Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese, a seguito di udienza con note scritte, dal 9 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1938/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Garbellotto del Foro di Biella ( cf ) e domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1 in Biella, Via dei Seminari n. 6, come da procura alle liti in atti ( comunicazioni e gli avvisi di cancelleria presso il numero di fax 015/2529167 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- Opponente - contro
(C.F.: ), in persona del legale _1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zaccone (C.F. ) del Foro di Pavia, con domicilio eletto C.F._2 presso lo studio in Vigevano (PV), Via Gian Giacomo Trivulzio n. 37, giusta delega in atti
- Opposta –
CONCLUSIONI
Per l'opponente : Parte_1
« Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta, • In via preliminare 1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per _1
l'effetto REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 515/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.1010/2023 in quanto emesso a favore di un soggetto non in possesso di un diritto di credito 2) In caso di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 515/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.1010/2023, RIGETTARE tale richiesta, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
• Nel merito 1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 515/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G.
1
• In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto limitarsi al giusto e al provato le richieste avanzate da parte ricorrente. • In ogni caso Dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio e condannare la ricorrente alla refusione di spese e competenze dell'intero giudizio. ».
Per l'opposta : _1
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, riconosciuta la propria competenza, PRELIMINARMENTE
- Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 515/2023 del Tribunale di Pavia. - Dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta per non aver controparte rispettato il termine di opposizione del decreto impugnato – per omessa documentazione (nei formati informatici consentiti dalla disciplina del processo civile telematico ed in relazione al C.A.D.) del rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica ex artt. 641 e ss. c.p.c. (da meglio argomentarsi in comparsa conclusionale e memoria di replica). Circostanza rilevabile d'ufficio e rispetto alla quale, per quanto possa occorrere, si propone espressa eccezione. NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE - Per le ragioni di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 515/2023 del Tribunale di Pavia o, comunque, condannare
[...] al pagamento in favore di della somma di € 6.593,29. - Parte_1 Controparte_1
Pertanto, respingere e non accogliere tutte le domande di - Con Parte_1 vittoria di spese del presente giudizio. NEL MERITO – IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni proposte in via principale, condannare la convenuta alla diversa e minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. - Con vittoria di spese del presente giudizio. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Su ricorso di , il Tribunale di Pavia ha emesso il decreto _1 ingiuntivo n 515 depositato il 28.2.2023 pubblicato il 1.3.2023 con il quale ha ingiunto alla il pagamento in favore della ricorrente di Parte_1 euro 6.693,2 domanda , con refusione delle spese della fase monitoria ivi liquidate.
Nella fase monitoria ha dedotto di essere creditrice nei _1 confronti di dell'importo predetto di euro 6.6.93,29 per Parte_1 il mancato pagamento del primo canone del contratto di leasing allegato doc 1: somma che non era stata versata nonostante i solleciti verbali di pagamento.
Con atto di citazione notificato in data 14.4.2023 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, in particolare, deducendo quali motivi di opposizione che:
- la con sede in Gaglianico (BI) svolge attività di trasporto/ Parte_1 spedizioniere
2 -in data 20.11.2019 la di Vigevano, che svolge attività di _1 compravendita di autoveicoli, predisponeva “ordine di acquisto veicolo nuovo” per l'autoveicolo nuovo modello KU2 New Kangoo Express versione FCon2 A7 Maxi Blue dCi 115 ICE Plus nel quale risultava acquirente la
[...]
( doc. 2); Parte_1
-il prezzo totale di vendita concordato risultava essere, al netto degli sconti e delle spese, pari ad euro 17.600,00: a tale ultima somma veniva ancora detratto l'importo concordato per il ritiro da parte di del veicolo usato _1
Kangoo Express 1.5 DCI 90 CV MAX ENERGY S&S targato FR 003 MR di proprietà di valutato complessivamente € 6.344,00, Parte_1
-al netto di tale detrazione la somma dovuta per l'acquisto del veicolo nuovo di cui al contratto , risultava essere pari ad € 11.256,00: il suddetto veicolo nuovo, avente targa FY 975 ZE, è stato oggetto di “contratto di locazione finanziaria di veicolo” sottoscritto da con in data Parte_1 Controparte_2
23.12.2019 (doc.5)
-il veicolo fornito in locazione finanziaria è stato poi riscattato da
[...] per la somma 5.696,60 con bonifico in favore di in data Pt_1 CP_2
12.01.2023 (doc. 6) e regolarmente volturato a favore della società attrice (doc. 7)
- il soggetto creditore del 1° canone di leasing, per l' importo di 6.593,27 euro( pari alla somma ingiunta), è un soggetto giuridico diverso da e _1 cioè CP_2
- da escludere inoltre che tale medesima somma sia dovuta a poiché CP_2 il veicolo è stato riscattato in data 12.01.2023, ben prima del deposito del ricorso monitorio (in data 23.02.2023).
- ha, contestualmente al riscatto del veicolo in data 12.02.2023, CP_2 fo e definitiva quietanza delle somme dovute in forza del contratto di locazione finanziaria da parte dell'odierna opponente
Concludeva Parte opponente chiedendo dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 515/2023 _1 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.1010/2023 in quanto emesso a favore di un soggetto non in possesso di un diritto di credito, in caso di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 515/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.1010/2023, rigettare tale richiesta, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 515/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 , in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto limitarsi al giusto e al provato le richieste avanzate da parte ricorrente, in ogni caso dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio e condannare la ricorrente alla refusione di spese e competenze dell'intero giudizio.
Si è costituita Parte Opposta contro deducendo che: _1
3 - Il 20/11/-16/12/2019 con “ordine di acquisto veicolo nuovo Parte_1
VN-20191895” a ordinava l'autoveicolo nuovo modello KU2 Controparte_1
New Kangoo Express versione FCon2 A7 Maxi Blue dCi 115 ICE Plus. Il prezzo totale di vendita, dedotti gli sconti e maggiorato delle spese, era € 17.600,00; da tale importo era dedotto l'importo concordato (€ 6.344,00) per il ritiro da parte di del veicolo usato Kangoo Express targato _1
FR003MR di proprietà di Il prezzo finale risultava dunque € Parte_1
11.256,00 (doc. 2)
- nell'ordine di acquisto di cui al documento 2) era convenuto la corresponsione di un “Anticipo” pari ad € 6.593,29 (doc. 2): somma pari al primo canone di locazione finanziaria (doc. 5 , ove conferiva Parte_1 Parte_1 mandato alla a versare l'importo relativo alla fornitura Parte_2 direttamente al _1
-la predetta somma di € 6.593,29 non risultava versata a , che agiva _1 in via monitoria per il suo recupero (RG n. 1010/2023 del Tribunale di Pavia) ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 515/2023 oggi opposto
Concludeva Parte opposta chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 515/2023 del Tribunale di Pavia. Nel merito in via principale , confermare il decreto ingiuntivo n. 515/2023 del Tribunale di Pavia o, comunque, condannare al pagamento in favore di Parte_1 della somma di e non accogliere tutte le Controparte_1 domande di , in via subordinata, condannare l'opponente Parte_1 alla diversa e minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese del presente giudizio.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
successivamente con ordinanza del 23.1.2024 non è stata ammessa la prova per interpello e testi dedotta da parte attrice opponente nella mem. 183/2 c.p.c. Parte_1 ritenendo i capp. articolati documentali (1 – 5; 1 - 6); non è stata ammesso l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta opposta , _1 avente ad oggetto l'esibizione della documentazione relativa al contratto di leasing n. 3F003404 del 2019 a RCI Bank and Services Italia / Finrenault, perché esplorativo;
ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 27.5.2024. Il processo è stato riassegnato in data 16.5.2024 con riprogrammazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stato trattenuto in decisione dal 9 dicembre 2024 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi la documentazione allegata sulla notifica dell'atto di citazione non risulta depositata nei formati informatici consentiti dalla disciplina del processo civile telematico ( ovverosia, in caso di notifica a mezzo p.e.c., la prova del suo perfezionamento deve essere fornita attraverso il deposito nel fascicolo telematico del file .msg o .eml concernente
4 la ricevuta di avvenuta consegna e, solo qualora ciò non sia possibile, attraverso estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione da parte dell'avvocato della conformità ai documenti informatici), tuttavia dalla documentazione allegata risulta che il decreto ingiuntivo opposto in questa sede è stato notificato a parte opponente in data 06.03.2023 ( doc 1) ed è incontestato che l'atto di citazione sia stato notificato in data 14.4.2023, pertanto l'opposizione è stata proposta tempestivamente.
Nel merito, è documentalmente provato che, in data 20.11.2019, sia stato effettuato un ordine di acquisto, da parte di , in _1 qualità di venditore, per l'acquirente avente ad oggetto Parte_1
l'autoveicolo nuovo modello KU2 New Kangoo Express versione FCon2 A7 Maxi Blue dCi 115 ICE Plus.
Ivi risulta indicata quale data di consegna il 27.11.2019.
Circa il prezzo totale di vendita: risulta dal predetto documento che il prezzo di vendita del predetto veicolo nuovo era, dedotti gli sconti e maggiorato delle spese, di € 17.600,00.
E' documentalmente provato che sia stato dedotto da tale importo di euro 17.600,00 il valore del veicolo usato, Kangoo Express targato FR003MR di proprietà di pari ad euro 6.344,00.. Parte_1
Il prezzo finale, che doveva corrispondere a Parte_1
, corrispondeva dunque ad € 11.256,00 (doc. 2) _1
Infine è documentalmente provato che, per il pagamento di tale residuo prezzo, dell'importo di euro 11.256,00, sia stato concesso un finanziamento a Contr da parte di : il suddetto veicolo Parte_1 Controparte_2 ga FY 975 tto di “contratto di locazione finanziaria di veicolo” sottoscritto da con Parte_1 CP_2
in data 23.12.2019 (doc.5).
[...]
Da ultimo si osserva che è documentalmente provato che il veicolo fornito in locazione finanziaria è stato poi riscattato da per la Parte_1 somma 5.696,60 con bonifico in favore di in d oc. 6) CP_2
e regolarmente volturato a favore della società attrice (doc. 7)
Ebbene, Parte opponente ha dedotto che nulla è dovuto dalla
[...] alla con riferimento all'ordine di acquisto del veicolo Pt_1 _1 oggetto di causa, in quanto il veicolo è stato integralmente pagato e, al termine delle rate di leasing, anche regolarmente volturato alla società Opponente.
Parte opposta ha dedotto, invece, che oggetto del decreto ingiuntivo opposto è, nello specifico, la somma indicata nell'ordine di acquisto di cui al documento 2), quindi nell'ordine di acquisito del 20.11.2019 che ha effettuato in qualità di venditore per il cliente _1 [...]
, in cui era convenuta la corresponsione di un “Anticipo” pari ad € Pt_1
5 6.593,29 (docc. 2-3) e questa somma era pari al primo canone di locazione finanziaria (doc. 5 . Parte_1
Deve osservarsi che, con ordinanza dell'11 ottobre 2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ivi risulta indicato: “a fronte delle obiezioni mosse dal debitore ingiunto, la dinamica processuale non esime il convenuto opposto (attore in senso sostanziale) dall'onere di fornire la prova, nel giudizio ordinario instaurato con l'opposizione, dell'an e del quantum del diritto di credito azionato, - che, pacifica la circostanza che il prezzo del veicolo di cui è causa sia stato oggetto di finanziamento, accettato da parte convenuta opposta , appare opportuno che il venditore chiarisca _1
(i) quali importi abbia ricevuto dal soggetto finanziatore ( e (ii) se CP_2
l'anticipo pattuito di € 6.593,29 sia stato e/o dovesse essere versato da quest'ultimo, atteso che, dalla documentazione prodotta, il suddetto finanziamento parrebbe essere stato estinto [docc. 6 – 7 att.], - che tali chiarimenti potranno essere resi nelle memorie istruttorie, che parte convenuta opposta ha chiesto di poter depositare”. _1
Deve osservarsi, sul punto, che Parte Opposta ha _1 prodotto il documento allegato 3 della memoria del ad oggetto lo storico del bene finanziato tra e e, CP_3 CP_2 da tale documento, risulta riscontrato che il primo canone dell'importo di euro 6593,29 , era indicato separatamente dagli altri canoni di locazione e , inoltre, risulta riscontrato che tale primo canone di locazione di euro 6.593,29 non è stato saldato.
Né diversamente rileva che abbia conferito mandato alla Parte_1
a versare l'importo relativo alla fornitura direttamente a Parte_2
, e che tale veicolo sia stato riscattato il 12.1.2023 con bonifico di _1 euro 5696,00 e volturato in favore della società . Parte_1
Infatti si osserva che il documento sullo storico del bene finanziato tra e riscontra che, il primo canone dell'importo di CP_3 CP_2 euro 6593,29 , era indicato separatamente dagli altri canoni di locazione e tale primo canone di locazione di euro 6.593,29 non è stato saldato.
Tale dato deve, necessariamente, essere letto unitamente a quanto testualmente indicato nell'Ordine di acquisto del 20.11.2029 in cui, tale importo di euro 6.593,29, veniva espressamente indicato come “ anticipo “, e, pari nella somma, al primo canone di locazione finanziaria.
L'importo finanziato, infatti, nell'Ordine di acquisto del 20.11.2019 risulta indicato in n 35 rate di euro 340,28 + l'importo di euro 6.593,29 come
“anticipo “; anche nel contratto di leasing viene riportato separatamente l'importo di euro 6.593,29 quale prima rata e gli altri canoni successivi .
Pertanto, analizzando, congiuntamente, quanto specificato circa la natura della predetta somma, come “ anticipo” nell'Ordine di acquisto del 20.11.2019, unitamente alle risultanze dello storico nei rapporti tra
[...]
e in cui tale somma, pari al primo canone di leasing, CP_3 CP_2
6 non risulta versata, risulta provato il credito di parte opposta _1
nei confronti di .
[...] Parte_1
In conclusione non può accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione dell'Opposta, e l'opposizione, nel merito, non è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese della fase monitoria devono essere confermate come ivi liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con compensazione parziale nella misura del 50% in considerazione dei fatti dedotti e analizzati, nonché espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione proposta da . e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiu sso dal Tribunale di Pavia in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.1010/2023
2. conferma le spese della fase monitoria come ivi liquidate
3. condanna . alla rifusione in favore di Parte_1
e, che liquida in € 1698,00 per _1 onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 29.3.2025
Sentenza depositata il 29.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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