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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AE OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1618/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 07/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO RAFFAELE, PELLICCIA FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CERBONE VINCENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: DANNO DIFFERENZIALE
Ragioni di fatto e di diritto
1. Parte ricorrente in epigrafe ha premesso:
- di essere stato dipendente, con qualifica e mansione di operaio, della fino al Controparte_1
dicembre 2019, con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovato di anno in anno;
- che, in data 16.11.19 verso le ore 12.30 circa, in Acerra, nel cantiere della Linea Ferroviaria
Napoli-Bari, in occasione di lavoro, e mentre era intento a svolgere le sue mansioni, ovvero ad agganciare tondini di ferro alle catene del merlo (attrezzatura edile per il trasporto di materiali)
trovandosi di spalle, veniva colpito dal suddetto merlo alla spalla destra e scaraventato in avanti;
1 - che, a seguito dell'evento perdeva i sensi, risvegliandosi dopo circa un'ora e solo verso le ore
14.00 veniva condotto in Ospedale alla clinica Villa Dei Fiori di Acerra dal responsabile del cantiere con il veicolo della impresa riportando gravissime lesioni alla persona ed ove i CP_2 CP_1
sanitari diagnosticarono “ trauma toracico con fratture costali multiple, versamento pleurico,
trauma facciale con epistassi, spalla destra ed emicostato dx e trauma lombosacrale”, con prognosi riservata;
- che residuano postumi invalidanti valutati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
nella misura del 17,5 di permanente danno biologico, con ITT di gg. 40 ITP di gg. 90 al 50%, con postumi;
- che l'evento lesivo “de quo” si è determinato per la violazione, da parte del datore di lavoro, di una pluralità di norme antinfortunistiche;
- che, pertanto, il fatto, nella sua gravità, è certamente suscettibile di valutazione penale con conseguente responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 590 c.p.
Tanto premesso in fatto, l'istante agiva in giudizio, chiedendo di accertare che l'infortunio patito fosse responsabilità del resistente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del danno biologico differenziale, del danno morale, delle spese mediche sostenute e dell'indennità parziale e totale
(come meglio precisate nel ricorso); con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la prova orale, all'esito della trattazione scritta sostituiva della ultima udienza, trattata in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente contro il datore di lavoro per il danno patito in conseguenza dell'episodio, descrito in atti,
verificatosi in durante l'espletamento della prestazione lavorativa.
2 Ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame, è necessario un riepilogo preliminare sulle innovazioni della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale regime è delineato dal T.U. 1124/1965, che, come regola generale, pone quella dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Ai sensi dell'art. 10 T.U. cit., infatti, “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (comma 1)
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (comma 2).
.....
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma
maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi
aventi diritto (comma 6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità
liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (comma 7) ...”.
Inoltre, fino alle note pronunce della Corte Costituzionale, che hanno portato all'individuazione di un pregiudizio al bene salute in sé considerato (Corte Cost. 87/1991; 356/1991; 485/1991), il danno risarcibile al lavoratore consisteva essenzialmente nel danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica.
Di conseguenza, esso coincideva quasi integralmente col danno risarcibile in sede civile, risultando anzi spesso di importo superiore a quest'ultimo; sicché, anche nei casi regolati dal comma 6
dell'art. 10 T.U., in cui non operava l'esonero del datore di lavoro, era ben difficile ipotizzare un giudizio rivolto nei confronti del datore di lavoro, penalmente responsabile, per il danno differenziale rappresentato dal margine non coperto dalla prestazione erogata dall'Istituto.
A seguito dell'individuazione del danno biologico come voce di danno a sé stante, non collegato alla perdita della capacità lavorativa generica, la regola dell'esonero ha invece assunto portata
3 residuale, dal momento che tale figura di danno non poteva farsi rientrare nel concetto di danno alla capacità lavorativa generica coperto dall'assicurazione obbligatoria a carico dell' : pertanto, il CP_3
datore di lavoro era tenuto a risarcire integralmente il danno biologico subito dal lavoratore, in quanto voce di danno autonoma e complementare, anche nel caso in cui ricorressero i presupposti per l'esonero.
È perciò intervenuto il legislatore col d. lgs. 38/2000, estendendo la copertura assicurativa al CP_3
risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e individuando una definizione di tale pregiudizio in tutto coincidente con quella cui era pervenuto il diritto vivente.
Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38 cit., “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e CP_3
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del
testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per
cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di
un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado
della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei
coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria
di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la
4 determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei
coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione... “.
Logico corollario è la riespansione della regola generale dell'esonero del datore di lavoro, su cui si fonda la disciplina assicurativa.
Il datore di lavoro, dunque, risponde soltanto dell'eventuale danno non coperto dalle
prestazioni erogate dall' : il cd. danno differenziale. CP_3
Va però precisato come, in realtà, si possa discutere di danno differenziale sia in una accezione qualitativa che quantitativa.
Dal punto di vista qualitativo, è danno differenziale quello che esula in ragione della sua tipologia dalla copertura delle prestazioni : ossia, il danno biologico cd. micropermanente, che non CP_3
raggiunge cioè la soglia minima indennizzabile del 6%; il danno biologico temporaneo;
il danno morale.
Rispetto a tali voci di danno è agevole concludere che, ai fini della domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice, opera l'ordinario regime della responsabilità civile del datore di lavoro.
Ben più complesso e discusso è il problema relativo al danno differenziale quantitativo,
intendendosi per tale la differenza, in termini pecuniari, tra il risarcimento del danno cui il lavoratore ritiene di aver diritto in applicazione delle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare dell'indennizzo a carico dell' . CP_3
Per maggiore chiarezza, anche se il rilievo può apparire superfluo, è indispensabile premettere che si discute, a tali fini, delle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante l'operatività della copertura assicurativa, debba comunque rispondere per il venir meno dell'esonero, ai sensi dell'art. 10 comma 2 T.U. 1124 (ossia nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro), e nei limiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 10 T.U.; mentre nei casi di esonero da responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art. 10 non residua alcun margine di danno ulteriormente risarcibile a carico del datore di lavoro rispetto a quanto indennizzato dal sistema assicurativo.
5 Sul punto dell'ammissibilità, nel regime vigente, del danno differenziale quantitativo,
nell'accezione appena precisata, appare allo stato nettamente prevalente l'opinione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, secondo cui negare il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennizzo erogato dall' comprimerebbe ingiustamente la tutela piena che spetta, invece, CP_3
al lavoratore, configurandosi come lettura non costituzionalmente orientata della speciale normativa in materia (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, nonché, già in precedenza, T.
Treviso, 31-05-2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 921; T. Bassano del Grappa, 24-01-2006, in Riv.
infortuni, 2006, II, 80; T. , 19-07-2006, in Corti marchigiane, 2006, 426; T. Monza, 16-06- Per_1
2005, ne La responsabilità civile, 2006, 629; T. Genova, 27-09-2004, in Rass. giur. lav. Veneto,
2005, fasc. 1, 91; T. Pinerolo, 27-04-2004, in Orient. giur. lav., 2004, I, 462).
Particolare attenzione deve porsi, però, ai riflessi che derivano sul piano processuale da tale complessa ricostruzione.
Si è visto, infatti, che la regola generale in materia di risarcimento del danno biologico
derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale è l'esonero del datore di lavoro
dalla relativa responsabilità, poiché il ristoro del pregiudizio all'integrità psicofisica sofferto
dal lavoratore è assicurato in via esclusiva dall'indennizzo erogato dall' . CP_3
Si è detto, però, che tale regola soffre una parziale eccezione nel caso in cui sia configurabile la
responsabilità penale del datore di lavoro, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 10 commi 2-8
T.U., è consentito al lavoratore, laddove non si ritenga integralmente soddisfatto
dall'indennizzo erogato dall' , di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la CP_3
differenza tra il risarcimento determinato secondo le regole valevoli in ambito civilistico e
l'ammontare dell'indennizzo , ancorato ai parametri delle tabelle cui rinvia l'art. 13 d. lgs. CP_3
38/2000, di cui al D.M. 12 luglio 2000.
Ci si deve interrogare, pertanto, su quali siano gli oneri di allegazione che possono ragionevolmente richiedersi in capo al lavoratore, per poter dare ingresso ad una domanda siffatta, e quali siano le conseguenze di eventuali lacune ed omissioni da parte dello stesso ricorrente.
6 Ebbene, è evidente, per quanto esposto più sopra, che incombe sul lavoratore l'onere di dedurre
in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, a
fronte del quale il giudice, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che
gli compete, potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in
caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale
danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'articolo 10 più volte citato
(così Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, cit.).
Nel caso in esame, la parte ricorrente, che ha già agito in altro giudizio contro , agisce nella CP_3
presente sede al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa del datore di lavoro,
con conseguente condanna al pagamento del danno differenziale, per l'incidente verificatosi presso il cantiere ove nell'occasione rendeva la prestazione lavorativa, adducendo la mancata predisposizione da parte del datore di misure di sicurezza adeguate a tutela dei propri dipendenti e la violazione di norme antinfortunistiche.
Va anche sottolineata la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione riconosciuta dall' CP_3
ed il risarcimento dei danni. Ed infatti, la prima è strutturata in termini di mero indennizzo, ed è
svincolata dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano), mentre il risarcimento può
essere riconosciuto se sussiste la responsabilità di chi ha realizzato la condotta dannosa, nel caso di specie il datore di lavoro, su cui grava l'onere ex art. 2087 c.c. di adottare le misure a tutela dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti.
A questo punto, occorre richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è
oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del
lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne
consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di
adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure
idonee a prevenire ogni evento lesivo" (Cass. Civ. n. 14066 del 23/05/2019).
7 Va, altresì, sin da ora rilevato che, con specifico riguardo all'art. 2087 cc, non vi sono dubbi sulla natura contrattuale dell'obbligazione in esso richiamata, così come è di tutta evidenza l'ampia portata precettiva della norma, che assurge al ruolo di norma c.d. in bianco al chiaro fine di adattarne il contenuto alla fisiologica evoluzione del rapporto di lavoro.
A ciò si aggiunga che la natura contrattuale dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro comporta che il lavoratore debba dimostrare l'evento, il danno, il nesso di causalità di quest'ultimo con l'evento stesso;
il datore di lavoro deve al contrario dimostrare che l'eventuale inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. ex
plurimis Cass. Civ. n. 10441 del 08/05/2007).
Tanto premesso in linea teorica, il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame, l'onere,
gravante in capo alla parte lavoratrice, di allegare e dimostrare l'evento, il danno e
soprattutto il nesso tra i due, non possa ritenersi sufficientemente assolto, alla luce delle
evidenti e insuperabili carenze assertive riscontrate in ordine alla presunta responsabilità
datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
Al fine del corretto inquadramento della questione è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533, in tema di oneri di allegazione del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ha affermato che questi deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o anche dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risarcitoria (Cass. 04/01/2019, n. 98, Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass.
15/07/2011, n. 15659; Cass. 13/06/2006, n. 13674; Cass. 08/10/2004, n. 20073; Cass. 09/02/2004,
8 n. 2387; Cass. 11/10/2003, n. 15249; Cass. 21/02/2003, n. 2647; Cass. 11/12/2002, n. 17626; Cass.
28/01/2002, n. 982).
In base alla giurisprudenza richiamata, quindi, il contenuto dell'onere di allegazione del creditore è
limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l'obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell'inadempimento.
In relazione a tale ultimo profilo, l'unico rilevante nella fattispecie in esame, occorre tuttavia considerare che, poiché l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, tanto comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo ed alla conseguente identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato violazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2021, n. 29909), “Tale esigenza non pone particolari problemi in presenza, come detto, di un
obbligo il cui contenuto sia già nella relativa fonte chiaramente individuato sotto il profilo della
specifica condotta del debitore - commissiva o omissiva - che ne costituisce adempimento, mentre
qualora la fonte non identifichi in maniera specifica tale condotta, il creditore della prestazione che
agisce in giudizio per la risoluzione, l'adempimento o anche, come nel caso di specie, per il
risarcimento del danno, non può sottrarsi all'onere della puntuale identificazione del
comportamento che la controparte avrebbe dovuto tenere.
E così, nel caso dell'art. 2087 c.c., che pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e
della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte
omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'allegazione dell'inadempimento datoriale
richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione
che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno
sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato. In altri termini, l'onere di individuazione
9 delle condotte che la parte datrice avrebbe dovuto tenere sarà tanto più pregnante laddove la
situazione rappresentata, per le sue caratteristiche di complessità o particolarità, non consenta di
individuare con immediatezza possibili condotte datoriali, commissive o omissive, astrattamente
riconducibili alla violazione dell'obbligo di sicurezza. In questa ottica viene a collocarsi
l'affermazione del giudice di legittimità secondo la quale in tema di responsabilità del datore di
lavoro per violazione delle disposizioni dell'art 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non
deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore
di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della
stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non
imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto
materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito
debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che
disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e
buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione;
Cass., 23/12/2014, n. 27364, in motivazione;
Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione;
Cass. 11/04/2013, n. 8855; Cass. 07/11/2000 n. 14469).
Alla luce dei principi appena richiamati, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, la
odierna parte ricorrente non ha offerto sufficienti allegazioni circa il comportamento che la
parte datoriale avrebbe dovuto tenere per considerare assolto l'obbligo di tutela dell'integrità
fisica e della personalità morale del lavoratore e non ha, in alcun modo, dedotto, né in fatto né
in diritto, circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, a
fronte del quale il Tribunale, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che
gli compete, avrebbe potuto accertare, in via incidentale autonoma, la sussistenza dell'illecito
penale.
10 L'istante, infatti, si limita a dedurre la generica violazione di non meglio individuate norme antinfortunistiche e ad invocare l'art. 590 c.p.
Parte ricorrente non descrive neppure il comportamento che la controparte (o in particolare il collega che, nell'occasione, manovrava il mezzo che avrebbe causato l'incidente occorso) avrebbe dovuto effettivamente tenere per evitare l'evento.
In conclusione, la ritenuta irrimediabile generica descrizione dell'accaduto (e invero dello
stesso ricorso) non consente al Tribunale di individuare, nell'esercizio del suo potere di
sussunzione e qualificazione giuridica del fatto, una eventuale condotta inadempiente del
convenuto, né, tantomeno, la sussistenza di un illecito penale, presupposto richiesto ai fini
dell'operatività di cui al richiamato art. 10 D.P.R.1124/1965.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le stesse vengono liquidate in base al valore della domanda come individuato dall'attore, nei valori minimi, considerato il tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa AE OR,
definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00, oltre rimb. forfettario al 15%,
iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE OR
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AE OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1618/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 07/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO RAFFAELE, PELLICCIA FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CERBONE VINCENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: DANNO DIFFERENZIALE
Ragioni di fatto e di diritto
1. Parte ricorrente in epigrafe ha premesso:
- di essere stato dipendente, con qualifica e mansione di operaio, della fino al Controparte_1
dicembre 2019, con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovato di anno in anno;
- che, in data 16.11.19 verso le ore 12.30 circa, in Acerra, nel cantiere della Linea Ferroviaria
Napoli-Bari, in occasione di lavoro, e mentre era intento a svolgere le sue mansioni, ovvero ad agganciare tondini di ferro alle catene del merlo (attrezzatura edile per il trasporto di materiali)
trovandosi di spalle, veniva colpito dal suddetto merlo alla spalla destra e scaraventato in avanti;
1 - che, a seguito dell'evento perdeva i sensi, risvegliandosi dopo circa un'ora e solo verso le ore
14.00 veniva condotto in Ospedale alla clinica Villa Dei Fiori di Acerra dal responsabile del cantiere con il veicolo della impresa riportando gravissime lesioni alla persona ed ove i CP_2 CP_1
sanitari diagnosticarono “ trauma toracico con fratture costali multiple, versamento pleurico,
trauma facciale con epistassi, spalla destra ed emicostato dx e trauma lombosacrale”, con prognosi riservata;
- che residuano postumi invalidanti valutati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
nella misura del 17,5 di permanente danno biologico, con ITT di gg. 40 ITP di gg. 90 al 50%, con postumi;
- che l'evento lesivo “de quo” si è determinato per la violazione, da parte del datore di lavoro, di una pluralità di norme antinfortunistiche;
- che, pertanto, il fatto, nella sua gravità, è certamente suscettibile di valutazione penale con conseguente responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 590 c.p.
Tanto premesso in fatto, l'istante agiva in giudizio, chiedendo di accertare che l'infortunio patito fosse responsabilità del resistente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del danno biologico differenziale, del danno morale, delle spese mediche sostenute e dell'indennità parziale e totale
(come meglio precisate nel ricorso); con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la prova orale, all'esito della trattazione scritta sostituiva della ultima udienza, trattata in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente contro il datore di lavoro per il danno patito in conseguenza dell'episodio, descrito in atti,
verificatosi in durante l'espletamento della prestazione lavorativa.
2 Ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame, è necessario un riepilogo preliminare sulle innovazioni della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale regime è delineato dal T.U. 1124/1965, che, come regola generale, pone quella dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Ai sensi dell'art. 10 T.U. cit., infatti, “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (comma 1)
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (comma 2).
.....
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma
maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi
aventi diritto (comma 6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità
liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (comma 7) ...”.
Inoltre, fino alle note pronunce della Corte Costituzionale, che hanno portato all'individuazione di un pregiudizio al bene salute in sé considerato (Corte Cost. 87/1991; 356/1991; 485/1991), il danno risarcibile al lavoratore consisteva essenzialmente nel danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica.
Di conseguenza, esso coincideva quasi integralmente col danno risarcibile in sede civile, risultando anzi spesso di importo superiore a quest'ultimo; sicché, anche nei casi regolati dal comma 6
dell'art. 10 T.U., in cui non operava l'esonero del datore di lavoro, era ben difficile ipotizzare un giudizio rivolto nei confronti del datore di lavoro, penalmente responsabile, per il danno differenziale rappresentato dal margine non coperto dalla prestazione erogata dall'Istituto.
A seguito dell'individuazione del danno biologico come voce di danno a sé stante, non collegato alla perdita della capacità lavorativa generica, la regola dell'esonero ha invece assunto portata
3 residuale, dal momento che tale figura di danno non poteva farsi rientrare nel concetto di danno alla capacità lavorativa generica coperto dall'assicurazione obbligatoria a carico dell' : pertanto, il CP_3
datore di lavoro era tenuto a risarcire integralmente il danno biologico subito dal lavoratore, in quanto voce di danno autonoma e complementare, anche nel caso in cui ricorressero i presupposti per l'esonero.
È perciò intervenuto il legislatore col d. lgs. 38/2000, estendendo la copertura assicurativa al CP_3
risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e individuando una definizione di tale pregiudizio in tutto coincidente con quella cui era pervenuto il diritto vivente.
Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38 cit., “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e CP_3
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del
testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per
cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di
un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado
della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei
coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria
di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la
4 determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei
coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione... “.
Logico corollario è la riespansione della regola generale dell'esonero del datore di lavoro, su cui si fonda la disciplina assicurativa.
Il datore di lavoro, dunque, risponde soltanto dell'eventuale danno non coperto dalle
prestazioni erogate dall' : il cd. danno differenziale. CP_3
Va però precisato come, in realtà, si possa discutere di danno differenziale sia in una accezione qualitativa che quantitativa.
Dal punto di vista qualitativo, è danno differenziale quello che esula in ragione della sua tipologia dalla copertura delle prestazioni : ossia, il danno biologico cd. micropermanente, che non CP_3
raggiunge cioè la soglia minima indennizzabile del 6%; il danno biologico temporaneo;
il danno morale.
Rispetto a tali voci di danno è agevole concludere che, ai fini della domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice, opera l'ordinario regime della responsabilità civile del datore di lavoro.
Ben più complesso e discusso è il problema relativo al danno differenziale quantitativo,
intendendosi per tale la differenza, in termini pecuniari, tra il risarcimento del danno cui il lavoratore ritiene di aver diritto in applicazione delle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare dell'indennizzo a carico dell' . CP_3
Per maggiore chiarezza, anche se il rilievo può apparire superfluo, è indispensabile premettere che si discute, a tali fini, delle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante l'operatività della copertura assicurativa, debba comunque rispondere per il venir meno dell'esonero, ai sensi dell'art. 10 comma 2 T.U. 1124 (ossia nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro), e nei limiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 10 T.U.; mentre nei casi di esonero da responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art. 10 non residua alcun margine di danno ulteriormente risarcibile a carico del datore di lavoro rispetto a quanto indennizzato dal sistema assicurativo.
5 Sul punto dell'ammissibilità, nel regime vigente, del danno differenziale quantitativo,
nell'accezione appena precisata, appare allo stato nettamente prevalente l'opinione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, secondo cui negare il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennizzo erogato dall' comprimerebbe ingiustamente la tutela piena che spetta, invece, CP_3
al lavoratore, configurandosi come lettura non costituzionalmente orientata della speciale normativa in materia (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, nonché, già in precedenza, T.
Treviso, 31-05-2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 921; T. Bassano del Grappa, 24-01-2006, in Riv.
infortuni, 2006, II, 80; T. , 19-07-2006, in Corti marchigiane, 2006, 426; T. Monza, 16-06- Per_1
2005, ne La responsabilità civile, 2006, 629; T. Genova, 27-09-2004, in Rass. giur. lav. Veneto,
2005, fasc. 1, 91; T. Pinerolo, 27-04-2004, in Orient. giur. lav., 2004, I, 462).
Particolare attenzione deve porsi, però, ai riflessi che derivano sul piano processuale da tale complessa ricostruzione.
Si è visto, infatti, che la regola generale in materia di risarcimento del danno biologico
derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale è l'esonero del datore di lavoro
dalla relativa responsabilità, poiché il ristoro del pregiudizio all'integrità psicofisica sofferto
dal lavoratore è assicurato in via esclusiva dall'indennizzo erogato dall' . CP_3
Si è detto, però, che tale regola soffre una parziale eccezione nel caso in cui sia configurabile la
responsabilità penale del datore di lavoro, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 10 commi 2-8
T.U., è consentito al lavoratore, laddove non si ritenga integralmente soddisfatto
dall'indennizzo erogato dall' , di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la CP_3
differenza tra il risarcimento determinato secondo le regole valevoli in ambito civilistico e
l'ammontare dell'indennizzo , ancorato ai parametri delle tabelle cui rinvia l'art. 13 d. lgs. CP_3
38/2000, di cui al D.M. 12 luglio 2000.
Ci si deve interrogare, pertanto, su quali siano gli oneri di allegazione che possono ragionevolmente richiedersi in capo al lavoratore, per poter dare ingresso ad una domanda siffatta, e quali siano le conseguenze di eventuali lacune ed omissioni da parte dello stesso ricorrente.
6 Ebbene, è evidente, per quanto esposto più sopra, che incombe sul lavoratore l'onere di dedurre
in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, a
fronte del quale il giudice, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che
gli compete, potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in
caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale
danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'articolo 10 più volte citato
(così Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, cit.).
Nel caso in esame, la parte ricorrente, che ha già agito in altro giudizio contro , agisce nella CP_3
presente sede al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa del datore di lavoro,
con conseguente condanna al pagamento del danno differenziale, per l'incidente verificatosi presso il cantiere ove nell'occasione rendeva la prestazione lavorativa, adducendo la mancata predisposizione da parte del datore di misure di sicurezza adeguate a tutela dei propri dipendenti e la violazione di norme antinfortunistiche.
Va anche sottolineata la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione riconosciuta dall' CP_3
ed il risarcimento dei danni. Ed infatti, la prima è strutturata in termini di mero indennizzo, ed è
svincolata dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano), mentre il risarcimento può
essere riconosciuto se sussiste la responsabilità di chi ha realizzato la condotta dannosa, nel caso di specie il datore di lavoro, su cui grava l'onere ex art. 2087 c.c. di adottare le misure a tutela dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti.
A questo punto, occorre richiamare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è
oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del
lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne
consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di
adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure
idonee a prevenire ogni evento lesivo" (Cass. Civ. n. 14066 del 23/05/2019).
7 Va, altresì, sin da ora rilevato che, con specifico riguardo all'art. 2087 cc, non vi sono dubbi sulla natura contrattuale dell'obbligazione in esso richiamata, così come è di tutta evidenza l'ampia portata precettiva della norma, che assurge al ruolo di norma c.d. in bianco al chiaro fine di adattarne il contenuto alla fisiologica evoluzione del rapporto di lavoro.
A ciò si aggiunga che la natura contrattuale dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro comporta che il lavoratore debba dimostrare l'evento, il danno, il nesso di causalità di quest'ultimo con l'evento stesso;
il datore di lavoro deve al contrario dimostrare che l'eventuale inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. ex
plurimis Cass. Civ. n. 10441 del 08/05/2007).
Tanto premesso in linea teorica, il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame, l'onere,
gravante in capo alla parte lavoratrice, di allegare e dimostrare l'evento, il danno e
soprattutto il nesso tra i due, non possa ritenersi sufficientemente assolto, alla luce delle
evidenti e insuperabili carenze assertive riscontrate in ordine alla presunta responsabilità
datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
Al fine del corretto inquadramento della questione è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533, in tema di oneri di allegazione del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ha affermato che questi deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o anche dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risarcitoria (Cass. 04/01/2019, n. 98, Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass.
15/07/2011, n. 15659; Cass. 13/06/2006, n. 13674; Cass. 08/10/2004, n. 20073; Cass. 09/02/2004,
8 n. 2387; Cass. 11/10/2003, n. 15249; Cass. 21/02/2003, n. 2647; Cass. 11/12/2002, n. 17626; Cass.
28/01/2002, n. 982).
In base alla giurisprudenza richiamata, quindi, il contenuto dell'onere di allegazione del creditore è
limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l'obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell'inadempimento.
In relazione a tale ultimo profilo, l'unico rilevante nella fattispecie in esame, occorre tuttavia considerare che, poiché l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, tanto comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo ed alla conseguente identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato violazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2021, n. 29909), “Tale esigenza non pone particolari problemi in presenza, come detto, di un
obbligo il cui contenuto sia già nella relativa fonte chiaramente individuato sotto il profilo della
specifica condotta del debitore - commissiva o omissiva - che ne costituisce adempimento, mentre
qualora la fonte non identifichi in maniera specifica tale condotta, il creditore della prestazione che
agisce in giudizio per la risoluzione, l'adempimento o anche, come nel caso di specie, per il
risarcimento del danno, non può sottrarsi all'onere della puntuale identificazione del
comportamento che la controparte avrebbe dovuto tenere.
E così, nel caso dell'art. 2087 c.c., che pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e
della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte
omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'allegazione dell'inadempimento datoriale
richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione
che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno
sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato. In altri termini, l'onere di individuazione
9 delle condotte che la parte datrice avrebbe dovuto tenere sarà tanto più pregnante laddove la
situazione rappresentata, per le sue caratteristiche di complessità o particolarità, non consenta di
individuare con immediatezza possibili condotte datoriali, commissive o omissive, astrattamente
riconducibili alla violazione dell'obbligo di sicurezza. In questa ottica viene a collocarsi
l'affermazione del giudice di legittimità secondo la quale in tema di responsabilità del datore di
lavoro per violazione delle disposizioni dell'art 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non
deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore
di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della
stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non
imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto
materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito
debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che
disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e
buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione;
Cass., 23/12/2014, n. 27364, in motivazione;
Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione;
Cass. 11/04/2013, n. 8855; Cass. 07/11/2000 n. 14469).
Alla luce dei principi appena richiamati, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, la
odierna parte ricorrente non ha offerto sufficienti allegazioni circa il comportamento che la
parte datoriale avrebbe dovuto tenere per considerare assolto l'obbligo di tutela dell'integrità
fisica e della personalità morale del lavoratore e non ha, in alcun modo, dedotto, né in fatto né
in diritto, circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, a
fronte del quale il Tribunale, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che
gli compete, avrebbe potuto accertare, in via incidentale autonoma, la sussistenza dell'illecito
penale.
10 L'istante, infatti, si limita a dedurre la generica violazione di non meglio individuate norme antinfortunistiche e ad invocare l'art. 590 c.p.
Parte ricorrente non descrive neppure il comportamento che la controparte (o in particolare il collega che, nell'occasione, manovrava il mezzo che avrebbe causato l'incidente occorso) avrebbe dovuto effettivamente tenere per evitare l'evento.
In conclusione, la ritenuta irrimediabile generica descrizione dell'accaduto (e invero dello
stesso ricorso) non consente al Tribunale di individuare, nell'esercizio del suo potere di
sussunzione e qualificazione giuridica del fatto, una eventuale condotta inadempiente del
convenuto, né, tantomeno, la sussistenza di un illecito penale, presupposto richiesto ai fini
dell'operatività di cui al richiamato art. 10 D.P.R.1124/1965.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le stesse vengono liquidate in base al valore della domanda come individuato dall'attore, nei valori minimi, considerato il tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa AE OR,
definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00, oltre rimb. forfettario al 15%,
iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE OR
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