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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) ON MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 633/2023 R.G., tra:
, nato ad [...] l'[...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Mirotta, C.F._2 elettivamente domiciliati in Agrigento, Salita Damareta n. 8, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti in via principale, attori in riassunzione,
e
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_3
), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli C.F._4 avvocati Salvatore Bonaccorso e Donato Di Bona, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 40, presso lo studio del primo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti), appellanti in via incidentale, convenuti in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori hanno così concluso:
Avv. Pietro Mirotta per e Parte_1 Parte_2
“conclude come in atto di citazione in riassunzione, contesta le deduzioni avversarie riportate nella comparsa di risposta con appello incidentale e chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge”;
Avvocati Salvatore Bonaccorso e Donato Di Bona per e Controparte_1 [...]
: Parte_3
“richiamando quanto si trova dedotto e richiesto nella comparsa di risposta con appello incidentale, depositata il 26 giugno 2024, chiedono che la Corte rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi, e per quanto qui rileva, con atto di citazione notificato il 05 gennaio 2008, e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Parte_3
Tribunale di Agrigento, tra gli altri, e Parte_1 Parte_2 esponendo di essere proprietari di un terreno agricolo, su cui insiste un rudere di fabbricato rurale, sito in Realmonte, c.da Pietre Cadute, in catasto al foglio 7, p.lle 137, 138, 139 e 162 ed al foglio 8, p.lla 89, confinante con il terreno di proprietà dei convenuti, identificato in catasto al fg. 7, p.lla 205, e chiedendo al giudice adito di:
- accertare il confine con il fondo di proprietà dei;
Parte_4
- condannare questi ultimi alla restituzione di 102 mq. oggetto di sconfinamento nella proprietà degli attori;
- accertare l'inesistenza del diritto di passaggio esercitato da Parte_1
e sul terreno degli attori stessi;
Parte_2
- condannare i convenuti alla demolizione dei gradini costruiti sul terreno degli attori ed inibire il transito sullo stesso.
Costituitisi in giudizio, e , oltre ad opporsi Parte_1 Parte_2 alle domande, chiedevano, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata l'usucapione, in favore del proprio fondo, del diritto di servitù di passaggio sulla p.lla 137 appartenente agli attori, nonché l'usucapione, in proprio favore, della proprietà di 232,49 mq. ricompresi nella stessa p.lla.
Assunte prove testimoniali ed esperita consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 91/2014, del 16 gennaio 2014, pubblicata in pari data, il Tribunale di Agrigento, per quanto in questa sede interessa, accertava il confine catastale tra i due fondi, rigettava le domande di restituzione, usucapione e demolizione dei gradini e accoglieva, invece, la domanda volta alla negatoria servitutis, dichiarando l'inesistenza del diritto di passaggio a favore del fondo dei convenuti.
Con sentenza n. 2273/2018, del 05 ottobre 2018, pubblicata il 19 novembre 2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello principale proposto da e che condannava, invece, in accoglimento Parte_1 Parte_2 dell'appello incidentale proposto da e a Controparte_1 Parte_3 demolire la scala di accesso realizzata sulla p.lla 137.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di e Parte_1 Parte_2
la Suprema Corte, con ordinanza n. 7597/2024, pubblicata il 21
[...] marzo 2024, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 05/06 aprile 2024, e Parte_1 Parte_2 riassumevano la causa dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
[...]
Si costituivano e i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Parte_3 dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale.
*****
Oggetto del giudizio di rinvio sono le domande tese alla negatoria della servitù di passaggio ed alla conseguente demolizione dei gradini realizzati sul fondo TO.
Con la pronuncia che ha disposto la cassazione con rinvio, la Suprema Corte rileva come la Corte di Appello (limitatasi ad affermare che: “…le risultanze istruttorie non consentono di individuare con sufficiente grado di certezza l'esistenza di un sentiero utilizzato al preciso scopo di accesso al fondo preteso servente”) non abbia in alcun modo considerato, ai fini dell'accertamento del requisito dell'apparenza richiesto dalla legge, la presenza, evidenziata dalle prove acquisite, di una scaletta realizzata in mattoni di tufo, in buone condizioni di manutenzione, protetta da cancello in legno e munita di illuminazione.
Censura la statuizione del giudice di merito per non aver considerato che il sentiero, in quanto tale, non rileva di per sé ai fini della configurabilità del diritto di passaggio, occorrendo a tal fine la prova dell'esistenza di opere apparenti a servizio del diritto reale, dovendosi, in altri termini, verificare se la scala e le relative strutture di protezione ed illuminazione la cui esistenza è stata riscontrata costituissero, o meno, opere a servizio del diritto di passaggio oggetto di causa, e se esse fossero, o meno, sufficienti ai fini dell'apparenza, verifica totalmente omessa dalla Corte di Appello.
Richiama, infine, il principio, costantemente affermato, secondo cui “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
*****
All'esito del giudizio di rinvio, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte ed esaminato il compendio probatorio in atti, l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto da e risulta Parte_1 Parte_2 infondato. L'epoca di realizzazione e la destinazione della scaletta, composta da alcuni mattoni di tufo e munita di cancello di legno e di illuminazione, a consentire l'accesso dal terreno al fondo TO, al fine di Parte_4 percorrere quest'ultimo e raggiungere la strada interpoderale che conduce al mare, possono ricavarsi dalle deposizioni rese dai testi Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3
ha confermato l'esistenza della scala, risalente, nel suo ricordo, all'anno Tes_1
1985, ed ha riferito di averla utilizzata negli anni, insieme ai coniugi per Pt_1 raggiungere la strada interpoderale che conduceva al mare.
, riconoscendo la fattura del 26 agosto 1983 dallo stesso emessa, Testimone_2 ha dichiarato che la scala era stata realizzata in concomitanza con i lavori di costruzione del fabbricato dei , e che la stessa era risultata Parte_4 funzionale all'attività dell'impresa, consentendo il collegamento fra il fondo dei committenti e la via pubblica.
, cugino della , ha riferito che la scala, risalente al 1983, Testimone_3 Pt_2 era utilizzata da lui e dai per accedere a piedi alla strada interpoderale che Pt_1 portava al mare.
Non depone in senso contrario a quanto emerge dalle convergenti deposizioni la presenza sulla scala di due fonti di luce che, a dire della controparte, servirebbero unicamente ad illuminare la limitrofa zona adibita a giardino realizzata dai sul terreno TO, non avendo altrimenti tali oggetti Parte_4 alcun fine, posto che l'accesso al mare non poteva che avvenire nelle ore di sole.
L'assunto non è condivisibile, sia perché le due plafoniere, come si evince dalle foto, servivano chiaramente ad illuminare i gradini, e non la zona circostante, sia perché nulla vieta che gli interessati potessero recarsi al mare in estate nelle ore notturne e nel resto della stagione anche di pomeriggio dopo il tramonto del sole.
Ciò detto, la risposta al secondo quesito posto dalla Suprema Cassazione, riguardante la sufficienza o meno della scala, come descritta, ai fini della apparenza richiesta per la costituzione della servitù reclamata deve essere indubbiamente negativa.
I gradini in questione, infatti, coprono una piccolissima parte del percorso evocato dagli attori in riconvenzionale ai fini della usucapione del diritto reale. Riguardo a tutto il tratto successivo ad essi, infatti, non vi è prova della presenza e dell'utilizzo, per il richiesto periodo di venti anni, di altre opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio sul fondo TO fino alla strada interpoderale.
In proposito, in sede di costituzione in primo grado, i si sono Parte_4 limitati a fare riferimento ad un “sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio e regolarmente sistemato”, a tal fine producendo una fotografia.
Se, dunque, nessuna indicazione è stata fornita in ordine allo sviluppo (verosimilmente per parecchi metri, attesa l'estensione della p.lla interessata) ed alle caratteristiche di tale sentiero, la fotografia in questione si limita a riprodurre un breve tratto di strada che confluisce in quella interpoderale, apparentemente costituito da brecciolina battuta, che però nulla consente di apprendere in ordine al suo sviluppo all'interno della p.lla.
Gli stessi testi e sono stati estremamente generici nel Tes_1 Tes_2 Tes_3 richiamare il percorso, non avendo fornito alcuna precisa descrizione della sua localizzazione e delle sue caratteristiche visibili (il solo ha affermato che il Tes_1 sentiero iniziava alla sinistra dei gradini e ne ha riconosciuto la parte finale nella foto sopra descritta).
In effetti, la sola generica circostanza della pulitura di una parte del terreno TO ad opera del confermata dai testi, non è idonea Pt_1 all'individuazione concreta, qui necessaria, di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, tanto da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Alla rilevata carenza di allegazione e prova non può porsi rimedio mediante una consulenza tecnica di ufficio, che finirebbe col rivestire carattere puramente esplorativo.
Va, infine, soggiunto che i testi e hanno escluso Testimone_4 Testimone_5
l'esistenza sul terreno in questione di un ben definito e visibile sentiero che conducesse dalla proprietà al mare, evidenziando come il fondo Pt_1
TO fosse da anni utilizzato liberamente e pubblicamente per il parcheggio delle vetture, circostanza che determinava l'utilizzo, da parte degli utenti, dei più disparati percorsi di volta in volta praticabili.
Per quanto detto, l'appello principale deve essere rigettato e, conseguentemente, va accolto l'appello incidentale, già proposto dai coniugi TO, teso a conseguire la demolizione dei gradini realizzati dai vicini sulla loro proprietà, dovendosene escludere la legittimità una volta accolta l'azione negatoria del diritto di servitù al cui esercizio essi erano preordinati.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, come già correttamente rilevato nella precedente pronuncia della Corte di Appello, quanto meno una parte della scala è stata realizzata sulla p.lla 137, come si evince dalle tavole nn. 2 e 3 allegate alla relazione del c.t.u. arch. Persona_1
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In applicazione di tale insegnamento, ritiene la Corte che, tenuto conto dell'accoglimento delle domande di servitutis e rimozione dei gradini e Parte_5 del rigetto, invece, della domanda di restituzione avanzata dai TO e di quelle di usucapione formulate dai , sussistano le condizioni Parte_4 per dichiarare compensate per un terzo fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio, con condanna dei coniugi , soccombenti in maggior Parte_4 misura, al pagamento, in favore dei TO, dei residui due terzi, che vengono liquidati, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - tenuto conto, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €5.218,00, di cui €5.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.100,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed
€118,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €4.300,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.100,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €1.950,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €450,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €4.200,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u., finalizzata all'accertamento dei confini e degli allegati sconfinamenti, vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura eguale.
A seguito del rigetto integrale dell'appello principale, deve, altresì, darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché e versino un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 7597-2024, pubblicata il 21 marzo 2024, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1
e da e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_1 Parte_3
n. 91/2014, pubblicata il 16 gennaio 2014, emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento già iscritto al n. 111/2008 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna e Parte_1
a demolire la scala di accesso realizzata nella p.lla 137 di Parte_2 proprietà di e , come descritta nella Controparte_1 Parte_3 relazione redatta dal c.t.u. arch. e, in particolare, come Persona_1 visibile nelle tavole nn. 2 e 3 alla detta relazione allegate;
- dichiara compensate per un terzo le spese di tutti i gradi di giudizio fra le parti e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di e , dei residui Controparte_1 Parte_3 due terzi, che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €5.218,00, di cui €5.100,00 per compensi ed €118,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €1.950,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico delle parti in misura uguale;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché e versino un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ON MA UD SE UP
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) ON MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 633/2023 R.G., tra:
, nato ad [...] l'[...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Mirotta, C.F._2 elettivamente domiciliati in Agrigento, Salita Damareta n. 8, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti in via principale, attori in riassunzione,
e
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._3
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_3
), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli C.F._4 avvocati Salvatore Bonaccorso e Donato Di Bona, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 40, presso lo studio del primo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti), appellanti in via incidentale, convenuti in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori hanno così concluso:
Avv. Pietro Mirotta per e Parte_1 Parte_2
“conclude come in atto di citazione in riassunzione, contesta le deduzioni avversarie riportate nella comparsa di risposta con appello incidentale e chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge”;
Avvocati Salvatore Bonaccorso e Donato Di Bona per e Controparte_1 [...]
: Parte_3
“richiamando quanto si trova dedotto e richiesto nella comparsa di risposta con appello incidentale, depositata il 26 giugno 2024, chiedono che la Corte rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi, e per quanto qui rileva, con atto di citazione notificato il 05 gennaio 2008, e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Parte_3
Tribunale di Agrigento, tra gli altri, e Parte_1 Parte_2 esponendo di essere proprietari di un terreno agricolo, su cui insiste un rudere di fabbricato rurale, sito in Realmonte, c.da Pietre Cadute, in catasto al foglio 7, p.lle 137, 138, 139 e 162 ed al foglio 8, p.lla 89, confinante con il terreno di proprietà dei convenuti, identificato in catasto al fg. 7, p.lla 205, e chiedendo al giudice adito di:
- accertare il confine con il fondo di proprietà dei;
Parte_4
- condannare questi ultimi alla restituzione di 102 mq. oggetto di sconfinamento nella proprietà degli attori;
- accertare l'inesistenza del diritto di passaggio esercitato da Parte_1
e sul terreno degli attori stessi;
Parte_2
- condannare i convenuti alla demolizione dei gradini costruiti sul terreno degli attori ed inibire il transito sullo stesso.
Costituitisi in giudizio, e , oltre ad opporsi Parte_1 Parte_2 alle domande, chiedevano, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata l'usucapione, in favore del proprio fondo, del diritto di servitù di passaggio sulla p.lla 137 appartenente agli attori, nonché l'usucapione, in proprio favore, della proprietà di 232,49 mq. ricompresi nella stessa p.lla.
Assunte prove testimoniali ed esperita consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 91/2014, del 16 gennaio 2014, pubblicata in pari data, il Tribunale di Agrigento, per quanto in questa sede interessa, accertava il confine catastale tra i due fondi, rigettava le domande di restituzione, usucapione e demolizione dei gradini e accoglieva, invece, la domanda volta alla negatoria servitutis, dichiarando l'inesistenza del diritto di passaggio a favore del fondo dei convenuti.
Con sentenza n. 2273/2018, del 05 ottobre 2018, pubblicata il 19 novembre 2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello principale proposto da e che condannava, invece, in accoglimento Parte_1 Parte_2 dell'appello incidentale proposto da e a Controparte_1 Parte_3 demolire la scala di accesso realizzata sulla p.lla 137.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di e Parte_1 Parte_2
la Suprema Corte, con ordinanza n. 7597/2024, pubblicata il 21
[...] marzo 2024, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 05/06 aprile 2024, e Parte_1 Parte_2 riassumevano la causa dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
[...]
Si costituivano e i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Parte_3 dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale.
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Oggetto del giudizio di rinvio sono le domande tese alla negatoria della servitù di passaggio ed alla conseguente demolizione dei gradini realizzati sul fondo TO.
Con la pronuncia che ha disposto la cassazione con rinvio, la Suprema Corte rileva come la Corte di Appello (limitatasi ad affermare che: “…le risultanze istruttorie non consentono di individuare con sufficiente grado di certezza l'esistenza di un sentiero utilizzato al preciso scopo di accesso al fondo preteso servente”) non abbia in alcun modo considerato, ai fini dell'accertamento del requisito dell'apparenza richiesto dalla legge, la presenza, evidenziata dalle prove acquisite, di una scaletta realizzata in mattoni di tufo, in buone condizioni di manutenzione, protetta da cancello in legno e munita di illuminazione.
Censura la statuizione del giudice di merito per non aver considerato che il sentiero, in quanto tale, non rileva di per sé ai fini della configurabilità del diritto di passaggio, occorrendo a tal fine la prova dell'esistenza di opere apparenti a servizio del diritto reale, dovendosi, in altri termini, verificare se la scala e le relative strutture di protezione ed illuminazione la cui esistenza è stata riscontrata costituissero, o meno, opere a servizio del diritto di passaggio oggetto di causa, e se esse fossero, o meno, sufficienti ai fini dell'apparenza, verifica totalmente omessa dalla Corte di Appello.
Richiama, infine, il principio, costantemente affermato, secondo cui “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
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All'esito del giudizio di rinvio, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte ed esaminato il compendio probatorio in atti, l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto da e risulta Parte_1 Parte_2 infondato. L'epoca di realizzazione e la destinazione della scaletta, composta da alcuni mattoni di tufo e munita di cancello di legno e di illuminazione, a consentire l'accesso dal terreno al fondo TO, al fine di Parte_4 percorrere quest'ultimo e raggiungere la strada interpoderale che conduce al mare, possono ricavarsi dalle deposizioni rese dai testi Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3
ha confermato l'esistenza della scala, risalente, nel suo ricordo, all'anno Tes_1
1985, ed ha riferito di averla utilizzata negli anni, insieme ai coniugi per Pt_1 raggiungere la strada interpoderale che conduceva al mare.
, riconoscendo la fattura del 26 agosto 1983 dallo stesso emessa, Testimone_2 ha dichiarato che la scala era stata realizzata in concomitanza con i lavori di costruzione del fabbricato dei , e che la stessa era risultata Parte_4 funzionale all'attività dell'impresa, consentendo il collegamento fra il fondo dei committenti e la via pubblica.
, cugino della , ha riferito che la scala, risalente al 1983, Testimone_3 Pt_2 era utilizzata da lui e dai per accedere a piedi alla strada interpoderale che Pt_1 portava al mare.
Non depone in senso contrario a quanto emerge dalle convergenti deposizioni la presenza sulla scala di due fonti di luce che, a dire della controparte, servirebbero unicamente ad illuminare la limitrofa zona adibita a giardino realizzata dai sul terreno TO, non avendo altrimenti tali oggetti Parte_4 alcun fine, posto che l'accesso al mare non poteva che avvenire nelle ore di sole.
L'assunto non è condivisibile, sia perché le due plafoniere, come si evince dalle foto, servivano chiaramente ad illuminare i gradini, e non la zona circostante, sia perché nulla vieta che gli interessati potessero recarsi al mare in estate nelle ore notturne e nel resto della stagione anche di pomeriggio dopo il tramonto del sole.
Ciò detto, la risposta al secondo quesito posto dalla Suprema Cassazione, riguardante la sufficienza o meno della scala, come descritta, ai fini della apparenza richiesta per la costituzione della servitù reclamata deve essere indubbiamente negativa.
I gradini in questione, infatti, coprono una piccolissima parte del percorso evocato dagli attori in riconvenzionale ai fini della usucapione del diritto reale. Riguardo a tutto il tratto successivo ad essi, infatti, non vi è prova della presenza e dell'utilizzo, per il richiesto periodo di venti anni, di altre opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio sul fondo TO fino alla strada interpoderale.
In proposito, in sede di costituzione in primo grado, i si sono Parte_4 limitati a fare riferimento ad un “sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio e regolarmente sistemato”, a tal fine producendo una fotografia.
Se, dunque, nessuna indicazione è stata fornita in ordine allo sviluppo (verosimilmente per parecchi metri, attesa l'estensione della p.lla interessata) ed alle caratteristiche di tale sentiero, la fotografia in questione si limita a riprodurre un breve tratto di strada che confluisce in quella interpoderale, apparentemente costituito da brecciolina battuta, che però nulla consente di apprendere in ordine al suo sviluppo all'interno della p.lla.
Gli stessi testi e sono stati estremamente generici nel Tes_1 Tes_2 Tes_3 richiamare il percorso, non avendo fornito alcuna precisa descrizione della sua localizzazione e delle sue caratteristiche visibili (il solo ha affermato che il Tes_1 sentiero iniziava alla sinistra dei gradini e ne ha riconosciuto la parte finale nella foto sopra descritta).
In effetti, la sola generica circostanza della pulitura di una parte del terreno TO ad opera del confermata dai testi, non è idonea Pt_1 all'individuazione concreta, qui necessaria, di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, tanto da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Alla rilevata carenza di allegazione e prova non può porsi rimedio mediante una consulenza tecnica di ufficio, che finirebbe col rivestire carattere puramente esplorativo.
Va, infine, soggiunto che i testi e hanno escluso Testimone_4 Testimone_5
l'esistenza sul terreno in questione di un ben definito e visibile sentiero che conducesse dalla proprietà al mare, evidenziando come il fondo Pt_1
TO fosse da anni utilizzato liberamente e pubblicamente per il parcheggio delle vetture, circostanza che determinava l'utilizzo, da parte degli utenti, dei più disparati percorsi di volta in volta praticabili.
Per quanto detto, l'appello principale deve essere rigettato e, conseguentemente, va accolto l'appello incidentale, già proposto dai coniugi TO, teso a conseguire la demolizione dei gradini realizzati dai vicini sulla loro proprietà, dovendosene escludere la legittimità una volta accolta l'azione negatoria del diritto di servitù al cui esercizio essi erano preordinati.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, come già correttamente rilevato nella precedente pronuncia della Corte di Appello, quanto meno una parte della scala è stata realizzata sulla p.lla 137, come si evince dalle tavole nn. 2 e 3 allegate alla relazione del c.t.u. arch. Persona_1
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Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In applicazione di tale insegnamento, ritiene la Corte che, tenuto conto dell'accoglimento delle domande di servitutis e rimozione dei gradini e Parte_5 del rigetto, invece, della domanda di restituzione avanzata dai TO e di quelle di usucapione formulate dai , sussistano le condizioni Parte_4 per dichiarare compensate per un terzo fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio, con condanna dei coniugi , soccombenti in maggior Parte_4 misura, al pagamento, in favore dei TO, dei residui due terzi, che vengono liquidati, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - tenuto conto, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €5.218,00, di cui €5.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.100,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed
€118,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €4.300,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.100,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €1.950,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €450,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €4.200,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u., finalizzata all'accertamento dei confini e degli allegati sconfinamenti, vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura eguale.
A seguito del rigetto integrale dell'appello principale, deve, altresì, darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché e versino un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 7597-2024, pubblicata il 21 marzo 2024, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1
e da e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_1 Parte_3
n. 91/2014, pubblicata il 16 gennaio 2014, emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento già iscritto al n. 111/2008 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna e Parte_1
a demolire la scala di accesso realizzata nella p.lla 137 di Parte_2 proprietà di e , come descritta nella Controparte_1 Parte_3 relazione redatta dal c.t.u. arch. e, in particolare, come Persona_1 visibile nelle tavole nn. 2 e 3 alla detta relazione allegate;
- dichiara compensate per un terzo le spese di tutti i gradi di giudizio fra le parti e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di e , dei residui Controparte_1 Parte_3 due terzi, che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €5.218,00, di cui €5.100,00 per compensi ed €118,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €1.950,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico delle parti in misura uguale;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché e versino un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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