Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1058
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica

    La Corte ritiene che l'esercizio del diritto di difesa nella fase contenziosa abbia sanato ogni ipotetica invalidità del procedimento notificatorio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria

    La Corte ritiene che la sanzione debba essere commisurata a una comunicazione annuale, rideterminando l'importo a 300,00 euro.

  • Rigettato
    Violazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 472/97 e eccessiva sproporzione della sanzione

    La Corte ritiene che la sanzione non sia sproporzionata in relazione al numero delle prestazioni prese in considerazione e che il difetto di motivazione sia sanato dall'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto sia congruamente motivato e che ogni ipotetica invalidità sia sanata dall'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di contestazione per violazione di norme

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ritenendo assorbiti i rimanenti motivi di censura a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1058
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1058
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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