito del fallimento del tentativo di accordo bonario che la stessa società ha avviato ai sensi dell'art. 240, comma 21 del D. Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis all'appalto per cui è causa). Il citato art. 240 prevede un tentativo di accordo bonario disciplinato in modo diverso dall'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lsg.
50/2016 (“Accordo bonario per i lavori”) e la possibilità di ricorso al giudice ordinario è ancorata, pure, a presupposti diversi.
2) Non era fondata la doglianza relativa al ritardo nell'affidamento del monitoraggio ambientale prescritto dal Decreto V.I.A. .Non v'era, infatti, contestazione sul fatto che i lavori fossero iniziati in ritardo (anziché il 1.10.2013, il 7.11.2013) e che il ritardo fosse dipeso dalla necessità di far precedere le lavorazioni dal monitoraggio ambientale prescritto dalla CP_3 nel provvedimento di V.I.A. ed affidato dalla stazione appaltante ad una ditta specializzata con determina n. 215 del 7.11.2013 (doc. n. 35 fasc. conv.). Tuttavia, la società appaltatrice, nel far rilevare il ritardo in data 6.2.2014 con lettera trasmessa alla stazione appaltante (doc. n. 20 fasc. conv.), la quale ha quindi provveduto a prorogare i termini di ultimazione dei lavori, non ha tradotto la doglianza nella formulazione di una riserva, posto che in data 16.4.2014 (in occasione del primo S.A.L. e del pagamento della prima rata) aveva sottoscritto il Registro di contabilità senza riserve (doc. n. 22): e ciò, nonostante il fatto generatore del possibile pregiudizio fosse già insorto.
3) La conclusione di cui al punto precedente discendeva dalla distinzione tra il momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Sicché, nell'eventualità che la pagina 4 di 8 sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione, iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, e ripetere poi la stessa riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.
4) In base agli stessi principi sopra richiamati, andava disatteso anche il secondo motivo di doglianza, incentrato sull'erroneo calcolo del termine per la realizzazione delle opere.
5) La domanda era infondata anche sotto l'ulteriore profilo del principio di autoresponsabilità. Fra
l'altro l'esecutrice si era aggiudicata l'appalto (con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) offrendo addirittura una riduzione del “tempo stimato per i lavori” (212 giorni, anziché 270, secondo le previsioni del bando), elemento premiante che è entrato nella valutazione della Commissione di gara. Sulla scorta di tali elementi, la società attrice non poteva, successivamente, dolersi della carenza di elaborati progettuali che ha valutato nella presentazione dell'offerta e che ha anche accettato, prevedendo, tra l'altro, nella stessa offerta, soluzioni tecniche finalizzate ad ovviare e neutralizzare i rischi connessi alle condizioni meteo avverse.
6) La domanda appariva ulteriormente infondata alla luce delle previsioni contrattuali relative alla tempistica dei lavori, secondo l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7) Riguardo, infine, alla terza doglianza posta a fondamento della domanda risarcitoria (ritardo nella emissione del certificato di collaudo), l'odierna appellante affermava che, in base alla legge e al contratto, l'emissione del predetto certificato sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori (12.5.2015), mentre essa è avvenuta in data 14.7.2016. Tuttavia, tale ritardo era imputabile, in parte, alla condotta della stessa ditta esecutrice, ed in parte a fatti estranei alla volontà della stazione appaltante e da questa non controllabili.
§ 3 – L'appello
Propone appello l' , con i seguenti motivi Parte_1
1) Illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce all'appellante il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'inizio dei lavori a causa del ritardo nell'affidamento del monitoraggio ambientale prescritto dal Decreto V.I.A. per mancata formulazione della riserva.
2) Illegittimità della sentenza nella parte in cui non riconosce all'appellante il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo pagina 5 di 8 Si sono costituiti il la e l'impresa assicuratrice reiterando le loro posizioni e CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande nei lo confronti .
§ 4 – La mancata formulazione della riserva
Il nucleo essenziale di tale censura consiste, da un lato, nella rivisitazione dei presupposti fattuali evidenziati dal primo giudice e, dall'altro, nella non necessità di una tempestiva riserva.
Entrambi tali motivi hanno peraltro ricevuto già una corretta risposta nella sentenza di primo grado, la quale considera sia il ritardo in sé sia la mancata riserva in un contesto che peraltro l'appellante è ben lungi dal considerare, ovvero considera solo in minima parte.
Infatti, non serve attardarsi, come fa l'appello, sul fatto che i lavori de quo hanno avuto effettivo inizio a decorrere dal 07.11.2013, anziché dal 01.10.2013, e che tale ritardo sia dipeso dalla necessità di far precedere le lavorazioni dal monitoraggio ambientale prescritto dalla nel provvedimento CP_3
V.I.A., dal momento che la sentenza impugnata sottolinea, opportunamente
1) La particolare qualificazione dell'impresa appaltatrice
2) Il suo impegno, previsto nell'offerta, ad abbattere comunque la tempistica prevista
A questo punto, affermare che solo “…una volta preso atto dell'insuperabilità della problematica in parola l'Impresa ha quindi provveduto ad iscrivere, come ex lege previsto, la riserva relativa Pt_1 ai danni dalla medesima subiti in conseguenza del ritardo nell'inizio dei lavori nel II S.A.L. ed a seguire…”.
Non si riesce a comprendere come lo stesso sottolineato ritardo di 37 gg circa, imputabile o meno alla parte pubblica, non potesse già da subito dare luogo all'esplicita riserva come sottolineato dal primo giudice, essendo ragionevolmente prevedibile proprio nell'ambito della predeterminata tempistica contrattuale.
Infatti la giurisprudenza non richiede una certezza degli eventi futuri, che quasi mai vi potrebbe essere, ma l'obbligo della riserva tempestiva “…ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio…” – Cass., Sez. 1, n. 7479 del 23/03/2017, richiamata in sentenza: “…ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede…” (Sez. 1, Ord. n. 11188 del 9/5/2018).
pagina 6 di 8 Combinando la qualificazione soggettiva dell'appellante società, che lo poneva perfettamente in grado di valutare la potenzialità dannosa del ritardo, anche ad essa non imputabile, ed il restante contesto, il primo giudice ha dato una risposta del tutto corretta.
Ciò assorbe i residui motivi attinenti a questo profilo di censura.
§ 4 – Il ritardo nel collaudo
L'appellante denuncia un ritardo nel collaudo, rispetto alla fine dei lavori, di circa 14 mesi (i lavori sono terminati il 12.05.2015) o, in subordine, di 8 mesi, se si volesse far decorre tale termine dalla consegna dei rilievi batimetrici, pur negando il predetto collegamento.
Circa la necessità dei rilievi batimetrici, è da condividersi la difesa svolta dal secondo cui CP_2 doveva conoscersi l'andamento morfologico del fondale marino per verificare la corretta esecuzione dell'opera commissionata, atteso che “L'ottimizzazione dell'asse delle nuove scogliere permette inoltre di garantire, assieme al dimensionamento delle quote altimetriche delle berme proposte e lo spessore delle stesse berme per tutte le 16 scogliere, una adeguata protezione del litorale e la protezione al piede della falesia.”, come da art. 1 del “progetto esecutivo” allegato al contratto di appalto.
Rimane invece da esaminare il residuo termine richiamato dall'appellante, ove osserva “…che i successivi 7,5 mesi intercorsi tra il 1/12/2015 ed il 14/07/2015 data di firma del collaudo, siano poi stati necessari a reperire le condizioni meteo giuste per effettuare 2 visite a mare di 1gg/ciascuna è un'affermazione unilaterale proveniente dal Collaudatore priva di qualsiasi prova documentale
(estratti di bollettini meteo, ..)”.
Ora, sul punto occorre dire che, sebbene il collaudo di cui all'art. 102 T.U. sia atto complesso, nel senso che contiene ed è costituito da atti di differente natura, per cui senz'altro non può concedersi a tale atto, almeno nella sua interezza, valore di atto pubblico, con le correlative conseguenze in relazione alla fede privilegiata, non si può neppure dire che il periodo temporale in oggetto, che in realtà il circoscrive al lasso temporale dal 07.03.2016 al 17.05.20161, in quanto individuato come CP_2
contraddistinto da condizioni meteo avverse, possa essere trascurato come inattendibile, puramente e semplicemente. 1 Tempo sufficiente a far rientrare nei sei mesi il termine del collaudo stesso. pagina 7 di 8 E ciò perché la stessa parte appellante individua numerosi periodi di condizioni avverse, e perché
l'impossibilità di adeguate verifiche non deve identificarsi necessariamente come condizioni climatiche estreme.
Anche questo profilo di doglianza, pertanto, va disatteso.
Le richieste istruttorie avanzate da parte appellante non sono veicolate da alcun motivo d'appello e,
d'altro canto, appaiono, nel concreto, assorbite dai motivi specifici del rigetto della domanda.
§§§§§§§§§§§§
Le spese seguono la soccombenza tra il e l'appellante, vanno compensate per tutti gli altri CP_2 soggetti processuali .
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del CU .
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello
1) Rigetta l'appello Pa
2) Condanna la appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti del CP_2
che liquida, per la Fase di studio della controversia :€ 2.552,00; per la Fase
[...] introduttiva del giudizio: € 1.628,00; per la Fase di trattazione, :€ 5.670,00; per la Fase decisionale:€ 4.253,00, oltre rimborso forf. 15 % iva e cpa , mentre compensa le spese tra le altre parti .
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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