Articolo 4 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 giugno 1974
Art. 4.
L'illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili puo' essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974