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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 1/2/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 3/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.1.1995, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA M. ARDIZZONE nel cui studio in
MILANO, CORSO PORTA ROMANA n. 6 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ALESSANDRO SINIGAGLIESE nel cui studio in MILANO, via
SANT'ELEMBARDO n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. quale curatrice speciale della minore , Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...];
PARTE RESISTENTE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/2/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa di assumere Persona_2 in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi Specialistici della
ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 (oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee
Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
Per CP_1
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa di assumere Persona_2 in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
2 3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi Specialistici della
ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 (oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee
Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Sunamganj (Bangladesh) il 21.9.2016.
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Con ricorso, depositato in data 1.2.2024, deduceva di abitare in Italia Parte_1 con il marito sin dal 2019 e che l'unione si era deteriorata a causa delle condotte di violenza poste in essere dal resistente ai suoi danni, tanto che, a seguito di denuncia, veniva collocata in struttura protetta insieme alla figlia minore. Veniva aperto procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nel quale venivano disposti l'affidamento della minore ai Servizi Sociali ed incontri in spazio neutro padre/figlia.
Con comparsa, depositata in data 19.3.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Controparte_2 quale curatrice speciale della minore, la quale chiedeva la conferma dei provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.3.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione.
Le parti, in data 11.4.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1.autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2.dispone l'affido all'ente Comune di Milano (luogo della residenza della minore) della figlia minore
[...]
nata il [...] con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori avuto riguardo Persona_1
a tutte le scelte maggiormente importanti per la vita della minore, relative alla residenza anagrafica, al collocamento, all'istruzione, alla salute e all'espletamento di ogni pratica di natura amministrativa ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio e le richieste di ogni tipo di sovvenzione pubblica nell'interesse della bambina
3.dispone che i SS mantengano collocata la minore unitamente alla madre nella comunità protetta con indirizzo secretato nella quale attualmente in forza del decreto 8.11.2023 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano
4.incarica i SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, sentito il curatore speciale di:
-effettuare un'approfondita indagine psico sociale e psico diagnostica su entrambi i genitori
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione paterna
-assumere informazioni dagli educatori della comunità, dal pediatra e dagli insegnati della scuola
-regolamentare le frequentazioni padre/figlia scandendo tempi e modalità degli incontri, sentiti i genitori e il curatore speciale, in modalità osservata e protetta (spazio neutro)
-attivare in favore di entrambi i genitori un supporto psicologico e un supporto alla genitorialità (con incontri disgiunti)
-supportare fattivamente la madre nel processo di autonomizzazione (inserimento nel mondo del lavoro, assegnazione di un alloggio popolare, etc)
5.pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ognni mese in favore della madre della somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno mediche e di istruzione scolastica che non necessitano del preventivo accordo, individuate come da linee Guida del tribunale di Milano
6.dipsone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del
100%
7.dà atto che il padre si impegna, qualora la signora dovesse essere impossibilità a presentare la domanda per
l'erogazione dell'assegno unico universale, a presentarla personalmente e a bonificare mensilmente la somma alla moglie.
All'udienza del 3.12.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana,
4 in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le parti rassegnavano, poi, le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa Persona_2 di assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra ; Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi
Specialistici della ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali
5 al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
200 (oltre rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale ritiene di porre tali condizioni a fondamento della decisione, apparendo le stesse eque e non contrarie a norme imperative.
L'affidamento super esclusivo della minore alla madre appare nel suo interesse, tenuto conto quanto da ultimo relazionato dai Servizi Sociali circa la riconosciuta capacità dimostrata dalla madre di gestire adeguatamente la figlia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 c. 1 c.c., dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Sunamganj (Bangladesh) il 21.9.2016; CP_1
2. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della Persona_1 stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3. Dispone che la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4. Dispone il mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi
Specialistici della ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al
6 Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5. Dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 CP_1 Parte_1
(oltre rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6. Dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo
7 di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8. Spese di lite integralmente compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Milano.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 1/2/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 3/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.1.1995, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA M. ARDIZZONE nel cui studio in
MILANO, CORSO PORTA ROMANA n. 6 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ALESSANDRO SINIGAGLIESE nel cui studio in MILANO, via
SANT'ELEMBARDO n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. quale curatrice speciale della minore , Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...];
PARTE RESISTENTE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/2/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa di assumere Persona_2 in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi Specialistici della
ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 (oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee
Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
Per CP_1
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa di assumere Persona_2 in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
2 3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi Specialistici della
ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 (oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee
Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Sunamganj (Bangladesh) il 21.9.2016.
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Con ricorso, depositato in data 1.2.2024, deduceva di abitare in Italia Parte_1 con il marito sin dal 2019 e che l'unione si era deteriorata a causa delle condotte di violenza poste in essere dal resistente ai suoi danni, tanto che, a seguito di denuncia, veniva collocata in struttura protetta insieme alla figlia minore. Veniva aperto procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nel quale venivano disposti l'affidamento della minore ai Servizi Sociali ed incontri in spazio neutro padre/figlia.
Con comparsa, depositata in data 19.3.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Controparte_2 quale curatrice speciale della minore, la quale chiedeva la conferma dei provvedimenti adottati dal
Tribunale per i Minorenni.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.3.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione.
Le parti, in data 11.4.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1.autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2.dispone l'affido all'ente Comune di Milano (luogo della residenza della minore) della figlia minore
[...]
nata il [...] con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori avuto riguardo Persona_1
a tutte le scelte maggiormente importanti per la vita della minore, relative alla residenza anagrafica, al collocamento, all'istruzione, alla salute e all'espletamento di ogni pratica di natura amministrativa ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio e le richieste di ogni tipo di sovvenzione pubblica nell'interesse della bambina
3.dispone che i SS mantengano collocata la minore unitamente alla madre nella comunità protetta con indirizzo secretato nella quale attualmente in forza del decreto 8.11.2023 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano
4.incarica i SS dell'ente affidatario, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, sentito il curatore speciale di:
-effettuare un'approfondita indagine psico sociale e psico diagnostica su entrambi i genitori
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione paterna
-assumere informazioni dagli educatori della comunità, dal pediatra e dagli insegnati della scuola
-regolamentare le frequentazioni padre/figlia scandendo tempi e modalità degli incontri, sentiti i genitori e il curatore speciale, in modalità osservata e protetta (spazio neutro)
-attivare in favore di entrambi i genitori un supporto psicologico e un supporto alla genitorialità (con incontri disgiunti)
-supportare fattivamente la madre nel processo di autonomizzazione (inserimento nel mondo del lavoro, assegnazione di un alloggio popolare, etc)
5.pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ognni mese in favore della madre della somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno mediche e di istruzione scolastica che non necessitano del preventivo accordo, individuate come da linee Guida del tribunale di Milano
6.dipsone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del
100%
7.dà atto che il padre si impegna, qualora la signora dovesse essere impossibilità a presentare la domanda per
l'erogazione dell'assegno unico universale, a presentarla personalmente e a bonificare mensilmente la somma alla moglie.
All'udienza del 3.12.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana,
4 in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le parti rassegnavano, poi, le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronuncia di separazione con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
2) affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della stessa Persona_2 di assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3) la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra ; Pt_1
4) mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi
Specialistici della ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali
5 al Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5) dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
200 (oltre rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6) disporre che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da ultime Linee Guida del Tribunale di Milano;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8) spese di lite integralmente compensate.
Il Tribunale ritiene di porre tali condizioni a fondamento della decisione, apparendo le stesse eque e non contrarie a norme imperative.
L'affidamento super esclusivo della minore alla madre appare nel suo interesse, tenuto conto quanto da ultimo relazionato dai Servizi Sociali circa la riconosciuta capacità dimostrata dalla madre di gestire adeguatamente la figlia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 c. 1 c.c., dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Sunamganj (Bangladesh) il 21.9.2016; CP_1
2. Dispone l'affidamento super esclusivo di alla madre, con facoltà della Persona_1 stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggiore rilevanza in ambito scolastico, sanitario, relativamente alla residenza abituale;
3. Dispone che la minore rimarrà collocata presso la madre, attualmente in comunità e con un graduale processo di autonomia della sig.ra Pt_1
4. Dispone il mantenimento del monitoraggio del Servizio Sociale, con la collaborazione dei Servizi
Specialistici della ASST, sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti i percorsi in essere per i genitori e per la minore, e con conferimento al Servizio Sociale dell'incarico di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo lo svolgimento degli incontri osservati padre/figlia anche in luoghi diversi dallo spazio neutro e, quando ritenuto opportuno nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri;
con invito a inoltrare relazioni semestrali al
6 Giudice Tutelare in sede e con invito a segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pregiudizio per la minore alla Procura minorile;
5. Dispone l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 200 CP_1 Parte_1
(oltre rivalutazione Istat con prima rivalutazione al mese di aprile 2025) a titolo di mantenimento della minore, con decorrenza dalla data della domanda;
6. Dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore, come da linee guida del Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo
7 di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8. Spese di lite integralmente compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Milano.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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