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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 787/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. FASULO P.IVA_1
ANGELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIA DEL MARE 100 96016 CP_1 C.F._1
CARLENTINI; rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE MICHELANGELO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
innanzi al Tribunale di Siracusa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'avversata ordinanza Prot. n. ASPSR-DGELEG00-2023-0046508 emessa dalla , notificata a mani Controparte_3
in data 21/10/2023 per violazione dell'art. 14 comma 2 della legge n. 689/91 - omessa adozione e notificazione dell'ingiunzione entro il termine perentorio di 90 giorni e violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento amministrativo. Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva l' resistente per chiedere il rigetto del ricorso. Pt_1
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza n.2379/2024, con la quale il Tribunale
Cont di Siracusa accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza impugnata, condannando l' di al Pt_1
pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello l' chiedendone l'integrale riforma. Controparte_3
pagina 2 di 5 Si è costituita per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante si duole della decisione adottata dal Giudice a quo, deducendo di avere ritualmente notificato alla il verbale di contestazione in data 13.6.2019 e, quindi, nel rispetto del termine CP_1
fissato dall'art.14 L.689/81, e di avere agito per il recupero delle somme dovute, attraverso l'ordinanza ingiunzione oggetto del ricorso, entro il termine di prescrizione fissato dall'art.28 L.689/81.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non appaiono condivisibili in quanto del tutto sfornite di prova per come già chiaramente esposto dal primo Giudice, con motivazioni che questa Corte ritiene
Cont esenti da censure. Ed invero, per come indicato nella sentenza appellata, “Sebbene la difesa dell' di
sostenga che in data 16.04.2019 veniva redatto il verbale di sanzione amministrativa Pt_1
09/B/2019 per mancato rispetto delle condizioni di pulizia e manutenzione degli ambienti e delle
attrezzature e che lo stesso veniva notificato in data 13.06.2019 e dunque entro i 90 giorni
dall'accertamento, nessuna prova ha fornito pur avendone l'onere.
Deve rilevarsi che parte opposta non ha prodotto il verbale e non ha provato di aver previamente
notificato a parte opponente il verbale di accertamento;
dunque, deve ritenersi, in mancanza di ogni
prova, che l'ordinanza ingiunzione non sia stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento,
in violazione degli artt. 14, 16 e 18 della L. 689/81. In particolare, l'art. 14 della L. 689/81 - la cui
violazione deve ritenersi rilevabile d'ufficio - prevede un termine perentorio di decadenza per la
notifica del verbale. Il verbale di accertamento, infatti, indica, oltre alle generalità del contravventore
pagina 3 di 5 e le circostanze di luogo e di tempo dell'accertamento, anche l'indicazione della norma che si ritiene
violata con tutte le circostanze dell'infrazione.
In assenza della prova della notifica di tale atto deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Risulta, infatti, violata la procedura in materia di irrogazione di sanzioni amministrative. La mancata
notifica dell'atto prodromico non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa”.
Cont Osserva, al riguardo, questa Corte che l' ha del tutto omesso di documentare la rituale notifica -
asseritamente avvenuta il 13.6.2019 e, dunque, nel rispetto del termine fissato dall'art.14 L.689/81 - del verbale di accertamento n. 09/B/2019 del 16.4.2019, espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione oggetto di ricorso. Ed invero, a fronte della contestata violazione dell'art.14 L.689/81,
Cont puntualmente articolata in ricorso dalla , era preciso onere dell' provarne l'infondatezza Pt_2
producendo il verbale di accertamento tempestivamente notificato.
A tale omissione consegue, come correttamente pronunciato dal primo Giudice, l'estinzione della sanzione e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2379/24 del Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
pagina 4 di 5 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Sentenza letta e depositata in udienza.
Così deciso in Catania il 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 787/2025
PROMOSSA DA
, (C.F. Parte_1
), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. FASULO P.IVA_1
ANGELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 CONTRO
(C.F. , domiciliato in VIA DEL MARE 100 96016 CP_1 C.F._1
CARLENTINI; rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE MICHELANGELO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
innanzi al Tribunale di Siracusa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'avversata ordinanza Prot. n. ASPSR-DGELEG00-2023-0046508 emessa dalla , notificata a mani Controparte_3
in data 21/10/2023 per violazione dell'art. 14 comma 2 della legge n. 689/91 - omessa adozione e notificazione dell'ingiunzione entro il termine perentorio di 90 giorni e violazione del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento amministrativo. Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva l' resistente per chiedere il rigetto del ricorso. Pt_1
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza n.2379/2024, con la quale il Tribunale
Cont di Siracusa accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza impugnata, condannando l' di al Pt_1
pagamento delle spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello l' chiedendone l'integrale riforma. Controparte_3
pagina 2 di 5 Si è costituita per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante si duole della decisione adottata dal Giudice a quo, deducendo di avere ritualmente notificato alla il verbale di contestazione in data 13.6.2019 e, quindi, nel rispetto del termine CP_1
fissato dall'art.14 L.689/81, e di avere agito per il recupero delle somme dovute, attraverso l'ordinanza ingiunzione oggetto del ricorso, entro il termine di prescrizione fissato dall'art.28 L.689/81.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non appaiono condivisibili in quanto del tutto sfornite di prova per come già chiaramente esposto dal primo Giudice, con motivazioni che questa Corte ritiene
Cont esenti da censure. Ed invero, per come indicato nella sentenza appellata, “Sebbene la difesa dell' di
sostenga che in data 16.04.2019 veniva redatto il verbale di sanzione amministrativa Pt_1
09/B/2019 per mancato rispetto delle condizioni di pulizia e manutenzione degli ambienti e delle
attrezzature e che lo stesso veniva notificato in data 13.06.2019 e dunque entro i 90 giorni
dall'accertamento, nessuna prova ha fornito pur avendone l'onere.
Deve rilevarsi che parte opposta non ha prodotto il verbale e non ha provato di aver previamente
notificato a parte opponente il verbale di accertamento;
dunque, deve ritenersi, in mancanza di ogni
prova, che l'ordinanza ingiunzione non sia stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento,
in violazione degli artt. 14, 16 e 18 della L. 689/81. In particolare, l'art. 14 della L. 689/81 - la cui
violazione deve ritenersi rilevabile d'ufficio - prevede un termine perentorio di decadenza per la
notifica del verbale. Il verbale di accertamento, infatti, indica, oltre alle generalità del contravventore
pagina 3 di 5 e le circostanze di luogo e di tempo dell'accertamento, anche l'indicazione della norma che si ritiene
violata con tutte le circostanze dell'infrazione.
In assenza della prova della notifica di tale atto deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Risulta, infatti, violata la procedura in materia di irrogazione di sanzioni amministrative. La mancata
notifica dell'atto prodromico non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa”.
Cont Osserva, al riguardo, questa Corte che l' ha del tutto omesso di documentare la rituale notifica -
asseritamente avvenuta il 13.6.2019 e, dunque, nel rispetto del termine fissato dall'art.14 L.689/81 - del verbale di accertamento n. 09/B/2019 del 16.4.2019, espressamente richiamato nell'ordinanza ingiunzione oggetto di ricorso. Ed invero, a fronte della contestata violazione dell'art.14 L.689/81,
Cont puntualmente articolata in ricorso dalla , era preciso onere dell' provarne l'infondatezza Pt_2
producendo il verbale di accertamento tempestivamente notificato.
A tale omissione consegue, come correttamente pronunciato dal primo Giudice, l'estinzione della sanzione e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2379/24 del Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
pagina 4 di 5 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Sentenza letta e depositata in udienza.
Così deciso in Catania il 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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