Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09438/2025REG.PROV.COLL.
N. 03874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3874 del 2025, proposto da Inedil s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione III) n. 169 del 6 febbraio 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il consigliere OF TA; Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Inedil s.r.l. società unipersonale ha agito originariamente dinanzi al T.a.r. per la Puglia con ricorso per ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale n. 618 del 12 aprile 2023 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione IV n. 935 del 30 gennaio 2024) che, dopo aver accertato l’illegittima occupazione da parte del Comune di Noci di alcuni terreni di sua proprietà per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in zona industriale (costituite dalle reti viaria e di illuminazione) aveva accolto la sua domanda di restituzione del suolo occupato e la domanda risarcitoria, con riferimento al danno subito per l’occupazione illegittima, fatta salva, in alternativa, l’acquisizione del fondo da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 42 -bis d.P.R. n. 327/2001.
2. Nel medesimo giudizio la ricorrente, con successivi motivi aggiunti, ha chiesto al T.a.r. anche la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Noci del 28 giugno 2024 recante “Acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n n. 327/2001 delle aree di proprietà INEDIL s.r.l. ricadenti nella zona produttiva D1 – Area industriale in località Pizunzo del Comune di Noci in esecuzione della sentenza del T.a.r. per la Puglia Sez. III, n. 618 del 15 marzo 2023 e del Consiglio di Stato Sez. IV n. 935 del 14 dicembre 2023. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 267/2000. Applicazione dell’avanzo accantonato da rendiconto 2023 con variazione di bilancio allegata, nelle more sopravvenuta.
3. Con la sentenza n. 169 del 6 febbraio 2025 il T.a.r. per la Puglia ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza e ha respinto i motivi aggiunti.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro censure che possono essere così sintetizzate:
I - errores in iudicando, violazione e falsa applicazione art. 21- septies, comma 1 l.n. 241/90 e principi in tema di doverosa ottemperanza al giudicato;
II – mancato rispetto da parte del provvedimento di acquisizione “di tutte le indicazioni contenute nella sentenza che ha deciso il giudizio di cognizione”, con particolare riguardo ai criteri di imputazione delle somme già versate dall’Amministrazione;
III – necessità di un controllo in sede di ottemperanza del giudicato formatosi sul diritto della società ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti per la pregressa illegittima occupazione;
IV– violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c., violazione dei principi in tema di rispetto dei principi conformativi di cui al giudicato, eccesso di potere per manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Noci, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 9 settembre 2025 e repliche del 12 e del 13 settembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza camerale del 25 settembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo la società appellante ha lamentato la mancanza nella pronuncia impugnata di un’attenta valutazione dei contenuti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 618/2023, nonché di un puntuale accertamento della correttezza dell’esecuzione data ad essi da parte del Comune di Noci. In particolare, secondo la originaria ricorrente, il T.a.r. si sarebbe “limitato a prendere atto dell’avvenuta adozione…dell’atto di acquisizione sanante, senza porsi il problema di verificare se l’adozione di tale atto, oltre ad avere reso (pacificamente) improcedibile la pretesa alla restituzione delle aree illecitamente occupate (uno dei comandi contenuti nella sentenza divenuta giudicato), potesse anche aver(le) fatto conseguire…l’utilità o il bene della vita per come già riconosciutole in sede di cognizione con l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla persistente illecita occupazione dei terreni di sua proprietà”.
9. Con le ulteriori tre censure l’appellante ha dedotto la violazione del principio affermato nella sentenza ottemperanda del carattere pieno ed integrale del risarcimento spettantele – che, a suo dire, avrebbe dovuto ricomprendere anche il danno non patrimoniale - nonché dei criteri di imputazione delle somme già versatele dall’Amministrazione, rispetto ai quali non sarebbe residuato al Comune alcun margine di discrezionalità.
10. A prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata enucleazione delle “ ragioni per le quali l’Amministrazione si sarebbe discostata dai criteri stabiliti dal…T.a.r. ai fini della determinazione del danno da occupazione illegittima”, tali censure sono infondate e devono essere respinte nel merito per le motivazioni di seguito illustrate.
11. Dinanzi all’avvenuta adozione da parte del Comune di Noci, con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 28 giugno 2024, dell’atto di acquisizione dei terreni della ricorrente ai sensi dell’art. 42 -bis del d.P.R. n. 327/2001, occupati e poi trasformati per la realizzazione dell’opera pubblica senza che la procedura espropriativa venisse portata a conclusione, correttamente il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 618/2023, respingendo, proprio in base al concreto contenuto di tale provvedimento, anche i motivi aggiunti, volti alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa per preteso contrasto con il giudicato.
12. Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la procedura di acquisizione prevista dall’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 è, infatti, alternativa all’adempimento degli obblighi restitutori e risarcitori. In sostanza, in linea con quanto previsto dal diritto civile con riguardo alle obbligazioni cd. "con facoltà alternativa", è consentito all'Amministrazione comunale adempiere all'obbligo restitutorio, oggetto della condanna principale recata dalla sentenza, mediante una diversa modalità satisfattiva, integralmente sostitutiva, rappresentata, appunto, dal meccanismo di cui all'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2021 n. 4903).
13. Qualora il Comune scelga per l’adempimento, come in questo caso, tale ultimo strumento, deliberando di salvaguardare l'opera realizzata e di provvedere in tal modo, mediante l'esercizio del potere previsto dal suddetto art. 42- bis ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, l'indennizzo dovuto dovrà essere liquidato secondo gli indicatori fissati da tale disposizione, sia per la perdita della proprietà del bene, sia per il risarcimento per l’illegittima occupazione, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricomprendono anch’esso nella nozione di indennità, ferma restando la giurisdizione del giudice civile sulle controversie riguardanti in concreto la determinazione dei relativi importi (cfr. SS.UU. n. 15283/2016).
14. Nella sentenza impugnata il T.a.r. ha, dunque, puntualmente verificato che la pronuncia ottemperanda fosse stata correttamente eseguita nell’ an, con l’adozione del provvedimento di acquisizione e con la determinazione da parte dell’Amministrazione procedente dell’indennità dovuta complessivamente considerata, la cui cognizione, in relazione al quantum delle somme in concreto spettanti è, però, devoluta, come anticipato, al giudice ordinario. Infatti , “Posto che in caso di acquisizione sanante ex art. 42 -bis d.P.R. n. 327/2001, tutti gli importi dovuti hanno natura indennitaria, le contestazioni sul loro ammontare rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza in unico grado della Corte d'appello, secondo la regola generale dell'ordinamento di settore relativa alla determinazione giudiziale delle indennità espropriative” (Cass. civ. S.U., 20 luglio 2021, n.20691).
15. Le argomentazioni che precedono conducono a respingere tutte le doglianze dell’appellante, sia quelle finalizzate, in via preliminare, a sostenere la pretesa mancanza di una rigorosa verifica da parte del T.a.r. circa l’esattezza dell’esecuzione data alla sentenza n. 618/2023, poiché, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tale accertamento risulta essere stato puntualmente effettuato dal giudice di primo grado sotto l’unico profilo rilevante attribuito alla sua giurisdizione, costituito dall’ an dell’ottemperanza, sia quelle volte a contestare, in via del tutto generica, la quantificazione dell’indennizzo, riservato come anche in questo caso già più volte sottolineato, al giudizio della Corte d’Appello peraltro già pendente.
16. Alla luce delle medesime argomentazioni e della circostanza per la quale tutte le questioni sull’adeguatezza dell’indennizzo appartengono alla cognizione del giudice ordinario devono essere, altresì respinte anche le richieste istruttorie con cui l’appellante, nelle memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, ha domandato che venisse “disposta CTU o verificazione per la determinazione del quantum del risarcimento dovuto(le)”, concernenti, evidentemente, una materia che esula dall’oggetto del presente giudizio.
17. Per la particolarità della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere, infine, compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
OF TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF TA | IN NE |
IL SEGRETARIO