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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1993/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11199/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a Randazzo (CT) in [...] 2-9- 1965 ed ivi Parte_1 residente in [...], C.f rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Fianchino per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO cod. fisc.: , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliati in Catania, viale Jonio 30, nello studio dell'avv. Santo Li
Volsi che li rappresenta e difende per procura per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare, depositato in data 28 febbraio 2025, il ricorrente, destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, ha premesso che al pagina 1 di 20 momento della notifica di tale sanzione era responsabile dell'Area economico Finanziaria del
. Controparte_1
Ha riferito di essere in possesso di laurea in giurisprudenza e di essere stato assunto a far data dall'ottobre del 1989 presso l'amministrazione convenuta, ricoprendo per numerosi anni la qualifica di responsabile di quasi tutti i settori dell'ente, fatta eccezione per il settore della Polizia Municipale.
Ha esposto che, nell'anno 2017 era divenuto proprietario, per successione, di un uliveto e di aver provato a condurre il fondo, a soli fini di mantenimento della proprietà stessa, senza alcun riscontro in termini di profitti o rese economiche, rimanendo inattive sia l'attività commerciale che la partita Iva contestata e non rivestendo alcun rilievo probatorio anche la pagina Facebook.
Ha dedotto altresì di non possedere alcuna attrezzatura o macchinario per la conduzione del fondo né di essersi mai avvalso di alcun ufficio dedicato alla rivendita, non essendovi nemmeno alcun impiegato o personale dedicato al fondo o alla rivendita, né risultando attivata alcuna utenza relativa all'attività, né emessa alcuna fattura/ricevuta/scontrino che comprovi l'attività di rivendita né avviata qualsivoglia iniziativa pubblicitaria, né effettuato alcun versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Ha sostenuto, pertanto, che l'attività commerciale contestata non sia mai stata Cont esercitata in concreto e le presunzioni individuate dall' non trovino riscontro probatorio in termini di professionalità e abitualità.
Ha inoltre riferito di essere sempre stato presente sul luogo di lavoro, non sottraendo alcuna risorsa lavorativa all'amministrazione ove è impiegato e di non essere mai stato oggetto di richiami e/o diffide di alcun genere.
Ha riferito che con comunicazione dell'8 ottobre 2024 aveva ricevuto contestazione disciplinare per esercizio di attività commerciale non consentita, con successiva nota prot. Cont 1467 del 28-1-2025, l' aveva rigettato le difese svolte in sede di audizione e aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei applicata poi con nota prot. 1474 del 28-1-2025 dal segretario generale dal 29-1- 2025 al 28-7-2025, senza riferimento alcuno all'assegno di mantenimento spettante al dipendente sospeso ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 3/1957.
pagina 2 di 20 Ha riferito che, in pari data gli era stata notificata la diffida alla cessazione dell'attività entro il termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 3/1957, con contestuale avviso che, in mancanza di positivo riscontro, lo stesso sarebbe stato dichiarato cessato dall'impiego e ha esposto di avere ottemperato alla richiesta nei termini, pur ritenendo che la fattispecie non ricada nell'ambito di previsione dell'art. 60.
Premessi i riferimenti normativi e contrattuali alla base del provvedimento sanzionatorio, ha dedotto la violazione del principio della necessaria specificità e non genericità della contestazione, non facendo la contestazione alcun riferimento al danno grave cagionato all'ente da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 59, comma 8, lett. e) del ccnl, poi menzionato all'atto dell'irrogazione della sanzione, deducendo la modifica in sede di sanzione della contestazione.
Ha dedotto altresì l'errata applicazione dell'art. 60 d.p.r. 3/1957 in difetto di prova dell'abitualità e professionalità dell'attività commerciale contestata, non rivestendo egli nemmeno la qualità di imprenditore agricolo professionale, né svolgendo alcuna delle attività di cui all'art. 2135 c.c. .
In particolare, ha eccepito il difetto di istruttoria nel corso del procedimento disciplinare: ha contestato l'asserita pubblicità dell'attività commerciale tramite pagina facebook e ha dedotto che la titolarità di partita iva, per altro inattiva, non può essere ritenuta sintomatica dell'esercizio dell'attività di impresa, non provata da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari.
Ha dedotto altresì l'inconducenza del riferimento alla mancata autorizzazione dell'attività ex art. 53, comma 7, d. lgs. 165/2001, nonché l'inapplicabilità delle disposizioni dedicate ai dirigenti dagli articoli 3 e 13 dl d.p.r. 62/2013 e l'erroneità del richiamo agli articoli 41 e 44 del codice di comportamento del . Controparte_1
Ha asserito che la ritenuta carenza dei presupposti oggetto di contestazione determina l'illegittimità della diffida alla cessazione dell'attività notificata dal segretario generale e determina ex art. 2043 c.c. una responsabilità del comune resistente, quantificando il danno patrimoniale subito in relazione alla propria retribuzione.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto commutarsi la sanzione applicabile ex art. 72, comma 3, lett. h) del ccnl, ove la condotta contestata sia comunque ritenuta sanzionabile.
pagina 3 di 20 Ciò premesso in ordine al fumus boni iuris, quanto al periculum in mora, ha dedotto l'irreparabilità del danno nelle more del giudizio ordinario, tenuto conto della misura sanzionatoria applicata e della mancanza di altro reddito e/o entrata idonea a soddisfare esigenze di carattere primario, essendo egli inoltre gravato dall'assegno divorzile di € 400,00
e dall'assegno di mantenimento per il figlio dell'ammontare di € 500,00, oltre che da due distinte cessioni del quinto per un ammontare di € 510,00,
Ha contestato, per altro, la mancata corresponsione dell'assegno alimentare asseritamente spettante ex art. 82, d.p.r. 3/1957.
Ha chiesto pertanto “… nel merito previa fissazione dell'udienza di merito, sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la illegittimità e conseguente disapplicazione dei seguenti provvedimenti: - della sanzione disciplinare prot. 1467 del 28-
1-2025, con la quale l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune intimato ha irrogato la
“sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei (6) cui all'articolo 72 comma 8 lett. e)”; - della successiva nota prot. 1474 del 28-
1-2025 con la quale il Segretario Generale del Comune di ha applicato la sanzione CP_1 disciplinare individuando la decorrenza dei sei mesi di sospensione, con privazione della retribuzione, dalla data del 29-1-2025 fino alla successiva data del 28-7-2025; - della contestazione dell'addebito formulata dall' Controparte_3
notificata all'odierno ricorrente in data 8- 10-2024; - della successiva diffida prot.
[...]
1476 del 28-1-2025 con la quale il Segretario Generale ha intimato al ricorrente la cessazione dell'attività entro il termine di 15 giorni ex art. 63 del DPR n. 3/1957; -- una volta accertata e dichiarata la illegittimità dei sopraelencati provvedimenti, in uno alla loro disapplicazione, condannare il al collocamento del ricorrente nel ruolo Controparte_1
e nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento dell'applicazione della sanzione disciplinare ivi compresa la corresponsione della retribuzione globale allo stesso spettante maggiorata della rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo;
- accertare il danno patrimoniale patito dal ricorrente indi quantificarlo e per l'effetto condannare il intimato alla corresponsione delle stesse somme, con rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi sino all'integrale soddisfo;
in via subordinata, previa declaratoria della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta, ed ove il Giudice ritenga comunque sanzionabile la condotta del ricorrente, applicare la lettera del comma 3, lett. h) di cui pagina 4 di 20 all'art. 72 (CCNL 16-11-2022) che espressamente prevede la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti” indi per l'effetto condannare il di al collocamento del ricorrente nel ruolo e CP_1 CP_1 nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento della sanzione disciplinare con rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo”.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2025 si è costituita – per la fase di merito -
l'amministrazione resistente che ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
In esito all'udienza del 18 giugno 2025, svoltasi alla presenza delle parti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per il deposito di note difensive.
In esito all'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare occorre dare atto con ordinanza del 29 aprile 2025 il ricorso è stato accolto sulla base della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e pertanto in questa sede non possono che richiamarsi integralmente quanto al primo profilo le motivazioni di detta ordinanza di seguito riportate, da ritenersi tuttora valide anche alla luce delle difese spiegate nella presente fase di merito.
“… oggetto del presente giudizio è l'accertamento in via cautelare dell'asserita illegittimità del provvedimento disciplinare di applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei per esercizio di attività commerciale non consentita.
Più precisamente, la condotta addebitata al ricorrente è quella esposta nella comunicazione dell'8-10-2024, ossia “Esercizio attività commerciale non consentita dalla legge dimostrata dalla pubblicizzazione dell'attività commerciale sui social media (vendita olio extra vergine di oliva) con indicazione del proprio numero di cellulare (…) e da possesso di una partita Iva attiva ( ) posto in violazione dell'art. 60 DPR 3/1957 in P.IVA_2 combinato disposto con l'art. 53 del D.lgs 165/2001. A seguito di verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è risultato che la data di inizio dell'attività risale al 15-9-2018.
Tale divieto viene prescritto anche dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Municipale n. 33 del 25-6-2024 agli art. 41-44. Inoltre è posto in pagina 5 di 20 violazione dell'articolo del codice disciplinare di cui all'articolo 59 del C.C.N.L. 21 maggio
2018 oltreché dagli art. 3 e art. 13 del codice di comportamento generale (DPR 62/2013 e ss.mm.ii) e dal vigente codice di comportamento del ”. Controparte_1
Il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare da parte Cont dell' , recante protocollo n. 1467 del 28 gennaio 2024, premessa la contestazione disciplinare, stabilisce “tenuto conto degli assunti giurisprudenziali e normativi sopra richiamati, venendo più propriamente al caso di specie, si osserva che l'attività di rivendita di olio di oliva svolta dal dott. assume ad avviso di questo Ufficio, un Pt_1 incontrovertibile carattere di abitualità e professionalità non solo ricavabile dal possesso di partita Iva, aperta fin dal 2018 ma anche dall'aver commercializzato il prodotto sui social, come da documentazione in atti, con indicazione tanto della medesima partita Iva quanto del proprio numero di cellulare. Occorre, inoltre aggiungere che, comunque, a prescindere dall'aspetto della professionalità e dell'abitualità, l'attività in essere non è mai stata autorizzata dall'amministrazione né risulta sia mai stata richiesta l'autorizzazione in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell'articolo 53 del D.lgs 165/2001, a mente del quale “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi”. Risulta evidente, pertanto che l'attività – incompatibile – risulta essere stata esercitata abusivamente dal dipendente. Non rileva, invece, ai fini del presente procedimento, quanto osservato dal procuratore in riferimento all'assenza di richiami o censure nei confronti del dipendente di che trattasi, tenuto anche conto che l'attività imprenditoriale non autorizzata viene esercitata in maniera continuata fin dal 2018.
Per questi motivi
le argomentazioni addotte con la memoria difensiva sopra citata vengono rigettate. In conclusione tenuto conto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della mancanza secondo la disciplina di cui all'art. 72 del CCNL Funzioni Locali del 16-11-2022. Rilevato, in particolare, in base a detti principi che:
a) Sembra sussistere da parte del dipendente una condotta sorretta da coscienza e volontarietà, posta in essere in violazione di esplicite previsioni normative, che appare con tutta evidenza contraria ai più elementari doveri del pubblico dipendente;
pagina 6 di 20 b) Che la violazione appare particolarmente rilevante, non solo in relazione a quanto sopra ma anche in relazione alla continuazione dell'attività compatibile con lo status di dipendente pubblico fin dal 2018;
c) Le suddette circostanze appaiono ancora più gravi avuto riguardo al profilo del dipendente che risulta inquadrato nell'Area di funzionari e della elevata qualificazione e che riveste l'importante ruolo di responsabile dei servizi finanziari con relativo conferimento dell'incarico di elevata qualificazione. Ritenuto, pertanto, di applicare la sanzione di cui alla lettera e del comma 8 dell'articolo 72 del CCNL del 16 novembre 2022 del Comparto
Funzioni Locali, nella misura massima della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 6 (sei)” ed irrogando la “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei (6) cui all'articolo 72 comma 8 lett.
e)”.
Il contenuto dei provvedimenti che precedono, riportato quasi integralmente e in maniera testuale, consente all'evidenza di escludere la genericità della contestazione e la mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di immodificabilità della contestazione.
Ciò chiarito, appaiono invece fondate le restanti doglianze della parte ricorrente in punto di errata applicazione della normativa di riferimento in difetto dei relativi presupposti e in difetto di istruttoria.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che a norma dell'art. 5, legge 604/1966, grava inderogabilmente sul datore di lavoro l'onere della prova dell'addebito che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, ossia l'esercizio di attività commerciale non consentita.
Nel caso di specie, a fronte delle difese spiegate dal ricorrente durante il procedimento disciplinare, il comune resistente non ha fornito prova compiuta del fatto contestato, limitandosi ad inferire abitualità e professionalità dell'esercizio dell'attività commerciale dall'apertura di partita iva e dalla pubblicizzazione del prodotto, senza in concreto fornire alcun ulteriore riscontro.
Al riguardo, occorre richiamare anzitutto la disciplina normativa e regolamentare applicabile al caso di specie.
pagina 7 di 20 L'art. 53, d. lgs. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” stabilisce
“1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, (…)
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (…)”.
L'art. 60, d.p.r. 3/1957 “Incompatibilità” prevede “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”; il successivo art. 63 “Provvedimenti per casi d'incompatibilità” stabilisce
“L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata,
l'impiegato decade dallo impiego. (…)”.
Tali divieti e incompatibilità trovano specificazione negli articoli 41 e seguenti del regolamento degli uffici e dei servizi del comune versato in atti dal ricorrente.
L'art. 41 prevede un generale divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente e il successivo articolo
43 “abitualità e professionalità” stabilisce «1. Gli incarichi che presentano i caratteri dell'abitualità e della professionalità sono quelli previsti dall'art. 60 d.p.r. 3/1957 sicché il dipendente non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società a fini di lucro”.
1.1. Per “attività commerciali e industriali” si intendono le attività imprenditoriali
(continuative e remunerate) di cui agli articoli 2082, 2083, 2135 e 2195 c.c.».
Quanto all'interpretazione sistematica di tali norme, è opportuno riportare la motivazione della sentenza citata dalla parte ricorrente (Cass. sez. lav. 27420/2020), cui fa pagina 8 di 20 riferimento anche il comune resistente nel provvedimento di irrogazione della sanzione, sia pure ascrivendola “ad altro e più rigido orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando erroneamente “Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sent. 420/2020)”, in realtà emessa dalla sezione tributaria in materia di accise, tuttavia facendo chiaramente riferimento alla medesima sentenza citata dal ricorrente a proprio sostegno, particolarmente pertinente in quanto relativa a un caso analogo a quello in oggetto.
Vi si legge “6.2. occorre premettere che la materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi negli enti locali territoriali è regolata in modo composito ed articolato;
la disciplina che la riguarda, infatti, è distribuita fra fonti primarie e contrattazione collettiva nazionale di comparto, sia pure in modo residuale;
(…) quanto alle fonti primarie va ricordato che la disciplina dell'incompatibilità non era estranea all'ordinamento del pubblico impiego nella vigenza del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 elencava i 'Casi di incompatibilità', indicando le attività precluse all'impiegato, disposizione integrata dal successivo art. 63 che stabiliva i 'Provvedimenti per casi d'incompatibilità', prevedendo un regime sanzionatorio particolarmente severo, che poteva sfociare nella pronuncia di decadenza dall'impiego previa diffida alla cessazione della situazione contra ius;
(…) per i dipendenti degli enti locali, dunque, il regime delle incompatibilità risulta ora chiaramente riunificato sotto la generale disciplina di cui all'art. 53 TUPI che, a sua volta, sancisce per tutti i pubblici dipendenti (centrali e locali, privatizzati e non) l'ultravigenza nell'attuale regime dei datati artt. 60-64 del d.P.R. n. 3 del
1957; nel corso del tempo, i commi 1, 2 e 9 dell'art. 53 sono rimasti inalterati, così come la giurisprudenza di questa Corte in materia che ha attribuito alla anzidetta disciplina di carattere generale natura cogente, in conformità con l'indirizzo della Corte costituzionale
(fra le altre: Cass. 2 maggio 2017, n. 10629);
6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può
pagina 9 di 20 esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
non ignora questa
Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili;
si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V - del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;
tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il d.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini;
soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la legge 9 maggio 1975, n. 153 'Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura' secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale pagina 10 di 20 da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative;
in questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 cod. civ. otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 cod. civ.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 cod. civ.); ed infatti con il d.lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all'art. 2, espressamente la 'società agricola', che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l'espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione;
tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio; ed allora, interpretata la disposizione di cui al citato art. 60 del d.P.R. n. 3 del
1957 in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola;
(…) 6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97
Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019;
n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017);
6.7. se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente,
pagina 11 di 20 anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere”.
Tale sentenza viene poi più volte richiamata anche nella motivazione della sentenza contabile citata dalla parte ricorrente, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa di un dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato per contestato svolgimento di impresa agricola individuale, apparendo perciò particolarmente pertinente nel caso di specie (Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., sent., (data ud. 12/06/2024)
03/09/2024, n. 289) e richiamando specificamente la giurisprudenza amministrativa soltanto accennata in motivazione dalla suprema corte.
Si legge “3.2. (…) Secondo la Corte suprema la mancata inclusione dell'agricoltura fra le attività assolutamente incompatibili deriverebbe dalla particolare struttura economico-sociale del Paese all'epoca di emanazione del suddetto testo legislativo, quando cioè "quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini" (Cass. civ., sez. L., ord. n.
27420/2020). Di contro, nella stessa decisione la Corte di cassazione è arrivata alla conclusione che, sulla base della successiva evoluzione dell'attività agricola, l'impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili, come è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti,
Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 124/2023).
A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "nella realtà attuale, venuta meno la generalizzata vocazione rurale della popolazione, non è più giustificabile che l'attività agricola, anche quando svolta con carattere di professionalità, sia sempre e in ogni caso esclusa dal novero di quelle incompatibili con l'impiego pubblico"
(TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.2) e ha aggiunto che, per conferire all'art. 60 del D.P.R. n.
3 del 1957 un significato più aderente all'odierna struttura sociale, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua ratio, che è quella di dare applicazione al principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (art. 98 Cost.), sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare pagina 12 di 20 dall'esercizio di altre attività: "se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità" (Cass. civ. 27420 del 2020, cit.). In dette ipotesi, anche l'attività agricola, quale "professione" ulteriore a quella pubblica, risulterà inibita
(cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.3).
Secondo tale approdo ermeneutico non ogni attività agricola è assolutamente incompatibile per il dipendente pubblico ma sola quella svolta a carattere professionale, tale da richiedere a chi la svolga un impegno continuativo, non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività per cui resterebbero escluse dal regime di incompatibilità assoluta le "attività agricole del tutto occasionali, amatoriali, finalizzate all'autoconsumo o comunque non connotate in termini di professionalità (cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 9.1.).
Tale orientamento risulta condiviso dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti: Sez.
I App, sent. n. 303/2023; Sez. giur. Liguria, sent. n. 312/2018) ed è stato seguito anche dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica, n. 6/1997).
A tal proposito, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che "in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura di una partita IVA di per sé non è elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno" (TAR Basilicata, sent. n. 195/2003) per cui la titolarità della Partita IVA può essere ammessa "se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico" (C.d.S., sez. II, ord.
2120/2023).
Infatti, è stato affermato, con riferimento all'istanza di un appartenente alla Polizia di Stato intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo, onde poter subentrare nell'azienda familiare con un impegno pari all'incirca al 10% del tempo di lavoro complessivo, che l'esercizio in seno all'impresa agricola "di un'attività, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente ... di qualificare direttamente detta impresa come commerciale ovvero di individuarne uno specifico ramo cui attribuire l'attributo della commercialità" per cui "l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività
pagina 13 di 20 di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia, non appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli" (TAR Veneto, sent. n.
254/2023).
I suddetti arresti della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della P.A. derivano da una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata considerato che una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà (art. 42, 2 comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU ( in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura (ad es. concessione in locazione di un appartamento (CdS., sez. II, ord. 2120/2023)”.
Al riguardo, è opportuno citare in modo più esteso e testuale la motivazione di tale ultima ordinanza resa dal Consiglio di Stato “(…) considerato che l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tanto vero che già l'art. 60
d.P.R. n. 3/1957 (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed oggi l'art.53
d.lgs. n. 165/2001 vietano espressamente ai pubblici impiegati l'esercizio dell'industria e del commercio, ma non anche l'esercizio dell'attività agricola;
considerato che
la ratio di tale esclusione dal nucleo delle attività incompatibili va ricercata nel contemperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coessenziali alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori
(cosiddetta “condizionalità”), di prendersi cura dello stesso ( anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli;
pagina 14 di 20 considerato pertanto che l'apertura di una partita IVA se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale;
considerato che
una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà ( art. 42, 2° comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU ( in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura ( ad es. concessione in locazione di un appartamento)”.
Ebbene, non si ravvisa – a parere del decidente – alcun contrasto interpretativo insanabile tra l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e quello della giurisprudenza contabile e amministrativa: appare evidente che al dipendente pubblico resti vietata ex art. 60 d.p.r. 3/1957 l'esercizio di attività commerciale, industriale e anche agricola ove connotate da abitualità e professionalità tali da interferire con l'esclusività del rapporto di impiego.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, giova precisare che al ricorrente è stato contestato unicamente l'esercizio di attività commerciale non consentita, non anche l'esercizio di attività di impresa agricola, tuttavia, non è ininfluente sottolineare che, nel caso di specie, si tratterebbe propriamente di un'attività connessa alla coltivazione del fondo ex art. 2135 c.c. e non di mera attività intermediaria nella circolazione dei beni ex art. 2195 c.c. .
Il comune ha ritenuto che l'esercizio di attività commerciale non consentita sia dimostrato dalla pubblicizzazione dell'attività commerciale sui social media (vendita di olio extra vergine di oliva) e dal possesso di partita iva.
Ebbene, si tratta, ad avviso del decidente, di elementi presuntivi insufficienti a fornire prova dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio.
pagina 15 di 20 Il comune resistente non ha fornito alcuna prova in concreto della commercializzazione in sé del prodotto, né dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio, dello svolgimento, cioè di “attività commerciali e industriali” da intendersi quali attività imprenditoriali (continuative e remunerate) di cui agli articoli 2082, 2083, 2135 e 2195 c.c., come espressamente specificato dal regolamento del comune.
Non vi è prova dell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, ossia dello stabile e non occasionale esercizio di un'attività economica, dell'organizzazione di beni e fattori produttivi a ciò destinati e del reale conseguimento di una remunerazione da parte del ricorrente.
Deve precisarsi che – come chiarito dalla giurisprudenza citata – non può ritenersi di per sé attività economica il mero godimento di un bene di proprietà, tanto più se pervenuto per successione ereditaria, e, nel caso di fondi rustici, il godimento non può che tradursi nella coltivazione del fondo, risolvendosi altrimenti nell'obliterazione del diritto di proprietà.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non vi è nemmeno prova dell'attività agricola professionale di coltivazione del fondo che sarebbe alla base della connessa attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo ai sensi degli articoli 2135 c.c.
e dell'art. 1, d. lgs. 99/2004.
Al riguardo, tale ultima norma chiarisce “… è imprenditore agricolo professionale
(IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Il comune resistente ha omesso del tutto di esaminare le concrete modalità dell'attività commerciale contestata: la pubblicizzazione del prodotto su facebook con indicazione di numero di telefono e partita iva, certamente censurabile e inopportuna, non costituisce prova della “commercializzazione del prodotto sui social” come asserito nel provvedimento di irrogazione della sanzione ma della mera pubblicizzazione dello stesso che in sé non è
pagina 16 di 20 sintomatica dell'esercizio del commercio in modo abituale e professionale, nei termini chiariti, né tanto meno della presupposta attività agricola professionale ex d. lgs. 99/2004.
Non solo non vi è prova della vendita nemmeno di una bottiglia dell'olio pubblicizzato ma neanche – come chiarito – di una organizzazione di mezzi destinata alla commercializzazione e ancor prima alla produzione e trasformazione del prodotto agricolo e del conseguimento di redditi non riconducibili a quelli dichiarati al fisco.
Non è dimostrato nemmeno quanto del proprio tempo il ricorrente avrebbe dedicato alle attività non consentite, né è dato desumerlo da altri elementi: l'estensione dei fondi destinati alla coltura olivicola, il numero delle piante, il volume della produzione nella zona di riferimento.
Sulla base di quanto precede non vi è prova del contestato esercizio del commercio, né dello svolgimento di “incarichi retribuiti” non previamente autorizzati dal comune, come riportato nel provvedimento di irrogazione della sanzione, fattispecie non oggetto di contestazione e all'evidenza estranea al contestato esercizio del commercio, non suscettibile di autorizzazione, atteso il divieto di legge.
In disparte l'apertura della partita IVA, rimasta inattiva e in ogni caso probabilmente funzionale alla conduzione del fondo, la contestata pubblicizzazione sui social media della vendita di olio extra vergine di oliva con indicazione del proprio numero di cellulare recante non solo informazioni neutre sulla coltivazione delle olive, sui metodi di potatura e di molitura, ma anche il prezzo di vendita da parte dell'”azienda agricola Fisauli”,
“imprenditore”, non ha portata confessoria del contestato esercizio del commercio, tuttavia, costituisce certamente – come già accennato - condotta censurabile e inopportuna, posta in violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento a carico dei pubblici dipendenti, tanto più pregnanti nel caso in cui si tratti di dipendenti in posizione apicale come il ricorrente, funzionario responsabile dei servizi finanziari del comune.
È opportuno rammentare che secondo la Costituzione “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (…)”.
L'art. 3, d.p.r. 62/2013 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha poi specificato “1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
pagina 17 di 20 perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi”.
Ebbene, la condotta del ricorrente non appare conforme ai principi costituzionali e risulta potenzialmente gravemente lesiva dell'immagine e del prestigio del comune di appartenenza, tanto più in una piccola realtà cittadina ove un funzionario comunale ha una visibilità e una riconoscibilità ben maggiori che in una grande realtà urbana.
Trattasi pertanto di condotta sanzionabile, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 72, comma 8, lett. e)1, tuttavia, la sanzione irrogata difetta di proporzionalità poiché si tratta di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel massimo edittale consentito dal ccnl applicato ex art. 72, comma 8, che prevede “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 (…)”.
Il comma 1 stabilisce “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Emerge pertanto l'apparente fondatezza della domanda del ricorrente volta all'annullamento del provvedimento sanzionatorio con applicazione della più mite sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici secondo il pagina 18 di 20 minimo edittale previsto dal contratto, tenuto conto della mancanza di precedenti sanzionatori, dell'intenzionalità della condotta e della rilevanza dei fondamentali obblighi violati in relazione alla posizione del ricorrente all'interno del comune, nonché della grave lesione all'immagine e al prestigio dell'amministrazione, per altro già compromessa dall'intervenuto scioglimento del consiglio comunale.
È appena il caso di sottolineare che nessuna delle parti ha versato in atti copia del
CCNL applicabile al caso di specie (ccnl 16/11/2022 comparto funzioni locali) ma trattandosi di contratto del pubblico impiego è consentito al giudice procedere con mezzi propri secondo il principio “iura novit cura” (Cass. sez. lav. n. 19597/2014).
Giova, altresì, rammentare che secondo l'art. 63, comma 2-bis, d. lgs. 165/2001 “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito” (Cass. sez. lav. n. 10236/2023)”.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto anche nel merito senza necessità di ulteriori valutazioni, dovendosi ribadire che non vi è prova dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio, né questo può trarsi – come già chiarito in sede cautelare – dalla pubblicizzazione su facebook, né in via indiziaria dall'incremento del patrimonio immobiliare del ricorrente con nuovo immobile nel 2021, come evidenziato dalla difesa dell'ente locale nelle note in atti.
pagina 19 di 20 Ciò premesso, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei deve essere annullata e rideterminata nella più lieve misura sanzionatoria della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici e per l'effetto - tenuto conto della sospensione già applicata in misura superiore alla disposta rideterminazione – va disposta l'immediata riammissione del ricorrente nel posto di lavoro con adozione da parte dell'amministrazione di ogni provvedimento necessario e conseguente.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti attesa la peculiarità delle questioni trattate e la complessità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025 nei confronti del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei e ridetermina la sanzione disciplinare nella più lieve misura sanzionatoria della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici;
- per l'effetto - tenuto conto della sospensione già applicata in misura superiore alla disposta rideterminazione – ordina all'amministrazione l'immediata riammissione del ricorrente nel posto di lavoro e l'adozione di ogni provvedimento necessario e conseguente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 11 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11199/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a Randazzo (CT) in [...] 2-9- 1965 ed ivi Parte_1 residente in [...], C.f rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Fianchino per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO cod. fisc.: , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliati in Catania, viale Jonio 30, nello studio dell'avv. Santo Li
Volsi che li rappresenta e difende per procura per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare, depositato in data 28 febbraio 2025, il ricorrente, destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, ha premesso che al pagina 1 di 20 momento della notifica di tale sanzione era responsabile dell'Area economico Finanziaria del
. Controparte_1
Ha riferito di essere in possesso di laurea in giurisprudenza e di essere stato assunto a far data dall'ottobre del 1989 presso l'amministrazione convenuta, ricoprendo per numerosi anni la qualifica di responsabile di quasi tutti i settori dell'ente, fatta eccezione per il settore della Polizia Municipale.
Ha esposto che, nell'anno 2017 era divenuto proprietario, per successione, di un uliveto e di aver provato a condurre il fondo, a soli fini di mantenimento della proprietà stessa, senza alcun riscontro in termini di profitti o rese economiche, rimanendo inattive sia l'attività commerciale che la partita Iva contestata e non rivestendo alcun rilievo probatorio anche la pagina Facebook.
Ha dedotto altresì di non possedere alcuna attrezzatura o macchinario per la conduzione del fondo né di essersi mai avvalso di alcun ufficio dedicato alla rivendita, non essendovi nemmeno alcun impiegato o personale dedicato al fondo o alla rivendita, né risultando attivata alcuna utenza relativa all'attività, né emessa alcuna fattura/ricevuta/scontrino che comprovi l'attività di rivendita né avviata qualsivoglia iniziativa pubblicitaria, né effettuato alcun versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Ha sostenuto, pertanto, che l'attività commerciale contestata non sia mai stata Cont esercitata in concreto e le presunzioni individuate dall' non trovino riscontro probatorio in termini di professionalità e abitualità.
Ha inoltre riferito di essere sempre stato presente sul luogo di lavoro, non sottraendo alcuna risorsa lavorativa all'amministrazione ove è impiegato e di non essere mai stato oggetto di richiami e/o diffide di alcun genere.
Ha riferito che con comunicazione dell'8 ottobre 2024 aveva ricevuto contestazione disciplinare per esercizio di attività commerciale non consentita, con successiva nota prot. Cont 1467 del 28-1-2025, l' aveva rigettato le difese svolte in sede di audizione e aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei applicata poi con nota prot. 1474 del 28-1-2025 dal segretario generale dal 29-1- 2025 al 28-7-2025, senza riferimento alcuno all'assegno di mantenimento spettante al dipendente sospeso ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 3/1957.
pagina 2 di 20 Ha riferito che, in pari data gli era stata notificata la diffida alla cessazione dell'attività entro il termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 3/1957, con contestuale avviso che, in mancanza di positivo riscontro, lo stesso sarebbe stato dichiarato cessato dall'impiego e ha esposto di avere ottemperato alla richiesta nei termini, pur ritenendo che la fattispecie non ricada nell'ambito di previsione dell'art. 60.
Premessi i riferimenti normativi e contrattuali alla base del provvedimento sanzionatorio, ha dedotto la violazione del principio della necessaria specificità e non genericità della contestazione, non facendo la contestazione alcun riferimento al danno grave cagionato all'ente da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 59, comma 8, lett. e) del ccnl, poi menzionato all'atto dell'irrogazione della sanzione, deducendo la modifica in sede di sanzione della contestazione.
Ha dedotto altresì l'errata applicazione dell'art. 60 d.p.r. 3/1957 in difetto di prova dell'abitualità e professionalità dell'attività commerciale contestata, non rivestendo egli nemmeno la qualità di imprenditore agricolo professionale, né svolgendo alcuna delle attività di cui all'art. 2135 c.c. .
In particolare, ha eccepito il difetto di istruttoria nel corso del procedimento disciplinare: ha contestato l'asserita pubblicità dell'attività commerciale tramite pagina facebook e ha dedotto che la titolarità di partita iva, per altro inattiva, non può essere ritenuta sintomatica dell'esercizio dell'attività di impresa, non provata da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari.
Ha dedotto altresì l'inconducenza del riferimento alla mancata autorizzazione dell'attività ex art. 53, comma 7, d. lgs. 165/2001, nonché l'inapplicabilità delle disposizioni dedicate ai dirigenti dagli articoli 3 e 13 dl d.p.r. 62/2013 e l'erroneità del richiamo agli articoli 41 e 44 del codice di comportamento del . Controparte_1
Ha asserito che la ritenuta carenza dei presupposti oggetto di contestazione determina l'illegittimità della diffida alla cessazione dell'attività notificata dal segretario generale e determina ex art. 2043 c.c. una responsabilità del comune resistente, quantificando il danno patrimoniale subito in relazione alla propria retribuzione.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto commutarsi la sanzione applicabile ex art. 72, comma 3, lett. h) del ccnl, ove la condotta contestata sia comunque ritenuta sanzionabile.
pagina 3 di 20 Ciò premesso in ordine al fumus boni iuris, quanto al periculum in mora, ha dedotto l'irreparabilità del danno nelle more del giudizio ordinario, tenuto conto della misura sanzionatoria applicata e della mancanza di altro reddito e/o entrata idonea a soddisfare esigenze di carattere primario, essendo egli inoltre gravato dall'assegno divorzile di € 400,00
e dall'assegno di mantenimento per il figlio dell'ammontare di € 500,00, oltre che da due distinte cessioni del quinto per un ammontare di € 510,00,
Ha contestato, per altro, la mancata corresponsione dell'assegno alimentare asseritamente spettante ex art. 82, d.p.r. 3/1957.
Ha chiesto pertanto “… nel merito previa fissazione dell'udienza di merito, sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la illegittimità e conseguente disapplicazione dei seguenti provvedimenti: - della sanzione disciplinare prot. 1467 del 28-
1-2025, con la quale l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune intimato ha irrogato la
“sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei (6) cui all'articolo 72 comma 8 lett. e)”; - della successiva nota prot. 1474 del 28-
1-2025 con la quale il Segretario Generale del Comune di ha applicato la sanzione CP_1 disciplinare individuando la decorrenza dei sei mesi di sospensione, con privazione della retribuzione, dalla data del 29-1-2025 fino alla successiva data del 28-7-2025; - della contestazione dell'addebito formulata dall' Controparte_3
notificata all'odierno ricorrente in data 8- 10-2024; - della successiva diffida prot.
[...]
1476 del 28-1-2025 con la quale il Segretario Generale ha intimato al ricorrente la cessazione dell'attività entro il termine di 15 giorni ex art. 63 del DPR n. 3/1957; -- una volta accertata e dichiarata la illegittimità dei sopraelencati provvedimenti, in uno alla loro disapplicazione, condannare il al collocamento del ricorrente nel ruolo Controparte_1
e nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento dell'applicazione della sanzione disciplinare ivi compresa la corresponsione della retribuzione globale allo stesso spettante maggiorata della rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo;
- accertare il danno patrimoniale patito dal ricorrente indi quantificarlo e per l'effetto condannare il intimato alla corresponsione delle stesse somme, con rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi sino all'integrale soddisfo;
in via subordinata, previa declaratoria della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta, ed ove il Giudice ritenga comunque sanzionabile la condotta del ricorrente, applicare la lettera del comma 3, lett. h) di cui pagina 4 di 20 all'art. 72 (CCNL 16-11-2022) che espressamente prevede la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti” indi per l'effetto condannare il di al collocamento del ricorrente nel ruolo e CP_1 CP_1 nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento della sanzione disciplinare con rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo”.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2025 si è costituita – per la fase di merito -
l'amministrazione resistente che ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
In esito all'udienza del 18 giugno 2025, svoltasi alla presenza delle parti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per il deposito di note difensive.
In esito all'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare occorre dare atto con ordinanza del 29 aprile 2025 il ricorso è stato accolto sulla base della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e pertanto in questa sede non possono che richiamarsi integralmente quanto al primo profilo le motivazioni di detta ordinanza di seguito riportate, da ritenersi tuttora valide anche alla luce delle difese spiegate nella presente fase di merito.
“… oggetto del presente giudizio è l'accertamento in via cautelare dell'asserita illegittimità del provvedimento disciplinare di applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei per esercizio di attività commerciale non consentita.
Più precisamente, la condotta addebitata al ricorrente è quella esposta nella comunicazione dell'8-10-2024, ossia “Esercizio attività commerciale non consentita dalla legge dimostrata dalla pubblicizzazione dell'attività commerciale sui social media (vendita olio extra vergine di oliva) con indicazione del proprio numero di cellulare (…) e da possesso di una partita Iva attiva ( ) posto in violazione dell'art. 60 DPR 3/1957 in P.IVA_2 combinato disposto con l'art. 53 del D.lgs 165/2001. A seguito di verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate è risultato che la data di inizio dell'attività risale al 15-9-2018.
Tale divieto viene prescritto anche dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Municipale n. 33 del 25-6-2024 agli art. 41-44. Inoltre è posto in pagina 5 di 20 violazione dell'articolo del codice disciplinare di cui all'articolo 59 del C.C.N.L. 21 maggio
2018 oltreché dagli art. 3 e art. 13 del codice di comportamento generale (DPR 62/2013 e ss.mm.ii) e dal vigente codice di comportamento del ”. Controparte_1
Il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare da parte Cont dell' , recante protocollo n. 1467 del 28 gennaio 2024, premessa la contestazione disciplinare, stabilisce “tenuto conto degli assunti giurisprudenziali e normativi sopra richiamati, venendo più propriamente al caso di specie, si osserva che l'attività di rivendita di olio di oliva svolta dal dott. assume ad avviso di questo Ufficio, un Pt_1 incontrovertibile carattere di abitualità e professionalità non solo ricavabile dal possesso di partita Iva, aperta fin dal 2018 ma anche dall'aver commercializzato il prodotto sui social, come da documentazione in atti, con indicazione tanto della medesima partita Iva quanto del proprio numero di cellulare. Occorre, inoltre aggiungere che, comunque, a prescindere dall'aspetto della professionalità e dell'abitualità, l'attività in essere non è mai stata autorizzata dall'amministrazione né risulta sia mai stata richiesta l'autorizzazione in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell'articolo 53 del D.lgs 165/2001, a mente del quale “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi”. Risulta evidente, pertanto che l'attività – incompatibile – risulta essere stata esercitata abusivamente dal dipendente. Non rileva, invece, ai fini del presente procedimento, quanto osservato dal procuratore in riferimento all'assenza di richiami o censure nei confronti del dipendente di che trattasi, tenuto anche conto che l'attività imprenditoriale non autorizzata viene esercitata in maniera continuata fin dal 2018.
Per questi motivi
le argomentazioni addotte con la memoria difensiva sopra citata vengono rigettate. In conclusione tenuto conto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della mancanza secondo la disciplina di cui all'art. 72 del CCNL Funzioni Locali del 16-11-2022. Rilevato, in particolare, in base a detti principi che:
a) Sembra sussistere da parte del dipendente una condotta sorretta da coscienza e volontarietà, posta in essere in violazione di esplicite previsioni normative, che appare con tutta evidenza contraria ai più elementari doveri del pubblico dipendente;
pagina 6 di 20 b) Che la violazione appare particolarmente rilevante, non solo in relazione a quanto sopra ma anche in relazione alla continuazione dell'attività compatibile con lo status di dipendente pubblico fin dal 2018;
c) Le suddette circostanze appaiono ancora più gravi avuto riguardo al profilo del dipendente che risulta inquadrato nell'Area di funzionari e della elevata qualificazione e che riveste l'importante ruolo di responsabile dei servizi finanziari con relativo conferimento dell'incarico di elevata qualificazione. Ritenuto, pertanto, di applicare la sanzione di cui alla lettera e del comma 8 dell'articolo 72 del CCNL del 16 novembre 2022 del Comparto
Funzioni Locali, nella misura massima della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 6 (sei)” ed irrogando la “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei (6) cui all'articolo 72 comma 8 lett.
e)”.
Il contenuto dei provvedimenti che precedono, riportato quasi integralmente e in maniera testuale, consente all'evidenza di escludere la genericità della contestazione e la mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di immodificabilità della contestazione.
Ciò chiarito, appaiono invece fondate le restanti doglianze della parte ricorrente in punto di errata applicazione della normativa di riferimento in difetto dei relativi presupposti e in difetto di istruttoria.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che a norma dell'art. 5, legge 604/1966, grava inderogabilmente sul datore di lavoro l'onere della prova dell'addebito che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, ossia l'esercizio di attività commerciale non consentita.
Nel caso di specie, a fronte delle difese spiegate dal ricorrente durante il procedimento disciplinare, il comune resistente non ha fornito prova compiuta del fatto contestato, limitandosi ad inferire abitualità e professionalità dell'esercizio dell'attività commerciale dall'apertura di partita iva e dalla pubblicizzazione del prodotto, senza in concreto fornire alcun ulteriore riscontro.
Al riguardo, occorre richiamare anzitutto la disciplina normativa e regolamentare applicabile al caso di specie.
pagina 7 di 20 L'art. 53, d. lgs. 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” stabilisce
“1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, (…)
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (…)”.
L'art. 60, d.p.r. 3/1957 “Incompatibilità” prevede “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”; il successivo art. 63 “Provvedimenti per casi d'incompatibilità” stabilisce
“L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata,
l'impiegato decade dallo impiego. (…)”.
Tali divieti e incompatibilità trovano specificazione negli articoli 41 e seguenti del regolamento degli uffici e dei servizi del comune versato in atti dal ricorrente.
L'art. 41 prevede un generale divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente e il successivo articolo
43 “abitualità e professionalità” stabilisce «1. Gli incarichi che presentano i caratteri dell'abitualità e della professionalità sono quelli previsti dall'art. 60 d.p.r. 3/1957 sicché il dipendente non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società a fini di lucro”.
1.1. Per “attività commerciali e industriali” si intendono le attività imprenditoriali
(continuative e remunerate) di cui agli articoli 2082, 2083, 2135 e 2195 c.c.».
Quanto all'interpretazione sistematica di tali norme, è opportuno riportare la motivazione della sentenza citata dalla parte ricorrente (Cass. sez. lav. 27420/2020), cui fa pagina 8 di 20 riferimento anche il comune resistente nel provvedimento di irrogazione della sanzione, sia pure ascrivendola “ad altro e più rigido orientamento della giurisprudenza di legittimità”, citando erroneamente “Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sent. 420/2020)”, in realtà emessa dalla sezione tributaria in materia di accise, tuttavia facendo chiaramente riferimento alla medesima sentenza citata dal ricorrente a proprio sostegno, particolarmente pertinente in quanto relativa a un caso analogo a quello in oggetto.
Vi si legge “6.2. occorre premettere che la materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi negli enti locali territoriali è regolata in modo composito ed articolato;
la disciplina che la riguarda, infatti, è distribuita fra fonti primarie e contrattazione collettiva nazionale di comparto, sia pure in modo residuale;
(…) quanto alle fonti primarie va ricordato che la disciplina dell'incompatibilità non era estranea all'ordinamento del pubblico impiego nella vigenza del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 elencava i 'Casi di incompatibilità', indicando le attività precluse all'impiegato, disposizione integrata dal successivo art. 63 che stabiliva i 'Provvedimenti per casi d'incompatibilità', prevedendo un regime sanzionatorio particolarmente severo, che poteva sfociare nella pronuncia di decadenza dall'impiego previa diffida alla cessazione della situazione contra ius;
(…) per i dipendenti degli enti locali, dunque, il regime delle incompatibilità risulta ora chiaramente riunificato sotto la generale disciplina di cui all'art. 53 TUPI che, a sua volta, sancisce per tutti i pubblici dipendenti (centrali e locali, privatizzati e non) l'ultravigenza nell'attuale regime dei datati artt. 60-64 del d.P.R. n. 3 del
1957; nel corso del tempo, i commi 1, 2 e 9 dell'art. 53 sono rimasti inalterati, così come la giurisprudenza di questa Corte in materia che ha attribuito alla anzidetta disciplina di carattere generale natura cogente, in conformità con l'indirizzo della Corte costituzionale
(fra le altre: Cass. 2 maggio 2017, n. 10629);
6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può
pagina 9 di 20 esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
non ignora questa
Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili;
si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V - del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;
tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il d.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini;
soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la legge 9 maggio 1975, n. 153 'Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura' secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale pagina 10 di 20 da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative;
in questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 cod. civ. otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 cod. civ.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 cod. civ.); ed infatti con il d.lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all'art. 2, espressamente la 'società agricola', che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l'espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione;
tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio; ed allora, interpretata la disposizione di cui al citato art. 60 del d.P.R. n. 3 del
1957 in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola;
(…) 6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97
Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019;
n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017);
6.7. se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente,
pagina 11 di 20 anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere”.
Tale sentenza viene poi più volte richiamata anche nella motivazione della sentenza contabile citata dalla parte ricorrente, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa di un dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato per contestato svolgimento di impresa agricola individuale, apparendo perciò particolarmente pertinente nel caso di specie (Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., sent., (data ud. 12/06/2024)
03/09/2024, n. 289) e richiamando specificamente la giurisprudenza amministrativa soltanto accennata in motivazione dalla suprema corte.
Si legge “3.2. (…) Secondo la Corte suprema la mancata inclusione dell'agricoltura fra le attività assolutamente incompatibili deriverebbe dalla particolare struttura economico-sociale del Paese all'epoca di emanazione del suddetto testo legislativo, quando cioè "quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini" (Cass. civ., sez. L., ord. n.
27420/2020). Di contro, nella stessa decisione la Corte di cassazione è arrivata alla conclusione che, sulla base della successiva evoluzione dell'attività agricola, l'impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili, come è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti,
Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 124/2023).
A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "nella realtà attuale, venuta meno la generalizzata vocazione rurale della popolazione, non è più giustificabile che l'attività agricola, anche quando svolta con carattere di professionalità, sia sempre e in ogni caso esclusa dal novero di quelle incompatibili con l'impiego pubblico"
(TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.2) e ha aggiunto che, per conferire all'art. 60 del D.P.R. n.
3 del 1957 un significato più aderente all'odierna struttura sociale, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua ratio, che è quella di dare applicazione al principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (art. 98 Cost.), sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare pagina 12 di 20 dall'esercizio di altre attività: "se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità" (Cass. civ. 27420 del 2020, cit.). In dette ipotesi, anche l'attività agricola, quale "professione" ulteriore a quella pubblica, risulterà inibita
(cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 7.3).
Secondo tale approdo ermeneutico non ogni attività agricola è assolutamente incompatibile per il dipendente pubblico ma sola quella svolta a carattere professionale, tale da richiedere a chi la svolga un impegno continuativo, non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività per cui resterebbero escluse dal regime di incompatibilità assoluta le "attività agricole del tutto occasionali, amatoriali, finalizzate all'autoconsumo o comunque non connotate in termini di professionalità (cfr. TAR FVG, sent. n. 7/2024, p. 9.1.).
Tale orientamento risulta condiviso dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti: Sez.
I App, sent. n. 303/2023; Sez. giur. Liguria, sent. n. 312/2018) ed è stato seguito anche dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica, n. 6/1997).
A tal proposito, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che "in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura di una partita IVA di per sé non è elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno" (TAR Basilicata, sent. n. 195/2003) per cui la titolarità della Partita IVA può essere ammessa "se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico" (C.d.S., sez. II, ord.
2120/2023).
Infatti, è stato affermato, con riferimento all'istanza di un appartenente alla Polizia di Stato intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo nel settore vitivinicolo, onde poter subentrare nell'azienda familiare con un impegno pari all'incirca al 10% del tempo di lavoro complessivo, che l'esercizio in seno all'impresa agricola "di un'attività, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente ... di qualificare direttamente detta impresa come commerciale ovvero di individuarne uno specifico ramo cui attribuire l'attributo della commercialità" per cui "l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività
pagina 13 di 20 di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia, non appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli" (TAR Veneto, sent. n.
254/2023).
I suddetti arresti della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della P.A. derivano da una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata considerato che una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà (art. 42, 2 comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU ( in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura (ad es. concessione in locazione di un appartamento (CdS., sez. II, ord. 2120/2023)”.
Al riguardo, è opportuno citare in modo più esteso e testuale la motivazione di tale ultima ordinanza resa dal Consiglio di Stato “(…) considerato che l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tanto vero che già l'art. 60
d.P.R. n. 3/1957 (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed oggi l'art.53
d.lgs. n. 165/2001 vietano espressamente ai pubblici impiegati l'esercizio dell'industria e del commercio, ma non anche l'esercizio dell'attività agricola;
considerato che
la ratio di tale esclusione dal nucleo delle attività incompatibili va ricercata nel contemperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coessenziali alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori
(cosiddetta “condizionalità”), di prendersi cura dello stesso ( anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli;
pagina 14 di 20 considerato pertanto che l'apertura di una partita IVA se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale;
considerato che
una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà ( art. 42, 2° comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU ( in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura ( ad es. concessione in locazione di un appartamento)”.
Ebbene, non si ravvisa – a parere del decidente – alcun contrasto interpretativo insanabile tra l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e quello della giurisprudenza contabile e amministrativa: appare evidente che al dipendente pubblico resti vietata ex art. 60 d.p.r. 3/1957 l'esercizio di attività commerciale, industriale e anche agricola ove connotate da abitualità e professionalità tali da interferire con l'esclusività del rapporto di impiego.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, giova precisare che al ricorrente è stato contestato unicamente l'esercizio di attività commerciale non consentita, non anche l'esercizio di attività di impresa agricola, tuttavia, non è ininfluente sottolineare che, nel caso di specie, si tratterebbe propriamente di un'attività connessa alla coltivazione del fondo ex art. 2135 c.c. e non di mera attività intermediaria nella circolazione dei beni ex art. 2195 c.c. .
Il comune ha ritenuto che l'esercizio di attività commerciale non consentita sia dimostrato dalla pubblicizzazione dell'attività commerciale sui social media (vendita di olio extra vergine di oliva) e dal possesso di partita iva.
Ebbene, si tratta, ad avviso del decidente, di elementi presuntivi insufficienti a fornire prova dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio.
pagina 15 di 20 Il comune resistente non ha fornito alcuna prova in concreto della commercializzazione in sé del prodotto, né dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio, dello svolgimento, cioè di “attività commerciali e industriali” da intendersi quali attività imprenditoriali (continuative e remunerate) di cui agli articoli 2082, 2083, 2135 e 2195 c.c., come espressamente specificato dal regolamento del comune.
Non vi è prova dell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, ossia dello stabile e non occasionale esercizio di un'attività economica, dell'organizzazione di beni e fattori produttivi a ciò destinati e del reale conseguimento di una remunerazione da parte del ricorrente.
Deve precisarsi che – come chiarito dalla giurisprudenza citata – non può ritenersi di per sé attività economica il mero godimento di un bene di proprietà, tanto più se pervenuto per successione ereditaria, e, nel caso di fondi rustici, il godimento non può che tradursi nella coltivazione del fondo, risolvendosi altrimenti nell'obliterazione del diritto di proprietà.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non vi è nemmeno prova dell'attività agricola professionale di coltivazione del fondo che sarebbe alla base della connessa attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo ai sensi degli articoli 2135 c.c.
e dell'art. 1, d. lgs. 99/2004.
Al riguardo, tale ultima norma chiarisce “… è imprenditore agricolo professionale
(IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Il comune resistente ha omesso del tutto di esaminare le concrete modalità dell'attività commerciale contestata: la pubblicizzazione del prodotto su facebook con indicazione di numero di telefono e partita iva, certamente censurabile e inopportuna, non costituisce prova della “commercializzazione del prodotto sui social” come asserito nel provvedimento di irrogazione della sanzione ma della mera pubblicizzazione dello stesso che in sé non è
pagina 16 di 20 sintomatica dell'esercizio del commercio in modo abituale e professionale, nei termini chiariti, né tanto meno della presupposta attività agricola professionale ex d. lgs. 99/2004.
Non solo non vi è prova della vendita nemmeno di una bottiglia dell'olio pubblicizzato ma neanche – come chiarito – di una organizzazione di mezzi destinata alla commercializzazione e ancor prima alla produzione e trasformazione del prodotto agricolo e del conseguimento di redditi non riconducibili a quelli dichiarati al fisco.
Non è dimostrato nemmeno quanto del proprio tempo il ricorrente avrebbe dedicato alle attività non consentite, né è dato desumerlo da altri elementi: l'estensione dei fondi destinati alla coltura olivicola, il numero delle piante, il volume della produzione nella zona di riferimento.
Sulla base di quanto precede non vi è prova del contestato esercizio del commercio, né dello svolgimento di “incarichi retribuiti” non previamente autorizzati dal comune, come riportato nel provvedimento di irrogazione della sanzione, fattispecie non oggetto di contestazione e all'evidenza estranea al contestato esercizio del commercio, non suscettibile di autorizzazione, atteso il divieto di legge.
In disparte l'apertura della partita IVA, rimasta inattiva e in ogni caso probabilmente funzionale alla conduzione del fondo, la contestata pubblicizzazione sui social media della vendita di olio extra vergine di oliva con indicazione del proprio numero di cellulare recante non solo informazioni neutre sulla coltivazione delle olive, sui metodi di potatura e di molitura, ma anche il prezzo di vendita da parte dell'”azienda agricola Fisauli”,
“imprenditore”, non ha portata confessoria del contestato esercizio del commercio, tuttavia, costituisce certamente – come già accennato - condotta censurabile e inopportuna, posta in violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento a carico dei pubblici dipendenti, tanto più pregnanti nel caso in cui si tratti di dipendenti in posizione apicale come il ricorrente, funzionario responsabile dei servizi finanziari del comune.
È opportuno rammentare che secondo la Costituzione “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (…)”.
L'art. 3, d.p.r. 62/2013 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha poi specificato “1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
pagina 17 di 20 perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi”.
Ebbene, la condotta del ricorrente non appare conforme ai principi costituzionali e risulta potenzialmente gravemente lesiva dell'immagine e del prestigio del comune di appartenenza, tanto più in una piccola realtà cittadina ove un funzionario comunale ha una visibilità e una riconoscibilità ben maggiori che in una grande realtà urbana.
Trattasi pertanto di condotta sanzionabile, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 72, comma 8, lett. e)1, tuttavia, la sanzione irrogata difetta di proporzionalità poiché si tratta di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel massimo edittale consentito dal ccnl applicato ex art. 72, comma 8, che prevede “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 (…)”.
Il comma 1 stabilisce “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Emerge pertanto l'apparente fondatezza della domanda del ricorrente volta all'annullamento del provvedimento sanzionatorio con applicazione della più mite sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici secondo il pagina 18 di 20 minimo edittale previsto dal contratto, tenuto conto della mancanza di precedenti sanzionatori, dell'intenzionalità della condotta e della rilevanza dei fondamentali obblighi violati in relazione alla posizione del ricorrente all'interno del comune, nonché della grave lesione all'immagine e al prestigio dell'amministrazione, per altro già compromessa dall'intervenuto scioglimento del consiglio comunale.
È appena il caso di sottolineare che nessuna delle parti ha versato in atti copia del
CCNL applicabile al caso di specie (ccnl 16/11/2022 comparto funzioni locali) ma trattandosi di contratto del pubblico impiego è consentito al giudice procedere con mezzi propri secondo il principio “iura novit cura” (Cass. sez. lav. n. 19597/2014).
Giova, altresì, rammentare che secondo l'art. 63, comma 2-bis, d. lgs. 165/2001 “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito” (Cass. sez. lav. n. 10236/2023)”.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto anche nel merito senza necessità di ulteriori valutazioni, dovendosi ribadire che non vi è prova dell'abitualità e della professionalità del contestato esercizio del commercio, né questo può trarsi – come già chiarito in sede cautelare – dalla pubblicizzazione su facebook, né in via indiziaria dall'incremento del patrimonio immobiliare del ricorrente con nuovo immobile nel 2021, come evidenziato dalla difesa dell'ente locale nelle note in atti.
pagina 19 di 20 Ciò premesso, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei deve essere annullata e rideterminata nella più lieve misura sanzionatoria della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici e per l'effetto - tenuto conto della sospensione già applicata in misura superiore alla disposta rideterminazione – va disposta l'immediata riammissione del ricorrente nel posto di lavoro con adozione da parte dell'amministrazione di ogni provvedimento necessario e conseguente.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti attesa la peculiarità delle questioni trattate e la complessità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025 nei confronti del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei e ridetermina la sanzione disciplinare nella più lieve misura sanzionatoria della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici;
- per l'effetto - tenuto conto della sospensione già applicata in misura superiore alla disposta rideterminazione – ordina all'amministrazione l'immediata riammissione del ricorrente nel posto di lavoro e l'adozione di ogni provvedimento necessario e conseguente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 11 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”