Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13266 del 2024, proposto da
LA LA, rappresentata e difeso dagli avvocati Francesco Mingiardi, GI Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania GI EL Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 10.09.2024, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria e delle conseguenti ammissioni, pubblicati sul medesimo portale;
- dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie;
- del verbale della commissione d’aula della prova selettiva svoltasi il 30 luglio 2024 a Latina, Corso della Repubblica 79, presso la Facoltà di Farmacia e Medicina, aula 8;
- dei i verbali di tutte le altre commissioni d’aula delle prove selettive del 28 maggio e del 30 luglio 2024;
- del comportamento dell’Amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Ministro dell’Università e della Ricerca, da CINECA e da tutte le Commissioni incaricate della gestione delle prove nelle sedi locali;
- del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 756 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante: «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;
- del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 984 dell’8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024»;
- del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 1098 del 25 luglio 2024 recante: «Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024»;
- dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha rilevato il fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l’anno accademico 2024/2025»;
- delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’Università e della Ricerca il 16 luglio 2024, relativo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l’anno accademico 2024/2025;
- del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 1101 del 29 luglio 2024 recante: «Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese»;
- del bando adottato con Decreto Rettorale n. 767 del 2024 della Sapienza Università di Roma e di tutti bandi adottati dagli Atenei indicati in epigrafe per i quali LA LA ha concorso;
- di tutte le istanze di inserimento nella graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, presentate dai destinatari della previsione di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, introdotto dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024;
- del comportamento dell’Amministrazione consistente nell’aver inserito in graduatoria gli instanti di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 in posizioni diverse da quelle che sarebbero spettate a norma del decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2024/2025»;
- di tutti i provvedimenti non conosciuti che hanno attuato l’inserimento in graduatoria degli istanti di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente rispetto a quelli impugnati;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le sedi indicate nella domanda di inserimento in graduatoria in ordine decrescente di preferenza
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e sovrannumero) e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, dell’Universita' degli Studi Torino, dell’Universita' degli Studi Roma La Sapienza, dell’Universita' degli Studi Bari, dell’Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, dell’Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, dell’Universita' degli Studi Brescia, dell’Universita' degli Studi Cagliari, dell’Universita' degli Studi della Campania GI EL Napoli, dell’Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, dell’Universita' degli Studi Catania, dell’Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell’Universita' degli Studi Ferrara, dell’Universita' degli Studi Firenze, dell’Universita' degli Studi Foggia, dell’Universita' degli Studi Genova, dell’Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, dell’Universita' degli Studi L'Aquila, dell’Universita' degli Studi Messina, dell’Universita' degli Studi Milano Bicocca, dell’Universita' degli Studi Milano, dell’Universita' degli Studi Molise, dell’Universita' degli Studi Napoli Federico II, dell’Universita' degli Studi Padova, dell’Universita' degli Studi Palermo, dell’Universita' degli Studi Parma, dell’Universita' degli Studi Pavia, dell’Universita' degli Studi Perugia, dell’Universita' del Piemonte Orientale, dell’Universita' degli Studi Pisa, dell’Universita' Politecnica delle Marche Ancona, dell’Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, dell’Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, dell’Universita' del Salento Lecce, dell’Universita' degli Studi Sassari, dell’Universita' degli Studi Siena, dell’Universita' degli Studi Trieste, dell’Universita' degli Studi Trento, dell’Universita' degli Studi Udine, dell’Universita' degli Studi Verona, dell’Universita' della Calabria, dell’Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Vista la rinuncia agli atti depositata il 23 marzo 2026 e notificata in pari data alla controparte processuale, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2024/2025, contestandone la legittimità sotto plurimi aspetti.
2 - Con dichiarazione notificata alla controparte processuale il 23 marzo 2026 e depositata in atti in pari data, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente non si è opposta.
3 – In conclusione, ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), e 85 cod. proc. amm., essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. Difatti, in base alla norma da ultimo richiamata, l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con dichiarazione notificata alle controparti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione.
4 – Reputa infine il Collegio che possa darsi luogo alla compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della vicenda portata all’attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | EN TA |
IL SEGRETARIO