Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Gianluca Greco.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Greco.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• I coniugi stabiliscono di optare per il regime dell'affido condiviso, rimanendo il figlio minore Per_1 collocato prevalentemente con la madre e presso la residenza di Cerveteri (RM), Via Fosso del Cecio, 14D e permanendo la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con tutti i diritti e doveri che la legge prevede e ordina e, comunque, con la più ampia facoltà per il padre, previo accordo telefonico con la madre, di vedere quotidianamente il figlio e portarlo con sé, compatibilmente con le esigenze personali, gli impegni lavorativi dei coniugi e, soprattutto, in ragione delle prevalenti esigenze del minore;
• Le parti, nella denegata ipotesi in cui sorgessero disaccordi in merito al diritto di visita del padre ed alla modalità di gestione delle frequentazioni con il figlio , fin d'ora si stabiliscono le seguenti modalità Per_1 di incontro con il minore: PRIMA SETTIMANA D SE - nei periodi scolastici, il Sig. , CP_1 tutti i lunedì prenderà all'uscita di scuola e lo terrà per il giorno seguente (martedì), Per_1 riaccompagnandolo a scu ercoledì mattina, mentre la madre riprenderà all'uscita di scuola Per_1 del mercoledì, tenendolo con sé fino al venerdì, allorquando il padre lo riprenderà da scuola (ore 16:00) e lo terrà dal venerdì fino al lunedì, riaccompagnandolo a scuola;
SECONDA SETTIMANA DEL MESE
Per_1 mercoledì accompagnandolo a scuola mentre il padre lo ri erà, sempre nel giorno di mercoledì dall'uscita di scuola e lo terrà il giovedì, accompagnandolo il venerdì mattina a scuola. La madre nel giorno di venerdì riprenderà all'uscita di scuola e lo terrà il sabato e la domenica e lo riaccompagnerà il
Per_1 lunedì mattina a scuola;
TERZA SETTIMANA DEL MESE - nei periodi scolastici, il Sig. , CP_1 tutti i lunedì prenderà all'uscita di scuola e lo terrà per il giorno seguen
Per_1 riaccompagnandolo a scuola il mercoledì mattina, mentre la madre riprenderà all'uscita di scuola
Per_1 del mercoledì, tenendolo con sé fino al venerdì, allorquando il padre lo ripren scuola (ore 16:00) e lo terrà dal venerdì fino al lunedì, riaccompagnandolo a scuola;
QUARTA SETTIMANA DEL MESE
- sempre nei periodi scolastici, il lunedì, la madre prenderà all'uscita di scuola e lo terrà fino al
Per_1 mercoledì accompagnandolo a scuola mentre il padre lo riprenderà, sempre nel giorno di mercoledì dall'uscita di scuola e lo terrà il giovedì, accompagnandolo il venerdì mattina a scuola. La madre nel giorno di venerdì riprenderà all'uscita di scuola e lo terrà il sabato e la domenica e lo riaccompagnerà il
Per_1 lunedì mattina a scuo isiedera in via prevalente Nei periodi non scolastici le parti manterranno il medesimo piano di frequentazione tuttavia invece di accompagnare il minore a scuola per poi riprenderlo da scuola, i genitori lo prenderanno o lo accompagneranno a casa- nei periodi di vacanza scolastica,
Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni e festività alternate, il giorno 24 dicembre fino al mattino successivo con un genitore ed il 25 dicembre fino al mattino successivo con l'altro genitore, allo stesso modo il giorno 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro genitore, così alternativamente il giorno 6 gennaio e sempre ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì in Albis;
- infine trascorrerà con il padre, consecutivamente 7 giorni, preventivamente
Per_1 concordati con la madre, durante il periodo invernale e 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, sempre da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative dei ricorrenti e le esigenze del minore;
- trascorrerà nel giorno del suo
Per_1 compleanno il pranzo o la cena con i rispettivi genitori;
Il citat petto, è da ritenersi indicativo e flessibile, quindi, modificabile di comune accordo dai coniugi;
• i coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascessero problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, l'indirizzo scolastico o comunque le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del minore;
• il Signor corrisponderà alla coniuge, a mezzo bonifico bancario o in alternativa con CP_1 altro mezz ro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 250,00, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
i Per_1 coniugi p eranno, inoltre, ciascuno in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia. Si precisa che le SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI sono suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e di università, eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola non in giornata;
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, centri estivi, colonie, abbonamento presso il lido marino per il periodo delle vacanze scolastiche estive, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica comprensivi di saggi e gare;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia tutti sempre eseguiti presso strutture private non convenzionate con il SSN. Le SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON È NECESSARIO IL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI: le spese straordinarie, sempre ripartite al 50%, che possono essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del preventivo consenso dell'altro, sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
• Il sig. dichiara di rinunciare espressamente alla quota del 50% dell'assegno unico previsto per il CP_1 figlio;
le spese sostenute nell'interesse del figlio verranno fiscalmente detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Da ultimo, le parti si danno, fin d'ora, il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. Il sig. si impegna a portare via da casa oggetti personali CP_1
e di lavoro entro 12 mesi, riconsegnando le chiavi.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso