Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1934, n. 162
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 marzo 1934
Art. 2.

Il prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
Entrata in vigore il 7 marzo 1934