CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 21042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21042 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
21042-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 518/2024 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente UP 03/04/2024 GE AO R.G.N. 5125/2024 - Relatore - VI EZ DANIELE CENCI NA LU NG CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI EZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito il difensore avvocato PERRONE GIUSEPPE STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di DI SO VI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la sentenza con cui il 11 luglio 2022 il GUP del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'odierno ricorrente EN Di CO, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva, con la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 33.000 di multa avendolo rico- nosciuto colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. 73, comma 1 e comma 4, - d.P.R. 309/90 perché, in concorso con NS AB, per il quale si è proceduto separatamente, senza le autorizzazioni di cui all'art. 17 del predetto testo norma- tivo e al di fuori dei casi di cui agli att. 75 e 76 del medesimo, illecitamente dete- nevano oltre 10 chilogrammi di hashish e 445 grammi di cocaina. In Lucera il 19/4/2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Di CO, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto laddove la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la censura avverso l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato la richiesta di acquisizione della nota del dottor Luigi Raviele prodotta dalla difesa, violando specifiche norme, con mo- tivazione che si assume essere carente ed illogica. - -Il primo giudice si ricorda in ricorso aveva ritenuto che la richiesta di produzione documentale avanzata in data 11 luglio 2022 dopo la richiesta di am- missione al giudizio abbreviato c.d. puro, prima che il giudice ammettesse il rito speciale, fosse incompatibile con le richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, evidenziando che la definizione processuale attraverso il rito prescelto dalla difesa era espressamente "allo stato degli atti”. Si sottolinea che si trattava di un elemento probatorio dirimente in quanto il dottor Raviele tendeva ad evidenziare nel suo scritto come il residuo di stupefa- cente rinvenuto sparso nella cucina dell'abitazione di Di CO EN fosse to- talmente diverso, come principio attivo, rispetto a quello rinvenuto nella busta multicolore che il coimputato NS AB recava con sé quando fu fermato. Si trattava, pertanto, di un'esigenza probatoria assoluta e quindi di un caso rientrante in quello stesso articolo 441, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dal giudicante. 2 A sostegno della tesi che in ogni caso si potessero produrre documenti ancora in quella fase il ricorrente richiama i dicta di Sez. 6 n. 44419/2015. Sez. 2 n. 8527/2010 e Sez. 1 n. 13739/2020. Si censura il diniego della Corte barese evidenziando che la nota del dottor Raviele era stata depositata prima che il giudice si pronunciasse sulla richiesta di abbreviato e come la mancata acquisizione di tale documento abbia portato ad un'irrimediabile confusione in ordine alla valutazione dei reperti e ad un più gene- rale travisamento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, sempre sotto il cumulativo profilo della violazione di legge nonché della mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e del travisamento del fatto, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato male interpretando gli elementi pro- batori emersi dagli atti, con particolare rilievo alla circostanza che una corretta lettura del LASS avrebbe consentito di rilevare che la sostanza rinvenuta nella busta multicolore e i residui di cocaina trovati a casa del ricorrente appartenevano a due partite differenti per qualità e composizione, avendo due principi attivi no- tevolmente diversi. Inoltre, a casa del Di CO non furono mai trovate tracce di hashish (laddove, invece, nella busta multicolore ce n'erano ben 10 chili), o del confezionamento di tale sostanza. Nessun teste ha poi mai riferito di avere visto il Di CO avere la disponibilità della busta multicolore, mentre due testi escussi ai sensi dell'articolo 391-ter cod. proc. pen. ebbero a riferire di avere visto accedere al civico numero 21 di via De Nicola il NS portando con sé la busta in que- stione. E allora il brevissimo lasso temporale intercorso tra l'ingresso di quest'ul- timo all'interno del condominio dove abitava il Di CO e l'intervento delle forze dell'ordine porterebbe con certezza ad escludere quanto asserito in sentenza, cioè che sarebbe stato il Di CO ad approntare le confezioni rinvenute nella borsa. Ancora, la chiusura delle confezioni presenti nella borsa era stata effettuata con nastro adesivo rosso, mentre il nastro adesivo rinvenuto a casa del ricorrente era di colore marrone. Il ricorrente lamenta, poi, che dagli atti del processo non emerga dove sia stato prelevato il campione numero 3, ossia quello relativo allo stupefacente as- seritamente rinvenuto all'interno dell'abitazione del Di CO. I manoscritti rinvenuti all'interno della borsa della moglie del Di CO, con- tenenti nomi e cifre, altro non sarebbero che i pagamenti effettuati presso il ne- gozio di bomboniere e presso il locale ove si sarebbe dovuta svolgere la prima comunione della figlia del ricorrente. E quindi l'elenco era semplicemente un elenco di invitati. 3 La somma di denaro rinvenuta -secondo la tesi proposta in ricorso- era, in- vece, provento della lecita attività esercitata dal ricorrente che è un commerciante di auto usate. Trascurate dai giudici di appello sarebbero state le concordi dichiarazioni degli imputati tese ad accreditare la tesi che il NS si era recato a casa del Di CO per vendere alcuni grammi di cocaina, senza, peraltro, mai entrare all'interno dell'abitazione ma trattenendosi sull'uscio della stessa. Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado in maniera acritica, senza valutare le doglianze proposte dalla difesa e limi- tandosi a ricostruire la vicenda sulla scorta dell'annotazione di PG. Si sarebbe, perciò, operato un cattivo governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che vuole essere onere dell'accusa provare il fine di spaccio (in particolar modo si richiamano i dicta di Sez. 6 n. 26738/2020 e Sez. 6 n. 26216/2023. Nel caso che ci occupa ritiene il ricorrente che l'uso personale della cocaina rinvenuta nell'abitazione del Di CO sarebbe sorretto da plurimi elementi di prova tra cui lo stato di tossicodipendenza dell'odierno ricorrente iscritto al SERT.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di determina- zione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che nemmeno una parola sia stata spesa in merito alle eccessività della pena riconosciuta in continuazione per la detenzione dell'hashish. E in merito al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche vi sarebbe una motivazione che non può che essere considerata apparente e che non tiene in debito conto la personalità dell'imputato, il quale annovera si precedenti penali ma non specifici e anche risalenti nel tempo, com'era stato evidenziato nell'atto d'ap- pello. La sentenza sarebbe anche censurabile laddove non risponde alle esplicite censure di omessa applicazione del principio di proporzionalità tra pena detentiva e pena pecuniaria nonché quella in ordine alla confisca del danaro su cui neppure un solo rigo di motivazione è stato speso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta le conclusioni poi rassegnate alla pubblica udienza. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, va rilevato che, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - C1), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge pe- nale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la con- traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato spe- cificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con pun- tuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 30) hanno chiarito che: Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della mo- tivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inam- missibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente - manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non 5 potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugna- zione, al fine di estrarre da! coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere consi- derato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, DO ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Sempre Sez. Unite Filardo a pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, DO, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evi- denzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la de- duzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati speci- ficamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..»>> Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 6 3. Il primo motivo, oltre che inammissibile in quanto aspecifico (stante il promiscuo richiamo alle lett. b, e nella sua triplice declinazione c, dell'art. 606 co. 1 cod. proc. pen.). lo è anche per la sua manifesta infondatezza.
3.1. Ed invero, va ribadito che la richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco", di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen. (come nella specie avanzata dal ri- corrente), comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente;
ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successiva- mente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694 - 01 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di produzione dei verbali delle indagini difensive, effettuata, come nel caso che ci occupa, dopo la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e prima dell'ammissione allo stesso). Come ricorda Sez. 4 n. 51950/2016 - alla cui condivisibile motivazione si rimanda- la questione di diritto sottesa al suddetto motivo di ricorso riguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, valido anche per la parte privata (cfr. Corte cost. sent. nn. 238/1991, 16/1994, nonché ord. n. 245/2005) con l'altrettanto generale principio del giudizio abbreviato come giudi- zio caratterizzato dalla rinuncia al diritto alla prova. Il rito abbreviato "ordinario", disciplinato dall'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., infatti, è di per sé caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, "allo stato degli atti" e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della de- cisione cui il rito stesso viene condizionato. Ne consegue che, una volta richiesto il rito speciale nella configurazione "secca" del comma 1, nessuna prova, docu- mentale od orale, può essere acquisita. La richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la "res iudicanda".
3.2. Sul tema si registra una giurisprudenza unanime da parte di questa Corte di legittimità nel senso di ritenere non introducibili nel giudizio, una volta richiesto 7 il rito speciale, nuove prove afferenti alla ricostruzione storica del fatto e all'attri- buibilità del reato all'imputato Si registra, invece, una chiara divaricazione, quanto alla possibilità che ven- gano portati all'attenzione del giudice dell'abbreviato ed utilizzati per la decisione documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità, sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici o la quantificazione della pena. Vi è, infatti, un orientamento maggiormente restrittivo secondo cui anche la produzione di qualsivoglia documento ben può avvenire prima» della richiesta di giudizio abbreviato, ma non «dopo» la richiesta dello stesso (Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020-01 in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, è stata ritenuta non utilizzabile la produzione documentale, attestante l'avvenuto pagamento del de- bito tributario, depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato;
Sez. 4 n. 6969 del 20/11/2012, dep. 2013, Carani, Rv. 254478 in una fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod. pen., è stata ritenuta tardiva la produzione documentale, attestante il risarcimento del danno, deposi- tata all'udienza successiva a quella nella quale era stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato;
Sez. 5, n. 6777 del 09/02/2006, Paolone, Rv.233829; Sez. 1, n. 3485 del 22/01/1991, Mureddu, Rv. 187106 - 01) A tale opzione ermeneutica si è contrapposta quella secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e bene- fici, come si desume dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato dell'art. 441 cod. proc. pen.), secondo cui, ai fini delle conclusioni, le parti possono utiliz- zare anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della di- scussione" (così Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Pescantin, Rv. 278975 – 01 in una fattispecie in cui, procedendosi nei confronti dell'imputato per tentato omici- dio, è stata ritenuta legittimamente acquisita, pur dopo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, la documentazione medica inerente le lesioni subite dalla persona offesa;
conf. Sez. 2, n. 4014 del 02/10/1992, dep. 1993, Russo, Rv. 195013 - 01 che ha ritenuto essere nel giudizio abbreviato consentita l'acquisizione di prova documentale dell'intervenuto risarcimento dei danno, sia al fine di ottenere l'ap- plicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., sia al fine di resistere alle pretese risarcitorie della parte civile;
Sez. 2, n. 1996 del 02/12/1991, dep. 1992, Traditi, Rv. 189156 - 01 in una fattispecie in cui il g.i.p. aveva ritenuto inammissibile la produzione di una sentenza da parte dell'imputato che chiedeva ૪ il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con tale sentenza e quelli oggetto del giudizio abbreviato e la Corte ha censurato la decisione del predetto giudice, osservando anche, a sostegno del principio di cui in massima, che la pos- sibilità di produzioni "non devianti" sembra altresì desumibile dal disposto dell'art. 441 cod. proc. pen. che stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, da queste escludendo quelle di cui agli artt. 422 e 423, ma non quella di cui all'art. 421 comma 3, in relazione all'art. 419, 2, cod. proc. pen.). Il Collegio ritiene che sia maggiormente aderente al dettato normativo e vada pertanto rapportato tale ultimo filone giurisprudenziale. Nello stesso senso, peraltro, si è orientata la Corte territoriale nel caso che ci occupa, che, dunque, si è confrontata criticamente con la tesi della difesa che anche in quella sede si doleva del mancato ingresso della relazione tecnica del dottor Raviele dopo l'ammissione del rito abbreviato, lamentando che fossero state disattese sia le disposizioni normative in materia, e con il richiamto dictum della sopra ricordata Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Pescantin, Rv. 278975-01). Ebbene, la Corte barese, con motivazione logica e congrua, ha evidenziato a peg. 2 del provvedimento impugnato che nella nota del consulente tecnico di cui si chiedeva l'acquisizione, sebbene con argomentazioni di natura tecnica, si ope- rava un'attività chiaramente valutativa proprio ai fini della ricostruzione del fatto storico, e pertanto l'ingresso andava anticipato al momento precedente la richiesta del rito abbreviato, oppure andava posto come condizione per l'ammissione dello stesso. Operando correttamente nel solco delle ricordate coordinate ermeneutiche, la Corte barese, dunque, ha rigettato la censura che viene qui reiterata tout court - e che perciò si palesa manifestamente infondata evidenziando che a seguito della richiesta di abbreviato non condizionato, correttamente il primo giudice ha negato ingresso alla relazione tecnica di parte (a contenuto valutativo, ai fini della ricostruzione del fatto storico) presentata dalla difesa. Peraltro, correttamente, il Gup aveva rilevato nella propria sentenza (cfr. pag. 2) e va qui ribadito che la richiesta di deposito di una nota del consulente di parte non può equipararsi a quella di un documento in quanto non si tratta di un'attività meramente materiale priva di contenuto di indagine (cfr. la richiamata Sez. 5, n. 40887 del 26/09/2011 Egusquiza Alcantara Rv. 251534 - 01 che ha ritenuto non acquisibile nel giudizio abbreviato la relazione autoptica depositata dopo l'instaurazione del rito dal consulente tecnico incaricato dal pubblico mini- stero nel corso delle indagini preliminari, non trattandosi di un documento formato al di fuori del procedimento ovvero del risultato differito dell'incarico di consulenza, 9 atteso che la relazione non si esaurisce in una attività meramente materiale priva di contenuto di indagine). Condizione perché il documento sia tale e sia acquisibile fino all'udienza di discussione dinanzi al giudice dell'abbreviato è, dunque, che:
1. risulti material- mente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
2. che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento (Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari Rv. 213606 - 01). Caratteristiche che, senz'altro, non connotano la nota del dr. Raviele. Immune da censure appare, pertanto, la decisione impugnata laddove ha ritenuto corretta la mancata inclu- sione della stessa nel materiale probatorio da utilizzare per la decisione.
3.3. Per completezza espositiva va rilevato che, ovviamente, l'imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facoltà, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., come pure di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice d'appello, del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibatti- mentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. Tali poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppon- gono affatto un diritto dell'imputato all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria "assoluta". Come già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 23706 del 10/04/2006, Cervone, Rv. 235186) l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato anche a prescindere dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita - non è di per sé legittimato a dolersi della mancata attiva- zione di tali poteri (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova). E' stato chiarito, in proposito, che, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibatti- mento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono pre- siedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizio- nale (così Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845 - 01 che ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di docu- mentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.). Ciò non comprime il diritto di difesa dell'imputato, anche se già ammesso al rito speciale, il quale - nell'ipotesi di modificazioni dell'imputazione ai sensi dell'art. 10 423 cod. proc. pen. - può rinunciare al giudizio abbreviato alla stregua della disci- plina prevista dall'art. 441 bis, quando si sia proceduto ai sensi dell'art. 438, comma 5, ovvero ad integrazione istruttoria officiosa ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. E anche qualora non si addivenga a simili radicali variazioni incidenti sull'imputazione, sicché manchi la possibilità di recedere dal rito speciale, la difesa resta garantita dal procedimento in contraddittorio. Infatti, è stato osservato es- sere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell'ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato "ope iudicis", dovendosi escludere l'irragionevolezza della di- versa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non an- che gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandinmarte, Rv. 277949 - 05).
3.4. Il principio sopra affermato, in base al quale la produzione di documenti deve avvenire «prima» della richiesta di giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui la documentazione che si intenda produrre rappresenti l'esito di investiga- zioni difensive. - —Ed invero come ricorda la sopra richiamata Sez. 4 n. 51950/2016 è indubbio che le indagini difensive sono di per sé compatibili con il giudizio abbre- viato. La Corte costituzionale, fin dalle prime pronunce di poco successive all'en- trata in vigore della legge n. 397 del 2000, ne ha affermato l'utilizzabilità a fini decisori nel procedimento speciale previsto dagli artt. 438 e seg. cod. proc. pen. (cfr. la sentenza n. 115 del 2001, nonché le ord. n. 57 e 245 del 2005); d'altra parte, è indubbio che la difesa, in forza dell'art. 391 bis cod. proc. pen., per l'ap- punto introdotto dalla citata legge n. 397 del 2000, ha facoltà di raccogliere in ogni stato e grado del procedimento elementi favorevoli all'imputato, per poi produrli davanti al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato. Tuttavia, ferma restando la suddetta compatibilità, dalla lettura coordinata degli artt. 415-bis, 419 comma 3 e art. 391-octies cod. proc. pen. con il citato art. 321 bis cod. proc. pen. si evince che il difensore ha facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso dell'udienza preliminare, fino all'inizio della di- scussione ex art.421 cod. proc. pen., cioè nel termine coincidente per richiedere il giudizio abbreviato. Ne consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen- tati prima della richiesta di giudizio abbreviato, possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell'udienza 11 preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedi- mento attraverso il modulo alternativo del giudizio abbreviato. Resta inteso che, anche in caso di presentazione dei risultati delle indagini difensive prima della richiesta di giudizio abbreviato, come il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare (ord. n. 245 del 2005), a ciascuna delle parti «va comun- que assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sor- presa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie». In altri termini, nella lettura adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, nel senso che la posizione del pubblico ministero va riequilibrata ri- spetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo attra- verso l'espletamento delle indagini previste dall'art. 419 comma 3 cod. proc. pen.; se, invece, i risultati delle indagini difensive vengono prodotti all'udienza prelimi- nare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'im- pianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. In questo modo, come già rilevato da questa Corte (Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, P.M. in proc. Reucci, Rv. 240779) non viene messo in crisi né il ca- rattere fondamentale del giudizio abbreviato, che è quello che privilegia l'apporto probatorio unilaterale, e neppure il principio del contraddittorio, proprio perché il PM, a fronte dell'apporto probatorio difensivo, ha sempre la possibilità di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa. Ancora, successivamente è stato ribadito che, in tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a con- dizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'am- missione al rito speciale;
ne consegue che nell'ipotesi di giudizio abbreviato a se- guito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017 Orsini, Rv. 269344 -01). In definitiva, per le ragioni che precedono, con motivazione che appare im- mune dai vizi denunciati, va ribadito che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia all'udienza dell'11/7/2022 non ha affatto violato gli artt. 438 e 391-octies cod. proc. pen. laddove non ha acquisito al fascicolo processuale la 12 relazione del dr. Raviele che la difesa chiedeva di produrre, proprio perché la ri- chiesta di produzione è stata fatta «dopo» la presentazione della richiesta di am- missione al giudizio abbreviato.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non solo perché anch'esso aspecifico e generico, ma anche perché riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di di- ritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Lo stesso, inoltre, è chiaramente volto a prefigurare una ri- valutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come già la sentenza di primo grado avesse ben ricostruito le fasi del controllo presso l'abitazione del Di CO, con il NS AB, coimputato, che veniva visto allontanarsi rapidamente dall'abitazione col borsone che conteneva lo stupefa- cente in sequestro. I giudici di appello, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, danno atto di ritenere che le dinamica emergente dalla sentenza impu- gnata sia del tutto logica e coerente con le evidenze acquisite, ovvero le tracce di stupefacente rinvenute nella cucina del Di CO, del tutto compatibili per tipologia di sostanza e qualità con quella contenuta all'interno della borsa multicolore rin- venuta nel possesso del NS, con la quale si dava alla fuga dall'abitazione dell'odierno ricorrente una volta sorpresi i due dai militari operanti. La sentenza impugnata si è confrontata, confutandola motivatamente, con la tesi difensiva che nega la compatibilità delle sostanze rinvenute, sulla base delle sopra ricordate conclusioni del suo consulente tecnico. In proposito si é sottoli- neato nel provvedimento di cui ci si occupa come, al di là della ricordata inutiliz- zabilità della nota del dr. Raviele, si tratti di tesi del tutto illogica, avendo più volte il difensore affermato che il NS si trovava presso il Di CO per cedere stu- pefacente da assumere personalmente da parte dell'imputato ed apparendo, per- ciò, evidente l'illogicità di uno spaccio da strada che avverrebbe "a domicilio" e con lo spacciatore che, invece di portare la singola dose si presenta al cliente con 13 l'intero carico e con pluralità di sostanze, assumendo rischi del tutto sproporzionati per cedere una o poche dosi all'assuntore. Coerente e logica appare, pertanto, la conclusione che i due imputati stessero confezionando lo stupefacente con il materiale poi sequestrato, e che il NS dovesse poi portare altrove il carico tagliato e/o confezionato. Ricordano ancora i giudici di appello che dalla sentenza di primo grado si evince con chiarezza come la p.g. operante, entrata nel palazzo, vide direttamente il NS allontanarsi dall'appartamento del Di CO (fu visto sì sull'uscio, come rileva il ricorrente, ma nella fase in cui era in allontanamento).
5. Va evidenziato che, nel denunciare "a raffica" tutti i possibili vizi di legitti- mità da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, il ricorrente parla anche di "travisamento dei fatti" (così in rubrica i primi due motivi di ricorso). Non pare superfluo, allora, ricordare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consi- derazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'o- missione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da ren- dere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame par- cellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrap- porre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei pre- cedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inaminissibili, perché non con- sentite, le doglianze del ricorrente riguardanti presunti "travisamenti del fatto" 14 Peraltro, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), anche il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argo- mento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 60€ cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisa- mento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata deci- sione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto il giudizio di congruità della pena irrogata dal primo giudice è sorretto da motivazione non viziata in diritto né inficiata da mani- festa illogicità, stante il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'impu- tato, desumibile anche dai precedenti penali. Parimenti immune da censure è il diniego delle circostanze attenuanti generi- che, che poggia sull'assenza di specifici elementi positivi posti a fondamento dell'istanza e sui precedenti penali dei quali è gravato l'imputato. 15 Come si legge in sentenza, la difesa scredita corne risalenti i precedenti dell'imputato, ma l'art. 62bis cod. pen. impedisce il riconoscimento delle dette attenuanti anche in caso di incensuratezza, e a maggior ragione in caso di gravi precedenti come quelli ascritti all'odierno ricorrente (una grave violenza sessuale di gruppo, un furto e, nel 2010, un riciclaggio continuato, segno di indubbia inse- rimento in contesto criminale limitrofo e connesso a reati predatori). Quanto agli elementi attuali ed endoprocessuali, quali una pur tardiva resipi- scenza, niente da evidenziare, tutt'altro, anche con la scelta processuale di insi- stere per ammettere una prova palesemente inutilizzabile. I giudici di appello, che sottolineano anche la tardività della resipiscenza, of- frono dunque anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. una motivazione immune dalle generiche censure proposte, dando atto di ritenere condivisibile la scelta del primo giudice. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, NI e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 7. Infine, inammissibile appare la proposta questione in ordine alla confisca del danaro. Ed invero, legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto di non rispondere alla questione, proposta solo con i motivi nuovi e aggiunti proposti nell'interesse dell'odierno ricorrente dall'Avv. Nicola Quaranta con atto del 12/5/2023 che risulta depositato il 16/5/2023. 16 Con l'atto di appello dell'11/7/2022 a firma dell'Avv. Giuseppe Stefano Per- rone, infatti, la questione non era stata devoluta. Sul punto va ancora una volta ribadito il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, che la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in prece- denza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di defini- zione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impu- gnare;
conf. Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv. 230281). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alle- ghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere am- messa l'introduzione di censure nuove con le quali si intenda allargare l'ambito del "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini tassativi previsti per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294). I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; conf. Sez. 2, n. 1417 dell'11.10.2012, dep. 2013, Rv. 254301). Il che non è quanto avvenuto nel caso in esame. Dunque, il motivo sulla confisca del danaro è inammissibile non essendo stato devoluto alla cognizione della Corte territoriale dovendosi ribadire che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). 17 12 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Presidente Il Consigliere estenspre EN Pezzella Francesco Maria Ciampi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,T 29/05/2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 18
udita la relazione svolta dal Consigliere VI EZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito il difensore avvocato PERRONE GIUSEPPE STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di DI SO VI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la sentenza con cui il 11 luglio 2022 il GUP del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'odierno ricorrente EN Di CO, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva, con la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 33.000 di multa avendolo rico- nosciuto colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. 73, comma 1 e comma 4, - d.P.R. 309/90 perché, in concorso con NS AB, per il quale si è proceduto separatamente, senza le autorizzazioni di cui all'art. 17 del predetto testo norma- tivo e al di fuori dei casi di cui agli att. 75 e 76 del medesimo, illecitamente dete- nevano oltre 10 chilogrammi di hashish e 445 grammi di cocaina. In Lucera il 19/4/2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Di CO, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto laddove la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la censura avverso l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato la richiesta di acquisizione della nota del dottor Luigi Raviele prodotta dalla difesa, violando specifiche norme, con mo- tivazione che si assume essere carente ed illogica. - -Il primo giudice si ricorda in ricorso aveva ritenuto che la richiesta di produzione documentale avanzata in data 11 luglio 2022 dopo la richiesta di am- missione al giudizio abbreviato c.d. puro, prima che il giudice ammettesse il rito speciale, fosse incompatibile con le richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, evidenziando che la definizione processuale attraverso il rito prescelto dalla difesa era espressamente "allo stato degli atti”. Si sottolinea che si trattava di un elemento probatorio dirimente in quanto il dottor Raviele tendeva ad evidenziare nel suo scritto come il residuo di stupefa- cente rinvenuto sparso nella cucina dell'abitazione di Di CO EN fosse to- talmente diverso, come principio attivo, rispetto a quello rinvenuto nella busta multicolore che il coimputato NS AB recava con sé quando fu fermato. Si trattava, pertanto, di un'esigenza probatoria assoluta e quindi di un caso rientrante in quello stesso articolo 441, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dal giudicante. 2 A sostegno della tesi che in ogni caso si potessero produrre documenti ancora in quella fase il ricorrente richiama i dicta di Sez. 6 n. 44419/2015. Sez. 2 n. 8527/2010 e Sez. 1 n. 13739/2020. Si censura il diniego della Corte barese evidenziando che la nota del dottor Raviele era stata depositata prima che il giudice si pronunciasse sulla richiesta di abbreviato e come la mancata acquisizione di tale documento abbia portato ad un'irrimediabile confusione in ordine alla valutazione dei reperti e ad un più gene- rale travisamento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, sempre sotto il cumulativo profilo della violazione di legge nonché della mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e del travisamento del fatto, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato male interpretando gli elementi pro- batori emersi dagli atti, con particolare rilievo alla circostanza che una corretta lettura del LASS avrebbe consentito di rilevare che la sostanza rinvenuta nella busta multicolore e i residui di cocaina trovati a casa del ricorrente appartenevano a due partite differenti per qualità e composizione, avendo due principi attivi no- tevolmente diversi. Inoltre, a casa del Di CO non furono mai trovate tracce di hashish (laddove, invece, nella busta multicolore ce n'erano ben 10 chili), o del confezionamento di tale sostanza. Nessun teste ha poi mai riferito di avere visto il Di CO avere la disponibilità della busta multicolore, mentre due testi escussi ai sensi dell'articolo 391-ter cod. proc. pen. ebbero a riferire di avere visto accedere al civico numero 21 di via De Nicola il NS portando con sé la busta in que- stione. E allora il brevissimo lasso temporale intercorso tra l'ingresso di quest'ul- timo all'interno del condominio dove abitava il Di CO e l'intervento delle forze dell'ordine porterebbe con certezza ad escludere quanto asserito in sentenza, cioè che sarebbe stato il Di CO ad approntare le confezioni rinvenute nella borsa. Ancora, la chiusura delle confezioni presenti nella borsa era stata effettuata con nastro adesivo rosso, mentre il nastro adesivo rinvenuto a casa del ricorrente era di colore marrone. Il ricorrente lamenta, poi, che dagli atti del processo non emerga dove sia stato prelevato il campione numero 3, ossia quello relativo allo stupefacente as- seritamente rinvenuto all'interno dell'abitazione del Di CO. I manoscritti rinvenuti all'interno della borsa della moglie del Di CO, con- tenenti nomi e cifre, altro non sarebbero che i pagamenti effettuati presso il ne- gozio di bomboniere e presso il locale ove si sarebbe dovuta svolgere la prima comunione della figlia del ricorrente. E quindi l'elenco era semplicemente un elenco di invitati. 3 La somma di denaro rinvenuta -secondo la tesi proposta in ricorso- era, in- vece, provento della lecita attività esercitata dal ricorrente che è un commerciante di auto usate. Trascurate dai giudici di appello sarebbero state le concordi dichiarazioni degli imputati tese ad accreditare la tesi che il NS si era recato a casa del Di CO per vendere alcuni grammi di cocaina, senza, peraltro, mai entrare all'interno dell'abitazione ma trattenendosi sull'uscio della stessa. Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado in maniera acritica, senza valutare le doglianze proposte dalla difesa e limi- tandosi a ricostruire la vicenda sulla scorta dell'annotazione di PG. Si sarebbe, perciò, operato un cattivo governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che vuole essere onere dell'accusa provare il fine di spaccio (in particolar modo si richiamano i dicta di Sez. 6 n. 26738/2020 e Sez. 6 n. 26216/2023. Nel caso che ci occupa ritiene il ricorrente che l'uso personale della cocaina rinvenuta nell'abitazione del Di CO sarebbe sorretto da plurimi elementi di prova tra cui lo stato di tossicodipendenza dell'odierno ricorrente iscritto al SERT.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di determina- zione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che nemmeno una parola sia stata spesa in merito alle eccessività della pena riconosciuta in continuazione per la detenzione dell'hashish. E in merito al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche vi sarebbe una motivazione che non può che essere considerata apparente e che non tiene in debito conto la personalità dell'imputato, il quale annovera si precedenti penali ma non specifici e anche risalenti nel tempo, com'era stato evidenziato nell'atto d'ap- pello. La sentenza sarebbe anche censurabile laddove non risponde alle esplicite censure di omessa applicazione del principio di proporzionalità tra pena detentiva e pena pecuniaria nonché quella in ordine alla confisca del danaro su cui neppure un solo rigo di motivazione è stato speso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta le conclusioni poi rassegnate alla pubblica udienza. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, va rilevato che, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - C1), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge pe- nale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la con- traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato spe- cificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con pun- tuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 30) hanno chiarito che: Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della mo- tivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inam- missibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente - manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non 5 potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugna- zione, al fine di estrarre da! coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere consi- derato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, DO ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Sempre Sez. Unite Filardo a pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, DO, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evi- denzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la de- duzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati speci- ficamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..»>> Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 6 3. Il primo motivo, oltre che inammissibile in quanto aspecifico (stante il promiscuo richiamo alle lett. b, e nella sua triplice declinazione c, dell'art. 606 co. 1 cod. proc. pen.). lo è anche per la sua manifesta infondatezza.
3.1. Ed invero, va ribadito che la richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco", di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen. (come nella specie avanzata dal ri- corrente), comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente;
ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successiva- mente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694 - 01 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di produzione dei verbali delle indagini difensive, effettuata, come nel caso che ci occupa, dopo la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e prima dell'ammissione allo stesso). Come ricorda Sez. 4 n. 51950/2016 - alla cui condivisibile motivazione si rimanda- la questione di diritto sottesa al suddetto motivo di ricorso riguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, valido anche per la parte privata (cfr. Corte cost. sent. nn. 238/1991, 16/1994, nonché ord. n. 245/2005) con l'altrettanto generale principio del giudizio abbreviato come giudi- zio caratterizzato dalla rinuncia al diritto alla prova. Il rito abbreviato "ordinario", disciplinato dall'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., infatti, è di per sé caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, "allo stato degli atti" e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della de- cisione cui il rito stesso viene condizionato. Ne consegue che, una volta richiesto il rito speciale nella configurazione "secca" del comma 1, nessuna prova, docu- mentale od orale, può essere acquisita. La richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la "res iudicanda".
3.2. Sul tema si registra una giurisprudenza unanime da parte di questa Corte di legittimità nel senso di ritenere non introducibili nel giudizio, una volta richiesto 7 il rito speciale, nuove prove afferenti alla ricostruzione storica del fatto e all'attri- buibilità del reato all'imputato Si registra, invece, una chiara divaricazione, quanto alla possibilità che ven- gano portati all'attenzione del giudice dell'abbreviato ed utilizzati per la decisione documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità, sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici o la quantificazione della pena. Vi è, infatti, un orientamento maggiormente restrittivo secondo cui anche la produzione di qualsivoglia documento ben può avvenire prima» della richiesta di giudizio abbreviato, ma non «dopo» la richiesta dello stesso (Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020-01 in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, è stata ritenuta non utilizzabile la produzione documentale, attestante l'avvenuto pagamento del de- bito tributario, depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato;
Sez. 4 n. 6969 del 20/11/2012, dep. 2013, Carani, Rv. 254478 in una fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod. pen., è stata ritenuta tardiva la produzione documentale, attestante il risarcimento del danno, deposi- tata all'udienza successiva a quella nella quale era stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato;
Sez. 5, n. 6777 del 09/02/2006, Paolone, Rv.233829; Sez. 1, n. 3485 del 22/01/1991, Mureddu, Rv. 187106 - 01) A tale opzione ermeneutica si è contrapposta quella secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e bene- fici, come si desume dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato dell'art. 441 cod. proc. pen.), secondo cui, ai fini delle conclusioni, le parti possono utiliz- zare anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della di- scussione" (così Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Pescantin, Rv. 278975 – 01 in una fattispecie in cui, procedendosi nei confronti dell'imputato per tentato omici- dio, è stata ritenuta legittimamente acquisita, pur dopo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, la documentazione medica inerente le lesioni subite dalla persona offesa;
conf. Sez. 2, n. 4014 del 02/10/1992, dep. 1993, Russo, Rv. 195013 - 01 che ha ritenuto essere nel giudizio abbreviato consentita l'acquisizione di prova documentale dell'intervenuto risarcimento dei danno, sia al fine di ottenere l'ap- plicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., sia al fine di resistere alle pretese risarcitorie della parte civile;
Sez. 2, n. 1996 del 02/12/1991, dep. 1992, Traditi, Rv. 189156 - 01 in una fattispecie in cui il g.i.p. aveva ritenuto inammissibile la produzione di una sentenza da parte dell'imputato che chiedeva ૪ il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con tale sentenza e quelli oggetto del giudizio abbreviato e la Corte ha censurato la decisione del predetto giudice, osservando anche, a sostegno del principio di cui in massima, che la pos- sibilità di produzioni "non devianti" sembra altresì desumibile dal disposto dell'art. 441 cod. proc. pen. che stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, da queste escludendo quelle di cui agli artt. 422 e 423, ma non quella di cui all'art. 421 comma 3, in relazione all'art. 419, 2, cod. proc. pen.). Il Collegio ritiene che sia maggiormente aderente al dettato normativo e vada pertanto rapportato tale ultimo filone giurisprudenziale. Nello stesso senso, peraltro, si è orientata la Corte territoriale nel caso che ci occupa, che, dunque, si è confrontata criticamente con la tesi della difesa che anche in quella sede si doleva del mancato ingresso della relazione tecnica del dottor Raviele dopo l'ammissione del rito abbreviato, lamentando che fossero state disattese sia le disposizioni normative in materia, e con il richiamto dictum della sopra ricordata Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Pescantin, Rv. 278975-01). Ebbene, la Corte barese, con motivazione logica e congrua, ha evidenziato a peg. 2 del provvedimento impugnato che nella nota del consulente tecnico di cui si chiedeva l'acquisizione, sebbene con argomentazioni di natura tecnica, si ope- rava un'attività chiaramente valutativa proprio ai fini della ricostruzione del fatto storico, e pertanto l'ingresso andava anticipato al momento precedente la richiesta del rito abbreviato, oppure andava posto come condizione per l'ammissione dello stesso. Operando correttamente nel solco delle ricordate coordinate ermeneutiche, la Corte barese, dunque, ha rigettato la censura che viene qui reiterata tout court - e che perciò si palesa manifestamente infondata evidenziando che a seguito della richiesta di abbreviato non condizionato, correttamente il primo giudice ha negato ingresso alla relazione tecnica di parte (a contenuto valutativo, ai fini della ricostruzione del fatto storico) presentata dalla difesa. Peraltro, correttamente, il Gup aveva rilevato nella propria sentenza (cfr. pag. 2) e va qui ribadito che la richiesta di deposito di una nota del consulente di parte non può equipararsi a quella di un documento in quanto non si tratta di un'attività meramente materiale priva di contenuto di indagine (cfr. la richiamata Sez. 5, n. 40887 del 26/09/2011 Egusquiza Alcantara Rv. 251534 - 01 che ha ritenuto non acquisibile nel giudizio abbreviato la relazione autoptica depositata dopo l'instaurazione del rito dal consulente tecnico incaricato dal pubblico mini- stero nel corso delle indagini preliminari, non trattandosi di un documento formato al di fuori del procedimento ovvero del risultato differito dell'incarico di consulenza, 9 atteso che la relazione non si esaurisce in una attività meramente materiale priva di contenuto di indagine). Condizione perché il documento sia tale e sia acquisibile fino all'udienza di discussione dinanzi al giudice dell'abbreviato è, dunque, che:
1. risulti material- mente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
2. che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento (Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari Rv. 213606 - 01). Caratteristiche che, senz'altro, non connotano la nota del dr. Raviele. Immune da censure appare, pertanto, la decisione impugnata laddove ha ritenuto corretta la mancata inclu- sione della stessa nel materiale probatorio da utilizzare per la decisione.
3.3. Per completezza espositiva va rilevato che, ovviamente, l'imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facoltà, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., come pure di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice d'appello, del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibatti- mentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. Tali poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppon- gono affatto un diritto dell'imputato all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria "assoluta". Come già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 23706 del 10/04/2006, Cervone, Rv. 235186) l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato anche a prescindere dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita - non è di per sé legittimato a dolersi della mancata attiva- zione di tali poteri (ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova). E' stato chiarito, in proposito, che, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibatti- mento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono pre- siedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizio- nale (così Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845 - 01 che ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di docu- mentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.). Ciò non comprime il diritto di difesa dell'imputato, anche se già ammesso al rito speciale, il quale - nell'ipotesi di modificazioni dell'imputazione ai sensi dell'art. 10 423 cod. proc. pen. - può rinunciare al giudizio abbreviato alla stregua della disci- plina prevista dall'art. 441 bis, quando si sia proceduto ai sensi dell'art. 438, comma 5, ovvero ad integrazione istruttoria officiosa ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. E anche qualora non si addivenga a simili radicali variazioni incidenti sull'imputazione, sicché manchi la possibilità di recedere dal rito speciale, la difesa resta garantita dal procedimento in contraddittorio. Infatti, è stato osservato es- sere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell'ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato "ope iudicis", dovendosi escludere l'irragionevolezza della di- versa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non an- che gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandinmarte, Rv. 277949 - 05).
3.4. Il principio sopra affermato, in base al quale la produzione di documenti deve avvenire «prima» della richiesta di giudizio abbreviato, opera anche nel caso in cui la documentazione che si intenda produrre rappresenti l'esito di investiga- zioni difensive. - —Ed invero come ricorda la sopra richiamata Sez. 4 n. 51950/2016 è indubbio che le indagini difensive sono di per sé compatibili con il giudizio abbre- viato. La Corte costituzionale, fin dalle prime pronunce di poco successive all'en- trata in vigore della legge n. 397 del 2000, ne ha affermato l'utilizzabilità a fini decisori nel procedimento speciale previsto dagli artt. 438 e seg. cod. proc. pen. (cfr. la sentenza n. 115 del 2001, nonché le ord. n. 57 e 245 del 2005); d'altra parte, è indubbio che la difesa, in forza dell'art. 391 bis cod. proc. pen., per l'ap- punto introdotto dalla citata legge n. 397 del 2000, ha facoltà di raccogliere in ogni stato e grado del procedimento elementi favorevoli all'imputato, per poi produrli davanti al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato. Tuttavia, ferma restando la suddetta compatibilità, dalla lettura coordinata degli artt. 415-bis, 419 comma 3 e art. 391-octies cod. proc. pen. con il citato art. 321 bis cod. proc. pen. si evince che il difensore ha facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso dell'udienza preliminare, fino all'inizio della di- scussione ex art.421 cod. proc. pen., cioè nel termine coincidente per richiedere il giudizio abbreviato. Ne consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen- tati prima della richiesta di giudizio abbreviato, possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell'udienza 11 preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedi- mento attraverso il modulo alternativo del giudizio abbreviato. Resta inteso che, anche in caso di presentazione dei risultati delle indagini difensive prima della richiesta di giudizio abbreviato, come il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare (ord. n. 245 del 2005), a ciascuna delle parti «va comun- que assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sor- presa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie». In altri termini, nella lettura adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, nel senso che la posizione del pubblico ministero va riequilibrata ri- spetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo attra- verso l'espletamento delle indagini previste dall'art. 419 comma 3 cod. proc. pen.; se, invece, i risultati delle indagini difensive vengono prodotti all'udienza prelimi- nare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'im- pianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. In questo modo, come già rilevato da questa Corte (Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, P.M. in proc. Reucci, Rv. 240779) non viene messo in crisi né il ca- rattere fondamentale del giudizio abbreviato, che è quello che privilegia l'apporto probatorio unilaterale, e neppure il principio del contraddittorio, proprio perché il PM, a fronte dell'apporto probatorio difensivo, ha sempre la possibilità di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa. Ancora, successivamente è stato ribadito che, in tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a con- dizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'am- missione al rito speciale;
ne consegue che nell'ipotesi di giudizio abbreviato a se- guito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017 Orsini, Rv. 269344 -01). In definitiva, per le ragioni che precedono, con motivazione che appare im- mune dai vizi denunciati, va ribadito che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia all'udienza dell'11/7/2022 non ha affatto violato gli artt. 438 e 391-octies cod. proc. pen. laddove non ha acquisito al fascicolo processuale la 12 relazione del dr. Raviele che la difesa chiedeva di produrre, proprio perché la ri- chiesta di produzione è stata fatta «dopo» la presentazione della richiesta di am- missione al giudizio abbreviato.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non solo perché anch'esso aspecifico e generico, ma anche perché riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito, non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di di- ritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Lo stesso, inoltre, è chiaramente volto a prefigurare una ri- valutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come già la sentenza di primo grado avesse ben ricostruito le fasi del controllo presso l'abitazione del Di CO, con il NS AB, coimputato, che veniva visto allontanarsi rapidamente dall'abitazione col borsone che conteneva lo stupefa- cente in sequestro. I giudici di appello, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, danno atto di ritenere che le dinamica emergente dalla sentenza impu- gnata sia del tutto logica e coerente con le evidenze acquisite, ovvero le tracce di stupefacente rinvenute nella cucina del Di CO, del tutto compatibili per tipologia di sostanza e qualità con quella contenuta all'interno della borsa multicolore rin- venuta nel possesso del NS, con la quale si dava alla fuga dall'abitazione dell'odierno ricorrente una volta sorpresi i due dai militari operanti. La sentenza impugnata si è confrontata, confutandola motivatamente, con la tesi difensiva che nega la compatibilità delle sostanze rinvenute, sulla base delle sopra ricordate conclusioni del suo consulente tecnico. In proposito si é sottoli- neato nel provvedimento di cui ci si occupa come, al di là della ricordata inutiliz- zabilità della nota del dr. Raviele, si tratti di tesi del tutto illogica, avendo più volte il difensore affermato che il NS si trovava presso il Di CO per cedere stu- pefacente da assumere personalmente da parte dell'imputato ed apparendo, per- ciò, evidente l'illogicità di uno spaccio da strada che avverrebbe "a domicilio" e con lo spacciatore che, invece di portare la singola dose si presenta al cliente con 13 l'intero carico e con pluralità di sostanze, assumendo rischi del tutto sproporzionati per cedere una o poche dosi all'assuntore. Coerente e logica appare, pertanto, la conclusione che i due imputati stessero confezionando lo stupefacente con il materiale poi sequestrato, e che il NS dovesse poi portare altrove il carico tagliato e/o confezionato. Ricordano ancora i giudici di appello che dalla sentenza di primo grado si evince con chiarezza come la p.g. operante, entrata nel palazzo, vide direttamente il NS allontanarsi dall'appartamento del Di CO (fu visto sì sull'uscio, come rileva il ricorrente, ma nella fase in cui era in allontanamento).
5. Va evidenziato che, nel denunciare "a raffica" tutti i possibili vizi di legitti- mità da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, il ricorrente parla anche di "travisamento dei fatti" (così in rubrica i primi due motivi di ricorso). Non pare superfluo, allora, ricordare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consi- derazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'o- missione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da ren- dere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame par- cellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrap- porre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei pre- cedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inaminissibili, perché non con- sentite, le doglianze del ricorrente riguardanti presunti "travisamenti del fatto" 14 Peraltro, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), anche il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argo- mento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 60€ cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisa- mento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata deci- sione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto il giudizio di congruità della pena irrogata dal primo giudice è sorretto da motivazione non viziata in diritto né inficiata da mani- festa illogicità, stante il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'impu- tato, desumibile anche dai precedenti penali. Parimenti immune da censure è il diniego delle circostanze attenuanti generi- che, che poggia sull'assenza di specifici elementi positivi posti a fondamento dell'istanza e sui precedenti penali dei quali è gravato l'imputato. 15 Come si legge in sentenza, la difesa scredita corne risalenti i precedenti dell'imputato, ma l'art. 62bis cod. pen. impedisce il riconoscimento delle dette attenuanti anche in caso di incensuratezza, e a maggior ragione in caso di gravi precedenti come quelli ascritti all'odierno ricorrente (una grave violenza sessuale di gruppo, un furto e, nel 2010, un riciclaggio continuato, segno di indubbia inse- rimento in contesto criminale limitrofo e connesso a reati predatori). Quanto agli elementi attuali ed endoprocessuali, quali una pur tardiva resipi- scenza, niente da evidenziare, tutt'altro, anche con la scelta processuale di insi- stere per ammettere una prova palesemente inutilizzabile. I giudici di appello, che sottolineano anche la tardività della resipiscenza, of- frono dunque anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. una motivazione immune dalle generiche censure proposte, dando atto di ritenere condivisibile la scelta del primo giudice. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, NI e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 7. Infine, inammissibile appare la proposta questione in ordine alla confisca del danaro. Ed invero, legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto di non rispondere alla questione, proposta solo con i motivi nuovi e aggiunti proposti nell'interesse dell'odierno ricorrente dall'Avv. Nicola Quaranta con atto del 12/5/2023 che risulta depositato il 16/5/2023. 16 Con l'atto di appello dell'11/7/2022 a firma dell'Avv. Giuseppe Stefano Per- rone, infatti, la questione non era stata devoluta. Sul punto va ancora una volta ribadito il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, che la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in prece- denza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di defini- zione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impu- gnare;
conf. Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv. 230281). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alle- ghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere am- messa l'introduzione di censure nuove con le quali si intenda allargare l'ambito del "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini tassativi previsti per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294). I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, co. 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/9/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; conf. Sez. 2, n. 1417 dell'11.10.2012, dep. 2013, Rv. 254301). Il che non è quanto avvenuto nel caso in esame. Dunque, il motivo sulla confisca del danaro è inammissibile non essendo stato devoluto alla cognizione della Corte territoriale dovendosi ribadire che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). 17 12 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Presidente Il Consigliere estenspre EN Pezzella Francesco Maria Ciampi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,T 29/05/2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 18