Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28638/21 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28638/2021 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 13/06/2024 di comunicazione del provvedimento
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (c.f. presso la quale domicilia ope C.F._1
legis a Napoli in Via A. Diaz n. 11
OPPONENTE
E
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale a Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A, ang. Via Verziere, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina de Tilla presso il cui studio elettivamente domicilia a Napoli in Via Poerio n. 53 in virtù di procura generale alle liti del 2 luglio 2015, rilasciata dal Notaio
[...]
in Milano (rep. 12.290 - racc. n. 4.709), allegata Persona_1
agli atti
OPPOSTA
E
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede a Napoli in Via G. Porzio, Centro Direzionale 4 Is. G/8, elett.te dom.ta in Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4 presso lo studio dell'Avv. Andrea Lampitelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 7113/2021, R.g. 21882/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 21/09/2021.
Conclusioni: per l'opponente, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta e/o comunque la non opponibilità della cessione alla P.A. opponente, giusta quanto argomentato in seno al primo motivo di opposizione;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della procedura monitoria per insussistenza dei requisiti previsti ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss., giusta quanto argomentato in seno al secondo motivo di opposizione;
nel merito, dichiarare l'insussistenza del credito vantato per le ragioni indicate nel terzo motivo di opposizione;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto rigettare l'opposizione proposta dal , Parte_1
nonché le domande e le eccezioni da esso formulate in quanto inammissibili, generiche e comunque infondate e, per l'effetto confermare il decreto opposto n. 7113/2021 emesso dal Tribunale di Napoli;
nonché, in via di emendatio libelli e/o, se del caso, riconvenzionale, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atti, è creditrice del (o, in CP_1 Parte_1 subordine, legittimata all'incasso per conto di della ulteriore somma CP_2
€ 10.682,13 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), a titolo di residuo capitale dovuto sulla fattura n. 49 del 5 dicembre 2018, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 5 dicembre 2020 al saldo e, per l'effetto condannare il
[...]
a pagare, in favore di la somma complessiva di € Parte_1 CP_1
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10.682,13 (ovvero la diversa, maggiore o minore, somma) oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 5 dicembre 2020 al saldo;
in subordine, nell'ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo: - accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atti, è creditrice del CP_1
(o, in subordine legittimata all'incasso), dei seguenti Parte_1 importi: i) € 49.228,60 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), a titolo di interessi moratori ex
D.lgs n. 231/2002 calcolati sull'importo nominale originario delle fatture azionate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
ii) € 10.682,13 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), a titolo di residuo capitale dovuto in relazione alla fattura n.
49 del 5 dicembre 2018, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal 5 dicembre 2020 al saldo iii) € 53,82 per spese notarili e iv) delle spese, diritti e onorari della procedura monitoria con la conseguente condanna del
[...]
, a pagare tali importi in favore di Parte_1 [...]
in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento (in tutto o in CP_1
parte) delle eccezioni avversarie: - accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto di cessione di credito per cui è causa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali e dell'art. 1456
c.c. (ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1453 c.c.), per violazione da parte de delle garanzie di legge (art. 1266 c.c.) e /o di contratto e per CP_2
l'effetto - condannare in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a pagare a favore di a) il valore dei crediti oggetto di CP_1
risoluzione maggiorato degli interessi al tasso di mora ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza della fattura al saldo;
b) le spese legali sostenute da per la riscossione dei crediti oggetto di risoluzione, ivi CP_1
comprese quelle relative al presente giudizio;
- in ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento (in tutto o in parte) della domanda di risoluzione di cui sopra, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 delle condizioni generali di Contratto e/o dell'art. 1266 c.c., a CP_2
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corrispondere a il valore dei crediti (a titolo di capitale o CP_1
interessi moratori ex D.lgs. 231/2002) che dovessero essere ritenuti inesistenti e/o nulli e/o inesigibili e/o non dovuti per fatto del cedente, oltre il rimborso delle spese sostenute;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per il terzo chiamato in causa accertare e dichiarare l'adempimento di tutte le obbligazioni cui la era tenuta in ragione del Controparte_2 contratto di factoring stipulato con la e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare la domanda, subordinata, di risoluzione parziale del contratto intercorso tra le parti svolta nei confronti della stessa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le
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restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, il (d'ora in Parte_1 avanti solo “l'opponente”) citava in giudizio la (d'ora Controparte_1 innanzi solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 7113/21 emesso dal Tribunale di Napoli il 21/09/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 49.228,60, oltre accessori e spese, richiesto a titolo di interessi moratori ex D.lgs n. 231/02 calcolati sull'importo nominale di ciascuna fattura indicata in ricorso dalle singole scadenze al saldo. Tali crediti, derivanti da prestazioni eseguite in favore della
[...]
in relazione all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti CP_3
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protezione internazionale, erano stati ceduti da a Controparte_2
con cessione dei crediti del 23/01/2019 per atto del Notaio Controparte_1
in Napoli (rep. 5282, racc. 3264). Persona_2
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Parte società opposta, avendo l' di proposto opposizione alla Parte_1 cessione del credito notificata;
l'inammissibilità della procedura monitoria azionata, e ciò in quanto i crediti nei confronti della PA non potevano essere considerati tali a seguito della mera emissione delle fatture commerciali, anche conseguenti a regolare contratto di affidamento e della loro trasmissione nelle forme prescritte dalla legge;
nel merito eccepiva l'insussistenza del credito vantato, e ciò in quanto sussistenti profili di mora credendi che avrebbero reso il preteso ritardo del pagamento non imputabile all'opponente.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva, in via preliminare, come mancasse la prova della notifica del rifiuto della cessione del credito e che, comunque, vi era stato il pagamento, anche se parziale, delle fatture azionate con il procedimento monitorio;
rilevava la genericità dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria ed, infine eccepiva, circa la sussistenza del credito, come lo stesso traesse origine dagli interessi e dal risarcimento danni dovuti dal per il ritardato pagamento delle Parte_1 fatture. Chiedeva, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società cooperativa per essere manlevata e tenuta indenne dalle CP_2 eventuali conseguenze economiche rivenienti nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'inopponibilità della cessione e/o l'inesigibilità ovvero l'inesistenza dei crediti oggetto di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
che eccepiva come alcun inadempimento poteva essere posto Controparte_2
a suo carico in relazione all'atto di cessione.
Nel prosieguo del giudizio, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione
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delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 13/6/2024, riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare le fatture poste a base dell'istanza di pagamento degli interessi,
l'estratto conto autenticato dal Notaio Dott. del libro giornale Persona_3 dell'opposta, il contratto e, ai fini della legittimazione del creditore istante,
l'atto di cessione.
Tale documentazione, tra l'altro non contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta
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del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal
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creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Fatta la necessaria premessa, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente di inammissibilità della procedura monitoria sul presupposto secondo il quale i crediti nei confronti della PA non possono considerarsi certi, liquidi ed esigibili e ciò in quanto, nel caso di specie, non vi
è contestazione riguardo al rapporto contrattuale sottostante, all'esecuzione delle prestazioni riferite a contratto scaduto ed ai pagamenti eseguiti, come documentato dalla stessa opponente (doc. 9 allegato al fascicolo di parte opponente).
Parimenti circa l'eccezione di difetto di legittimazione della società opposta sollevata dall'opponente non può non evidenziarsi come, a seguito della opposizione alla cessione notificata alla il 20/03/2019 Controparte_2
(doc. 2 allegato al fascicolo di parte opponente), l'opponente provvedeva, in epoca successiva, al pagamento delle somme in favore della CP_1
con esigibilità in data 9/7/2019 e 18/9/2019 (doc. 9 allegato al fascicolo
[...]
di parte opponente).
Inammissibile è, ancora, la richiesta di pagamento dell'opposta per l'importo di € 10.682,13 a titolo di differenza per sorta capitale sulla fattura n. 49/2018, trattandosi, nel caso, di domanda nuova e non di emendatio libelli in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta essere riferita alla richiesta di pagamento dei soli interessi per il ritardato pagamento della sorta capitale, né risulta possibile considerare la stessa quale domanda riconvenzionale in quanto del tutto inammissibile, essendo la società opposta, ut supra, parte attrice in senso sostanziale.
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Nel merito della richiesta di pagamento degli interessi per il ritardato pagamento delle fatture n. 49-50-51, tutte emesse in data 5/12/2018, occorre evidenziare che per quanto concerne gli interessi di mora di cui all'art 3 del
D.lgs 231 del 2002 il ne ha contestato la debenza, Parte_1
asserendo che il ritardo nel pagamento degli importi delle fatture non sarebbe allo stesso addebitabile in ragione del fatto che la società aggiudicataria del servizio avrebbe inoltrato i rendiconti e la documentazione completa degli allegati solo successivamente all'invio delle fatture, comportando un differimento nell'esecuzione delle necessarie operazione di controllo.
Al riguardo occorre muovere dall'esame della disciplina relativa alle modalità ed ai tempi del pagamento, prevista dall'art 6 nell'atto di affidamento del servizio del 1/4/2016; l'art 6 prevede testualmente : “La Controparte_4
provvederà al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.
La liquiderà la spesa dietro presentazione di Controparte_5
fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in particolare al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 3/4/2013, n.
55, di attuazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni
Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre
2007 n. 244.
Al riguardo si comunica che il codice univoco di questa Prefettura è:
PHV1PE.
La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri, di cui all'art. 2 del presente contratto, debitamente firmati da ciascun migrante e controfirmati dal Legale
Rappresentante della Ditta affidataria, e da compilare secondo il modello
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allegato al bando di gara (All. D) trasmessi alla Prefettura ed alla locale
Questura, e secondo il costo pro capite/ pro die indicato nel precedente art.5.
A tal fine il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferito al periodo oggetto di fatturazione.
I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 9, verranno effettuati di regola a sessanta giorni dalla data di ricezione del docu-mento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del .. Parte_1
I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.”.
La predetta regolamentazione negoziale deve essere integrata con la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2017 con la quale è stata indicata in modo dettagliato la documentazione contabile da allegare dai centri di accoglienza unitamente alle fatture, ai fini della rendicontazione completa del servizio prestato e che va poi inviata dalle Prefetture alle
Ragionerie Territoriali dello Stato.
Segnatamente il decreto prevede che le fatture devono essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa e in ogni caso da:
• rendiconto dei costi sostenuti;
• registro delle presenze degli ospiti;
• copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
• fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
• rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
• rendiconto dei beni fomiti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
• copia del registro del Pocket Money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
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• copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
• elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
• fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto
e per i contratti con fornitori.
Alcun dubbio sussiste in ordine all'applicabilità del decreto ministeriale alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 13 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” - introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno
2017, n. 96 - rimanda all'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'individuazione degli “obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi relativi alla gestione dell'accoglienza da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta”.
Per l'effetto, la disciplina dettata dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2017, in quanto attuativa di una norma di rango primario, si applica pacificamente ai contratti di ospitalità degli stranieri in oggetto, anche se non espressamente richiamata, e ciò vieppiù ove si consideri che l'art. 1 dell'accordo quadro richiama in premessa espressamente “l'applicazione dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni e il D.lgs.
50/2016 (codice degli appalti) nonché dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio, dal Codice Civile
e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato”.
Di analogo tenore è il riferimento contenuto nell'art. 6 alle disposizioni normative “che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle
Amministrazioni statali”.
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Pertanto, l'ampio richiamo alla normativa di rango primario e secondario vigente nelle disposizioni negoziali non lascia dubbi sulla volontà delle parti di ritenere che la disciplina contrattuale debba essere integrata in relazione agli aspetti non esplicitamente regolamentati dalla normativa di settore.
Nel caso di specie a fronte della contestazione sollevata dal e Parte_1
riscontrata nella stessa determina dirigenziale n. 35718 del 6/5/2019 (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opponente), nella quale si diffida la
[...]
al deposito della documentazione obbligatoria e si dà atto Controparte_2
della parziale rendicontazione contabile, la stessa cooperativa provvedeva solo in parte ad adempiere in data 10/5/2019, mancando ancora il deposito delle certificazioni attestati il possesso dei titoli abilitanti dei mediatori linguistici, come dalle note prot. nn. 99202, 99205 e 99207, tutte del
27/12/2019 (doc. 8 allegato al fascicolo di parte opponente) con le quali veniva comunicato dalla l'avvio del procedimento Controparte_3
amministrativo sanzionatorio, ovvero la decurtazione, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018, nella misura del 10% a norma dell'art. 16 dell'atto di affidamento del servizio.
Pertanto, si deve ritenere che il tardivo invio della documentazione contabile alla , ben oltre il mese di riferimento della prestazione Controparte_3
erogata in violazione delle prescrizioni contrattuali, escluda la corresponsione degli interessi di mora ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002.
Stante l'accertata inesistenza del credito azionato con il procedimento monitorio va revocato il decreto ingiuntivo n. 7113 del 21/9/2021.
Trova, d'altro canto, accoglimento la domanda di rivalsa azionata dall'opposta nei confronti della cedente del credito Controparte_2
avendo la stessa garantito l'esistenza, certezza e liquidità dei crediti
[...]
ceduti.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Atto di Cessione del credito
(doc. allegato al fascicolo monitorio) e dalle Condizioni Generali di Contratto
(doc. n. 14 allegato al fascicolo di parte opposta), la cedente Cooperativa
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Sociale “La Vela” ha dichiarato e garantito che i crediti per cui è causa fossero esistenti, certi ed esigibili.
Più precisamente, l'art. 6 delle Condizioni Generali dispone che “il Cedente dichiara e garantisce, assumendosi ogni responsabilità al riguardo e rinunciando sin d'ora da ogni eccezione di merito che: lett. (e) … i crediti … sono certi, liquidi ed esigibili in Italia entro le scadenze massime ammesse dalla legge … per l'intero importo indicato nel relativo documento contabile, sono nella piena titolarità e nella libera disponibilità del Cedente, liberamente trasferibili al Cessionario, non sono soggetti a limiti contrattuali
o di legge alla cessione né (…) sono oggetto di contestazione o garanzia da parte del relativo debitore o di terzi …; lett. (f) non esistono fatti o circostanze in base alle quali, in via attuale o potenziale, il Debitore possa fondatamente sollevare un'eccezione di compensazione o sospensione dei pagamenti nei confronti del Cessionario o qualsiasi altra eccezione al loro pieno e puntuale pagamento alle date naturali di scadenza …; lett. (g) non esistono controversie di alcun genere inerenti i Crediti o altre controversie che possano pregiudicare, anche solo in parte, l'incasso dei
Crediti; lett. (i) tutte le tasse, imposte e commissioni di ogni genere relative ai contratti in base ai quali i Crediti sono sorti e ai Crediti stessi sono state o saranno regolarmente e puntualmente pagate;
lett. (k) i Crediti trovano perfetta corrispondenza nelle forniture di prodotti
e/o prestazione di servizi effettuate dal Cedente in favore del Debitore e la contabilizzazione dei relativi corrispettivi è stata effettuata dal Cedente in modo corretto, veritiero e in conformità con la normativa e gli accordi applicabili …).
Il Cedente prende atto che il Cessionario non avrebbe sottoscritto il Contratto se il Cedente non avesse reso le dichiarazioni e le garanzie sopra esposte, che
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devono considerarsi essenziali per il Cessionario, a prescindere da qualsiasi verifica che il Cessionario possa aver condotto”.
Orbene, le garanzie prestate rientrano nell'ambito del più generale obbligo di cui all'art. 1266, co. 1, c.c. secondo cui “quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione”.
A tal proposito deve rilevarsi come, in materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione (Cass. Civ. 6/7/2020 n. 13853).
Pertanto, la terza chiamata va condannata a Controparte_2
rivalere la cessionaria dalle conseguenze economiche rivenienti nel caso in cui venisse accertata -come nel caso de quo- l'inopponibilità della cessione o che i crediti oggetto della stessa siano inesigibili o inesistenti.
L'art. 18 del Contratto di Cessione prevede a tal proposito che “il cedente si impegna irrevocabilmente ad indennizzare e manlevare il cessionario … a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) da questi subiti (i) a causa
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del mancato adempimento da parte del cedente di qualsiasi obbligo su quest'ultimo gravante in base al contratto … . L'obbligazione di indennizzo e manleva prevista dalla presente clausola è autonoma e indipendente e si cumula con qualsiasi altro rimedio previsto per legge o dal contratto” (doc.
14 allegato al fascicolo di parte opposta).
In conclusione, deve revocarsi il D.I. in quanto fondata l'opposizione e, in accoglimento della domanda di rivalsa della società opposta, condannare il terzo chiamato al pagamento dell'importo di € Controparte_2 CP_2
49.228,60.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00 ridotto del 30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7113/2021, R.g. 21882/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 21/09/2021;
- in accoglimento della domanda di rivalsa dell'opposta, condanna la al pagamento dell'importo di € 49.228,60 in Controparte_2
favore della società opposta;
- condanna la al pagamento in favore di parte Controparte_2
opponente e di parte opposta, per ciascuna, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.331,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa.
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Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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