Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2646
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Sentenza 9 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, è chiamata a decidere sull'appello proposto da una parte avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva accolto l'opposizione a precetto. La controversia trae origine da un atto di precetto notificato da una lavoratrice (appellata) nei confronti di un'erede, in virtù di una sentenza che aveva accertato un credito per differenze retributive nei confronti del defunto datore di lavoro. L'erede opponente aveva dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria, sostenendo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'insussistenza della responsabilità solidale per i debiti del de cuius in quanto non convivente con quest'ultimo nel periodo di maturazione del credito, come previsto dall'art. 39, comma 8, del CCNL per il personale domestico. Il Tribunale di primo grado, accogliendo l'opposizione, aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa, basandosi sulla documentazione attestante la non convivenza dell'erede con il datore di lavoro deceduto, circostanza che, secondo il giudice, escludeva la responsabilità solidale prevista dal CCNL. L'appellante, invece, contestava tale interpretazione, sostenendo che la norma contrattuale non potesse derogare ai principi generali in materia di successione ereditaria e che la non convivenza non escludesse la responsabilità dell'erede, la quale, peraltro, non aveva impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il credito. L'appellante lamentava altresì che il giudice di primo grado avesse fondato la propria decisione su prove documentali tardivamente acquisite.

La Corte d'Appello, riformando integralmente la sentenza impugnata, ha accolto l'appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse erroneamente interpretato l'art. 39, comma 8, del CCNL per il personale domestico, escludendo la responsabilità solidale dell'erede sulla base della mera non convivenza. La Corte ha chiarito che tale norma contrattuale non può incidere sulle regole successorie e deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso che l'erede è corresponsabile dei debiti del de cuius, anche se non convivente. Ha altresì sottolineato che la questione della non accettazione dell'eredità non era stata sollevata in appello incidentale e che la sentenza di primo grado aveva qualificato l'appellata come erede. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la somma portata dal precetto opposto è dovuta dall'appellata in ragione della propria quota ereditaria, condannandola al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. La decisione ha implicitamente rigettato le eccezioni preliminari e di merito sollevate dall'appellata in primo grado, nonché le censure relative all'acquisizione tardiva di prove documentali, ritenendo irrilevante la morte del datore di lavoro antecedente alla pronuncia del debito e la non convivenza ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'erede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2646
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 2646
    Data del deposito : 9 settembre 2025

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