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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7924/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7924/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'Avv. Piergiorgio Cannizzaro. Parte_1
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A questo punto l'Avv. Cannizzaro precisa la domanda proposta nel senso che il Tribunale, ove non ritenga essersi concluso diritto richiesto, voglia accertarsi l'estinzione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale e, per l'effetto, condannarsi la resistente alla corresponsione dell'indennità per l'occupazione illegittima ed alla rifusione delle relative spese condominiali a decorrere dalla morte della promissaria usufruttuaria. Chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:45.
All'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza della parte autorizzata, su sua esplicita richiesta, a non presenziarvi.
Verbale chiuso alle ore 12:11.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7924/2024 promossa
DA
, C.F. , con sede in piazza Giovanni Paolo II, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. , giusta Deliberazione di Giunta del 26 marzo 2024 e Parte_2
del-la Determinazione n. 355 del 23 maggio 2024, elettivamente domiciliato in , corso Italia n. Pt_1
78 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Cannizzaro che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._1 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento inesistenza diritto, condanna al rilascio e alla corresponsione dell'indennità di occupazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , premettendo di proprietario di un appartamento posto al terzo piano dello stabile Parte_1
Condominiale sito in via Prati n. 77, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19, il cui diritto di usufrutto nell'ambito di una scrittura privata stipulata in data 14 novembre 2017 a definizione transattiva del procedimento giudiziale R.G. n. 16539/14 instaurato presso questo Tribunale era stato riconosciuto vita natural durante in favore di
[...]
la quale, quindi, per la durata della propria vita avrebbe potuto abitarvi unitamene ai Persona_1
propri familiari, e deducendo che, nonostante l'impegno alla costituzione di tale diritto non fosse stato formalizzato in un atto pubblico, la beneficiaria aveva regolarmente continuato ad occupare l'immobile, senza corrispondere alcun corrispettivo, ha convenuto in questa sede la figlia Parte_3
lamentando che, a seguito del decesso della madre intervenuto in data 28.12.2020 e mai
[...]
comunicatole, tale diritto si fosse estinto e, per l'efftto, chiedendone la condanna al rilascio immediato ed alla corresponsione in proprio favore di un'indennità per l'occupazione senza titolo dalla data del decesso sino a quella dell'effettivo rilascio nonché al pagamento delle spese condominiali maturate, da liquidarsi nell'importo di € 1.213,51 sino al 31.12.2024. ed a quelle successivamente maturate sino alla data dell'effettivo rilascio.
All'udienza del 19.2.2025 è stato effettuato un breve differimento al fine di consentire il perfezionamento del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed a quella odierna, trascorsi i 40 giorni prescritti nel decreto emesso in data 6.12.2024 e precisata la domanda a cura della difesa attorea, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e può essere definita come segue, in parziale accoglimento delle domande proposte.
Emerge, anzitutto, documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 3 prodotto dal ricorrente) come in data 14.11.2017 il Comune di , nell'ambito del contenzioso civile instaurato nei confronti di Pt_1
e , quest'ultima personalmente e nella qualità di esercente la Persona_1 Controparte_1
potestà genitoriale sul figlio minore , quale avente ad oggetto la declaratoria di Persona_2
condanna di questi ultimi al rilascio dell'alloggio n. 16, catastalmente individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19 facente parte di un più ampio contesto residenziale di 14 alloggi popolari costruiti dalla P.A. in via Prati e consegnati in data 26.11.1969 agli assegnatari/aventi diritto, tra i quali , marito della Prati e padre della , al fine di definire Persona_3 CP_1
transattivamente quella controversia si fosse impegnato a costituire in favore della sola Persona_1 il diritto gratuito di usufrutto, “per la durata pari alla vita dell'usufruttuario”, sul predetto
[...]
immobile, il quale avrebbe dovuto essere “costituito tramite atto pubblico da stipularsi a cura e spese del di presso il notaio scelto dal medesimo Comune (…)”. Pt_1 Pt_1
Altrettanto documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 4) emerge come Persona_1
sia deceduta in data 28.12.2020 sicché, al netto di quanto di qui a breve si dirà, il diritto di usufrutto, qualora effettivamente costituito, si sarebbe in ogni caso estinto in quanto, come detto, ancorato alla vita del beneficiario.
Sennonché, la scrittura transattiva stipulata in data 14.11.2017 tra il Comune e le parti resistenti, la madre beneficiaria e , non può realmente intendersi quale atto costitutivo del diritto Controparte_1
reale di usufrutto bensì, più propriamente, quale impegno reciproco a prestare il consenso alla sua successiva costituzione (in buona sostanza si trattava di un contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c.), come si evince chiaramente dalle seguenti locuzioni contenute nella scrittura prodotta:
“(…) Il Comune di desio (…) si impegna a costituire l'usufrutto a titolo gratuito del predetto bene – per la durata pari alla vita dell'usufruttuario – in favore della sig.ra la quale Persona_1 accetta” e, ancora, “L'usufrutto sul ridetto bene immobile verrà costituito tramite atto pubblico da stipularsi a spese del di desio presso il Notaio scelto dal medesimo Comune, al quale Notaio Pt_1 le parti conferiscono sin d'ora il relativo incarico professionale, con mandato di espletare quanto occorra per addivenire al regolare rogito, obbligandosi a fornire allo stesso Notaio tutte le notizie, i dati e la documentazione eventualmente occorrenti ”.
Il ricorrente non ha documentato la formalizzazione del contratto definitivo sicché, a ben vedere,
l'impegno reciprocamente assunto alla stipulazione del contratto definitivo di usufrutto è definitivamente rimasto sulla carta e, ciò nonostante, non v'è dubbio alcuno che l'odierna resistente, come emerge anche dalla notifica andata a buon fine effettuata presso il medesimo bene immobile, sia tutt'ora dimorante all'interno dell'immobile anche a seguito del decesso della promissaria
“usufruttuaria”.
E', evidente, tuttavia, anche al netto di un rogito definitivo mai effettuato, come il ricorrente abbia di fatto “autorizzato” la presenza del nucleo familiare all'interno del bene a decorrere dalla stipulazione dell'atto di transazione, eseguendone di fatto tutte le obbligazioni accessorie pur in assenza di una mancata formalizzazione di quella principale che le obbligava alla stipulazione per atto notarile del contratto costitutivo del diritto reale di usufrutto.
In tal senso, a verbale dell'udienza odierna e per mezzo del suo difensore costituito, la P.A. ha anche precisato la domanda proposta, originariamente volta ad accertare l'estinzione del diritto di usufrutto per intervenuto decesso della beneficiaria, chiedendo accertarsi essersi più propriamente estinto il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale e, per l'effetto, condannarsi la resistente all'immediato rilascio ed a corrispondersi l'indennità per l'occupazione illegittima e le spese condominiali maturate a decorrere dalla morte della promissaria usufruttuaria.
E, solo nei predetti termini, così come modificata all'udienza, modifica peraltro perfettamente ammissibile alla luce di quanto previsto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
12310/2015 emessa in data 15 giugno 2015 posto che il mutamento della causa petendi non ha minimamente inciso sul “nucleo originario” dei fatti costitutivi allegati con gli atti introduttivi e posti a fondamento delle domande proposte, ritiene il Tribunale potersi accertare che l'occupazione dell'immobile ad opera dell'odierna resistente è divenuta illegittima a seguito dell'intervenuto decesso della madre in quanto, anche volendo prescindere dalla mancata formalizzazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale di usufrutto, nel contratto preliminare che aveva in qualche modo autorizzato la permanenza del nucleo familiare all'interno dell'immobile il dies ad quem, e, quindi il termine ultimo a cui ancorare la legittimità di tale occupazione, era stato individuato nella vita della “beneficiaria”, sicché alla data del decesso della madre l'odierna Persona_1
resistente avrebbe, non soltanto dovuto immediatamente informare la P.A. di tale evento, ma, per di più, concordare con quest'ultima le tempistiche e le modalità di restituzione dell'immobile permanendovi solo per il tempo strettamente necessario ad individuarne un altro e ad organizzare il trasloco previa corresponsione, però, della relativa indennità di occupazione.
Ed invece, non soltanto non ha comunicato alcunché ma, vieppiù, è rimasta all'interno dell'immobile per oltre quattro anni sino a che la P.A. non è autonomamente venuta a conoscenza del decesso della promissaria usufruttuaria richiedendo giustamente, quantomeno a decorrere dal 14.7.2022 e ripetutamente anche in seguito (cfr. in tal senso le raccomandate prodotte ai documenti n. 5, 6, 7 e 8), la riconsegna immediata dell'immobile.
Pertanto, all'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione ed alla condanna al rilascio dell'immobile, al solo fine di consentire alla resistente di reperire un altro immobile si concede termine sino al 15.5.2025 per l'inizio dell'esecuzione.
Quanto all'indennità di occupazione, è evidente che la perpetrata detenzione sine titulo dell'immobile ha impedito alla P.A. di poterlo mettere a reddito, usufruendo di un introito mensile che avrebbe potuto utilizzare per rimpinguare le proprie finanze.
Opportunamente, anche in tal caso andando incontro alle esigenze dell'occupante, l'indennità di occupazione richiesta è stata determinata in € 225,43 mensili sulla base del reddito degli occupanti e delle caratteristiche dell'immobile, tenendo conto della legge regionale n. 16/2016 applicabile alle assegnazioni di immobili a persone in stato di disagio economico (cfr. in tal senso i documenti n. 20,
21 e 22).
Computata a decorrere dal 1.1.2021 sino alla data odierna l'indennità dovuta in favore della P.A. è pari ad € 11.496,93, a cui aggiungere le ulteriori mensilità maturate a decorrere dal 1.4.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data odierna e sino a quella del saldo effettivo.
Il Tribunale non ritiene, invece, di accogliere la domanda relativa alla rifusione delle spese condominiali addebitate all'abitazione n. 16 (intestata nei consuntivi prodotti ad “eredi di
[...]
”) per la semplice ragione per la quale, da un lato, il non ha documentato di Persona_1 Pt_1
avere sostenuto la relativa spesa e, dall'altro, neppure è ragionevole ritenere che l'amministratore del fosse a conoscenza della reale situazione di diritto, l'intestazione dell'abitazione n. 16 Parte_4
inducendo a ritenere come i destinatari effettivi di tali spese siano sempre stati gli “eredi” della putativa usufruttuaria, pure destinatari delle relative richieste di pagamento. O, quantomeno, dagli atti e dai documenti prodotti non emerge il contrario, essendo il relativo onere probatorio in capo alla
P.A.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile a complessità bassa) per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, non essendo enucleabile un'autonoma fase decisoria scissa da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara, per effetto del decesso della beneficiaria intervenuto Persona_1
in data 28.12.2020, essersi estinto il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale di usufrutto con riferimento all'appartamento posto al terzo piano dello stabile Condominiale sito in , via Prati n. 77, al NCEU del medesimo Comune Pt_1
individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19;
2. per l'effetto, accerta e dichiara che l'occupazione dell'immobile ad opera di Controparte_1
è divenuto illegittimo a decorrere dalla medesima data;
3. condanna a rilasciare l'immobile di cui al superiore punto n. 1 in favore del Controparte_1
Comune di libero da persone e cose, fissandosi per l'esecuzione la data del 15.5.2025; Pt_1
4. condanna a corrispondere in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco p.t., la complessiva somma di € 11.496,93, a cui aggiungere le ulteriori mensilità maturate a decorrere dal 1.4.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data odierna e sino a quella del saldo effettivo.
5. Condanna a rifondere in favore del , in persona del Sindaco Controparte_1 Parte_1
p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 3.479,93, di cui 574,93 per spese esenti e 2.905,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7924/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'Avv. Piergiorgio Cannizzaro. Parte_1
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A questo punto l'Avv. Cannizzaro precisa la domanda proposta nel senso che il Tribunale, ove non ritenga essersi concluso diritto richiesto, voglia accertarsi l'estinzione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale e, per l'effetto, condannarsi la resistente alla corresponsione dell'indennità per l'occupazione illegittima ed alla rifusione delle relative spese condominiali a decorrere dalla morte della promissaria usufruttuaria. Chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:45.
All'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza della parte autorizzata, su sua esplicita richiesta, a non presenziarvi.
Verbale chiuso alle ore 12:11.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7924/2024 promossa
DA
, C.F. , con sede in piazza Giovanni Paolo II, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore dott. , giusta Deliberazione di Giunta del 26 marzo 2024 e Parte_2
del-la Determinazione n. 355 del 23 maggio 2024, elettivamente domiciliato in , corso Italia n. Pt_1
78 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Cannizzaro che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._1 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento inesistenza diritto, condanna al rilascio e alla corresponsione dell'indennità di occupazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , premettendo di proprietario di un appartamento posto al terzo piano dello stabile Parte_1
Condominiale sito in via Prati n. 77, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19, il cui diritto di usufrutto nell'ambito di una scrittura privata stipulata in data 14 novembre 2017 a definizione transattiva del procedimento giudiziale R.G. n. 16539/14 instaurato presso questo Tribunale era stato riconosciuto vita natural durante in favore di
[...]
la quale, quindi, per la durata della propria vita avrebbe potuto abitarvi unitamene ai Persona_1
propri familiari, e deducendo che, nonostante l'impegno alla costituzione di tale diritto non fosse stato formalizzato in un atto pubblico, la beneficiaria aveva regolarmente continuato ad occupare l'immobile, senza corrispondere alcun corrispettivo, ha convenuto in questa sede la figlia Parte_3
lamentando che, a seguito del decesso della madre intervenuto in data 28.12.2020 e mai
[...]
comunicatole, tale diritto si fosse estinto e, per l'efftto, chiedendone la condanna al rilascio immediato ed alla corresponsione in proprio favore di un'indennità per l'occupazione senza titolo dalla data del decesso sino a quella dell'effettivo rilascio nonché al pagamento delle spese condominiali maturate, da liquidarsi nell'importo di € 1.213,51 sino al 31.12.2024. ed a quelle successivamente maturate sino alla data dell'effettivo rilascio.
All'udienza del 19.2.2025 è stato effettuato un breve differimento al fine di consentire il perfezionamento del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed a quella odierna, trascorsi i 40 giorni prescritti nel decreto emesso in data 6.12.2024 e precisata la domanda a cura della difesa attorea, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e può essere definita come segue, in parziale accoglimento delle domande proposte.
Emerge, anzitutto, documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 3 prodotto dal ricorrente) come in data 14.11.2017 il Comune di , nell'ambito del contenzioso civile instaurato nei confronti di Pt_1
e , quest'ultima personalmente e nella qualità di esercente la Persona_1 Controparte_1
potestà genitoriale sul figlio minore , quale avente ad oggetto la declaratoria di Persona_2
condanna di questi ultimi al rilascio dell'alloggio n. 16, catastalmente individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19 facente parte di un più ampio contesto residenziale di 14 alloggi popolari costruiti dalla P.A. in via Prati e consegnati in data 26.11.1969 agli assegnatari/aventi diritto, tra i quali , marito della Prati e padre della , al fine di definire Persona_3 CP_1
transattivamente quella controversia si fosse impegnato a costituire in favore della sola Persona_1 il diritto gratuito di usufrutto, “per la durata pari alla vita dell'usufruttuario”, sul predetto
[...]
immobile, il quale avrebbe dovuto essere “costituito tramite atto pubblico da stipularsi a cura e spese del di presso il notaio scelto dal medesimo Comune (…)”. Pt_1 Pt_1
Altrettanto documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 4) emerge come Persona_1
sia deceduta in data 28.12.2020 sicché, al netto di quanto di qui a breve si dirà, il diritto di usufrutto, qualora effettivamente costituito, si sarebbe in ogni caso estinto in quanto, come detto, ancorato alla vita del beneficiario.
Sennonché, la scrittura transattiva stipulata in data 14.11.2017 tra il Comune e le parti resistenti, la madre beneficiaria e , non può realmente intendersi quale atto costitutivo del diritto Controparte_1
reale di usufrutto bensì, più propriamente, quale impegno reciproco a prestare il consenso alla sua successiva costituzione (in buona sostanza si trattava di un contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c.), come si evince chiaramente dalle seguenti locuzioni contenute nella scrittura prodotta:
“(…) Il Comune di desio (…) si impegna a costituire l'usufrutto a titolo gratuito del predetto bene – per la durata pari alla vita dell'usufruttuario – in favore della sig.ra la quale Persona_1 accetta” e, ancora, “L'usufrutto sul ridetto bene immobile verrà costituito tramite atto pubblico da stipularsi a spese del di desio presso il Notaio scelto dal medesimo Comune, al quale Notaio Pt_1 le parti conferiscono sin d'ora il relativo incarico professionale, con mandato di espletare quanto occorra per addivenire al regolare rogito, obbligandosi a fornire allo stesso Notaio tutte le notizie, i dati e la documentazione eventualmente occorrenti ”.
Il ricorrente non ha documentato la formalizzazione del contratto definitivo sicché, a ben vedere,
l'impegno reciprocamente assunto alla stipulazione del contratto definitivo di usufrutto è definitivamente rimasto sulla carta e, ciò nonostante, non v'è dubbio alcuno che l'odierna resistente, come emerge anche dalla notifica andata a buon fine effettuata presso il medesimo bene immobile, sia tutt'ora dimorante all'interno dell'immobile anche a seguito del decesso della promissaria
“usufruttuaria”.
E', evidente, tuttavia, anche al netto di un rogito definitivo mai effettuato, come il ricorrente abbia di fatto “autorizzato” la presenza del nucleo familiare all'interno del bene a decorrere dalla stipulazione dell'atto di transazione, eseguendone di fatto tutte le obbligazioni accessorie pur in assenza di una mancata formalizzazione di quella principale che le obbligava alla stipulazione per atto notarile del contratto costitutivo del diritto reale di usufrutto.
In tal senso, a verbale dell'udienza odierna e per mezzo del suo difensore costituito, la P.A. ha anche precisato la domanda proposta, originariamente volta ad accertare l'estinzione del diritto di usufrutto per intervenuto decesso della beneficiaria, chiedendo accertarsi essersi più propriamente estinto il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale e, per l'effetto, condannarsi la resistente all'immediato rilascio ed a corrispondersi l'indennità per l'occupazione illegittima e le spese condominiali maturate a decorrere dalla morte della promissaria usufruttuaria.
E, solo nei predetti termini, così come modificata all'udienza, modifica peraltro perfettamente ammissibile alla luce di quanto previsto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
12310/2015 emessa in data 15 giugno 2015 posto che il mutamento della causa petendi non ha minimamente inciso sul “nucleo originario” dei fatti costitutivi allegati con gli atti introduttivi e posti a fondamento delle domande proposte, ritiene il Tribunale potersi accertare che l'occupazione dell'immobile ad opera dell'odierna resistente è divenuta illegittima a seguito dell'intervenuto decesso della madre in quanto, anche volendo prescindere dalla mancata formalizzazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale di usufrutto, nel contratto preliminare che aveva in qualche modo autorizzato la permanenza del nucleo familiare all'interno dell'immobile il dies ad quem, e, quindi il termine ultimo a cui ancorare la legittimità di tale occupazione, era stato individuato nella vita della “beneficiaria”, sicché alla data del decesso della madre l'odierna Persona_1
resistente avrebbe, non soltanto dovuto immediatamente informare la P.A. di tale evento, ma, per di più, concordare con quest'ultima le tempistiche e le modalità di restituzione dell'immobile permanendovi solo per il tempo strettamente necessario ad individuarne un altro e ad organizzare il trasloco previa corresponsione, però, della relativa indennità di occupazione.
Ed invece, non soltanto non ha comunicato alcunché ma, vieppiù, è rimasta all'interno dell'immobile per oltre quattro anni sino a che la P.A. non è autonomamente venuta a conoscenza del decesso della promissaria usufruttuaria richiedendo giustamente, quantomeno a decorrere dal 14.7.2022 e ripetutamente anche in seguito (cfr. in tal senso le raccomandate prodotte ai documenti n. 5, 6, 7 e 8), la riconsegna immediata dell'immobile.
Pertanto, all'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione ed alla condanna al rilascio dell'immobile, al solo fine di consentire alla resistente di reperire un altro immobile si concede termine sino al 15.5.2025 per l'inizio dell'esecuzione.
Quanto all'indennità di occupazione, è evidente che la perpetrata detenzione sine titulo dell'immobile ha impedito alla P.A. di poterlo mettere a reddito, usufruendo di un introito mensile che avrebbe potuto utilizzare per rimpinguare le proprie finanze.
Opportunamente, anche in tal caso andando incontro alle esigenze dell'occupante, l'indennità di occupazione richiesta è stata determinata in € 225,43 mensili sulla base del reddito degli occupanti e delle caratteristiche dell'immobile, tenendo conto della legge regionale n. 16/2016 applicabile alle assegnazioni di immobili a persone in stato di disagio economico (cfr. in tal senso i documenti n. 20,
21 e 22).
Computata a decorrere dal 1.1.2021 sino alla data odierna l'indennità dovuta in favore della P.A. è pari ad € 11.496,93, a cui aggiungere le ulteriori mensilità maturate a decorrere dal 1.4.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data odierna e sino a quella del saldo effettivo.
Il Tribunale non ritiene, invece, di accogliere la domanda relativa alla rifusione delle spese condominiali addebitate all'abitazione n. 16 (intestata nei consuntivi prodotti ad “eredi di
[...]
”) per la semplice ragione per la quale, da un lato, il non ha documentato di Persona_1 Pt_1
avere sostenuto la relativa spesa e, dall'altro, neppure è ragionevole ritenere che l'amministratore del fosse a conoscenza della reale situazione di diritto, l'intestazione dell'abitazione n. 16 Parte_4
inducendo a ritenere come i destinatari effettivi di tali spese siano sempre stati gli “eredi” della putativa usufruttuaria, pure destinatari delle relative richieste di pagamento. O, quantomeno, dagli atti e dai documenti prodotti non emerge il contrario, essendo il relativo onere probatorio in capo alla
P.A.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile a complessità bassa) per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, non essendo enucleabile un'autonoma fase decisoria scissa da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara, per effetto del decesso della beneficiaria intervenuto Persona_1
in data 28.12.2020, essersi estinto il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di costituzione del diritto reale di usufrutto con riferimento all'appartamento posto al terzo piano dello stabile Condominiale sito in , via Prati n. 77, al NCEU del medesimo Comune Pt_1
individuato al foglio 54, particella 15, subalterno 19;
2. per l'effetto, accerta e dichiara che l'occupazione dell'immobile ad opera di Controparte_1
è divenuto illegittimo a decorrere dalla medesima data;
3. condanna a rilasciare l'immobile di cui al superiore punto n. 1 in favore del Controparte_1
Comune di libero da persone e cose, fissandosi per l'esecuzione la data del 15.5.2025; Pt_1
4. condanna a corrispondere in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco p.t., la complessiva somma di € 11.496,93, a cui aggiungere le ulteriori mensilità maturate a decorrere dal 1.4.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio ed oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data odierna e sino a quella del saldo effettivo.
5. Condanna a rifondere in favore del , in persona del Sindaco Controparte_1 Parte_1
p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 3.479,93, di cui 574,93 per spese esenti e 2.905,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese