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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 05.11.2025 ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2597/25 R.G.
promossa da
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via
Guardia della Carvana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Rossella Indelicato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Per_1 di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
[...]
Catania, presso l' Ufficio legale distrettuale
Con ricorso depositato il 17.03.2025 ha impugnato la richiesta di Parte_1 restituzione somme notificata il 27.02.2025, con la quale l' ha chiesto la CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, su pensione CAT INVCIV n. 044-
210007294512 per il periodo febbraio 2025 per l'importo di euro 542,02.
Il ricorrente deduceva la presunta illegittimità della richiesta, considerato che, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria diversamente da quanto sancito ex art. 2033 c.c., la ripetizione dell'indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, per come disposto dall'art. 52 L. 88/89, come interpretato autenticamente dall'art. 13, l. n. 412/1991, e che, nel caso di specie, non si sarebbe in presenza di dolo dell'accipiens. Deduceva inoltre la presunta violazione dell' art. 3, comma 10, del d.l. n. 173/1988, conv. In L 291/88. Concludeva chiedendo al Giudice adito “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato, nonché gi atti prodromici, connessi e susseguenti, per violazione art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13
L. n. 412/1991 e art. 2033 c.c. e art. 3 D.Lgs n. 173/88 attesa la non addebitabilità al ricorrente della erogazione non dovuta vista la situazione a quel tempo sussistente quale idonea a generare l'affidamento sulle somme ricevute.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, spiegando ampie CP_1 difese con riguardo alla legittimità del provvedimento di recupero e concludeva chiedendo la conferma dell'indebito impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. e delegando questo Giudice per la definizione della controversia.
Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c nel rispetto della superiore normativa;
indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle difese dell' resistente è emerso CP_1 che l'indebito rilevato sulla pensione INVCIV n. 07294512 di cui era titolare il ricorrente, origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 29/01/2025 eseguito in esito al verbale sanitario del 23 gennaio 2025, contrassegnato dal n. domus
9038000521624 nel quale la Commissione Medica ha riconosciuto il sig. Pt_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71.
Data decorrenza: 23/01/2025”.
Dal predetto provvedimento di ricostituzione è derivata la revoca dell'indennità di accompagnamento da 02/2025, con consequenziale debito pari ad € 542,02.
Pag. 2 di 5 Risulta documentato che il verbale sanitario è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 14/02/2025 (cfr. comunicazione in all.) e anche l'indebito risulta essere stato ritualmente notificato al ricorrente in data 27/02/2025 (cfr. doc.ne in all.).
Risulta, pertanto, una piena conoscenza del ricorrente dell'esito del verbale di visita e della carenza del requisito sanitario con decorrenza 23.01.2025, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art 2033 c.c. occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema dell'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art 2033 c.c. e piuttosto deve “ darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Una volta che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale la giurisprudenza di questa Corte ha individuato in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a secondo che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici incollocazione, disoccupazione)o a questioni di altra natura (come l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo cui (Cass 16080 del 2020;
Cass 11921 del 2025;Cass. N. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generale affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito
Pag. 3 di 5 connesso al venir meno del requisito sanitario (art 37 com 8 L 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica., mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018) sentenza Cassazione 20 maggio 2021 n.13916 ( si veda anche Corte di Appello di Catania n. 833 pubblicata il 19.07.2023)
La disciplina dell'indebito assistenziale, pertanto, muta a seconda delle ragioni che hanno dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare- in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimenti di revoca;
il sistema normativo cosi interpretato è conforme all'art 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca,, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (cass. Civ. Sz IV
19.12.2019 n. 34013).
Si osserva inoltre che la Cassazione di recente nella sentenza n. 24180 del 04.08.2022 ha precisato che “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data del provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente,, salo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistono le condizioni di un legittimo affidamento…”.
Nel caso in esame risulta che il verbale sanitario è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 14/02/2025 e dunque il sign era ben era a Parte_1 conoscenza della perdita del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue che non è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione di indennità di accompagnamento dalla sopra citata data.
Pag. 4 di 5 Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento cui il ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario il diritto del ricorrente dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente cosi come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte dello stesso a percepire l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato.
Quanto alle spese processuali avuto riguardo alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, cosi statuisce;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma dell'indebito impugnato.
spese compensate;
Così deciso in Catania, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 05.11.2025 ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2597/25 R.G.
promossa da
( ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Via
Guardia della Carvana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Rossella Indelicato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Per_1 di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
[...]
Catania, presso l' Ufficio legale distrettuale
Con ricorso depositato il 17.03.2025 ha impugnato la richiesta di Parte_1 restituzione somme notificata il 27.02.2025, con la quale l' ha chiesto la CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, su pensione CAT INVCIV n. 044-
210007294512 per il periodo febbraio 2025 per l'importo di euro 542,02.
Il ricorrente deduceva la presunta illegittimità della richiesta, considerato che, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria diversamente da quanto sancito ex art. 2033 c.c., la ripetizione dell'indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, per come disposto dall'art. 52 L. 88/89, come interpretato autenticamente dall'art. 13, l. n. 412/1991, e che, nel caso di specie, non si sarebbe in presenza di dolo dell'accipiens. Deduceva inoltre la presunta violazione dell' art. 3, comma 10, del d.l. n. 173/1988, conv. In L 291/88. Concludeva chiedendo al Giudice adito “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato, nonché gi atti prodromici, connessi e susseguenti, per violazione art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13
L. n. 412/1991 e art. 2033 c.c. e art. 3 D.Lgs n. 173/88 attesa la non addebitabilità al ricorrente della erogazione non dovuta vista la situazione a quel tempo sussistente quale idonea a generare l'affidamento sulle somme ricevute.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, spiegando ampie CP_1 difese con riguardo alla legittimità del provvedimento di recupero e concludeva chiedendo la conferma dell'indebito impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. e delegando questo Giudice per la definizione della controversia.
Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c nel rispetto della superiore normativa;
indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle difese dell' resistente è emerso CP_1 che l'indebito rilevato sulla pensione INVCIV n. 07294512 di cui era titolare il ricorrente, origina da provvedimento centralizzato di ricostituzione del 29/01/2025 eseguito in esito al verbale sanitario del 23 gennaio 2025, contrassegnato dal n. domus
9038000521624 nel quale la Commissione Medica ha riconosciuto il sig. Pt_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71.
Data decorrenza: 23/01/2025”.
Dal predetto provvedimento di ricostituzione è derivata la revoca dell'indennità di accompagnamento da 02/2025, con consequenziale debito pari ad € 542,02.
Pag. 2 di 5 Risulta documentato che il verbale sanitario è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 14/02/2025 (cfr. comunicazione in all.) e anche l'indebito risulta essere stato ritualmente notificato al ricorrente in data 27/02/2025 (cfr. doc.ne in all.).
Risulta, pertanto, una piena conoscenza del ricorrente dell'esito del verbale di visita e della carenza del requisito sanitario con decorrenza 23.01.2025, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art 2033 c.c. occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema dell'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art 2033 c.c. e piuttosto deve “ darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Una volta che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale la giurisprudenza di questa Corte ha individuato in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a secondo che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici incollocazione, disoccupazione)o a questioni di altra natura (come l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo cui (Cass 16080 del 2020;
Cass 11921 del 2025;Cass. N. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generale affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito
Pag. 3 di 5 connesso al venir meno del requisito sanitario (art 37 com 8 L 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica., mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018) sentenza Cassazione 20 maggio 2021 n.13916 ( si veda anche Corte di Appello di Catania n. 833 pubblicata il 19.07.2023)
La disciplina dell'indebito assistenziale, pertanto, muta a seconda delle ragioni che hanno dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare- in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimenti di revoca;
il sistema normativo cosi interpretato è conforme all'art 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca,, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (cass. Civ. Sz IV
19.12.2019 n. 34013).
Si osserva inoltre che la Cassazione di recente nella sentenza n. 24180 del 04.08.2022 ha precisato che “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data del provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente,, salo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistono le condizioni di un legittimo affidamento…”.
Nel caso in esame risulta che il verbale sanitario è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 14/02/2025 e dunque il sign era ben era a Parte_1 conoscenza della perdita del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue che non è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione di indennità di accompagnamento dalla sopra citata data.
Pag. 4 di 5 Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento cui il ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario il diritto del ricorrente dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente cosi come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte dello stesso a percepire l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato.
Quanto alle spese processuali avuto riguardo alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, cosi statuisce;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma dell'indebito impugnato.
spese compensate;
Così deciso in Catania, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Trovato
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