Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana, il 11/06/1972, residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Susanna Angela Tosi, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti nei confronti di
, C.F. , in persona del sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Via Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Allasia (C.F. CP_1
) e Matteo Carlo Gennai (C.F. ), giusta C.F._2 C.F._3
procura generale alle liti in atti nonché di
, C.F. in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
ed ivi elettivamente domiciliato in Viale Brigate Partigiane n. 2 P.IVA_3 CP_1
Nel merito, in via principale:
- riconoscere il diritto del ricorrente alla registrazione della propria residenza nei registri dell'anagrafe del Comune di senza soluzione di continuità, dal 30.10.2015 al CP_1
3.2.2018;
- per quanto ne consegue, previa disapplicazione del provvedimento di Cancellazione anagrafica per irreperibilità emesso dal , ordinare al Sindaco del Controparte_1 [...]
, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei CP_1
registri dello Stato Civile e della popolazione anagrafica residente, di procedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente nel registro dell'anagrafe di in via Gian CP_1
Domenico Cassini n. 8, int. 8 sino al 3.2.2018”
Conclusioni per il “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria Controparte_1
domanda, eccezione o istanza, confermata la legittimità dell'operato dell'
[...]
, rigettare in quanto infondata e non provata ogni domanda Controparte_4
avversaria, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, mandare assolto il da ogni Controparte_1
denegata condanna in punto spese”
Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, reiectis Controparte_2
contrariis, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
; in subordine, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. CP_2
Con vittoria delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2024, il Sig. ha chiesto che, Parte_1
previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità emesso dal in data 30/10/2015, venisse ordinato all'Ufficiale CP_1 CP_1
dell'Anagrafe del medesimo Comune la reiscrizione dello stesso nei registri della popolazione residente per il periodo dal 30/10/2015 al 03/02/2018.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, titolare di regolare permesso di soggiorno, ha allegato di aver soggiornato senza soluzione di continuità presso il Comune di in CP_1 Via Gian Domenico Cassini n. 8/8, fino al 03/02/2018 allorquando, per esigenze personali e lavorative, si trasferiva presso il Comune di Lonate Pozzolo (VA), ove veniva iscritto nei registri della popolazione residente e dove tuttora risiede.
Tuttavia, volendo presentare domanda di cittadinanza italiana per la quale è previsto il requisito della residenza anagrafica sul territorio nazionale per almeno 10 anni, il ricorrente scopriva di avere un “buco di residenza” dal 30/10/2015 al 03/02/2018 per essere stato cancellato dalla popolazione residente del Comune di per mancato rinnovo della CP_1
dichiarazione di dimora abituale a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno.
Appresa tale circostanza, in data 22/02/2023 il Sig. depositava istanza di Parte_1
revoca in autotutela del provvedimento di cancellazione che veniva però respinta dal
[...]
con successivo provvedimento del 07/03/2023. CP_1
In tali premesse, il ricorrente ha agito nel presente giudizio chiedendo che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica emesso dal Comune di CP_1
evidenziando come per procedere alla cancellazione non sia sufficiente il mero mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ma è necessario altresì che lo straniero non abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/09/2024, si è costituito in giudizio il
[...]
rappresentando invece la legittimità della procedura di cancellazione disposta CP_1
dall'Ufficiale dell'Anagrafe e opponendosi nel merito all'accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/09/2024, è intervenuto altresì il
[...]
, in virtù della legittimazione concorrente e interesse a resistere insieme all' CP_2 [...]
, evidenziando a sua volta la legittimità dell'operato dell'Ufficiale dell'Anagrafe e CP_5
chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda.
All'udienza del 18/09/2024, le difese hanno insistito come in atti e la causa, previa riassegnazione a questa sezione tabellarmente competente e mutamento del rito ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., è stata rinviata all'udienza di discussione orale del 28/11/2024, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento. Giova anzitutto ricordare, in punto di diritto, che l'art. 7 co. 3 del D.P.R. n. 223/1989
(Regolamento Anagrafico), così come modificato dall'art. 15 co. 2 del D.P.R. 394/1999, prevede che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”.
Ai sensi poi del successivo art. 11 co. 1 lett. c) del predetto decreto, è disposta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente dei cittadini stranieri, oltre che nei casi di irreperibilità accertata, “per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo
7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Dalla lettura combinata delle norme sopra richiamate, emerge che, se da un lato vige indubbiamente in capo allo straniero l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i termini stabiliti per non incorrere nella decadenza dell'iscrizione anagrafica, dall'altro lato incombe il dovere del Comune di attivare la procedura di cancellazione scandita dal rispetto di alcune attività, quali l'invito alla parte interessata di provvedere nei successivi 30 giorni al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e, solo una volta trascorsi sei mesi dalla scadenza permesso di soggiorno, potrà legittimamente procedere con la cancellazione anagrafica.
Tuttavia, lo stesso Ministero dell'Interno con circolare n. 12 del 02/03/2005 ha chiarito che il termine il predetto termine di sei mesi per procedere alla cancellazione “vada riferito all'ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda”. In altre parole, secondo la condivisibile interpretazione del Ministero dell'interno, la procedura di cancellazione anagrafica disciplinata dagli artt. 7 co. 3 e 11 co. 1 lett. c) del
D.P.R. n. 223/1989, richiede l'integrazione di un'ulteriore condizione oltre all'omesso rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, ossia che lo straniero non si sia attivato nei sei mesi successivi alla scadenza per il rinnovo del titolo di soggiorno.
Ne consegue che la cancellazione anagrafica dello straniero dal registro della popolazione residente non costituisce un effetto automatico del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale come sostenuto dal Comune, ma presuppone altresì la verifica che trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno non sia stata attivata la procedura di rinnovo
(accertamento che ben può essere effettuato mediante richiesta alla competente Questura), fermo restando da un lato l'obbligo di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 co. 3 del D.P.R. n.
223/1989 di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni successivi al rinnovo del titolo di soggiorno e senza che ciò precluda, dall'altro, una verifica in concreto da parte del Comune, mediante i propri poteri accertativi ed istruttori, dell'effettiva permanenza dello straniero sul proprio territorio, anche ai fini dell'eventuale annullamento in autotutela del provvedimento come da prassi ormai adottata da vari Comuni italiani (si vedano i provvedimenti di annullamento in autotutela dei Comuni di Montefalcone e di Carugate prodotti dal ricorrente).
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, la procedura di cancellazione anagrafica del
Sig. dai registri della popolazione residente del Comune di risulta Parte_1 CP_1
viziata dal momento che non è stata prodotta in giudizio prova dell'effettivo invio e ricezione dell'avviso previsto dall'art. 11 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 223/1989, comunicazione che pertanto deve considerarsi come omessa.
Inoltre, la notifica del provvedimento di cancellazione emesso dal di in data CP_1 CP_1
30/10/2015 è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., procedura che però presuppone l'accertata irreperibilità del destinatario all'ultimo indirizzo di residenza, domicilio e dimora, senza che tuttavia, nel caso concreto, sia stato previamente esperito un tentativo di recapito presso l'ultimo indirizzo di residenza noto, dando atto nella relata delle ricerche e delle verifiche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario, per cui secondo costante orientamento giurisprudenziale anche la notifica del provvedimento di cancellazione deve considerarsi nulla (si veda fra le tante Cass. n. 8638/2017). In ogni caso, il ricorrente ha prodotto in giudizio il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui è titolare rilasciato nel 2021, che presuppone a sua volta una regolare presenza nel territorio italiano continuativa nei precedenti cinque anni, ed ha provato in via documentale la sua permanenza sul territorio del Comune di ove era residente, anche nel periodo CP_1
successivo dall'ottobre 2015 al febbraio 2018.
Invero, dai documenti prodotti è emerso che il Sig. ha condotto in Parte_1
locazione fin dal 2008 l'appartamento sito in Via Gian Domenico Cassini n. 8/8, in CP_1
forza di regolare contratto come confermato dalle ricevute di pagamento dei canoni per il periodo oggetto di causa.
Oltre a ciò, il ricorrente ha lavorato presso l'azienda C.R. di Controparte_6 CP_1
inizialmente con contratto a tempo determinato fino al 30/03/2016 e successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 29/04/2016, per poi essere assunto in data 10/10/2016 dalla società Obbiettivo Lavoro per la società utilizzatrice Mapricom S.p.A. corrente sempre in la quale in data 11/04/2017 decideva di assumerlo direttamente CP_1
con ulteriore contratto a tempo determinato di 12 mesi.
Tali circostanze provano quindi come il Sig. abbia sempre mantenuto il Parte_1
proprio principale centro d'interesse a anche nel periodo oggetto di cancellazione. CP_1
In questo quadro, il provvedimento di cancellazione anagrafica adottato dal Comune di risulta illegittimo e va disapplicato, con conseguente ordine all'Ufficiale CP_1 dell'Anagrafe la reiscrizione del ricorrente nel registro della popolazione residente senza soluzione di continuità dal 30/10/2015 al 03/02/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di autotutela, e vanno pertanto poste a carico degli Enti convenuti, in solido fra loro, nella misura liquidata come in dispositivo secondo i valori minimi (stante la natura documentale dell'istruttoria) previsti dalla tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione anagrafica emesso da in data 30/10/2015, Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dell'Anagrafe del di di provvedere alla reiscrizione CP_1 CP_1
del Sig. nato in [...] l'[...], nei Parte_1
registri della popolazione residente senza soluzione di continuità per il periodo compreso dal
30/10/2015 al 03/02/2018;
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore e il Controparte_1 Controparte_7
in persona del Ministro pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese di
[...]
lite in favore del Sig. che liquida in complessivi € 3.809,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta ed oltre € 98,00 a titolo di esborsi per contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 31/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini