CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EN IGNAZIO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6164/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi:
- IRR.SANZIONI n. TY5IRDN00009 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, impugna la sentenza n. 447/02/22 – pubblicata in data 25.03.2022, con cui la (ex) C.T.P. di Agrigento, ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando l'importo delle sanzioni irrogate in complessivi euro 300,00, proposto dalla Sig.ra Nominativo_1, in proprio e nella qualità di socio gerente e legale rappresentante della società “ Resistente_1
E C “ , rappresentata e difesa come in atti, con cui aveva impugnato l'avviso di irrogazione di sanzioni n. TY5IRDN00009-2019, emesso in data 31/05/2019 dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con tale avviso , notificato a mezzo servizio postale in data 26/06/2019 e preceduto dall'atto di contestazione
TY5CODN00901 del 16.10.2018, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato , per gli anni
2015/2016/2017 , il mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Ministero Economia e Finanze del
13.01.2016, emanato, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del D.L.vo n. 175/2014, irrogando una sanzione pari ad € 20.800,00. Il ricorso, azionato ex art. 17/bis del D.L.vo n. 546/92 , si fondava sulle seguenti argomentazioni:
1- Nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica dello stesso;
2- Violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78, comma 26, della Legge n.
413/91 e s.m.i.;
3- Violazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 472/97 (art. 6 comma 5 bi , nonché articolo 10, comma
1 e 3, dello Statuto del Contribuente ed eccessiva sproporzione della sanzione irrogata;
4- Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione.
5- Illegittimità dell'atto di contestazione per violazione degli articoli 2, comma 2, 11, comma 1 e 2, del D.L. vo n. 472/97.
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio l'originaria parte ricorrente.
3.- All'udienza camerale del 20 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e deve essere accolto, in riforma della decisione impugnata.
5.- La Commissione Provinciale ha così statuito: (…) “B) Violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78 comma 26 della Legge n. 413/91 e s.m.i.
Con tale motivo di gravame parte ricorrente contesta la corretta applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78 comma 26 della legge n. 413/91 e s.m.i. evidenziando che la comunicazione pretesa dal legislatore è da riferirsi non ad ogni singolo decesso bensì ad una comunicazione complessiva annuale dei decessi da rendersi entro il 28.02. dell'anno successivo. Conseguentemente l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto irrogare la sanzione di € 100,00 in ragione di una comunicazione omessa per ogni anno contestato e quindi complessivamente € 300,00. Le motivazioni rappresentate sono condivisibili . Sul punto si osserva che come emerge dalla premesse l'amministrazione finanziaria ha contestato alla società ricorrente , per gli anni 2015/2016/2017 , il mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Ministero Economia e Finanze del 13.01.2016 emanato in attuazione dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs n. 175/2014 applicando la sanzione di € 20.800,00. L'articolo 2 del citato D.M. del 13.01.2016 che disciplina i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese funebri……., così si esprime : “ Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.” Tale norma precettiva trova il suo fondamento nell'articolo 3 comma del D.lgs n. 175/2014 che così recita :
“ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (2) sono individuati i termini (5) e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.” La norma sanzionatoria si rinviene nell'articolo 78 comma 26 della Legge n. 413/91 che si esprime nei seguenti termini : “si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.”
Richiamati così i riferimenti normativi che disciplinano la materia , dalla lettura combinata degli stessi emerge come il Legislatore con tali norme abbia intesso imporre ai soggetti che emettono in un determinato anno solare fatture relative a spese funebri , una sola comunicazione riepilogativa , da effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo , contenente l'ammontare delle spese funebri con l'indicazione per ciascun decesso dei dati del defunto e dei soggetti intestatari del documentalo fiscale. E che si tratti di una sola comunicazione annuale emerge sia dall'espressione utilizzata dal Legislatore che ha usato il termine di “ una comunicazione
“ e non “ tante comunicazioni quanti i decessi “ sia dalla finalità della norma diretta alla elaborazione delle dichiarazioni precompilate e non invece all'accertamento di eventuali redditi non dichiarati che peraltro non vengono contestati. Pertanto sotto tale profilo non può condividersi la prospettazione dell'amministrazione finanziaria secondo cui si giustificherebbe la sanzione irrogata nella considerazione che, per raggiungere il massimo della sanzione di € 50.000,00 , occorrerebbe accertare 500 violazioni in un anno , condizione ben difficilmente da raggiungere, tenuto conto che l'interpretazione di una norma non può basarsi sulla possibilità
o meno di applicazione del massimo della sanzione ma sullo scopo e finalità per cui è stata emanata .
Pertanto , essendo stata accertata l'omissione di tre comunicazioni nei tra anni di riferimento , l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto determinare l'importo della sanzione irrogata in € 300,00. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va parzialmente accolto con l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato e la rideterminazione delle somme da corrispondere a titolo di sanzioni in complessive € 300,00. Restano assorbiti i rimanenti motivi di censura. La particolarità della materia trattata ed il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese”.
6.- L'Agenzia appellante lamenta l'erronea interpretazione di norma di legge, operata dai primi Giudici.
6.1.- In proposito, relativamente all'entità della sanzione, l'Agenzia ha più volte osservato che la sanzione irrogabile viene comminata nella misura di € 100 per ogni comunicazione fino ad un massimo di € 50.000,00; pertanto, già ad argomentare dal massimo della sanzione prevista è chiaro che non ci si riferisce a comunicazioni annuali ,bensì a singole fatture;
altrimenti, se si ritenesse fondata la tesi della ricorrente (e dei primi Giudici), si arriverebbe all'assurdo di poter accertare un massimo di 500 anni di violazioni.
Ora, la società-reclamante Resistente_1 s.a.s., esercente l'attività di “Servizi di Pompe Funebri e attività connesse” è stata segnalata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per non aver prodotto telematicamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno le comunicazioni di cui sopra;
pertanto l'Ufficio dopo aver chiesto ed ottenuto dalla società tutta la documentazione fiscale riferita ai periodi di imposta
2015-2016-2017 ed avere esaminato la stessa è arrivato alla conclusione che la società non aveva ottemperato all'obbligo previsto dal D.M. Economia e Finanze del 13/01/2016 sopra riportato.
Dunque, rilevato che la società aveva emesso n. 86 fatture nel 2015, 54 nel 2016 e 68 nel 2017 per un totale complessivo di 208 comunicazioni, rilevato che la normativa nel merito prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei suddetti dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 è stato emesso l'atto di contestazione n. TY5CODN0901/2018, notificato in data 19/10/2018, che pertanto portava una sanzione di € 20.800,00.
6.2.- il Collegio ritiene la doglianza dell'Agenzia appellante pienamente fondata, in considerazione dell'individuazione del limite massimo della sanzione irrogabile (fino ad euro 50.000), limite massimo che, diversamente opinando, non avrebbe alcun senso logico, ancor prima che giuridico.
Inoltre, relativamente alla necessità della “singola” trasmissione, questa è data dalla necessità di elaborare le dichiarazioni precompilate dei soggetti che hanno sostenuto spese funebri nei vari anni, come già sostenuto in sede di motivazione dell'atto di contestazione.
6.3.- A quest'ultimo riguardo, infondate sono le doglianza riguardanti l'asserito difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio impugnato, formulate dalla ricorrente e riproposte, in via devolutiva, nell'odierna sede di appello, poiché il predetto atto risulta più che congruamente motivato, anche e soprattutto con riferimento alle deduzioni difensive, formulate nella fase amministrativa, in ordine alle quali la ricorrente medesima ha concretamente esercitato il suo diritto di difesa, nell'odierna sede contenziosa, in tal modo risultando, altresì, sanata ogni ipotetica invalidità del procedimento notificatorio, sia in sede amministrativa che contenziosa.
Né è da ritenere sproporzionata la sanzione irrogata, in relazione al numero delle prestazioni prese in considerazione – e sanzionate – dall'Ufficio finanziario.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale merita di essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIV, accoglie l'appello agenziale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in €. 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e in €. 1.300,00 (milletrecento/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, addì 20 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI AZ EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EN IGNAZIO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6164/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 25/03/2022
Atti impositivi:
- IRR.SANZIONI n. TY5IRDN00009 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, impugna la sentenza n. 447/02/22 – pubblicata in data 25.03.2022, con cui la (ex) C.T.P. di Agrigento, ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando l'importo delle sanzioni irrogate in complessivi euro 300,00, proposto dalla Sig.ra Nominativo_1, in proprio e nella qualità di socio gerente e legale rappresentante della società “ Resistente_1
E C “ , rappresentata e difesa come in atti, con cui aveva impugnato l'avviso di irrogazione di sanzioni n. TY5IRDN00009-2019, emesso in data 31/05/2019 dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento. Con tale avviso , notificato a mezzo servizio postale in data 26/06/2019 e preceduto dall'atto di contestazione
TY5CODN00901 del 16.10.2018, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato , per gli anni
2015/2016/2017 , il mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Ministero Economia e Finanze del
13.01.2016, emanato, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del D.L.vo n. 175/2014, irrogando una sanzione pari ad € 20.800,00. Il ricorso, azionato ex art. 17/bis del D.L.vo n. 546/92 , si fondava sulle seguenti argomentazioni:
1- Nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica dello stesso;
2- Violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78, comma 26, della Legge n.
413/91 e s.m.i.;
3- Violazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 472/97 (art. 6 comma 5 bi , nonché articolo 10, comma
1 e 3, dello Statuto del Contribuente ed eccessiva sproporzione della sanzione irrogata;
4- Illegittimità dell'atto per carenza di motivazione.
5- Illegittimità dell'atto di contestazione per violazione degli articoli 2, comma 2, 11, comma 1 e 2, del D.L. vo n. 472/97.
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio l'originaria parte ricorrente.
3.- All'udienza camerale del 20 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e deve essere accolto, in riforma della decisione impugnata.
5.- La Commissione Provinciale ha così statuito: (…) “B) Violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78 comma 26 della Legge n. 413/91 e s.m.i.
Con tale motivo di gravame parte ricorrente contesta la corretta applicazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 78 comma 26 della legge n. 413/91 e s.m.i. evidenziando che la comunicazione pretesa dal legislatore è da riferirsi non ad ogni singolo decesso bensì ad una comunicazione complessiva annuale dei decessi da rendersi entro il 28.02. dell'anno successivo. Conseguentemente l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto irrogare la sanzione di € 100,00 in ragione di una comunicazione omessa per ogni anno contestato e quindi complessivamente € 300,00. Le motivazioni rappresentate sono condivisibili . Sul punto si osserva che come emerge dalla premesse l'amministrazione finanziaria ha contestato alla società ricorrente , per gli anni 2015/2016/2017 , il mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Ministero Economia e Finanze del 13.01.2016 emanato in attuazione dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs n. 175/2014 applicando la sanzione di € 20.800,00. L'articolo 2 del citato D.M. del 13.01.2016 che disciplina i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese funebri……., così si esprime : “ Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.” Tale norma precettiva trova il suo fondamento nell'articolo 3 comma del D.lgs n. 175/2014 che così recita :
“ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (2) sono individuati i termini (5) e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.” La norma sanzionatoria si rinviene nell'articolo 78 comma 26 della Legge n. 413/91 che si esprime nei seguenti termini : “si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.”
Richiamati così i riferimenti normativi che disciplinano la materia , dalla lettura combinata degli stessi emerge come il Legislatore con tali norme abbia intesso imporre ai soggetti che emettono in un determinato anno solare fatture relative a spese funebri , una sola comunicazione riepilogativa , da effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo , contenente l'ammontare delle spese funebri con l'indicazione per ciascun decesso dei dati del defunto e dei soggetti intestatari del documentalo fiscale. E che si tratti di una sola comunicazione annuale emerge sia dall'espressione utilizzata dal Legislatore che ha usato il termine di “ una comunicazione
“ e non “ tante comunicazioni quanti i decessi “ sia dalla finalità della norma diretta alla elaborazione delle dichiarazioni precompilate e non invece all'accertamento di eventuali redditi non dichiarati che peraltro non vengono contestati. Pertanto sotto tale profilo non può condividersi la prospettazione dell'amministrazione finanziaria secondo cui si giustificherebbe la sanzione irrogata nella considerazione che, per raggiungere il massimo della sanzione di € 50.000,00 , occorrerebbe accertare 500 violazioni in un anno , condizione ben difficilmente da raggiungere, tenuto conto che l'interpretazione di una norma non può basarsi sulla possibilità
o meno di applicazione del massimo della sanzione ma sullo scopo e finalità per cui è stata emanata .
Pertanto , essendo stata accertata l'omissione di tre comunicazioni nei tra anni di riferimento , l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto determinare l'importo della sanzione irrogata in € 300,00. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va parzialmente accolto con l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato e la rideterminazione delle somme da corrispondere a titolo di sanzioni in complessive € 300,00. Restano assorbiti i rimanenti motivi di censura. La particolarità della materia trattata ed il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese”.
6.- L'Agenzia appellante lamenta l'erronea interpretazione di norma di legge, operata dai primi Giudici.
6.1.- In proposito, relativamente all'entità della sanzione, l'Agenzia ha più volte osservato che la sanzione irrogabile viene comminata nella misura di € 100 per ogni comunicazione fino ad un massimo di € 50.000,00; pertanto, già ad argomentare dal massimo della sanzione prevista è chiaro che non ci si riferisce a comunicazioni annuali ,bensì a singole fatture;
altrimenti, se si ritenesse fondata la tesi della ricorrente (e dei primi Giudici), si arriverebbe all'assurdo di poter accertare un massimo di 500 anni di violazioni.
Ora, la società-reclamante Resistente_1 s.a.s., esercente l'attività di “Servizi di Pompe Funebri e attività connesse” è stata segnalata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per non aver prodotto telematicamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno le comunicazioni di cui sopra;
pertanto l'Ufficio dopo aver chiesto ed ottenuto dalla società tutta la documentazione fiscale riferita ai periodi di imposta
2015-2016-2017 ed avere esaminato la stessa è arrivato alla conclusione che la società non aveva ottemperato all'obbligo previsto dal D.M. Economia e Finanze del 13/01/2016 sopra riportato.
Dunque, rilevato che la società aveva emesso n. 86 fatture nel 2015, 54 nel 2016 e 68 nel 2017 per un totale complessivo di 208 comunicazioni, rilevato che la normativa nel merito prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei suddetti dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 è stato emesso l'atto di contestazione n. TY5CODN0901/2018, notificato in data 19/10/2018, che pertanto portava una sanzione di € 20.800,00.
6.2.- il Collegio ritiene la doglianza dell'Agenzia appellante pienamente fondata, in considerazione dell'individuazione del limite massimo della sanzione irrogabile (fino ad euro 50.000), limite massimo che, diversamente opinando, non avrebbe alcun senso logico, ancor prima che giuridico.
Inoltre, relativamente alla necessità della “singola” trasmissione, questa è data dalla necessità di elaborare le dichiarazioni precompilate dei soggetti che hanno sostenuto spese funebri nei vari anni, come già sostenuto in sede di motivazione dell'atto di contestazione.
6.3.- A quest'ultimo riguardo, infondate sono le doglianza riguardanti l'asserito difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio impugnato, formulate dalla ricorrente e riproposte, in via devolutiva, nell'odierna sede di appello, poiché il predetto atto risulta più che congruamente motivato, anche e soprattutto con riferimento alle deduzioni difensive, formulate nella fase amministrativa, in ordine alle quali la ricorrente medesima ha concretamente esercitato il suo diritto di difesa, nell'odierna sede contenziosa, in tal modo risultando, altresì, sanata ogni ipotetica invalidità del procedimento notificatorio, sia in sede amministrativa che contenziosa.
Né è da ritenere sproporzionata la sanzione irrogata, in relazione al numero delle prestazioni prese in considerazione – e sanzionate – dall'Ufficio finanziario.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale merita di essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIV, accoglie l'appello agenziale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in €. 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, per il primo grado e in €. 1.300,00 (milletrecento/00), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, addì 20 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI AZ EN