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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/11/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, nel contraddittorio tra le parti, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 11460/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rap ll'avv. C.F._2 presso lo studio del suddetto legale in Genova, Piazza Colombo n. 3 / 4 in qualità di PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
e dif ndrea Bach ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via XXV Aprile n. 4 in qualità di PARTE OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di citazione ex artt. 615 c.p.c., e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data Controparte_1
08.11.2024, recante l'importo di euro 51.184,61 quale ante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17.05.2025 con AN RI, credito poi ceduto all'odierna società precettante. Deducevano, a sostegno dell'opposizione, che effettivamente in data 17.05.2025 veniva stipulato un contratto di mutuo con RI per un importo di euro 75.000,00 con concessione volontaria di ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Sant'Olcese, Via Bachelet n. 16, di esclusiva proprietà del signor;
che Parte_2 nell'anno 2009 il creditore pignorava il predetto Parte_3 immobile, dando avvio alla pr .RG.E. 223/2009; che in tale procedura AN RI interveniva ex art. 498 c.p.c. per un credito complessivo di euro 295.581,63 riferito alle seguenti posizioni debitorie:
1 - credito di € 69.851,73 derivante dal contratto di mutuo fondiario dell'anno 2005 concesso al sig. e Parte_2 Parte_1 garantito da ipoteca di primo grad ito di cui sopra;
- credito di € 129.911,10 derivante da ulteriore contratto di mutuo fondiario (Rep. 44414 e Racc. 15546) concesso al solo signor Parte_2
, garantito da ipoteca di secondo grado sull'immobi
[...]
Sant'Olcese di cui sopra;
- credito di € 98.818,80 per scoperto del conto corrente 8898/20 intestato al solo signor , garantito da ipoteca di terzo Parte_2 grado.
Proseguiva affermando che in data 24.07.2014 l'immobile ipotecato veniva aggiudicato al prezzo di euro 195.000,00; che all'udienza del 17.12.2014 il Giudice dell'esecuzione approvava il piano di riparto depositato dal professionista delegato;
che l'importo di euro 172.261,73 di cui al predetto progetto di ripartizione veniva corrisposto integralmente in favore di AN RI nella sua qualità di creditore privilegiato, in ragione delle ipoteche a suo tempo concesse dal signor a garanzia dei Parte_2 mutui ottenuti e, quindi, con prevalenza rispetto a tutti procedente ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare de quo. Deduceva quindi che l'odierna precettante acquisiva, in qualità di cessionaria di AN RI, un pacchetto di crediti tra cui rientrava anche – e solo – il residuo del contratto di mutuo fondiario del 17.05.2025; che tale società non poteva azionare il predetto titolo in quanto, per effetto dell'operatività delle diverse ipoteche aventi grado diverso nella procedura esecutiva immobiliare de qua, l'imputazione della somma ottenuta quale ricavato della vendita dell'immobile ipotecato andava effettuata iniziando dal credito maggiormente garantito e quindi proprio dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005, per cui veniva concessa ipoteca di primo grado;
che infatti la somma di euro 172.261,73, seppur non idonea a coprire l'intero debito vantato da AN RI nei confronti del sig. , nondimeno era idonea ad erodere il credito residuo di Pt_2 euro 69.581,73 deriva contratto di mutuo fondiario di cui sopra. Concludeva quindi deducendo che, in ragione della non applicabilità dell'art. 1193 c.c. alle procedure esecutive, il credito portato dal precetto non risultava più esistente, in quanto l'originario cedente RI vedeva soddisfatto il residuo credito di euro 69.581,73 tramite il ricavato della vendita coattiva dell'immobile ipotecato dovendosi imputare il predetto ricavato, anzitutto, al credito avente prelazione maggiore rispetto agli altri versati nell'esecuzione immobiliare e, quindi, il contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005. Chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Con decreto del 27.11.2024 il sottoscritto fissava udienza cautelare di discussione al 18.12.2024 valutando, inaudita altera parte ed incidentalmente, la possibile applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliare in base all'art. 14 delle disp. prel. al c.c.
2 Si costituiva con memoria del 16.12.2024, contestando quanto ex Controparte_1 adverso ded alle deduzioni del Giudice svolte nel decreto di fissazione di udienza cautelare circa l'applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive ove, in mancanza di qualsivoglia predeterminazione da parte del G.E., l'imputazione dei crediti andrebbe effettuata tramite i criteri legali di cui al predetto comma;
che quindi la somma di euro 172.261,73, ottenuta dalla vendita del bene immobile andava imputata a partire, in presenza di più crediti scaduti, a quello meno garantito;
che quindi, correttamente aveva azionato il residuo del contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 tramite precetto in quanto, essendo quest'ultimo il credito maggiormente garantito – da ipoteca di primo grado a fronte degli ulteriori due crediti, assistiti da ipoteca di secondo e terzo grado -, nell'ordine di imputazione legale dei pagamenti afferenti il predetto ricavato, andava soddisfatto per ultimo. All'udienza del 18.12.2024, esaurita la discussione, il Giudice tratteneva la causa in riserva e con ordinanza depositata in data 03.01.2025 accoglieva l'istanza di sospensiva ritenendo non applicabile l'art. 1193 co. 2 c.c. alla distribuzione della procedura esecutiva. Con provvedimento ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. veniva differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al giorno 29.04.2025 poi differito al giorno 06.05.2025. Venivano ritualmente depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla suddetta udienza, rilevata la mancata articolazione di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per decisione, con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., al giorno 15.07.2025, poi differita al giorno 28.10.2025 ove, lette le memorie conclusionali delle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Ai fini della decisione della presente controversia, occorre richiamare quanto già statuito nell'ordinanza cautelare del 03.01.2025 in quanto le parti, con le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c., nulla hanno dedotto ed articolato di diverso circa le deduzioni e statuizioni contenute nella suddetta ordinanza che, in questa sede, va integralmente richiamata e trascritta per comodità espositiva:
“il precetto notificato agli odierni esponenti riporta, quale titolo esecutivo fondativo, il contratto di mutuo fondiario dell'anno 2005 per un residuo di euro 50.777,63, imputabile a detto contratto, per capitale oltre interessi e spese (doc. 6), oggetto di una catena di cessioni dall'originario creditore AN RI;
considerato che
dai documenti 2 – 5 risulta che quest'ultimo soggetto, all'interno della procedura esecutiva immobiliare N.RG. 233/2009, ha spiegato intervento per ipoteca volontaria del 29.06.2005 R.P. 7019 di 1° in relazione al contratto di mutuo fondiario del 17.06.2005; per ipoteca volontaria del 19.05.2008 R.P. 3517 di 2° e del 12.06.2008 R.P. 4232 di 3° iscritte per ulteriore contratto di mutuo fondiario del 15.05.2008; per scoperto di conto corrente n. 8898/20 per complessivi euro 308.594,15, ottenendo dal ricavato della vendita euro 172.261,73;
considerato che
ai sensi dell'art. 1193 c.c. afferente l'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende
3 soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”; considerato che se la suddetta facoltà non è esercitata dal debitore, il codice (art. 1195 c.c.) la riserva al creditore, il quale può farlo nell'atto di quietanza e se nessuna delle parti imputa il pagamento soccorrono proprio i criteri legali disciplinati dall'art. 1193 comma secondo, c.c. di cui sopra;
considerato che
la condizione di applicabilità della disposizione legislativa de quo è che i pagamenti siano eseguiti volontariamente, apparendo esclusi dall'applicazione dell'art. 1193 c.c. i pagamenti effettuati coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione del giudice in ordine all'imputazione del pagamento (Cass. Civ. n. 238/1997; Cass. Civ. n. 11014/1991; Cass. Civ. n. 2222/1982); considerato tuttavia che nel verbale di udienza di approvazione del progetto di riparto ed in quest'ultimo non vi è alcun cenno rispetto all'imputazione del pagamento della somma di euro 172.261,73 da parte del G.E. che, avuto riguardo all'importo totale dei crediti, non erode il complessivo importo vantato da AN RI;
considerato che
l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1193 c.c. alle procedure esecutive appare rispondere alla ratio che la procedura esecutiva, in quanto espropriazione coattiva, privi le parti, tra cui è intercorso il rapporto sostanziale (creditore e debitore) azionato in sede esecutiva – e, quindi, in fase patologica -, del potere di disporre degli assetti patrimoniali derivanti dallo stesso, ivi inclusa la possibilità di scegliere a quale dei crediti imputare il pagamento del debitore e che quindi, per tale motivo, ai fini dell'imputazione, risulta necessaria la predeterminazione effettuata dall'Autorità Giudicante della sede esecutiva;
considerato quindi che, sebbene possa dedursi la non applicazione alle procedure esecutive immobiliari dell'art. 1193 co. 1 c.c., essendo quest'ultimo effettivamente afferente al pagamento spontaneo – rectius, volontario – e, pertanto, riconducibile alla fase fisiologica del rapporto sostanziale, nondimeno non appare ragionevole escludere, in difetto della predetta predeterminazione da parte dell'A.G. della sede esecutiva, anche i requisiti legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. che, viceversa, non appaiono limitabili alla sola fase fisiologica del rapporto sostanziale;
ritenuto infatti che i requisiti legali di cui al co. 2 della disposizione legislativa de quo operino automaticamente in mancanza della condizione di cui al co. 1 e, pertanto, prescindendo dal carattere volontario dell'adempimento, il comma 2 dell'art. 1193 c.c. non sembra configurabile come disposizione di carattere eccezionale rientrante nell'art. 14 disp. prel. al c.c., che come tale impedisce di colmare le lacune ordinamentali tramite il ricorso alla c.d. analogia legis e, in difetto, alla c.d. analogia iuris”.
Con tale decreto, il sottoscritto deduceva inaudita altera parte la possibile operatività dei criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive, nella specie “tra più crediti scaduti, il pagamento va imputato a quello meno garantito” in base al combinato disposto degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. riguardanti lo strumento della c.d. analogia legis e iuris. Applicando al caso di specie l'art. 1193 co. 2 c.c. risulterebbe corretta, da parte della società cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005, la formazione e la successiva notificazione dell'atto di precetto agli odierni opponenti, dato che il ricavato dalla vendita coattiva del bene immobile ipotecato, in mancanza di predeterminazione da parte del G.E. nel decreto 4 di approvazione del progetto di distribuzione ed in ragione dell'operatività automatica del suddetto criterio legale, dovrebbe essere imputato al credito meno garantito e via via a risalire sino a quello più garantito. Essendo il contratto di mutuo fondiario del 2005 il credito più garantito, l'operatività del richiamato criterio legale comporterebbe che l'importo precettato risulti ancora esistente, dato che l'imputazione andrebbe effettuata, anzitutto, in riferimento al credito riguardante lo scoperto di conto corrente 8898/20, garantito da ipoteca di terzo grado;
successivamente, al credito afferente l'ulteriore
– rispetto a quello del 2005 - contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. , come tale, Pt_2 assistito da ipoteca di secondo grado;
solamente per ultimo il residuo del credito afferente il mutuo fondiario del 17.05.2005, assistito da ipoteca di primo grado. Raffrontando infatti il totale del credito azionato dall'allora AN RI ed il ricavato della vendita immobiliare - rispettivamente euro 295.581,63 contro euro 172.261,73 -, risulta evidente che il secondo non sarebbe capiente in modo tale da erodere integralmente il primo in quanto, applicando il suddetto criterio legale, non si arriverebbe a coprire anche il residuo credito derivante dal mutuo fondiario assistito da ipoteca di primo grado del 17.05.2005, risultando quest'ultimo credito scaduto ma più garantito e, quindi, da soddisfare per ultimo. Queste le conclusioni che potrebbero trarsi nel momento in cui si riconosce l'operatività dei crediti legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliari nelle quali manchi una qualsivoglia predeterminazione del G.E. all'atto dell'approvazione del progetto di distribuzione. Tuttavia, come osservato dal sottoscritto nel suddetto decreto, la soluzione della questione restava condizionata all'esito della discussione delle parti all'udienza cautelare del 18.12.2024. In tale udienza, parte opponente deduceva la non applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive in ragione dei principi afferenti la specificità ed i diversi gradi delle ipoteche che, come tali, risulterebbero impeditivi dell'applicazione analogica dedotta nel decreto del 27.11.2024 dovendosi seguire, nella soddisfazione dei creditori, le cause legittime di prelazione. Orbene, risulta evidente che la tenuta logica del ragionamento del sottoscritto, compiuto nel sopra richiamato decreto, vada verificata alla luce delle superiori deduzioni di parte opponente riguardanti le cause legittime di prelazione - dovendosi operare una c.d. prova di resistenza – ed alla luce di un più approfondito esame della disciplina legislativa di riferimento, provocata dall'ampliamento della causa petendi dedotta agli atti dall'opponente in sede di udienza cautelare. I criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. sono infatti incompatibili rispetto alla gerarchia delle cause legittime di prelazione in quanto, mentre queste ultime privilegiano i crediti maggiormente garantiti e, quindi, assistiti da diritti di prelazione di grado maggiore, viceversa i criteri ex art. 1193 co. 2 c.c. privilegiano i crediti meno garantiti nell'imputazione dei pagamenti. Premesse due circostanze fattuali pacifiche, ossia che nella procedura esecutiva immobiliare N.RG. 233/2009 interveniva una pluralità di creditori e che l'intero ricavato della vendita, detratte le prededuzioni, veniva assegnato interamente in favore dell'allora creditore AN RI, la disposizione normativa da analizzare in partenza risulta essere l'art. 510 co. 2 c.p.c. , che prevede “In caso diverso (ossia se nella procedura esecutiva è intervenuto più di un creditore,) la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo cause legittime di prelazione [527 2, 541 ss., 596 ss., 686; c.c. 2741, 2916] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”.
5 Ne consegue che in sede distributiva occorre seguire le cause legittime di prelazione che assistono i crediti dei soggetti intervenuti per come anche statuito dall'art. 2741 c.c., a norma del quale tutti i creditori concorrono in posizione paritetica sul patrimonio del creditore salve le cause legittime di prelazione con l'unica eccezione di quelle suscettibili di rientrare nell'alveo dell'art. 2916 c.c., il quale pone un limite alla efficacia di queste ultime stabilendo che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. Predisposto quindi un progetto di piano di ripartizione da parte del professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., tale progetto va depositato in cancelleria e fissata un'apposita udienza da parte del G.E. al fine della sua approvazione;
la mancata comparizione all'udienza o la mancata opposizione comporta l'approvazione del piano di riparto (art. 597 c.p.c.) mentre invece, in caso di contestazioni che non è possibile comporre all'udienza, ci si trova di fronte ad una c. d. controversia distributiva da trattare e decidere ai sensi dell'art. 512 c.p.c. La distribuzione tra i più creditori avviene con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori. Quanto all'ordine dei crediti da soddisfarsi sulla massa attiva (c. d. “graduazione”), in quanto il progetto contiene proprio “la graduazione dei creditori che vi partecipano (art. 596 co. 1 c.p.c.)”, vengono per primi in considerazione i crediti corrispondenti alle spese di giustizia, cioè ai costi della procedura esecutiva sostenuti per realizzare la somma da distribuire (c. d. prededuzione) riguardanti gli organi della procedura medesima – c.d. ausiliari del Giudice ossia delegato, perito stimatore, custode – e quelli effettuati per pignoramento, custodia, vendita ecc. sostenuti nell'interesse di tutti i creditori (artt. 2770 e 2777 c. c.); poi i crediti muniti di prelazione - l'ordine tra privilegi speciali, privilegi generali, pegno e ipoteca è scandito da regole ed eccezioni tra beni mobili, mobili registrati e immobili -; trovano poi collocazione i crediti dei chirografari tempestivi con l'avvertenza che, nell'eventuale insufficienza della somma a soddisfare tutti, la ripartizione avverrà in misura proporzionale;
vengono quindi i creditori chirografari tardivi, che concorrono sull'eventuale sopravanzo della distribuzione effettuata tra i tempestivi;
infine, il residuo della somma ricavata “è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione (art. 510 c. 4 c.p.c.)”. Premesso ciò, va inoltre osservato che nel caso di specie si è in presenza di una pluralità di titoli esecutivi accompagnati da diritto di garanzia ipotecaria di diverso grado. Al riguardo, non può sottacersi che ai sensi dell'art. 2852 c.c. le ipoteche, siano esse volontarie, giudiziali o legali, prendono grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari. Pertanto, risulta evidente in base a tale disposizione legislativa che il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 risultava essere il più garantito. Inoltre, non va sottaciuto che occorre avere riguardo anche al disposto dell'art. 2855 c.c., secondo cui
“L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione (…). Qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per
6 altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita”. Rispetto all'individuazione delle componenti dell'art. 2855 c.c. in caso di contratto di mutuo, si può affermare che in base alla giurisprudenza di legittimità, i crediti sono coperti dalla garanzia ipotecaria nella seguente specie e misura:
1) Il capitale residuo al momento della notifica del precetto e la sola quota capitale delle rate scadute alla data del pignoramento (come da piano di ammortamento);
2) gli interessi convenzionali (o corrispettivi), al tasso enunciato nella iscrizione ipotecaria, per l'anno in corso e per le due annualità precedenti alla data del pignoramento;
3) gli interessi (di qualunque natura) nella misura del tasso legali dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento, fino alla data di emissione del decreto di trasferimento (Cass. n. 17044 del 28/07/2014; Cass, n. 775 del 15/1/2013; Cass 29/08/1998, n. 8657, Cass., 26/04/1999, n. 4124).
Avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 2852 e 2855 c.c. risulta evidente, compatibilmente con la presente fase cautelare ed impregiudicato ogni possibile approfondimento istruttorio demandato alla competente sede di merito, che il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 si appalesava collocabile, nell'alveo della procedura esecutiva N.RG. 233/2009, come credito ipotecario di primo grado sia per quanto riguardo il capitale residuo sia per quanto riguarda i relativi interessi.
Terminato quindi l'esame delle disposizioni legislative di riferimento afferenti la formazione del progetto di distribuzione, il rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del ricavato della vendita forzata e la disciplina in tema di ipoteca, riguardante il grado ed il suo oggetto in presenza di un contratto di mutuo, risulta evidente che la costruzione logica operata inaudita altera parte nel decreto di fissazione udienza del 27.11.2024 sia da ritenersi superata. Infatti il combinato disposto della disciplina normativa sopra esaminata, ossia gli artt. 510 e 596 c.p.c., artt. 2741 e 2916 c.c., artt. 2852 e 2855 c.c. permette di identificare quell'insieme di regole procedurali che governano la disciplina della distribuzione del ricavato della vendita coattiva in sede di approvazione del progetto di riparto, indicando nei crediti assistiti da un maggiore grado di prelazione quelli da soddisfare per primi con il ricavato della vendita coattiva. Ed in presenza di regole ben definite ed identificate come quelle appena richiamate, non risulta possibile applicare i criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive in quanto lo strumento dell'analogia, previsto dall'art. 14 disp. prel. c.c, opera solamente in presenza di una lacuna ordinamentale, essendo rivolto proprio ad evitare vuoti normativi e/o di tutela giuridica. Lacuna che non sussiste nel caso di specie in quanto risulta evidente, a seguito del contraddittorio instaurato dalle parti, che il credito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 risultava essere credito prelazionario assistito da maggior grado a cui imputare prioritariamente il ricavato della vendita, per poi procedere con l'imputazione al contratto di mutuo assistito dall'ipoteca di secondo grado e, infine, allo scoperto di conto corrente. In definitiva la domanda cautelare di sospensione va accolta, risultando estinto il rapporto contrattuale azionato dalla con il precetto in questa sede impugnato dato che il ricavato della Controparte_1 vendita coattiv to, in primo luogo al credito più garantito e via via a decrescere
7 sino a quello meno garantito, con la conseguenza che l'importo azionato con il precetto si riferisce ad un titolo esecutivo recante un rapporto sostanziale ormai esaurito in vita c.d. patologica – ossia a seguito di adempimento coattivo tramite esecuzione forzata in luogo di un adempimento spontaneo e volontario che lo avrebbe invece estinto in via c.d. fisiologica – e, pertanto, neppure cedibile in quanto, a ben vedere, AN RI ha ceduto un rapporto di credito già estinto sul piano sostanziale”. Tale conclusione, rassegnata in sede cautelare, va quindi confermata nella presente sede di merito non essendo intervenuti elementi, in fatto o in diritto, atti a modificare la causa petendi già cristallizzata dalle parti nella sede cautelare e, quindi, il convincimento del Tribunale circa la non applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliari. Ovviamente, ciò non esclude che il residuo credito vantato da AN RI possa essere comunque dovuto in quanto residuo di una complessiva posizione creditoria;
tuttavia, il credito residuo è imputabile ad un titolo che non risulta azionabile da parte di , in quanto non rientrante nella CP_1 cessione ex art. 1262 e ss c.c. del caso di In ordine alla dedotta nullità della procura speciale dell'08.06.2021 da parte dell'opponente, se ne deve ravvisare l'infondatezza in quanto, dall'esame del contenuto del documento, emerge una revoca di poteri nei confronti di PI CE S.r.l. con contestuale conferimento di poteri in qualità di procuratore speciale sempre in favore di quest'ultima ove la particella “di” costituisce un evidente mero errore formale che non inficia, tuttavia, il conferimento sostanziale dei predetti poteri. Infatti, leggendo il corposo elenco di poteri delegati espressamente nella predetta procura (doc. 9 opponente) unitamente alla presenza di due soli soggetti all'interno dell'atto, ossia e PI CE nonché il titolo formale dell'atto unilaterale CP_1
“atto di revoca e conferimento di procura speciale” ed il riferimento ad una precedente procura dell'anno 2020, si è in presenza di un evidente nuovo conferimento di incarico al medesimo soggetto, ossia PI CE, che supera e sostituisce quello contenuto nella procura del 2020. Non si appalesa quindi sussistente un'ipotesi di falsus procurator in quanto, dall'esame del contenuto della procura e dagli elementi sopra riportati, valutati ed interpretati in un quadro unitario di valorizzazione probatoria tramite applicazione dei parametri normativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c. in punto di interpretazione contrattuale, può dedursi che il conferimento di poteri sostanziali e processuali da ad PI CP_1
CE sia stato effettivo sia dal punto formale sia dal punto sosta La relativa eccezione va quindi rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022 e le stesse sono determinate tenuto conto del valore della presente controversia e dell'importanza dell'attività difensiva espletata. Essendo il valore della presente controversia individuato in euro 51.184,61 verrà applicata la fascia di valore “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” di cui alle tabelle n. 2 (giudizio di merito) e n. 10 (fase cautelare) allegate al suddetto D.M. In ragione della mancanza di istruttoria non si applicherà il relativo scaglione di riferimento ed il rigetto dell'eccezione di nullità della procura speciale è idonea a giustificare una compensazione di lite al 50% per quanto riguarda il giudizio di merito
8 mentre invece le spese relative alla fase cautelare vanno integralmente compensate in ragione della specificità e peculiarità della questione e della mancanza di giurisprudenza di legittimità rinvenuta sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 11460/2024 promossa da Parte_1
e contro nel contraddittorio tra le pa
[...] Parte_4 Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara privo di efficacia il precetto in questa sede opposto;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, che si quantificano in euro Parte_2 Parte_1 gi ito per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti della fase cautelare.
Genova, 04.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, nel contraddittorio tra le parti, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 11460/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rap ll'avv. C.F._2 presso lo studio del suddetto legale in Genova, Piazza Colombo n. 3 / 4 in qualità di PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
e dif ndrea Bach ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via XXV Aprile n. 4 in qualità di PARTE OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di citazione ex artt. 615 c.p.c., e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data Controparte_1
08.11.2024, recante l'importo di euro 51.184,61 quale ante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17.05.2025 con AN RI, credito poi ceduto all'odierna società precettante. Deducevano, a sostegno dell'opposizione, che effettivamente in data 17.05.2025 veniva stipulato un contratto di mutuo con RI per un importo di euro 75.000,00 con concessione volontaria di ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Sant'Olcese, Via Bachelet n. 16, di esclusiva proprietà del signor;
che Parte_2 nell'anno 2009 il creditore pignorava il predetto Parte_3 immobile, dando avvio alla pr .RG.E. 223/2009; che in tale procedura AN RI interveniva ex art. 498 c.p.c. per un credito complessivo di euro 295.581,63 riferito alle seguenti posizioni debitorie:
1 - credito di € 69.851,73 derivante dal contratto di mutuo fondiario dell'anno 2005 concesso al sig. e Parte_2 Parte_1 garantito da ipoteca di primo grad ito di cui sopra;
- credito di € 129.911,10 derivante da ulteriore contratto di mutuo fondiario (Rep. 44414 e Racc. 15546) concesso al solo signor Parte_2
, garantito da ipoteca di secondo grado sull'immobi
[...]
Sant'Olcese di cui sopra;
- credito di € 98.818,80 per scoperto del conto corrente 8898/20 intestato al solo signor , garantito da ipoteca di terzo Parte_2 grado.
Proseguiva affermando che in data 24.07.2014 l'immobile ipotecato veniva aggiudicato al prezzo di euro 195.000,00; che all'udienza del 17.12.2014 il Giudice dell'esecuzione approvava il piano di riparto depositato dal professionista delegato;
che l'importo di euro 172.261,73 di cui al predetto progetto di ripartizione veniva corrisposto integralmente in favore di AN RI nella sua qualità di creditore privilegiato, in ragione delle ipoteche a suo tempo concesse dal signor a garanzia dei Parte_2 mutui ottenuti e, quindi, con prevalenza rispetto a tutti procedente ed intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare de quo. Deduceva quindi che l'odierna precettante acquisiva, in qualità di cessionaria di AN RI, un pacchetto di crediti tra cui rientrava anche – e solo – il residuo del contratto di mutuo fondiario del 17.05.2025; che tale società non poteva azionare il predetto titolo in quanto, per effetto dell'operatività delle diverse ipoteche aventi grado diverso nella procedura esecutiva immobiliare de qua, l'imputazione della somma ottenuta quale ricavato della vendita dell'immobile ipotecato andava effettuata iniziando dal credito maggiormente garantito e quindi proprio dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005, per cui veniva concessa ipoteca di primo grado;
che infatti la somma di euro 172.261,73, seppur non idonea a coprire l'intero debito vantato da AN RI nei confronti del sig. , nondimeno era idonea ad erodere il credito residuo di Pt_2 euro 69.581,73 deriva contratto di mutuo fondiario di cui sopra. Concludeva quindi deducendo che, in ragione della non applicabilità dell'art. 1193 c.c. alle procedure esecutive, il credito portato dal precetto non risultava più esistente, in quanto l'originario cedente RI vedeva soddisfatto il residuo credito di euro 69.581,73 tramite il ricavato della vendita coattiva dell'immobile ipotecato dovendosi imputare il predetto ricavato, anzitutto, al credito avente prelazione maggiore rispetto agli altri versati nell'esecuzione immobiliare e, quindi, il contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005. Chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Con decreto del 27.11.2024 il sottoscritto fissava udienza cautelare di discussione al 18.12.2024 valutando, inaudita altera parte ed incidentalmente, la possibile applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliare in base all'art. 14 delle disp. prel. al c.c.
2 Si costituiva con memoria del 16.12.2024, contestando quanto ex Controparte_1 adverso ded alle deduzioni del Giudice svolte nel decreto di fissazione di udienza cautelare circa l'applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive ove, in mancanza di qualsivoglia predeterminazione da parte del G.E., l'imputazione dei crediti andrebbe effettuata tramite i criteri legali di cui al predetto comma;
che quindi la somma di euro 172.261,73, ottenuta dalla vendita del bene immobile andava imputata a partire, in presenza di più crediti scaduti, a quello meno garantito;
che quindi, correttamente aveva azionato il residuo del contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 tramite precetto in quanto, essendo quest'ultimo il credito maggiormente garantito – da ipoteca di primo grado a fronte degli ulteriori due crediti, assistiti da ipoteca di secondo e terzo grado -, nell'ordine di imputazione legale dei pagamenti afferenti il predetto ricavato, andava soddisfatto per ultimo. All'udienza del 18.12.2024, esaurita la discussione, il Giudice tratteneva la causa in riserva e con ordinanza depositata in data 03.01.2025 accoglieva l'istanza di sospensiva ritenendo non applicabile l'art. 1193 co. 2 c.c. alla distribuzione della procedura esecutiva. Con provvedimento ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. veniva differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al giorno 29.04.2025 poi differito al giorno 06.05.2025. Venivano ritualmente depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla suddetta udienza, rilevata la mancata articolazione di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per decisione, con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., al giorno 15.07.2025, poi differita al giorno 28.10.2025 ove, lette le memorie conclusionali delle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Ai fini della decisione della presente controversia, occorre richiamare quanto già statuito nell'ordinanza cautelare del 03.01.2025 in quanto le parti, con le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c., nulla hanno dedotto ed articolato di diverso circa le deduzioni e statuizioni contenute nella suddetta ordinanza che, in questa sede, va integralmente richiamata e trascritta per comodità espositiva:
“il precetto notificato agli odierni esponenti riporta, quale titolo esecutivo fondativo, il contratto di mutuo fondiario dell'anno 2005 per un residuo di euro 50.777,63, imputabile a detto contratto, per capitale oltre interessi e spese (doc. 6), oggetto di una catena di cessioni dall'originario creditore AN RI;
considerato che
dai documenti 2 – 5 risulta che quest'ultimo soggetto, all'interno della procedura esecutiva immobiliare N.RG. 233/2009, ha spiegato intervento per ipoteca volontaria del 29.06.2005 R.P. 7019 di 1° in relazione al contratto di mutuo fondiario del 17.06.2005; per ipoteca volontaria del 19.05.2008 R.P. 3517 di 2° e del 12.06.2008 R.P. 4232 di 3° iscritte per ulteriore contratto di mutuo fondiario del 15.05.2008; per scoperto di conto corrente n. 8898/20 per complessivi euro 308.594,15, ottenendo dal ricavato della vendita euro 172.261,73;
considerato che
ai sensi dell'art. 1193 c.c. afferente l'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende
3 soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”; considerato che se la suddetta facoltà non è esercitata dal debitore, il codice (art. 1195 c.c.) la riserva al creditore, il quale può farlo nell'atto di quietanza e se nessuna delle parti imputa il pagamento soccorrono proprio i criteri legali disciplinati dall'art. 1193 comma secondo, c.c. di cui sopra;
considerato che
la condizione di applicabilità della disposizione legislativa de quo è che i pagamenti siano eseguiti volontariamente, apparendo esclusi dall'applicazione dell'art. 1193 c.c. i pagamenti effettuati coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione del giudice in ordine all'imputazione del pagamento (Cass. Civ. n. 238/1997; Cass. Civ. n. 11014/1991; Cass. Civ. n. 2222/1982); considerato tuttavia che nel verbale di udienza di approvazione del progetto di riparto ed in quest'ultimo non vi è alcun cenno rispetto all'imputazione del pagamento della somma di euro 172.261,73 da parte del G.E. che, avuto riguardo all'importo totale dei crediti, non erode il complessivo importo vantato da AN RI;
considerato che
l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1193 c.c. alle procedure esecutive appare rispondere alla ratio che la procedura esecutiva, in quanto espropriazione coattiva, privi le parti, tra cui è intercorso il rapporto sostanziale (creditore e debitore) azionato in sede esecutiva – e, quindi, in fase patologica -, del potere di disporre degli assetti patrimoniali derivanti dallo stesso, ivi inclusa la possibilità di scegliere a quale dei crediti imputare il pagamento del debitore e che quindi, per tale motivo, ai fini dell'imputazione, risulta necessaria la predeterminazione effettuata dall'Autorità Giudicante della sede esecutiva;
considerato quindi che, sebbene possa dedursi la non applicazione alle procedure esecutive immobiliari dell'art. 1193 co. 1 c.c., essendo quest'ultimo effettivamente afferente al pagamento spontaneo – rectius, volontario – e, pertanto, riconducibile alla fase fisiologica del rapporto sostanziale, nondimeno non appare ragionevole escludere, in difetto della predetta predeterminazione da parte dell'A.G. della sede esecutiva, anche i requisiti legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. che, viceversa, non appaiono limitabili alla sola fase fisiologica del rapporto sostanziale;
ritenuto infatti che i requisiti legali di cui al co. 2 della disposizione legislativa de quo operino automaticamente in mancanza della condizione di cui al co. 1 e, pertanto, prescindendo dal carattere volontario dell'adempimento, il comma 2 dell'art. 1193 c.c. non sembra configurabile come disposizione di carattere eccezionale rientrante nell'art. 14 disp. prel. al c.c., che come tale impedisce di colmare le lacune ordinamentali tramite il ricorso alla c.d. analogia legis e, in difetto, alla c.d. analogia iuris”.
Con tale decreto, il sottoscritto deduceva inaudita altera parte la possibile operatività dei criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive, nella specie “tra più crediti scaduti, il pagamento va imputato a quello meno garantito” in base al combinato disposto degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. riguardanti lo strumento della c.d. analogia legis e iuris. Applicando al caso di specie l'art. 1193 co. 2 c.c. risulterebbe corretta, da parte della società cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005, la formazione e la successiva notificazione dell'atto di precetto agli odierni opponenti, dato che il ricavato dalla vendita coattiva del bene immobile ipotecato, in mancanza di predeterminazione da parte del G.E. nel decreto 4 di approvazione del progetto di distribuzione ed in ragione dell'operatività automatica del suddetto criterio legale, dovrebbe essere imputato al credito meno garantito e via via a risalire sino a quello più garantito. Essendo il contratto di mutuo fondiario del 2005 il credito più garantito, l'operatività del richiamato criterio legale comporterebbe che l'importo precettato risulti ancora esistente, dato che l'imputazione andrebbe effettuata, anzitutto, in riferimento al credito riguardante lo scoperto di conto corrente 8898/20, garantito da ipoteca di terzo grado;
successivamente, al credito afferente l'ulteriore
– rispetto a quello del 2005 - contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. , come tale, Pt_2 assistito da ipoteca di secondo grado;
solamente per ultimo il residuo del credito afferente il mutuo fondiario del 17.05.2005, assistito da ipoteca di primo grado. Raffrontando infatti il totale del credito azionato dall'allora AN RI ed il ricavato della vendita immobiliare - rispettivamente euro 295.581,63 contro euro 172.261,73 -, risulta evidente che il secondo non sarebbe capiente in modo tale da erodere integralmente il primo in quanto, applicando il suddetto criterio legale, non si arriverebbe a coprire anche il residuo credito derivante dal mutuo fondiario assistito da ipoteca di primo grado del 17.05.2005, risultando quest'ultimo credito scaduto ma più garantito e, quindi, da soddisfare per ultimo. Queste le conclusioni che potrebbero trarsi nel momento in cui si riconosce l'operatività dei crediti legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliari nelle quali manchi una qualsivoglia predeterminazione del G.E. all'atto dell'approvazione del progetto di distribuzione. Tuttavia, come osservato dal sottoscritto nel suddetto decreto, la soluzione della questione restava condizionata all'esito della discussione delle parti all'udienza cautelare del 18.12.2024. In tale udienza, parte opponente deduceva la non applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive in ragione dei principi afferenti la specificità ed i diversi gradi delle ipoteche che, come tali, risulterebbero impeditivi dell'applicazione analogica dedotta nel decreto del 27.11.2024 dovendosi seguire, nella soddisfazione dei creditori, le cause legittime di prelazione. Orbene, risulta evidente che la tenuta logica del ragionamento del sottoscritto, compiuto nel sopra richiamato decreto, vada verificata alla luce delle superiori deduzioni di parte opponente riguardanti le cause legittime di prelazione - dovendosi operare una c.d. prova di resistenza – ed alla luce di un più approfondito esame della disciplina legislativa di riferimento, provocata dall'ampliamento della causa petendi dedotta agli atti dall'opponente in sede di udienza cautelare. I criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. sono infatti incompatibili rispetto alla gerarchia delle cause legittime di prelazione in quanto, mentre queste ultime privilegiano i crediti maggiormente garantiti e, quindi, assistiti da diritti di prelazione di grado maggiore, viceversa i criteri ex art. 1193 co. 2 c.c. privilegiano i crediti meno garantiti nell'imputazione dei pagamenti. Premesse due circostanze fattuali pacifiche, ossia che nella procedura esecutiva immobiliare N.RG. 233/2009 interveniva una pluralità di creditori e che l'intero ricavato della vendita, detratte le prededuzioni, veniva assegnato interamente in favore dell'allora creditore AN RI, la disposizione normativa da analizzare in partenza risulta essere l'art. 510 co. 2 c.p.c. , che prevede “In caso diverso (ossia se nella procedura esecutiva è intervenuto più di un creditore,) la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo cause legittime di prelazione [527 2, 541 ss., 596 ss., 686; c.c. 2741, 2916] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”.
5 Ne consegue che in sede distributiva occorre seguire le cause legittime di prelazione che assistono i crediti dei soggetti intervenuti per come anche statuito dall'art. 2741 c.c., a norma del quale tutti i creditori concorrono in posizione paritetica sul patrimonio del creditore salve le cause legittime di prelazione con l'unica eccezione di quelle suscettibili di rientrare nell'alveo dell'art. 2916 c.c., il quale pone un limite alla efficacia di queste ultime stabilendo che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. Predisposto quindi un progetto di piano di ripartizione da parte del professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., tale progetto va depositato in cancelleria e fissata un'apposita udienza da parte del G.E. al fine della sua approvazione;
la mancata comparizione all'udienza o la mancata opposizione comporta l'approvazione del piano di riparto (art. 597 c.p.c.) mentre invece, in caso di contestazioni che non è possibile comporre all'udienza, ci si trova di fronte ad una c. d. controversia distributiva da trattare e decidere ai sensi dell'art. 512 c.p.c. La distribuzione tra i più creditori avviene con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori. Quanto all'ordine dei crediti da soddisfarsi sulla massa attiva (c. d. “graduazione”), in quanto il progetto contiene proprio “la graduazione dei creditori che vi partecipano (art. 596 co. 1 c.p.c.)”, vengono per primi in considerazione i crediti corrispondenti alle spese di giustizia, cioè ai costi della procedura esecutiva sostenuti per realizzare la somma da distribuire (c. d. prededuzione) riguardanti gli organi della procedura medesima – c.d. ausiliari del Giudice ossia delegato, perito stimatore, custode – e quelli effettuati per pignoramento, custodia, vendita ecc. sostenuti nell'interesse di tutti i creditori (artt. 2770 e 2777 c. c.); poi i crediti muniti di prelazione - l'ordine tra privilegi speciali, privilegi generali, pegno e ipoteca è scandito da regole ed eccezioni tra beni mobili, mobili registrati e immobili -; trovano poi collocazione i crediti dei chirografari tempestivi con l'avvertenza che, nell'eventuale insufficienza della somma a soddisfare tutti, la ripartizione avverrà in misura proporzionale;
vengono quindi i creditori chirografari tardivi, che concorrono sull'eventuale sopravanzo della distribuzione effettuata tra i tempestivi;
infine, il residuo della somma ricavata “è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione (art. 510 c. 4 c.p.c.)”. Premesso ciò, va inoltre osservato che nel caso di specie si è in presenza di una pluralità di titoli esecutivi accompagnati da diritto di garanzia ipotecaria di diverso grado. Al riguardo, non può sottacersi che ai sensi dell'art. 2852 c.c. le ipoteche, siano esse volontarie, giudiziali o legali, prendono grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari. Pertanto, risulta evidente in base a tale disposizione legislativa che il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 risultava essere il più garantito. Inoltre, non va sottaciuto che occorre avere riguardo anche al disposto dell'art. 2855 c.c., secondo cui
“L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione (…). Qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per
6 altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita”. Rispetto all'individuazione delle componenti dell'art. 2855 c.c. in caso di contratto di mutuo, si può affermare che in base alla giurisprudenza di legittimità, i crediti sono coperti dalla garanzia ipotecaria nella seguente specie e misura:
1) Il capitale residuo al momento della notifica del precetto e la sola quota capitale delle rate scadute alla data del pignoramento (come da piano di ammortamento);
2) gli interessi convenzionali (o corrispettivi), al tasso enunciato nella iscrizione ipotecaria, per l'anno in corso e per le due annualità precedenti alla data del pignoramento;
3) gli interessi (di qualunque natura) nella misura del tasso legali dalla fine dell'anno in corso alla data del pignoramento, fino alla data di emissione del decreto di trasferimento (Cass. n. 17044 del 28/07/2014; Cass, n. 775 del 15/1/2013; Cass 29/08/1998, n. 8657, Cass., 26/04/1999, n. 4124).
Avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 2852 e 2855 c.c. risulta evidente, compatibilmente con la presente fase cautelare ed impregiudicato ogni possibile approfondimento istruttorio demandato alla competente sede di merito, che il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 si appalesava collocabile, nell'alveo della procedura esecutiva N.RG. 233/2009, come credito ipotecario di primo grado sia per quanto riguardo il capitale residuo sia per quanto riguarda i relativi interessi.
Terminato quindi l'esame delle disposizioni legislative di riferimento afferenti la formazione del progetto di distribuzione, il rispetto delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del ricavato della vendita forzata e la disciplina in tema di ipoteca, riguardante il grado ed il suo oggetto in presenza di un contratto di mutuo, risulta evidente che la costruzione logica operata inaudita altera parte nel decreto di fissazione udienza del 27.11.2024 sia da ritenersi superata. Infatti il combinato disposto della disciplina normativa sopra esaminata, ossia gli artt. 510 e 596 c.p.c., artt. 2741 e 2916 c.c., artt. 2852 e 2855 c.c. permette di identificare quell'insieme di regole procedurali che governano la disciplina della distribuzione del ricavato della vendita coattiva in sede di approvazione del progetto di riparto, indicando nei crediti assistiti da un maggiore grado di prelazione quelli da soddisfare per primi con il ricavato della vendita coattiva. Ed in presenza di regole ben definite ed identificate come quelle appena richiamate, non risulta possibile applicare i criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive in quanto lo strumento dell'analogia, previsto dall'art. 14 disp. prel. c.c, opera solamente in presenza di una lacuna ordinamentale, essendo rivolto proprio ad evitare vuoti normativi e/o di tutela giuridica. Lacuna che non sussiste nel caso di specie in quanto risulta evidente, a seguito del contraddittorio instaurato dalle parti, che il credito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario del 17.05.2005 risultava essere credito prelazionario assistito da maggior grado a cui imputare prioritariamente il ricavato della vendita, per poi procedere con l'imputazione al contratto di mutuo assistito dall'ipoteca di secondo grado e, infine, allo scoperto di conto corrente. In definitiva la domanda cautelare di sospensione va accolta, risultando estinto il rapporto contrattuale azionato dalla con il precetto in questa sede impugnato dato che il ricavato della Controparte_1 vendita coattiv to, in primo luogo al credito più garantito e via via a decrescere
7 sino a quello meno garantito, con la conseguenza che l'importo azionato con il precetto si riferisce ad un titolo esecutivo recante un rapporto sostanziale ormai esaurito in vita c.d. patologica – ossia a seguito di adempimento coattivo tramite esecuzione forzata in luogo di un adempimento spontaneo e volontario che lo avrebbe invece estinto in via c.d. fisiologica – e, pertanto, neppure cedibile in quanto, a ben vedere, AN RI ha ceduto un rapporto di credito già estinto sul piano sostanziale”. Tale conclusione, rassegnata in sede cautelare, va quindi confermata nella presente sede di merito non essendo intervenuti elementi, in fatto o in diritto, atti a modificare la causa petendi già cristallizzata dalle parti nella sede cautelare e, quindi, il convincimento del Tribunale circa la non applicabilità dell'art. 1193 co. 2 c.c. alle procedure esecutive immobiliari. Ovviamente, ciò non esclude che il residuo credito vantato da AN RI possa essere comunque dovuto in quanto residuo di una complessiva posizione creditoria;
tuttavia, il credito residuo è imputabile ad un titolo che non risulta azionabile da parte di , in quanto non rientrante nella CP_1 cessione ex art. 1262 e ss c.c. del caso di In ordine alla dedotta nullità della procura speciale dell'08.06.2021 da parte dell'opponente, se ne deve ravvisare l'infondatezza in quanto, dall'esame del contenuto del documento, emerge una revoca di poteri nei confronti di PI CE S.r.l. con contestuale conferimento di poteri in qualità di procuratore speciale sempre in favore di quest'ultima ove la particella “di” costituisce un evidente mero errore formale che non inficia, tuttavia, il conferimento sostanziale dei predetti poteri. Infatti, leggendo il corposo elenco di poteri delegati espressamente nella predetta procura (doc. 9 opponente) unitamente alla presenza di due soli soggetti all'interno dell'atto, ossia e PI CE nonché il titolo formale dell'atto unilaterale CP_1
“atto di revoca e conferimento di procura speciale” ed il riferimento ad una precedente procura dell'anno 2020, si è in presenza di un evidente nuovo conferimento di incarico al medesimo soggetto, ossia PI CE, che supera e sostituisce quello contenuto nella procura del 2020. Non si appalesa quindi sussistente un'ipotesi di falsus procurator in quanto, dall'esame del contenuto della procura e dagli elementi sopra riportati, valutati ed interpretati in un quadro unitario di valorizzazione probatoria tramite applicazione dei parametri normativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c. in punto di interpretazione contrattuale, può dedursi che il conferimento di poteri sostanziali e processuali da ad PI CP_1
CE sia stato effettivo sia dal punto formale sia dal punto sosta La relativa eccezione va quindi rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del D.M. 147/2022 e le stesse sono determinate tenuto conto del valore della presente controversia e dell'importanza dell'attività difensiva espletata. Essendo il valore della presente controversia individuato in euro 51.184,61 verrà applicata la fascia di valore “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00” di cui alle tabelle n. 2 (giudizio di merito) e n. 10 (fase cautelare) allegate al suddetto D.M. In ragione della mancanza di istruttoria non si applicherà il relativo scaglione di riferimento ed il rigetto dell'eccezione di nullità della procura speciale è idonea a giustificare una compensazione di lite al 50% per quanto riguarda il giudizio di merito
8 mentre invece le spese relative alla fase cautelare vanno integralmente compensate in ragione della specificità e peculiarità della questione e della mancanza di giurisprudenza di legittimità rinvenuta sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 11460/2024 promossa da Parte_1
e contro nel contraddittorio tra le pa
[...] Parte_4 Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara privo di efficacia il precetto in questa sede opposto;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, che si quantificano in euro Parte_2 Parte_1 gi ito per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti della fase cautelare.
Genova, 04.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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