Art. 3.
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.
L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facolta' di cui ai precedenti articoli.
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.
L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facolta' di cui ai precedenti articoli.