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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1218/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 16 gennaio 2025.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Cristina Pasquini in sostituzione dell'avv. Anna Cordini e per parte convenuta l'avv. Rosy Gianneschi. Sono comparsi personalmente i sigg.ri e Parte_1
. Gli avvocati concordemente insistono affinché il Giudice voglia Controparte_1 immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 1105 c.c. e ex art. 737 c.p.c. il sig. (c.f. Parte_2 C.F._1 domandava nei confronti dei sigg. (c.f. ), Parte_1 C.F._2 CP_1
(c.f. ) e (c.f. ) che un'area comune,
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al Foglio 139, mappale 1878, sub 9, restasse libera e nella piena disponibilità di tutti i comproprietari.
Assumeva il ricorrente di essere proprietario dell'immobile sito in Benabbio, Bagni di Lucca, via
Antonio Viviani n. 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al Foglio
139, mappale 1878 sub 8, e di essere altresì comproprietario, unitamente ai sigg. Parte_1
e del bene contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni Controparte_1 Parte_3 di Lucca al Foglio 139, mappale 1878, sub 9. Affermava che, riguardo a quest'ultimo bene, i resistenti lo occupavano sovente, con mezzi e cose, impedendone il legittimo utilizzo da parte del ricorrente e ostacolando il passaggio dello stesso per raggiungere la propria abitazione, impedendo altresì l'accesso alla sua area di parcheggio. Invocava pertanto la regolamentazione ad opera del Giudice ex art. 1105/IV comma c.c., non precedentemente adottata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano i tre citati resistenti, lamentando in primis il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1105 c.c. per la mancata convocazione dell'assemblea condominiale e l'assenza di prova del contrasto insanabile di cui al predetto articolo.
1 Nel merito rilevavano l'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente, negando l'occupazione del terreno e indicando mezzi di prova a riguardo. Concludevano per l'improcedibilità della domanda e comunque il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il precedente Giudice disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza i procuratori davano atto dell'esito negativo della mediazione e il Giudice disponeva in seguito il libero interrogatorio delle parti, al cui esito rinviava la causa, invitando le parti alla conciliazione.
Dopo alcuni rinvii per trattive le parti davano atto del fallimento delle stesse. Il sottoscritto
Giudice, subentrato al precedente, disponeva quindi il rinvio per p.c. e al suo esito la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Riguardo alla causa si osserva preliminarmente che le eccezioni in rito devono essere disattese, poiché, a parte il fatto che la causa è stata istruita dal precedente Giudice non tenendo conto delle stesse e non pronunciandosi subito, risulta comunque convocata l'assemblea dei comunisti, con il suo esito negativo da ritenersi accertato in corso di causa.
Nel merito, dalla deposizione resa in sede di interrogatorio libero delle parti le circostanze alla base del ricorso risultano sufficientemente provate, come indicato dal precedente Giudice, ossia risulta provato che effettivamente sussisteva un impedimento al transito dell'attore dovuto sia alla presenza di automobili che superavano il cancello lasciato aperto, sia alle cataste di legna lasciate in situ dai resistenti. Sempre in sede di interrogatorio libero era però emerso che le predette attività erano cessate, in particolare il deposito di legna, laddove sporadicamente qualche vettura continuava a parcheggiare dentro la corte, usufruendo del cancello aperto. Non si rende quindi necessaria la rimessione della causa, risalente peraltro al 2022, in istruttoria.
Le lamentate violazioni, pur essendo parzialmente cessate, importano comunque una pronuncia sulle stesse da parte del sottoscritto Giudice, ritualmente adito. Ne segue che la domanda dovrà essere accolta nei limiti in cui è stata formulata, disponendo che l'area di cui al mappale 1878 sub 9 resti libera e nella piena disponibilità di tutti i suoi comproprietari.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dispone, ai sensi dell'art. 1105 c.c., che l'area comune, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al foglio 139, mappale 1878, sub 9, resti libera e nella piena disponibilità di tutti i comproprietari;
2) Condanna i resistenti e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_1 Parte_3 alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in complessivi €
2.236,00 per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
2 Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 16 gennaio 2025.
Sono presenti per parte attrice l'avv. Cristina Pasquini in sostituzione dell'avv. Anna Cordini e per parte convenuta l'avv. Rosy Gianneschi. Sono comparsi personalmente i sigg.ri e Parte_1
. Gli avvocati concordemente insistono affinché il Giudice voglia Controparte_1 immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 1105 c.c. e ex art. 737 c.p.c. il sig. (c.f. Parte_2 C.F._1 domandava nei confronti dei sigg. (c.f. ), Parte_1 C.F._2 CP_1
(c.f. ) e (c.f. ) che un'area comune,
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al Foglio 139, mappale 1878, sub 9, restasse libera e nella piena disponibilità di tutti i comproprietari.
Assumeva il ricorrente di essere proprietario dell'immobile sito in Benabbio, Bagni di Lucca, via
Antonio Viviani n. 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al Foglio
139, mappale 1878 sub 8, e di essere altresì comproprietario, unitamente ai sigg. Parte_1
e del bene contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni Controparte_1 Parte_3 di Lucca al Foglio 139, mappale 1878, sub 9. Affermava che, riguardo a quest'ultimo bene, i resistenti lo occupavano sovente, con mezzi e cose, impedendone il legittimo utilizzo da parte del ricorrente e ostacolando il passaggio dello stesso per raggiungere la propria abitazione, impedendo altresì l'accesso alla sua area di parcheggio. Invocava pertanto la regolamentazione ad opera del Giudice ex art. 1105/IV comma c.c., non precedentemente adottata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano i tre citati resistenti, lamentando in primis il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1105 c.c. per la mancata convocazione dell'assemblea condominiale e l'assenza di prova del contrasto insanabile di cui al predetto articolo.
1 Nel merito rilevavano l'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente, negando l'occupazione del terreno e indicando mezzi di prova a riguardo. Concludevano per l'improcedibilità della domanda e comunque il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il precedente Giudice disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza i procuratori davano atto dell'esito negativo della mediazione e il Giudice disponeva in seguito il libero interrogatorio delle parti, al cui esito rinviava la causa, invitando le parti alla conciliazione.
Dopo alcuni rinvii per trattive le parti davano atto del fallimento delle stesse. Il sottoscritto
Giudice, subentrato al precedente, disponeva quindi il rinvio per p.c. e al suo esito la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Riguardo alla causa si osserva preliminarmente che le eccezioni in rito devono essere disattese, poiché, a parte il fatto che la causa è stata istruita dal precedente Giudice non tenendo conto delle stesse e non pronunciandosi subito, risulta comunque convocata l'assemblea dei comunisti, con il suo esito negativo da ritenersi accertato in corso di causa.
Nel merito, dalla deposizione resa in sede di interrogatorio libero delle parti le circostanze alla base del ricorso risultano sufficientemente provate, come indicato dal precedente Giudice, ossia risulta provato che effettivamente sussisteva un impedimento al transito dell'attore dovuto sia alla presenza di automobili che superavano il cancello lasciato aperto, sia alle cataste di legna lasciate in situ dai resistenti. Sempre in sede di interrogatorio libero era però emerso che le predette attività erano cessate, in particolare il deposito di legna, laddove sporadicamente qualche vettura continuava a parcheggiare dentro la corte, usufruendo del cancello aperto. Non si rende quindi necessaria la rimessione della causa, risalente peraltro al 2022, in istruttoria.
Le lamentate violazioni, pur essendo parzialmente cessate, importano comunque una pronuncia sulle stesse da parte del sottoscritto Giudice, ritualmente adito. Ne segue che la domanda dovrà essere accolta nei limiti in cui è stata formulata, disponendo che l'area di cui al mappale 1878 sub 9 resti libera e nella piena disponibilità di tutti i suoi comproprietari.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dispone, ai sensi dell'art. 1105 c.c., che l'area comune, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bagni di Lucca al foglio 139, mappale 1878, sub 9, resti libera e nella piena disponibilità di tutti i comproprietari;
2) Condanna i resistenti e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_1 Parte_3 alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in complessivi €
2.236,00 per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
2 Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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