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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice . -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1570 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione e divorzio promossa con ricorso cumulativo
DA
(nato a [...] [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. ti BRUNO MARGHERITA e NICOLA PETRONE presso i quali elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 163
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CICALE LUCIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) al Largo Santa Maria Delle Grazie n. 5,
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 14 cpc, depositato in data 24.01.2024 , chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in Pozzuoli (NA) il 2.04.1984. In merito alle condizioni accessorie chiedeva CP_1 assegnarsi la casa coniugale alla resistente senza null'altro prevedersi stante la autonomia economica dei coniugi nonché la maggiore età e l'autosufficienza economica delle tre figlie.
La resistente aderiva alle domande formulate dal ricorrente.
Fissata l'udienza del 7/05/2024, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e in data 10.06.2024 veniva pubblicata sentenza n. 5942/2024 con cui veniva pronunciata la separazione tra le parti e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. All'udienza dell'8.07.2025 celebrata in modalità cartolare, acquisito il parere del PM la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n°5492/2024 resa in data 10.05.2024 e pubblicata in data 10.06.2024 e passata in giudicato come da attestazione prodotta , veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (07.05.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto confermarsi i medesimi patti di cui alla separazione che di seguito si riportano: assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile.
Poiché i patti divorzili non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione sulla premessa che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Venendo alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Pozzuoli Parte_1 Controparte_1
(NA) il 02.04.1984 (atto n.11, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice . -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1570 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione e divorzio promossa con ricorso cumulativo
DA
(nato a [...] [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. ti BRUNO MARGHERITA e NICOLA PETRONE presso i quali elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 163
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CICALE LUCIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) al Largo Santa Maria Delle Grazie n. 5,
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 14 cpc, depositato in data 24.01.2024 , chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in Pozzuoli (NA) il 2.04.1984. In merito alle condizioni accessorie chiedeva CP_1 assegnarsi la casa coniugale alla resistente senza null'altro prevedersi stante la autonomia economica dei coniugi nonché la maggiore età e l'autosufficienza economica delle tre figlie.
La resistente aderiva alle domande formulate dal ricorrente.
Fissata l'udienza del 7/05/2024, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e in data 10.06.2024 veniva pubblicata sentenza n. 5942/2024 con cui veniva pronunciata la separazione tra le parti e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. All'udienza dell'8.07.2025 celebrata in modalità cartolare, acquisito il parere del PM la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n°5492/2024 resa in data 10.05.2024 e pubblicata in data 10.06.2024 e passata in giudicato come da attestazione prodotta , veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (07.05.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto confermarsi i medesimi patti di cui alla separazione che di seguito si riportano: assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile.
Poiché i patti divorzili non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione sulla premessa che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Venendo alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Pozzuoli Parte_1 Controparte_1
(NA) il 02.04.1984 (atto n.11, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino