Decreto presidenziale 4 marzo 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2026, proposto da
E-Health S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cabrini e Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Battocletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste via M.T. Cicerone 4;
nei confronti
Evi3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e prof. Giorgio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fora S.p.A., Centro di Medicina S.r.l., Techosp S.r.l., non costituite in giudizio;
Ricorso ex art. 116 c.p.a.
per l'annullamento
del silenzio rigetto rispetto all'istanza di accesso ai documenti presentata in data 22.12.2025; l’accertamento
del diritto di accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente in data 22.12.2025 e di condanna al conseguente rilascio dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e della società Evi3 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa UE IG e uditi per la società ricorrente l’avv. Petra Giacomini in sostituzione dell’avv. Andrea Cabrini, per l’ASFO l’avv. Michele Sartoretti in sostituzione dell’avv. Rino Battocletti e per la società Evi3 S.r.l. l’avv. Bianca Almacolle in sostituzione dell’avv. Luca De Pauli come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto dimesso in data 1° aprile 2026, notificato in pari data a mezzo pec all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e alla società EVI3 s.r.l. presso i domicili digitali dei legali cui hanno conferito la rappresentanza e l’assistenza in giudizio ai fini del presente contenzioso e alle altre società evocate presso i rispettivi domicili digitali, la società E-Health s.r.l. ha rappresentato che - a seguito della produzione da parte dell’Azienda intimata della nota prot. n. 4351 del 20 gennaio 2026 di rigetto della sua istanza di accesso agli atti, sulla quale aveva ritenuto essersi formato il silenzio-diniego qui contestato – “si è avveduta che, nel passaggio dal precedente indirizzo di posta elettronica censito nel registro delle imprese all’indirizzo di posta elettronica certificata attuale, anch’esso censito nel registro delle imprese in sostituzione del primo, in ragione di un bug informatico, non ha potuto visionare la nota prot. n. 4351 del 20 gennaio 2026 inviatale da ASFO in pari data”, con la precisazione che “alla data di proposizione del ricorso introduttivo (...), i termini per l’impugnazione della nota de qua erano già decorsi (...)”. In ragione di tali circostanze ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione delle spese di lite.
Celebrata l’udienza camerale del 9 aprile 2026 - nel corso della quale la società ricorrente ha ribadito la volontà di rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite, nel mentre l’ASFO e la società controinteressata, pur aderendo alla rinuncia, hanno chiesto la regolazione a loro favore delle spese stesse - l’affare è stato introitato per essere deciso.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, nessuno si è opposto. Anzi nel corso dell’odierna discussione l’ASFO e la società controinteressata hanno dichiarato - come evidenziato - di aderire alla rinuncia.
Nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..
Le spese degli atti di procedura compiuti vanno, in ogni caso, poste a carico della parte rinunciante ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata, non ricorrendo i presupposti per poterne disporre la compensazione.
Con riguardo al problema informatico addotto dalla società ricorrente a giustificazione della mancata visione del riscontro all’istanza di accesso agli atti tempestivamente inviatole dall’ASFO a mezzo pec al suo indirizzo digitale, devesi ritenere operante il principio di auto-responsabilità incombente su tutti gli operatori economici (n.d.r. il rapporto che qui viene in rilievo accede, infatti, a quello instaurato ai fini della partecipazione alla procedura di gara), derivandone che le conseguenze del malfunzionamento, dipese dalla negligenza, imprudenza o disattenzione del singolo operatore, devono rimanere ad esso imputabili. Vanno, quindi, liquidate a favore dell’ASFO e della società EVI3 s.r.l. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e della società EVI3 s.r.l., che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO