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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25174/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marras Daniela Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mazzotta Carmine che Parte_2 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e in data 13.5.25, su richiesta del Giudice Relatore, integravano le produzioni documentali come richiesto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e l'età del minore.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con dimora e domicilio in Torino, Via Buenos Aires presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi di Parte_2 volta in volta assunti direttamente tra loro avendo prioritario riguardo per i desideri, gli impegni e le eIGenze di . Questa modalità si applicherà altresì a tutte le festività, vacanze, Persona_1 ricorrenze ed occasioni dell'anno, nessuna esclusa.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento virgola zero zero) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio come individuate e regolamentate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale o qualsivoglia altra misura che dovesse intervenire a sostituirlo/integrarlo verrà percepita integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che il cane HI KA, di razza akita inu, registrato all'anagrafe canina a nome del IG. , viene affidato alla IG.ra in ragione dell'intenso Pt_2 Pt_1 legame affettivo con . Persona_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25174/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marras Daniela Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mazzotta Carmine che Parte_2 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e in data 13.5.25, su richiesta del Giudice Relatore, integravano le produzioni documentali come richiesto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e l'età del minore.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con dimora e domicilio in Torino, Via Buenos Aires presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi di Parte_2 volta in volta assunti direttamente tra loro avendo prioritario riguardo per i desideri, gli impegni e le eIGenze di . Questa modalità si applicherà altresì a tutte le festività, vacanze, Persona_1 ricorrenze ed occasioni dell'anno, nessuna esclusa.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento virgola zero zero) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio come individuate e regolamentate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale o qualsivoglia altra misura che dovesse intervenire a sostituirlo/integrarlo verrà percepita integralmente dalla IG.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che il cane HI KA, di razza akita inu, registrato all'anagrafe canina a nome del IG. , viene affidato alla IG.ra in ragione dell'intenso Pt_2 Pt_1 legame affettivo con . Persona_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.