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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6359/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fabrizio Carbonetti.
1 APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. ) CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Elio Cordiano
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Controparte_3 P.IVA_3
Masotti.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa,
- nel merito, riformare la sentenza impugnata confermando il decreto ingiuntivo n. 3162/2016, rigettando integralmente le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, condannando gli Appellati al pagamento delle somme così come riportate nel decreto ingiuntivo opposto, per Euro 66.782,59, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dei motivi di appello sopra formulati, riformare la sentenza nella parte in cui ha rideterminato il saldo in favore degli Appellati in Euro 25.956,40, condannando gli Appellati al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, riformare la Sentenza nella parte in cui ha rideterminato il saldo in favore degli Appellati in Euro 25.956,40, condannando gli Appellati al pagamento di Euro
39.949,86, quale saldo complessivo dei rapporti al 7 agosto 2015, come rideterminato nella ipotesi n.
1 della Relazione Integrativa.
Con condanna degli Appellati alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, anche di primo grado.
Salvis iuribus.”
2
Per la terza intervenuta:
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa,
- nel merito, riformare la sentenza impugnata confermando il decreto ingiuntivo n. 3162/2016, rigettando integralmente le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, condannando gli Appellati al pagamento delle somme così come riportate nel decreto ingiuntivo opposto, per Euro 66.782,59, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dei motivi di appello sopra formulati, riformare la sentenza nella parte in cui ha rideterminato il saldo in favore degli Appellati in Euro 25.956,40, condannando gli Appellati al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, riformare la Sentenza nella parte in cui ha rideterminato il saldo in favore degli Appellati in Euro 25.956,40, condannando gli Appellati al pagamento di Euro
39.949,86, quale saldo complessivo dei rapporti al 7 agosto 2015, come rideterminato nella ipotesi n.
1 della Relazione Integrativa.
Con condanna degli Appellati alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, anche di primo grado».
Per gli appellati:
“Chiedono all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia
1) rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
14944/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima, in persona del giudice designato
Dott. Giuseppe Di Salvo, pubblicata il 16.07.2019, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n.
26627/2016, per manifesta infondatezza in fatto ed in diritto nonché pretestuosità delle domande ivi proposte, e quindi dichiararne l'inammissibilità ex. art. 348 bis c.p.c.;
2) confermare integralmente la sentenza n. 14944/2019 del 16.07.2019 sia in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo n. 3162/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma, in favore della
[...] Contr per € 66.782,59, sia alla conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite;
CP_4
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
3 1. e roponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 3162/2016 emesso nei loro confronti e in favore della
(d'ora in poi anche solo ) per l'importo Parte_1 CP_5
complessivo di € 66.782,59, pari alla somma del saldo passivo di € 19.397,92 del conto corrente n. 25932, e del saldo passivo di € 46.508,34 del conto anticipi n.280261, facenti capo alla società e garantiti con fideiussione da CP_2
Gli opponenti contestavano il mancato assolvimento dell'onere della prova, l'omessa comunicazione della revoca degli affidamenti e l'omessa costituzione in mora ex art. 1219
c.c., l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari, indeterminati e anatocistici, la violazione dell'art. 117 TUB a causa della applicazione di addebiti generici, e la nullità delle commissioni di massimo scoperto e di affidamento, l'invalidità delle valute applicate.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della nullità delle relative clausole e la rideterminazione del saldo dei rapporti.
2. Nel corso del giudizio veniva disposta C.T.U. contabile, al fine di ricalcolare il saldo del dare/avere tra le parti, epurandolo dall'applicazione di eventuali pattuizioni illegittime.
Nella versione definitiva dell'elaborato peritale il C.T.U., sulla base degli interessi convenzionalmente pattuiti, rilevava un saldo a credito (inizialmente indicato per errore “a debito”) per la banca pari ad € 46.508,34, con riferimento al conto anticipi n.280261, eguale quindi all'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Con riferimento al conto corrente n. 25932, invece, il consulente ricalcolava un saldo a credito per il correntista di € 6.558,48, rispetto al saldo banca a debito per € 19.397,92, per una differenza dei saldi di € 25.956,40.
La rideterminazione del saldo del conto n. 25932 era operata mediante capitalizzazione degli interessi semplice, sino al 30.6.2000 e dopo il 1.1.2014, e trimestrale dal 1.7.2000 al
31.12.2013, eliminazione di c.m.s. e commissioni fido, eliminazione delle spese non pattuite e giroconto delle competenze del c/ anticipi su c/ordinario. Veniva poi riscontrata usura
4 sopravvenuta con riferimento a un solo trimestre, con conseguente espunzione dei maggiori interessi non dovuti nella misura di €20,19.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14944/2019, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo, accertando un credito a favore della società opponente pari a € 25.956,40, pur aderendo all'ipotesi di calcolo fornita dal CTU nei termini sopra descritti.
4. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha censurato le modalità di ricalcolo del conto n. 25932 sotto diversi profili, e in particolare con riferimento all'espunzione della capitalizzazione trimestrale dopo il 1.1.2014, delle commissioni, delle spese e degli interessi divenuti asseritamente usurari in corso di rapporto.
Con riguardo all'anatocismo, la doglianza dell'appellante si incentra sulla non immediata precettività del disposto ex art. 120 T.U.B., così come riformato dalla legge n. 147/2013,
divenuto cogente solo con la delibera del CICR del 3.09.2016, tesa a definire le modalità e i criteri per rendere operativo il divieto di anatocismo. Fino a quel momento, quindi,
l'anatocismo avrebbe dovuto considerarsi legittimamente praticato, e non essere espunto dal calcolo del saldo.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto del conto n.25932, l'appellante ha evidenziato, sotto il profilo processuale, che parte appellata non aveva mai specificamente censurato la sua mancata pattuizione, essendosi limitata ad affermare genericamente che
“nulla era dovuto poiché nulla era stato convenuto contrattualmente”. Sotto il profilo sostanziale,
ha invece dedotto la sufficiente determinatezza della clausola da cui si evinceva che la base di calcolo sulla quale applicare l'aliquota indicata coincideva con l'importo massimo dello scoperto di conto corrente e il riferimento temporale su base trimestrale si evinceva dall'art. 7 dello stesso contratto che prevedeva la chiusura contabile trimestrale dei conti che risultavano, anche saltuariamente, debitori.
Tali modalità di calcolo risultavano confermate dagli estratti conto, inviati periodicamente al correntista e mai contestati.
5 Con riferimento alle spese, secondo l'appellante il C.T.U. aveva computato le spese “solo ove pattuite”, escludendo addebiti nella misura di € 3.011,04, in assenza di una specifica richiesta del giudice, e, ciò nonostante, la sentenza aveva fatto propria tale operazione.
Quanto all'usura, l'appellante ha evidenziato come il C.T.U. aveva rilevato il superamento del tasso soglia nel corso di un unico trimestre del rapporto di conto corrente n. 25932, rinvenendo, dunque, un'usura meramente sopravvenuta, priva di rilevanza illecita alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
24675 del 2017.
Con il secondo motivo di appello, la banca ha censurato l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale che aveva erroneamente valutato il saldo del conto anticipi n.280261 come “a debito” per la anziché “a credito”, senza tener conto della Pt_1
rettifica di tale refuso da parte dello stesso C.T.U. nella relazione integrativa.
Inoltre, il giudice di primo grado aveva interpretato erroneamente l'esito della rideterminazione da parte del C.T.U. del saldo del conto n. 25932 che risultava di € 6.558,48
a credito del correntista, mentre l'importo di € 25.956,40 indicava la differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato.
5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza e, in via subordinata, la rinnovazione della C.T.U. contabile,
onde decurtare dai saldi finali dei conti correnti oggetto di contestazione gli interessi illegittimamente applicati e gli altri addebiti frutto delle violazioni non accertate in primo grado.
6. Nel corso del giudizio di appello è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., in adesione delle prospettazioni di parte appellante, la in qualità di cessionaria dei Controparte_3
crediti oggetto di causa, in virtù, dapprima, di una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. tra la
Contr e la società , con contratto pubblicato sulla G.U. del 04.05.2023 Parte II n. CP_6
52, e poi di una nuova cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. del 13.12.2023, con
6 contratto stipulato pro soluto tra la e la pubblicato sulla Controparte_7 Controparte_3
G.U. n. 34 del 20.3.2025.
7. Preliminarmente deve ritenersi formato il giudicato su tutte le valutazioni non oggetto
Contr di appello da parte della
Gli appellati, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, hanno riproposto le medesime censure già spiegate in primo grado, ma non ne hanno fatto oggetto di impugnazione incidentale, nemmeno condizionata, per la parte non accolta nella sentenza.
Non si può infatti ravvisare la proposizione di una impugnazione, nemmeno implicita,
nella mera richiesta da parte degli appellati, in via subordinata, per il caso di mancato rilievo della palese infondatezza dell'appello avversario, del rinnovo di C.T.U., a fronte della mancata indicazione delle parti della sentenza eventualmente da riformare, nel rispetto dei presupposti dell'art. 342 c.p.c…
D'altronde non può ritenersi sufficiente, ai fini del riesame delle deduzioni ribadite nella comparsa degli appellati, la mera riproposizione delle stesse, poiché sulle stesse gli appellati sono risultati soccombenti.
Nel caso di specie difatti, il Tribunale ha, seppure implicitamente, rigettato le domande di nullità per assenza di reciprocità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, di nullità
per indeterminatezza dei tassi d'interesse convenzionali, di mancato assolvimento dell'onere della prova del credito da parte della Banca, dell'omessa costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e mancata comunicazione della revoca del fido sui contratti.
8. Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti che di seguito si illustrano.
Con riguardo al primo motivo, appare necessario suddividere l'esame delle singole censure formulate in ordine all'espunzione dell'anatocismo, delle c.m.s., delle spese e dell'usura.
7 - La doglianza relativa all'anatocismo è infondata, alla luce del principio di diritto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di contratti bancari, il
divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come
sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante
indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria.” (Cass. n. 21344/2024, Rv. 671966 - 01)).
Deve infatti ritenersi che la modifica dell'art. 120 T.U.B. operata dalla norma sopra citata abbia comportato una proibizione assoluta dell'anatocismo, e non più come prima una mera limitazione, e pertanto non necessiti per la sua operatività della mediazione di una normativa di natura secondaria.
- La censura relativa all'illegittima espunzione della c.m.s risulta invece fondata.
In materia di c.m.s., la valutazione di determinatezza della relativa pattuizione, ex art. 1346 c.c. implica la possibilità di individuare gli elementi essenziali che concorrono a definirla, quali la misura del tasso, la base di calcolo e la sua periodicità.
Nel caso di specie, pur essendo indicata in maniera specifica nel documento contrattuale la sola misura dell'aliquota, la base e la periodicità di calcolo risultano agevolmente determinabili.
In assenza di ulteriori specificazioni il dato testuale della clausola induce a ritenere che la percentuale debba applicarsi sull'importo massimo dello scoperto verificatosi.
Tale ipotesi è del resto confermata negli estratti conto ove la c.m.s. viene applicata con tali criteri.
Con riguardo alla periodicità di computo, è condivisibile quanto rilevato dall'appellante circa il contenuto dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che prevede espressamente la chiusura trimestrale dei rapporti a debito con la conseguente applicazione della c.m.s. sull'affidamento o sullo scoperto del trimestre.
8 A conferma di tale osservazione si pone anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che: “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola
contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del
tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia
comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto
riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una
interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà
delle parti.”. (Cass. n. 1373/2024)
Nel contratto di conto corrente n. 25932 risultano quindi legittimi gli addebiti operati sul conto a titolo di commissione di massimo scoperto fino al 2009, poi sostituita invece da diverse commissioni in relazione alla cui espunzione non è stato proposto appello.
Sulla scorta dell'allegato C alla relazione peritale depositata in data 12.12.2017, l'importo delle c.m.s., così come rideterminate per effetto delle altre rettifiche operate dal consulente,
ammonta complessivamente a € 6.864,96, che deve quindi essere aggiunto a credito della banca nel saldo dei rapporti tra le parti.
- Invece non è fondata la censura concernente le spese.
La eliminazione delle voci di spese non espressamente e specificamente pattuite risponde alla doglianza espressa nell'atto di opposizione, e specificata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo cui non erano rispettate le norme che regolano la forma dei contratti bancari, prevista dall'art. 117 del T.U.B. e l'istituto bancario aveva eseguito addebiti generici, indeterminati e quindi illegittimi a titolo di varie commissioni e spese.
- Con riferimento all'illegittima espunzione di interessi asseritamente sopra soglia usuraria, sia pure con riferimento a un unico trimestre, deve tenersi conto del principio affermato dalle Sezioni Unite, in tema di usura sopravvenuta, in un caso di mutuo, ma estensibile a tutti i contratti bancari, secondo cui: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli
interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica
9 la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
Nel caso di specie, il superamento del tasso soglia è stato riscontrato in un singolo trimestre del rapporto, ma non risulta dedotto né accertato che esso sia conseguenza di una nuova pattuizione delle parti o dell'esercizio dello ius variandi della Pertanto, la Pt_1
somma, seppur di modesta entità (pari ad € 20,19), non doveva essere espunta dal calcolo degli interessi.
9. Il secondo motivo d'appello deve ritenersi fondato, nella parte in cui censura l'erronea equiparazione tra i concetti di “differenza a favore dell'opponente” e “saldo in favore dell'opponente”.
Invero, la sentenza impugnata fonda erronamente l'accertamento di un saldo complessivo in favore dell'opponente, pari ad € 25.956,40 sulla indicazione del C.T.U. della differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato (rispettivamente - €19.397,92 e + € 6.558,48).
Inoltre la sentenza non tiene conto del saldo negativo di - € 46.508,34, pari a quello oggetto del decreto ingiuntivo.
Il saldo complessivo, infatti, deve essere determinato sulla base della somma algebrica dei saldi dei due rapporti tra intercorrenti tra le parti, tenuto conto però, della necessità di riconoscere gli importi ingiustamente non riconosciuti a tiolo di c.m.s. e di interessi usurari.
Sulla base di tali calcoli, in riforma della sentenza di primo grado, deve accertarsi un saldo a debito di parte appellata pari a € 46.835,01.
10 10, Complessivamente la sentenza deve quindi essere riformata nel senso che gli appellati sono tenuti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta della somma di €
46.835,01, oltre interessi convenzionali come da decreto ingiuntivo.
11. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda monitoria e dell'appello sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio e per porre definitivamente le spese di C.T.U. in solido tra le parti del primo grado
Contr di giudizio, in ragione di metà a carico degli appellati e di metà a carico della
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati in solido tra loro, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento in favore della della minor somma di € 46.835,01, oltre interessi Controparte_3
convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti del primo grado di giudizio, in ragione di metà a carico degli appellati e di metà a carico della
[...]
Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO AM RO
11