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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4003/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 0194092725000013360 PAGAM. TICKET 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Caserta, ha impugnato l' avviso di pagamento n.
0194092725000013360, notificato il 13/08/2025 a mezzo poste, riferito a mancato pagamento del ticket sanitario anno 2013, per un importo di € 550,21.
Al riguardo eccepisce inesistenza dell'originale. Violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e degli art. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005. Mancata conformità all'originale dell'atto impugnato. Difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione. Violazione dell' art. 24 Cost. e degli artt. 3 della legge 241/90, 7 della L. 212/2000 e
1, comma 162, della Legge 296/2006. Mancata chiarezza degli importi dovuti e difetto di prova e disconoscimento;
nullità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di pagamento ex art. 32 del D.Lgs 46/99, è un atto endoprocedimentale e di “cortesia ammistrativa”, che contiene soltanto un “sollecito bonario”, con il quale il contribuente viene invitato a pagare spontaneamente le somme dovute all'ente impositore, prima che quest'ultimo predisponga il ruolo e lo consegni all'Agente della Riscossione al fine di provvedere alla notifica della cartella ed alla successiva fase di riscossione coattiva.
In sintesi l'avviso di pagamento non è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n 546/92 e a conferma della circostanza che il provvedimento non abbia natura sostanzialmente impositiva evidenzia la circostanza che lo stesso non indica né l'organo presso il quale debba essere prodotto il ricorso e neppure indica il relativo termine di presentazione. In ogni caso precica che il ricorso, unitamente alla propria memoria di costituzione in giudizio, sono stati notificati in data 21 novembre alla A.S.L. di Caserta, con invito a costituirsi.
Nel merito contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Alla data del 13 gennaio 2026 La Asl di Caserta non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di pagamento in contestazione non avrebbe natura sostanzialmente impositiva trattandosi di un avviso bonario, e di “cortesia ammistrativa”, che contiene soltanto un “sollecito bonario”, con il quale il contribuente viene invitato a pagare spontaneamente le somme dovute all'ente impositore, questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica ritiene invece, concordemente con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'avviso di pagamento non è soltanto un atto informativo ma un vero e proprio atto impositivo che manifesta una pretesa tributaria definita con la conseguenza che il contribuente può, laddove lo ritenga utile, optare per una impugnazione immediata senza dover necessariamente attendere la notifica di una cartella di pagamento. In tal senso vedasi Corte di Cassazione, sentenza n. 24390 del 2022, ordinanza n. 2092 del
29 gennaio 2025, ordinanza n. 12899 del 14 maggio 2025.
Tanto chiarito, ai fini del decidere la Corte adita ritiene che nella fattispecie dedotta in giudizio possa trovare applicazione Il principio della “ragione più liquida”, con la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, cfr. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella
“verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
Sulla base della documentazione versata in atti, si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione decennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, trattandosi nella fattispecie dedotta di crediti ASL annualità 2013, in relazione ai quali alla data odierna non è stato prodotto alcun atto interruttivo.
Assorbiti i restanti motivi.
Tenuto conto della specificità della questione trattata, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr NC EN
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4003/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Via Unita' Italiana 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 0194092725000013360 PAGAM. TICKET 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Caserta, ha impugnato l' avviso di pagamento n.
0194092725000013360, notificato il 13/08/2025 a mezzo poste, riferito a mancato pagamento del ticket sanitario anno 2013, per un importo di € 550,21.
Al riguardo eccepisce inesistenza dell'originale. Violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e degli art. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005. Mancata conformità all'originale dell'atto impugnato. Difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione. Violazione dell' art. 24 Cost. e degli artt. 3 della legge 241/90, 7 della L. 212/2000 e
1, comma 162, della Legge 296/2006. Mancata chiarezza degli importi dovuti e difetto di prova e disconoscimento;
nullità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di pagamento ex art. 32 del D.Lgs 46/99, è un atto endoprocedimentale e di “cortesia ammistrativa”, che contiene soltanto un “sollecito bonario”, con il quale il contribuente viene invitato a pagare spontaneamente le somme dovute all'ente impositore, prima che quest'ultimo predisponga il ruolo e lo consegni all'Agente della Riscossione al fine di provvedere alla notifica della cartella ed alla successiva fase di riscossione coattiva.
In sintesi l'avviso di pagamento non è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n 546/92 e a conferma della circostanza che il provvedimento non abbia natura sostanzialmente impositiva evidenzia la circostanza che lo stesso non indica né l'organo presso il quale debba essere prodotto il ricorso e neppure indica il relativo termine di presentazione. In ogni caso precica che il ricorso, unitamente alla propria memoria di costituzione in giudizio, sono stati notificati in data 21 novembre alla A.S.L. di Caserta, con invito a costituirsi.
Nel merito contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Alla data del 13 gennaio 2026 La Asl di Caserta non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di pagamento in contestazione non avrebbe natura sostanzialmente impositiva trattandosi di un avviso bonario, e di “cortesia ammistrativa”, che contiene soltanto un “sollecito bonario”, con il quale il contribuente viene invitato a pagare spontaneamente le somme dovute all'ente impositore, questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica ritiene invece, concordemente con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'avviso di pagamento non è soltanto un atto informativo ma un vero e proprio atto impositivo che manifesta una pretesa tributaria definita con la conseguenza che il contribuente può, laddove lo ritenga utile, optare per una impugnazione immediata senza dover necessariamente attendere la notifica di una cartella di pagamento. In tal senso vedasi Corte di Cassazione, sentenza n. 24390 del 2022, ordinanza n. 2092 del
29 gennaio 2025, ordinanza n. 12899 del 14 maggio 2025.
Tanto chiarito, ai fini del decidere la Corte adita ritiene che nella fattispecie dedotta in giudizio possa trovare applicazione Il principio della “ragione più liquida”, con la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, cfr. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella
“verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
Sulla base della documentazione versata in atti, si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione decennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, trattandosi nella fattispecie dedotta di crediti ASL annualità 2013, in relazione ai quali alla data odierna non è stato prodotto alcun atto interruttivo.
Assorbiti i restanti motivi.
Tenuto conto della specificità della questione trattata, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr NC EN