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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - ConIGliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - ConIGliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa in II grado R.G. n. 486/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 111/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Indipendenza n.24, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angela Giannetti, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 107, presso l'Avv. Controparte_1
Osvaldo Verrecchia, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, il 5/10/2021, chiedeva di: “dichiarare illegittima in tutto o in parte Controparte_1 la pretesa portata dal precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti. Con memoria difensiva del 4/4/2022 si costituiva in giudizio per chiedere: “IN VIA Parte_1 PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del competente Tribunale di Velletri, per i motivi tutti esposti al punto A); IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'assenza del periculum in mora e del fumus boni juris, nonché per la mancanza di “gravi motivi” e comunque per tutti i motivi esposti al punto F): NEL MERITO: In via principale Rigettare l'opposizione ex art 615 I.c. e 618 bis c.p.c. promossa dalla IG.ra perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile, Controparte_1 improcedibile ed inaccoglibile per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della presente opposizione condannare in ogni caso la IG.ra al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto alla IG.ra , nonché allo scrivente Avvocato dichiarato antistatario, Pt_1 come riconosciuto dalla sentenza n. 94/2020 in ragione della propria quota ereditaria;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese competenze ed onorari con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, che dichiara di esserne anticipataria” per i motivi meglio precisati in memoria, da intendersi qui ripetuti e trascritti. Il Tribunale dava atto che “In data 29.4.2021 la IG.ra , notificava Controparte_1 alla scrivente in proprio e avverso la IG.ra nel suo domicilio eletto, Parte_1 atto di opposizione a precetto ex artt. 615 I co. nonché 618 bis c.p.c. L'opponente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Giudice, contrariis reiectis, dichiarare illegittima in tutto o in parte la pretesa portata dal precetto opposto”. L'azione veniva avanzata avverso atto di precetto notificato in data 8.4.2021 dalla odierna opposta, ad CP_1
nella qualità di erede di in virtù della sentenza n. 94/2020
[...] Persona_1 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro al termine del giudizio Rg. 360/ 2017 instaurato tra le parti contro , padre Parte_1 Persona_1 della opponente, e notificata alle eredi in data 12.2.2021. Il Tribunale di Roma dichiara l'incompetenza per territorio e la causa veniva così riassunta nel termine di legge innanzi al Tribunale di Velletri procedimento n. 3625/2021 RG Lav.”. Precisava che
“Successivamente, in data 8/4/2021, perveniva atto di precetto in cui si deduceva che nelle more del giudizio era deceduto in data 22/12/2017, pertanto Persona_1 la pretesa creditoria veniva fatta valere nei confronti delle eredi del datore di lavoro ossia la moglie e le figlie e ”. Osservava poi, Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 che “L'art. 39 co 8 CCNL domestico dispone che: "I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso". Ne deriva che nel caso di specie il datore di lavoro è deceduto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, atteso che è deceduto il 22/12/2017, mentre la sentenza è del 21/1/2020, dunque il credito è stato accertato dopo il decesso, ma ancor di più le eredi, tra cui l'odierna opponente, non erano conviventi con il debitore per tutto il periodo dedotto nel giudizio - conclusosi con la sentenza 94 del 21/1/2020 – decorrente dall'1/10/2013 al 20/9/2016, atteso che dal certificato di stato di famiglia prodotto agli atti del 14/6/1996, emerge che le eredi Persona_2
(moglie separata), e (figlie) non erano conviventi con Controparte_1 Controparte_2
sin da tale data;
infatti i coniugi e Persona_1 Persona_2 Persona_1 si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 15/3/1995 e venivano autorizzati a vivere separati sin dal 13/1/1995 (v. doc. in atti). Ne deriva che risultando documentalmente provata la non convivenza dell'odierna opponente con il datore di lavoro (deceduto) dell'odierna Persona_1 opposta, nel periodo dedotto nel giudizio n. 360/2017 RG (dall'1/10/2013 al 20/9/2016) non sussiste la responsabilità solidale per i debiti del de cuius dell'odierna opponente ex art 39 co 8 CCNL domestico”. Pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiarava che non era dovuta da la somma portata dal precetto opposto. Controparte_1
Con ricorso depositato in data 6.3.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza. Si è costituita con propria memoria , che conclude chiedendo di Controparte_1
“Dichiarare inammissibile o rigettare l'appello, per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi - In subordine, confermare la decisione impugnata anche con diversa motivazione alla luce degli ulteriori motivi di opposizione in primo grado, esposti sub 5“.
Con l'atto d'appello , censura la decisione del Tribunale, Parte_1 atteso che: “in realtà il disposto di cui all'art 38 c9 del CCNL Colf Badanti secondo il quale " I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso" non può e non deve essere considerato una deroga alla norma generale in tema di responsabilità degli eredi verso i debiti del de cuius. Ed in effetti, la divisione tra erede convivente o non convivente non incide sulla trasmissibilità dei debiti del datore dovendosi esclusivamente basare sul fatto che l'eredità sia stata o meno accettata dall'erede con l'automatica inclusione dei relativi debiti, circostanza evidenziata dalla scrivente difesa tanto nella propria comparsa di costituzione e risposta all'atto di opposizione a precetto avanzata dall'odierna appellata, quanto in sede di udienza come emerge dal verbale del 19.1.2024 … . Questa norma infatti deve leggersi nell'ottica di estendere ai lavoratori, parte debole del rapporto sinallagmatico, una maggiore tutela rispetto a quella già riconosciuta dalla normativa delle successioni, estendendo ai coabitanti, a prescindere dalla qualità di eredi, una responsabilità solidale ad autonomo titolo e di “certo non può derogare a quanto previsto dal codice civile, escludendo dai debiti ereditari gli eredi non conviventi. ..." (cfr. Tribunale Torre Annunziata, Sentenza n. 859/2023 del 12- 06-2023). Contrariamente il Tribunale di Velletri con la pronuncia oggi impugnata ha penalizzato il lavoratore derogando addirittura alle norme generali in tema di responsabilità degli eredi, dimenticando che quest'ultimi diventano titolari del debito solo per effetto della successione (Tribunale di Foggia sent. N.880/2022 del 03.03.2022).”. Precisa poi che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato soltanto a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale. Quindi eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo non devono essere fatte valere nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma piuttosto con l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo. Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277. Tutte le questioni attinenti al merito della vicenda che ha dato luogo alla formazione del titolo esecutivo dovevano e potevano essere fatte valere con i mezzi propri dell'impugnazione che però non è mai stata avanzata dalle appellate. La sentenza n. 94/2020 che riconosce il credito della odierna appellata emessa dal Tribunale di Velletri è stata notificata alla IG.ra in data 17.2.2021 ed CP_1 oggi non essendo intervenuta alcuna impugnazione è cosa giudicata! Pertanto ove la IG.ra avesse voluto richiedere un riesame della vicenda nel merito avrebbe CP_1 dovuto utilizzare i mezzi propri dell'impugnazione e non certo lo strumento dell'opposizione all'esecuzione … Ferma ed impregiudicato quanto sin qui dedotto ed eccepito si evidenzia che la decisione del Tribunale di Velletri è viziata anche perché il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione su prove documentali assunte tardivamente. Come già evidenziato dalla scrivente nel corso dell'udienza di discussione tenutasi innanzi alla Dott.ssa AR, infatti, la richiesta di deposito documentale della opponente di certificato di residenza e provvedimento di omologa della separazione dei coniugi del Tribunale di Roma, non doveva essere Parte_2 accolta perché tardiva, trattandosi peraltro di documenti già preesistenti al deposito dell'opposizione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che i poteri previsti dall'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, sanando preclusioni e decadenze maturate (Cass. sez. lav. 27 settembre 2003, n. 14404). Ed in effetti la IG.ra denunciava di non essere convivente con il padre CP_1 ma non forniva alcuna prova di quanto dedotto sino all'udienza del 19.1.2024 ove il Gl, nonostante l'opposizione della scrivente difesa, acquisiva i suddetti documenti che avrebbe potuto offrire sin da subito in quanto preesistenti al giudizio”.
L'appello è fondato nei limiti appresso indicati. Vero è che il giudice di primo grado ha affermato che “dagli atti di causa è emerso che in data in data 12/2/2021 è pervenuto all'opponente notificazione della sentenza del Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro n.94 del 21/1/2020, la quale recava la condanna del fu , quale datore di lavoro, a pagare in favore Persona_1 della IG.ra dichiarata lavoratrice, differenze retributive per Parte_1
€.18.000,00 (di cui € 2.400,00 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione nonché spese di lite in favore del difensore antistatario per €. 3.000,00 oltre spese, iva e cpa. Successivamente, in data 8/4/2021, perveniva atto di precetto in cui si deduceva che nelle more del giudizio era deceduto in data 22/12/2017, pertanto Persona_1 la pretesa creditoria veniva fatta valere nei confronti delle eredi del datore di lavoro ossia la moglie e le figlie e ”. Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
E' anche vero che lo stesso giudice ha precisato che “le eredi, tra cui l'odierna opponente, non erano conviventi con il debitore per tutto il periodo dedotto nel giudizio - conclusosi con la sentenza 94 del 21/1/2020 – decorrente dall'1/10/2013 al 20/9/2016, atteso che dal certificato di stato di famiglia prodotto agli atti del 14/6/1996, emerge che le eredi (moglie separata), e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
(figlie) non erano conviventi con sin da tale data;
infatti i coniugi Persona_1
e si separavano consensualmente con decreto di Persona_2 Persona_1 omologa del Tribunale di Roma del 15/3/1995 e venivano autorizzati a vivere separati sin dal 13/1/1995 (v. doc. in atti). Ne deriva che risultando documentalmente provata la non convivenza dell'odierna opponente con il datore di lavoro Persona_1
(deceduto) dell'odierna opposta, nel periodo dedotto nel giudizio n. 360/2017 RG (dall'1/10/2013 al 20/9/2016) non sussiste la responsabilità solidale per i debiti del de cuius dell'odierna opponente ex art 39 co 8 CCNL domestico”. Pertanto, deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere, anche in sede di gravame, che la morte del de cuius datore di lavoro sia intervenuta in data antecedente alla pronuncia del suo debito nei confronti della appellante e tale ragione non appare motivo determinante per la esclusione della responsabilità dell'erede, l'unica nei termini di legge a far valere eventuali nullità della stessa sentenza su cu si basa l'atto di precetto (v, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6691 del 15/07/1994), rinvenendosi, piuttosto, lo stesso principale motivo nella non convivenza con il de cuius dell'opponente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 19/03/2009). Del resto circa la dedotta non accettazione dell'eredità non risulta proposto alcun appello incidentale, neppure condizionato, avverso la pronuncia di primo grado che espressamente ha qualificato come erede parte appellata (così il Tribunale: “Ne deriva che nel caso di specie il datore di lavoro è deceduto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, atteso che è deceduto il 22/12/2017, mentre la sentenza è del 21/1/2020, dunque il credito è stato accertato dopo il decesso, ma ancor di più le eredi, tra cui l'odierna opponente, non erano conviventi con il debitore per tutto il periodo dedotto nel giudizio - conclusosi con la sentenza 94 del 21/1/2020 – decorrente dall'1/10/2013 al 20/9/2016, atteso che dal certificato di stato di famiglia prodotto agli atti del 14/6/1996, emerge che le eredi (moglie separata), Persona_2
e (figlie) non erano conviventi con Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
”).
[...]
Tuttavia, occorre precisare che l'art. 39 comma 8 CCNL cit. non può, né mai lo potrebbe, in assenza di delega normativa disposta all'uopo, incidere sulle regole successorie, dovendosi, piuttosto, interpretare il detto art. 39 cit. in senso estensivo, ovvero nel senso che chi rimane erede resta tale e va considerato corresponsabile dei debiti del de cuius anche colui che con il de cuius ha convissuto. Ne consegue che l'appello deve essere accolto nei termini su indicati, ma giova osservare che l'appellata deve ritenersi tenuta nei riguardi dell'appellante soltanto entro la quota ereditaria di pertinenza senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi (cfr. Cass. n. 3391/2023). Pertanto, la gravata sentenza va integralmente riformata con condanna dell'appellata alla somma richiesta in ragione della propria quota ereditaria. In considerazione della sostanziale soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'odierna appellata.
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza, dichiara che è dovuta da la Controparte_1 somma portata dal precetto opposto in ragione della propria quota ereditaria;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado quantificate in complessivi € 2.108,00, e di quelle del presente grado liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano