Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10348/2025REG.PROV.COLL.
N. 07999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7999 del 2024, proposto da
RI IA, RO ES, EF EL, RI CI, IO AR, IO RIro, OR AN, AR GG, GA OS, PA AZ, AN IL e CE ROrio quale coniuge nonché erede diretto della defunta AN SI, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NO ON, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 5839/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. OM TH e udito per gli appellanti l’avvocato Giacomo Sgobba;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora RI IA e 11 altri appartenenti alla Polizia di Stato hanno appellato (n.r.g. 7999/2024) la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 5839/2024, che, rigettando il loro ricorso (n.r.g. 150/2020), ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed economica la data di conclusione del corso formativo di un mese per vice sovrintendenti tecnici nell’ambito del concorso da loro vinto anziché dalla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche [1.1.2007, o, in subordine, 31.12.2016, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95].
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno appellato, il quale ha depositato memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. La questione controversa in giudizio attiene alla fondatezza o meno della pretesa degli appellanti, nominati, a suo tempo, vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, al riallineamento della anzianità a quella della disponibilità delle rispettive vacanze organiche.
4. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano dedotto un unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 20 quater del DPR 24/04/1982, n. 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del capo della Polizia datato 29/12/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario del 03/01/2018 – eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione degli artt. 3 – 51 – 76 – 97 della Costituzione .
5. Con la sentenza appellata, il TAR ha osservato che la P.A. aveva agito coerentemente con la normativa primaria che è stata applicata correttamente ai ricorrenti, avendo la legge previsto espressamente tale circostanza a tutti i concorsi straordinari (anche quelli banditi prima della pubblicazione del d.lgs. n. 126/2018). A prosieguo il TAR ha ritenuto infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95/2017, in quanto:
a) la procedura selettiva rientrava tra le misure straordinarie nell’ambito del riordino delle carriere della Polizia di Stato e aveva consentito l’accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici mediante un procedimento diverso (da quello ordinario) per modalità di espletamento, criteri di selezione e requisiti di partecipazione ed anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche;
b) non vi era una situazione di legittimo affidamento alla retrodatazione, alla luce della procedura straordinaria e del non sicuro riferimento all’art. 20-quater, comma 7, del DPR n. 337/1982 ai fini della decorrenza giuridica (richiamando solo genericamente nelle premesse tale norma) ed alla natura transitoria della normativa, fattori, unitariamente considerati, rendevano prevedibile un intervento correttivo del legislatore;
c) la scelta legislativa non era discriminatoria e irragionevole e non violava i principi di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, proprio per la natura straordinaria del concorso ed in quanto il legislatore non aveva alcun dovere di prevedere anche per queste procedure la retrodatazione;
d) la censura della violazione dell’articolo 76 della Costituzione (violazione dei criteri direttivi della legge delega) era generica e comunque infondata secondo il TAR, in quanto la delega non escludeva il potere del legislatore delegato di prevedere nell’ambito del riordino disposizioni transitorie speciali, che erano articolate in maniera coerente e logica.
6. Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi.
6.1. “ Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 20-quater del d.p.r. 24/04/1982 n° 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del capo della polizia datato 29/12/2017, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del ministero dell’interno, supplemento straordinario ¼ del 03/01/2018 - eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli artt. 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione. ”
Gli appellanti criticano la sentenza del TAR che avrebbe erroneamente ritenuto corretta l’applicazione retroattiva al concorso del 2017 della norma introdotta dal d.lgs. 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici decorra dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione (23 febbraio 2019), anziché dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vacanza di organico, come stabilito dal DPR 337/1982. Il TAR avrebbe ammesso che il concorso era stato bandito prima dell’entrata in vigore del correttivo, ma ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta, violando il principio tempus regit actum . Le norme cristallizzate nel bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero essere modificate da disposizioni sopravvenute. I candidati avrebbero avuto aspettative fondate di retrodatazione, in base alla normativa vigente al momento del bando.
6.2. “ Sotto diverso profilo, erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 20-quater del d.p.r. 24/04/1982 n° 337 - eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli artt. 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione .”
Secondo la tesi degli appellanti il rigetto da parte del TAR della richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale sull’art. 2, comma 1, lett. ll), del d.lgs. 95/2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. 126/2018 sarebbe errato. Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto la questione infondata, basandosi sulla natura straordinaria della procedura, senza considerare che la norma sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti. Il correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vincitori dei concorsi 2017-2019 decorra dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, derogando al principio dell’annualità previsto dal DPR 337/1982. La disposizione sarebbe da considerare una legge-provvedimento, con effetti limitati e concreti, lesiva degli artt. 3, 51, 76 e 97 della Costituzione, poiché introdurrebbe una evidente disparità di trattamento e comprimerebbe diritti senza giustificazione ragionevole. Le leggi-provvedimento sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, in caso contrario sarebbero soggette a scrutinio rigoroso della Corte Costituzionale. Pertanto gli appellanti chiedono la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, poiché la questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata, per garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento e legittima aspettativa.
6.3. “ Sotto diverso profilo, erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta .”
A prosieguo gli appellanti criticano la sentenza del TAR che avrebbe negato la disparità di trattamento tra i vincitori del concorso per vice sovrintendenti tecnici e quelli del ruolo ordinario. In passato, i vincitori dei concorsi per il ruolo tecnico (negli anni 2001, 2007, 2011, 2014) avrebbero ottenuto la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del correttivo del d.lgs. 126/2018, la decorrenza era stata fissata al giorno successivo alla conclusione del corso (23/02/2019). Il riordino delle carriere e il correttivo avrebbero creato un divario tra ruolo tecnico e ordinario, penalizzando i tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo ordinario sarebbe stata mantenuta la regola favorevole. Gli appellanti avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e nella normativa vigente (art. 20-quater DPR 337/82), che prevedeva la retrodatazione, poi – secondo la loro prospettazione – illegittimamente modificata. L’art. 14 del d.lgs. 126/2018 avrebbe derogato alla disciplina precedente, creando un’ingiustificata disparità e violando principi costituzionali (artt. 3, 51, 97 della Costituzione). Il bando, invece, avrebbe richiamato espressamente la regola della decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze di organico, confermando l’aspettativa legittima degli appellanti.
6.4. “ Sotto diverso ed ulteriore profilo, erroneità della sentenza per violazione dell’art. 76 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di motivazione .”
Con l’ultimo motivo gli appellanti criticano il capo della sentenza che aveva respinto il profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 della Costituzione (per violazione dei criteri direttivi della legge delega), richiamando le censure svolte nei motivi precedenti e sostenendo che il legislatore avrebbe travalicato il compito di riequilibrare la disparità tra i due ruoli.
7. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95/2017], nel testo vigente ratione temporis , applicata dal Ministero dell’Interno nell’ambito della procedura di nomina dei vice sovrintendenti tecnici, recita: “ alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale. ”
8. La norma esclude expressis verbis l’estensione ai vice ispettori con funzioni di polizia del ‘principio dell’annualità’ della decorrenza giuridica della nomina (in riferimento al momento della vacatio dei rispettivi posti), ma prevede la decorrenza “ dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale ”. La disposizione non prevede quindi la retrodatazione dell’inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale.
9. Come più volte ribadito, la Pubblica Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel decidere se coprire o meno i vuoti di organico, trattandosi di valutazione attinente alla potestà di autoorganizzazione dell’ente pubblico ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2654/2021), e appartiene alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l’individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell’ente (Cons. Stato, sez. V, n. 4533/2022).
10. Non ha pregio la tesi che sostiene che la procedura de qua non sarebbe straordinaria quanto piuttosto solo un concorso interno, emergendo sufficientemente che il concorso per cui è causa è stato avviato nell’ambito di una particolare fase transitoria di riordino delle carriere della Polizia di Stato di cui alla legge n. 124/2015 e si è svolto solo per titoli, affrancando i partecipanti dall’onere di sostenere ulteriori esami. Inoltre, i vincitori hanno frequentato un corso non semestrale (previsto solitamente per i concorsi interni) ma trimestrale. Il richiamo al DPR n. 337/1982 contenuto nel bando non può essere invocato dagli appellanti per poter vedersi applicato tout court il regime della retrodatazione giuridica, avendo il concorso straordinario fatto riferimento ad una vacanza complessiva verificatesi in una serie di anni precedenti (2009-2017).
11. Non è fondata la censura secondo cui non si può applicare nel caso de quo la norma intervenuta nel corso del procedimento concorsuale [art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018], secondo il principio dell’ordinamento “ tempus regit actionem ”, in quanto la norma, nell’alveo delle disposizioni di riordino dell’assetto sistematico della Polizia di Stato, è espressamente riferita a tutti i “concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019 .” La norma ha chiaramente natura interpretativa e non innovativa in quanto la regola sopravvenuta che chiarisce la portata di un precedente precetto ha valore interpretativo e si applica anche alle procedure in corso, senza violare il principio di irretroattività (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9580/2022). L’amministrazione è quindi tenuta ad applicare la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento (all’epoca dell’entrata in vigore ancora in itinere ), non rilevando la normativa previgente e non avendo la norma previsto il contrario. Pertanto, la previsione della decorrenza giuridica dal giorno successivo alla conclusione del corso era doverosa per il Ministero, essendo espressione di una precisa scelta legislativa di uniformare i concorsi straordinari del triennio 2017-2019.
12. Non è neppure fondato il motivo che sostiene l’applicabilità tout court del principio di retrodatazione (come principio immanente dell’ordinamento giuridico settoriale), avendo le misure carattere straordinario e temporaneo e derogando alla disciplina ordinaria, essendo finalizzate al riequilibrio e alla razionalizzazione degli organici. Le differenze di disciplina tra procedure ordinarie e straordinarie trovano giustificazione nella diversa ratio e nelle finalità di riequilibrio del personale perseguite dal legislatore (Cons. Stato, Sez. II, n. 7498/2022). Da ciò consegue che il riferimento, da parte degli appellanti, all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 – relativo alle procedure ordinarie – è inconferente e inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio.
13. Conclusivamente va osservato che sono infondati tutti i motivi dedotti, tranne quelli che sostengono l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018.
14. Diversamente dal giudice di primo grado, il Collegio ritiene invece rilevante e non manifestamente infondata la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione da parte della norma da ultimo richiamata e, con separata ordinanza, verrà sollevato apposito incidente di costituzionalità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta tutti i motivi diversi da quello con i quali si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 126/2018, e riserva la decisione su questo motivo dell’appello all’esito dell’eventuale riassunzione del giudizio all’indomani della pronuncia della Corte costituzionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM PE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
OM TH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM TH | RM PE |
IL SEGRETARIO