Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, proposto dalla sig.ra MO BI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosaria Minniti e Giuseppe Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza recante n. 45/2025 emessa e pubblicata il17/01/2025 dal Tribunale di Palmi, sez. Lavoro RG n. 2620/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
PREMESSO che:
- la ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 45/2025 del 17.01.2025, con cui il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, ha dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata);
- il Ministero intimato, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria si sono costituiti con atto di mera forma;
RILEVATO che, soltanto con le “ note di passaggio in decisione senza discussione da remoto ” depositate in data 20.03.2026, in vista della camera di consiglio del 25.03.2026, fissata per la trattazione della causa, la ricorrente ha dichiarato di aver “ricevuto il pagamento di quanto richiesto con il giudizio di ottemperanza, successivamente all’introduzione del procedimento per cui oggi è causa”, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e liquidazione delle spese in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;
RITENUTO che l’odierno ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata dimostrazione, in atti, dell’effettiva ottemperanza al giudicato in epoca successiva all’instaurazione del giudizio;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, fatto salvo l’obbligo del rimborso del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate e contributo unificato a carico dell’amministrazione intimata, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS, Presidente
RO LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RO LL | RI IS |
IL SEGRETARIO