Art. 2.
Il prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
Il prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.