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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice ES CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 346/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) con l'avv. LODI SILVIA Parte_3 C.F._3
ATTRICI OPPONENTI contro
(cf. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con l'avv. LUCIBELLO GIUSEPPE P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere:
“in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, per i motivi sopra esposti;
o, comunque, non concedere la provvisoria esecuzione;
nel merito: in principalità: rigettare le domande (tutte) formulate dalle opposte ed accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 74/2024 pubblicato il 18 marzo 2024 nella causa rg 201/2024 per i motivi esposti in narrativa, ed in particolare per carenza di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti, inesistenza del credito (e dell'importo) ingiunto, inesistenza del diritto di credito fatto valere (fideiussione) per
pagina 1 di 11 intervenuta prescrizione del medesimo, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 74/2024 emesso il
18 marzo 2024 nella causa rg 201/2024; in subordine per erroneità dell'importo ingiunto. in ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, formulata da questa difesa, rigettare e dichiarare inammissibile la domanda “in subordine” /riconvenzionale formulata da controparte, per i motivi di cui in narrativa. in via istruttoria: si producono i seguenti documenti doc. da 1 a 19. Con riserva di ulteriormente produrre. in ogni caso rigettare la domanda di conferma del precetto, con vittoria di spese ed onorari. Tenendo conto del comportamento processuale (c.d. condanna aggravata) avuto dall'odierna opposta (aver richiesto somme di cui sapeva non essere legittimata a richiedere e per importo nettamente superiore alla presunta garanzia rilasciata)”.
Per parte convenuta:
In ossequio ai termini concessi dall'Ill.mo Giudice adito, l'esponente, riportandosi integralmente a quanto già dedotto ed argomentato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, chiedendo per l'effetto che
l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
In via preliminare
- accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito
- in via principale confermare il Decreto ingiuntivo opposto perché corretto e legittimo, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti delle Signore
C.F. C.F. , e Parte_3 C.F._3 Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. nella loro qualità di garanti della in via solidale fra
[...] C.F._2 Parte_4 loro e ciascuno entro i limiti dell'obbligazione assunta, della complessiva somma di €. 574.038,62=, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore
o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare le stesse al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei prefiggendi termini.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2024, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto alle medesime, in solido e nei limiti della garanzia rilasciata, il pagamento della somma di €
574.038,62, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, le attrici opponenti esponevano che:
- era sprovvista di legittimazione ad agire, in quanto nell'avviso di Controparte_2 cessione di credito da a a sua volta la cessionaria Controparte_3 Controparte_1 aveva incaricato la società per la riscossione dei crediti Controparte_4 ceduti con l'operazione di cartolarizzazione;
- dall'avviso di cessione del credito non era neppure possibile individuare esattamente i crediti Cont ceduti da con la c.d. cessione in blocco del 01 giugno 2020;
- la convenuta opposta non aveva prodotto il contratto di cessione del credito con l'esatta indicazione del credito ceduto;
- la data di scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., doveva essere individuata nella data di scadenza della terza rata insoluta (31 gennaio 2007) del contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 360.000,00 sottoscritto dalla società in data Parte_4
21 aprile 2006;
- solo in data 19 ottobre 2009, le garanti avevano ricevuto l'intimazione di pagamento stante l'inadempimento della e pertanto, essendo decorsi tra il 31 gennaio 2007 ed il 2 Parte_4
Cont aprile 2009 e/o il 19 ottobre 2009 più di 6 mesi senza che la si fosse attivata, diligentemente, nei confronti della debitrice principale, le garanti dovevano Parte_4 ritenersi liberate dalla garanzia;
- la fideiussione rilasciata il 20 ottobre 1998 riguardava esclusivamente il mutuo precedente, estinto anticipatamente dalla con la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca;
Parte_4
- le garanti non avevano capito di aver sottoscritto una fideiussione omnibus, tanto che con la stesura e sottoscrizione del nuovo mutuo in data 21 aprile 2006 nessun riferimento all'esistenza della fideiussione omnibus veniva effettuato, neppure indirettamente;
- l'importo della somma ingiunta risultava superiore non solo alla cessione di credito ma persino all'importo garantito;
- la fideiussione portata a fondamento del ricorso per decreto di ingiunzione doveva essere dichiarata nulla con riferimento alle clausole di cui agli art. 6, 7 e 8 contenute nella fideiussione pagina 3 di 11 stessa, in quanto riportanti integralmente il contenuto degli art. 2, 6 e 8 indicati nello schema
ABI e dichiarate nulle con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- vi era incertezza sulla correttezza dell'importo ingiunto, in quanto la convenuta opposta in sede monitoria aveva prodotto un “prospetto di conteggio” privo di qualunque validità probatoria.
Si costituiva in giudizio e per essa chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta opposta deduceva che:
- l'eccezione avversaria relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente era infondata, in quanto in forza di Controparte_2 Controparte_1 un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge
130/99, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di
Sondrio S.C.p.A. e successivamente, con atto del 22.6.2020 a ministero del Dott.
[...]
Notaio in Pordenone, Rep. 304916 - Racc. 36336, registrato a Pordenone il Per_1
23.06.2020 al n. 7355 serie 1T, quale titolare dei crediti (e quindi dei diritti sostanziali e processuali ad essi sottostanti), aveva conferito a procura Controparte_2 speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali era titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
- era dunque mera rappresentante processuale di Controparte_2 Controparte_1
- infondata era parimenti l'eccezione avversaria relativa all'impossibilità di individuare il credito ceduto dalla banca, in quanto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, era divenuta titolare Controparte_1 di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, già prodotto in sede monitoria;
- veniva prodotta dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta Controparte_3 cessione in favore di dei crediti per cui è causa;
Controparte_1
- la garanzia prestata era valida ed efficace;
pagina 4 di 11 - la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non si applicava al contratto autonomo di garanzia, cui dovevano essere ricondotte le fideiussioni sottoscritte dalle attrici opponenti, in forza della clausola contrattuale di cui all'articolo 7;
- le condizioni contrattuali di tali fideiussioni non risultavano in contrasto con l'art. 2 L. 287/90;
- circa le contestazioni riguardanti il quantum ingiunto, veniva prodotto l'estratto del conto corrente n. 20070731, su cui era regolato il finanziamento, da cui si evinceva l'erogazione della somma de qua.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 02.10.2024 (successivamente confermata in data
23.10.2024), il G.I. “rilevato che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è stata espressamente riproposta in udienza e come tale deve ritenersi implicitamente rinunciata;
ritenuta la causa matura per la decisione”, assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 01.10.2025.
Infine, con ordinanza del 13.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In via preliminare, le attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto nel presente Controparte_2 giudizio ha agito quale mera rappresentante processuale di Controparte_2 CP_1
[...]
A questo proposito, si evidenzia che proprio le stesse attrici opponenti hanno citato in giudizio “
[...] con sede legale in 31015 Conegliano TV via vittorio alfieri 1 (c.f./p.iva ) in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per essa , con sede Controparte_2 legale in (20159) Milano via valtellina n 15/17 (c.f./p.iva in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore”, dunque implicitamente confermando che l'astratta legittimazione ad agire spettava a rispetto alla quale agiva nel presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio quale mera rappresentante processuale.
Sempre in via preliminare, le attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire di essendo impossibile individuare il credito alla stessa ceduto dalla banca. Controparte_1
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento. A questo proposito, si noti che Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario,
pagina 5 di 11 era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta).
Tale avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 68 dell'11 giugno
2020, individuava quali crediti ceduti da a quelli aventi le Controparte_3 Controparte_1 seguenti caratteristiche: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione.”.
Ebbene, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco, in quanto deriva da contratto di mutuo, è individuabile nel relativo documento di identificazione dei debitori e dei crediti allegato al contratto di cessione immediatamente reperibile mediante link ipertestuale ivi indicato, è vantato verso debitore classificato a sofferenza nel 2009 (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta) ed è certamente sorto nel periodo tra il 1995 e il 2019, derivando da contratto sottoscritto nel 2006.
Si evidenzia altresì che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene il riferimento ad un link internet ove è possibile recuperare l'elenco riportante i dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: la banca cedente, il codice NDG del debitore, il codice del rapporto classificato a sofferenza unitamente alla tipologia del rapporto (cfr. doc. 17 fascicolo convenuta opposta, ove a pag. 11, riga ventiduesima è visibile il codice identificativo della debitrice principale unitamente alla Parte_4 specificazione del rapporto).
Non solo, ma la convenuta opposta ha prodotto la dichiarazione della banca cedente attestante l'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria (cfr. doc. 18 fascicolo convenuta opposta, che riporta il medesimo NDG di cui all'elenco dei crediti ceduti prodotto sub. doc. 17).
Sul punto, si ritiene di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 е 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia
pagina 6 di 11 della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n.
pagina 7 di 11 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr.
Civile Ord. Sez. 3, n. 25547 del 17.09.2025).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che l'avvenuta produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione della banca cedente relativa all'avvenuta cessione, risultino idonee a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nella comparsa conclusionale, le attrici opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito derivante dalle fideiussioni, azionato in via monitoria. Tale eccezione risulta inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale. A questo proposito, giova infatti rilevare che “la preclusione del convenuto alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 167 c.c., comma 2, quale appunto è l'eccezione di prescrizione (eccezione in senso stretto: art.
2938 c.c.), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente è solo formalmente attore, ma è sostanzialmente parte convenuta, va riferita all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L, 28/09/2016, n. 19186; Cass. Sez. L, 14/07/1997, n. 6391)” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2, Ord., (ud. 12/05/2017) 22-06-2017, n. 15547).
Nel merito, le parti attrici opponenti hanno eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto.
La difesa è però infondata, atteso che le opponenti non hanno contestato l'erogazione del finanziamento e il passaggio a sofferenza dopo che la società mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate, di modo che era onere loro allegare e dimostrare che erano intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dal prospetto allegato dalla convenuta opposta sub. doc. 19.
Ad ogni buon conto, si ritiene che la pretesa creditoria della convenuta opposta risulti compiutamente documentata, mediante la produzione dell'estratto conto da cui si evince la concreta erogazione del pagina 8 di 11 finanziamento in favore di in data 21.04.2006, con accredito sul conto del relativo Parte_4 importo (cfr. doc. 20 fascicolo convenuta).
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalle attrici opponenti, secondo cui le stesse non avevano compreso di aver sottoscritto delle fideiussioni omnibus, in quanto il mutuo stipulato dalla debitrice principale in data 21 aprile 2006 non conteneva nessun riferimento in merito all'esistenza delle predette fideiussioni. Ebbene, come si evince dal tenore letterale delle garanzie (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta), è indubbio che le attrici opponenti avessero rilasciato delle fideiussioni omnibus,
a garanzia delle obbligazioni anche future.
Le attrici opponenti hanno inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data
22.10.1998 per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto conformi allo schema contrattuale ABI che la Banca di Italia aveva ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, come da provvedimento del 2/5/2005.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, trattandosi di fideiussioni sottoscritte in data
22.10.1998 (quindi cinque anni prima della predisposizione del modello ABI esaminato dalla Banca di
Italia, nel quale si sarebbe concretizzata l'intesa anticoncorrenziale illecita), e non essendo stata, né allegata, né comunque provata, l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già nel
1998.
Come è noto, le clausole del modello ABI 2003 che la Banca di Italia ha ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale sono quelle contenute nei relativi articoli 2, 6, 8, e cioè, rispettivamente, la cd. "clausola di reviviscenza", a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione;
la cd. "clausola di sopravvivenza", secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata. Tali norme, secondo la Banca di Italia, hanno avuto un effetto ingiustamente restrittivo della concorrenza ostacolando la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, ma tutto ciò solo nella misura in cui sono state oggetto di una diffusione generalizzata da parte delle banche, anche prima della relativa formalizzazione nel modello ABI, che ha comportato l'imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. Ebbene, la sanzione della "nullità ad ogni effetto" di pagina 9 di 11 un'intesa anticoncorrenziale "a monte", stabilita dall'art. 2 comma 3 L. n. 287 del 1990, comporta, secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità "parziale" delle fideiussioni "a valle" stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
Tuttavia, è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, "derogabile".
Se è vero che le norme del modello ABI "censurate" ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé, ma solo in quanto risultano essere manifestazione dell'intesa vietata, e se è vero che anche nella pratica di poco successiva al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in alcuni casi le banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anticoncorrenziale (cfr. Cass.
n. 13846/2019), deve in ogni caso ritenersi che il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 non può certo essere utilizzato "all'infinito", sia per il passato, che per il futuro, e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga anteriori, ovvero successivi, alla sua emanazione, come nel caso di specie, in cui le fideiussioni (omnibus) di riferimento risalgono al mese di ottobre 1998.
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla Banca di Italia, e tanto più laddove lo iato temporale sia significativamente rilevante come nella specie, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere che già esistesse, ovvero fosse riscontrabile come ancora sussistente, una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente (cfr. Corte d'Appello Venezia, Sez. I, Sent., 13/03/2025, n. 519).
Nel caso di specie, si ritiene che le garanti non abbiano assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, vieppiù in considerazione del fatto che non hanno neppure prodotto il provvedimento della Banca di
Italia n.55/2005, provvedimento cui non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo invece il medesimo in un mero provvedimento amministrativo di carattere pagina 10 di 11 sanzionatorio e non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia (cfr.
Cassazione Civile n.33472 del 19.12.2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni omnibus per cui è causa, risulta valida ed efficacia, di talché deve ritenersi assorbita l'ulteriore eccezione svolta dalle attrici opponenti secondo cui le stesse dovevano considerarsi liberate dalla garanzia prestata, in quanto la banca non aveva l'obbligo di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 74/2024, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 devono essere condannate, in solido, a rifondere e per essa Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 574.038,62), in €
[...]
18.420,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n
74/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di e per essa liquidate in Controparte_1 Controparte_2 motivazione in € 18.420,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
ES CA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice ES CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 346/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) con l'avv. LODI SILVIA Parte_3 C.F._3
ATTRICI OPPONENTI contro
(cf. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con l'avv. LUCIBELLO GIUSEPPE P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere:
“in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, per i motivi sopra esposti;
o, comunque, non concedere la provvisoria esecuzione;
nel merito: in principalità: rigettare le domande (tutte) formulate dalle opposte ed accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 74/2024 pubblicato il 18 marzo 2024 nella causa rg 201/2024 per i motivi esposti in narrativa, ed in particolare per carenza di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti, inesistenza del credito (e dell'importo) ingiunto, inesistenza del diritto di credito fatto valere (fideiussione) per
pagina 1 di 11 intervenuta prescrizione del medesimo, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n. 74/2024 emesso il
18 marzo 2024 nella causa rg 201/2024; in subordine per erroneità dell'importo ingiunto. in ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, formulata da questa difesa, rigettare e dichiarare inammissibile la domanda “in subordine” /riconvenzionale formulata da controparte, per i motivi di cui in narrativa. in via istruttoria: si producono i seguenti documenti doc. da 1 a 19. Con riserva di ulteriormente produrre. in ogni caso rigettare la domanda di conferma del precetto, con vittoria di spese ed onorari. Tenendo conto del comportamento processuale (c.d. condanna aggravata) avuto dall'odierna opposta (aver richiesto somme di cui sapeva non essere legittimata a richiedere e per importo nettamente superiore alla presunta garanzia rilasciata)”.
Per parte convenuta:
In ossequio ai termini concessi dall'Ill.mo Giudice adito, l'esponente, riportandosi integralmente a quanto già dedotto ed argomentato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, chiedendo per l'effetto che
l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
In via preliminare
- accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito
- in via principale confermare il Decreto ingiuntivo opposto perché corretto e legittimo, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti delle Signore
C.F. C.F. , e Parte_3 C.F._3 Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. nella loro qualità di garanti della in via solidale fra
[...] C.F._2 Parte_4 loro e ciascuno entro i limiti dell'obbligazione assunta, della complessiva somma di €. 574.038,62=, oltre interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore
o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare le stesse al pagamento del suddetto importo in favore della istante.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei prefiggendi termini.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2024, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto alle medesime, in solido e nei limiti della garanzia rilasciata, il pagamento della somma di €
574.038,62, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, le attrici opponenti esponevano che:
- era sprovvista di legittimazione ad agire, in quanto nell'avviso di Controparte_2 cessione di credito da a a sua volta la cessionaria Controparte_3 Controparte_1 aveva incaricato la società per la riscossione dei crediti Controparte_4 ceduti con l'operazione di cartolarizzazione;
- dall'avviso di cessione del credito non era neppure possibile individuare esattamente i crediti Cont ceduti da con la c.d. cessione in blocco del 01 giugno 2020;
- la convenuta opposta non aveva prodotto il contratto di cessione del credito con l'esatta indicazione del credito ceduto;
- la data di scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., doveva essere individuata nella data di scadenza della terza rata insoluta (31 gennaio 2007) del contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 360.000,00 sottoscritto dalla società in data Parte_4
21 aprile 2006;
- solo in data 19 ottobre 2009, le garanti avevano ricevuto l'intimazione di pagamento stante l'inadempimento della e pertanto, essendo decorsi tra il 31 gennaio 2007 ed il 2 Parte_4
Cont aprile 2009 e/o il 19 ottobre 2009 più di 6 mesi senza che la si fosse attivata, diligentemente, nei confronti della debitrice principale, le garanti dovevano Parte_4 ritenersi liberate dalla garanzia;
- la fideiussione rilasciata il 20 ottobre 1998 riguardava esclusivamente il mutuo precedente, estinto anticipatamente dalla con la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca;
Parte_4
- le garanti non avevano capito di aver sottoscritto una fideiussione omnibus, tanto che con la stesura e sottoscrizione del nuovo mutuo in data 21 aprile 2006 nessun riferimento all'esistenza della fideiussione omnibus veniva effettuato, neppure indirettamente;
- l'importo della somma ingiunta risultava superiore non solo alla cessione di credito ma persino all'importo garantito;
- la fideiussione portata a fondamento del ricorso per decreto di ingiunzione doveva essere dichiarata nulla con riferimento alle clausole di cui agli art. 6, 7 e 8 contenute nella fideiussione pagina 3 di 11 stessa, in quanto riportanti integralmente il contenuto degli art. 2, 6 e 8 indicati nello schema
ABI e dichiarate nulle con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- vi era incertezza sulla correttezza dell'importo ingiunto, in quanto la convenuta opposta in sede monitoria aveva prodotto un “prospetto di conteggio” privo di qualunque validità probatoria.
Si costituiva in giudizio e per essa chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta opposta deduceva che:
- l'eccezione avversaria relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente era infondata, in quanto in forza di Controparte_2 Controparte_1 un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge
130/99, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di
Sondrio S.C.p.A. e successivamente, con atto del 22.6.2020 a ministero del Dott.
[...]
Notaio in Pordenone, Rep. 304916 - Racc. 36336, registrato a Pordenone il Per_1
23.06.2020 al n. 7355 serie 1T, quale titolare dei crediti (e quindi dei diritti sostanziali e processuali ad essi sottostanti), aveva conferito a procura Controparte_2 speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali era titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
- era dunque mera rappresentante processuale di Controparte_2 Controparte_1
- infondata era parimenti l'eccezione avversaria relativa all'impossibilità di individuare il credito ceduto dalla banca, in quanto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, era divenuta titolare Controparte_1 di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, già prodotto in sede monitoria;
- veniva prodotta dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta Controparte_3 cessione in favore di dei crediti per cui è causa;
Controparte_1
- la garanzia prestata era valida ed efficace;
pagina 4 di 11 - la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non si applicava al contratto autonomo di garanzia, cui dovevano essere ricondotte le fideiussioni sottoscritte dalle attrici opponenti, in forza della clausola contrattuale di cui all'articolo 7;
- le condizioni contrattuali di tali fideiussioni non risultavano in contrasto con l'art. 2 L. 287/90;
- circa le contestazioni riguardanti il quantum ingiunto, veniva prodotto l'estratto del conto corrente n. 20070731, su cui era regolato il finanziamento, da cui si evinceva l'erogazione della somma de qua.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 02.10.2024 (successivamente confermata in data
23.10.2024), il G.I. “rilevato che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è stata espressamente riproposta in udienza e come tale deve ritenersi implicitamente rinunciata;
ritenuta la causa matura per la decisione”, assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 01.10.2025.
Infine, con ordinanza del 13.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In via preliminare, le attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto nel presente Controparte_2 giudizio ha agito quale mera rappresentante processuale di Controparte_2 CP_1
[...]
A questo proposito, si evidenzia che proprio le stesse attrici opponenti hanno citato in giudizio “
[...] con sede legale in 31015 Conegliano TV via vittorio alfieri 1 (c.f./p.iva ) in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per essa , con sede Controparte_2 legale in (20159) Milano via valtellina n 15/17 (c.f./p.iva in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore”, dunque implicitamente confermando che l'astratta legittimazione ad agire spettava a rispetto alla quale agiva nel presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio quale mera rappresentante processuale.
Sempre in via preliminare, le attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire di essendo impossibile individuare il credito alla stessa ceduto dalla banca. Controparte_1
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento. A questo proposito, si noti che Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario,
pagina 5 di 11 era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta).
Tale avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 68 dell'11 giugno
2020, individuava quali crediti ceduti da a quelli aventi le Controparte_3 Controparte_1 seguenti caratteristiche: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione.”.
Ebbene, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco, in quanto deriva da contratto di mutuo, è individuabile nel relativo documento di identificazione dei debitori e dei crediti allegato al contratto di cessione immediatamente reperibile mediante link ipertestuale ivi indicato, è vantato verso debitore classificato a sofferenza nel 2009 (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta) ed è certamente sorto nel periodo tra il 1995 e il 2019, derivando da contratto sottoscritto nel 2006.
Si evidenzia altresì che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene il riferimento ad un link internet ove è possibile recuperare l'elenco riportante i dati indicativi dei crediti oggetto di cessione: la banca cedente, il codice NDG del debitore, il codice del rapporto classificato a sofferenza unitamente alla tipologia del rapporto (cfr. doc. 17 fascicolo convenuta opposta, ove a pag. 11, riga ventiduesima è visibile il codice identificativo della debitrice principale unitamente alla Parte_4 specificazione del rapporto).
Non solo, ma la convenuta opposta ha prodotto la dichiarazione della banca cedente attestante l'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria (cfr. doc. 18 fascicolo convenuta opposta, che riporta il medesimo NDG di cui all'elenco dei crediti ceduti prodotto sub. doc. 17).
Sul punto, si ritiene di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 е 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia
pagina 6 di 11 della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n.
pagina 7 di 11 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr.
Civile Ord. Sez. 3, n. 25547 del 17.09.2025).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che l'avvenuta produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione della banca cedente relativa all'avvenuta cessione, risultino idonee a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Nella comparsa conclusionale, le attrici opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito derivante dalle fideiussioni, azionato in via monitoria. Tale eccezione risulta inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale. A questo proposito, giova infatti rilevare che “la preclusione del convenuto alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 167 c.c., comma 2, quale appunto è l'eccezione di prescrizione (eccezione in senso stretto: art.
2938 c.c.), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente è solo formalmente attore, ma è sostanzialmente parte convenuta, va riferita all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L, 28/09/2016, n. 19186; Cass. Sez. L, 14/07/1997, n. 6391)” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2, Ord., (ud. 12/05/2017) 22-06-2017, n. 15547).
Nel merito, le parti attrici opponenti hanno eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto.
La difesa è però infondata, atteso che le opponenti non hanno contestato l'erogazione del finanziamento e il passaggio a sofferenza dopo che la società mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate, di modo che era onere loro allegare e dimostrare che erano intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dal prospetto allegato dalla convenuta opposta sub. doc. 19.
Ad ogni buon conto, si ritiene che la pretesa creditoria della convenuta opposta risulti compiutamente documentata, mediante la produzione dell'estratto conto da cui si evince la concreta erogazione del pagina 8 di 11 finanziamento in favore di in data 21.04.2006, con accredito sul conto del relativo Parte_4 importo (cfr. doc. 20 fascicolo convenuta).
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalle attrici opponenti, secondo cui le stesse non avevano compreso di aver sottoscritto delle fideiussioni omnibus, in quanto il mutuo stipulato dalla debitrice principale in data 21 aprile 2006 non conteneva nessun riferimento in merito all'esistenza delle predette fideiussioni. Ebbene, come si evince dal tenore letterale delle garanzie (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta), è indubbio che le attrici opponenti avessero rilasciato delle fideiussioni omnibus,
a garanzia delle obbligazioni anche future.
Le attrici opponenti hanno inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data
22.10.1998 per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto conformi allo schema contrattuale ABI che la Banca di Italia aveva ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, come da provvedimento del 2/5/2005.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, trattandosi di fideiussioni sottoscritte in data
22.10.1998 (quindi cinque anni prima della predisposizione del modello ABI esaminato dalla Banca di
Italia, nel quale si sarebbe concretizzata l'intesa anticoncorrenziale illecita), e non essendo stata, né allegata, né comunque provata, l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già nel
1998.
Come è noto, le clausole del modello ABI 2003 che la Banca di Italia ha ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale sono quelle contenute nei relativi articoli 2, 6, 8, e cioè, rispettivamente, la cd. "clausola di reviviscenza", a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione;
la cd. "clausola di sopravvivenza", secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata. Tali norme, secondo la Banca di Italia, hanno avuto un effetto ingiustamente restrittivo della concorrenza ostacolando la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, ma tutto ciò solo nella misura in cui sono state oggetto di una diffusione generalizzata da parte delle banche, anche prima della relativa formalizzazione nel modello ABI, che ha comportato l'imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. Ebbene, la sanzione della "nullità ad ogni effetto" di pagina 9 di 11 un'intesa anticoncorrenziale "a monte", stabilita dall'art. 2 comma 3 L. n. 287 del 1990, comporta, secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità "parziale" delle fideiussioni "a valle" stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
Tuttavia, è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, "derogabile".
Se è vero che le norme del modello ABI "censurate" ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé, ma solo in quanto risultano essere manifestazione dell'intesa vietata, e se è vero che anche nella pratica di poco successiva al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in alcuni casi le banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anticoncorrenziale (cfr. Cass.
n. 13846/2019), deve in ogni caso ritenersi che il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 non può certo essere utilizzato "all'infinito", sia per il passato, che per il futuro, e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga anteriori, ovvero successivi, alla sua emanazione, come nel caso di specie, in cui le fideiussioni (omnibus) di riferimento risalgono al mese di ottobre 1998.
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla Banca di Italia, e tanto più laddove lo iato temporale sia significativamente rilevante come nella specie, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere che già esistesse, ovvero fosse riscontrabile come ancora sussistente, una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente (cfr. Corte d'Appello Venezia, Sez. I, Sent., 13/03/2025, n. 519).
Nel caso di specie, si ritiene che le garanti non abbiano assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, vieppiù in considerazione del fatto che non hanno neppure prodotto il provvedimento della Banca di
Italia n.55/2005, provvedimento cui non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo invece il medesimo in un mero provvedimento amministrativo di carattere pagina 10 di 11 sanzionatorio e non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia (cfr.
Cassazione Civile n.33472 del 19.12.2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni omnibus per cui è causa, risulta valida ed efficacia, di talché deve ritenersi assorbita l'ulteriore eccezione svolta dalle attrici opponenti secondo cui le stesse dovevano considerarsi liberate dalla garanzia prestata, in quanto la banca non aveva l'obbligo di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 74/2024, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 devono essere condannate, in solido, a rifondere e per essa Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 574.038,62), in €
[...]
18.420,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n
74/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di e per essa liquidate in Controparte_1 Controparte_2 motivazione in € 18.420,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
ES CA
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