Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1398 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...]
dello Stretto n. 1405/D, elettivamente domiciliata in Messina, via Setaioli,
n. 2, presso lo studio dell'avv. PRUITI CIARELLO GIORGIA (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
tel./fax: 0941914119, che la rappresenta e difende per procura in atti;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
ed ivi residente in [...]
dello Stretto n. 1405/D, elettivamente domiciliato in Messina, via Dei
Verdi, n. 13, presso lo studio dell'avv. BONTEMPO ENZA (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
0908967362, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/04/2024, i coniugi nata Parte_1
a SS (ME) il 20/01/1984 e nato a [...] Parte_2
(ME) il 22/10/1986, premesso che in data 02.08.2008 avevano contratto nel
Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 453, Parte 2, Serie A, anno 2008; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]; che la prosecuzione della Persona_2
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Messina Via Strada
Panoramica dello Stretto n. 1405/D viene assegnata nello stato in cui si trova al marito che la abiterà con il figlio minore come di fatto già si Per_1
trova; 3) La sig.ra si è già trasferita in altro immobile sempre sito in Pt_1
Messina ove provvederà a spostare la residenza, unitamente alla figlia come di fatto già si trova;
4) I coniugi sono esonerati dal Per_2
mantenimento l'uno verso l'altro; 5) I genitori sono parimenti responsabili dei figli che vengono loro affidati con l'obbligo di crescerli, curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità; 6) Il padre provvederà al mantenimento del figlio ivi comprese le spese straordinarie;
7) La Per_1
madre provvederà al mantenimento della figlia ivi comprese le Per_2
spese straordinarie;
8) I coniugi si obbligano reciprocamente l'uno nei
2 confronti dell'altro di agevolare il rapporto con il figlio, domiciliato presso l'altro genitore;
9) Il sig. si obbliga entro 30 giorni a provvedere alle Pt_2
volture delle utenze della casa coniugale, attualmente intestate alla sig.ra
10) I sigg.ri e si obbligano all'estinzione del rapporto Pt_1 Pt_2 Pt_1
bancario cointestato n. 633255.65 acceso presso MPS, provvedendo al versamento nella misura del 50% ciascuno in ragione del debito;
11) I sigg.ri si obbligano all'estinzione del rapporto bancario CP_1
cointestato n. 5323 acceso presso Findomestic, provvedendo al versamento dell'importo nella misura del 50% ciascuno in ragione del debito esistente o della ripartizione nella misura del 50% in caso di credito;
12) Durante il periodo delle festività natalizie, coincidenti con l'inizio delle vacanze scolastiche, all'incirca dal 23 dicembre fino all'Epifania, 6 gennaio, i figli pernotteranno con il padre, per una settimana da individuarsi con il rito dell'alternanza, o in prossimità del giorno di Natale o in prossimità del giorno di Capodanno. La Vigilia ed il giorno di Natale i figli li trascorreranno con ciascuno dei genitori, con la cadenza dell'alternanza ovvero la vigilia staranno con il genitore presso il quale pernottano, il pranzo di Natale lo trascorreranno con l'altro genitore e la cena con il genitore con cui hanno trascorso la vigilia. Il giorno di Santo Stefano invece a pranzo staranno con il genitore presso cui pernottano mentre a cena con l'altro genitore;
13) Durante il periodo delle festività pasquali, coincidenti con l'inizio delle vacanze scolastiche, i figli passeranno con il rito dell'alternanza tale periodo con ciascuno dei genitori con le seguenti modalità: dalle ore 16:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore
17:00 del giorno di Pasqua con uno dei genitori e dalle ore 17:00 del giorno di Pasqua sino alle ore 10:00 del giorno successivo a Pasquetta con l'altro genitore;
14) I figli passeranno con i genitori in modo alternato le feste rosse di calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8
3 dicembre, 6 gennaio); passeranno unitamente al padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; lo stesso dicasi per la mamma;
15) In occasione dei compleanni dei figli entrambi i genitori si impegneranno ove non diversamente concordato a festeggiare tale evento congiuntamente in un locale pubblico con la presenza degli amici dei figli ed i parenti più prossimi;
ove tra le parti ci sia un disaccordo e/o difficoltà insuperabili, nel giorno del compleanno dei figli verrà alternato il pranzo e/o la cena con l'uno o l'altro genitore;
17) I coniugi si impegnano, per quanto di propria competenza, a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i parenti paterni e materni;
anche in deroga a quanto previsto in precedenza entrambi i genitori avranno cura che, previa comunicazione da darsi con almeno tre giorni di anticipo, i figli potranno essere presenti alle varie festività familiari dell'uno e dell'altro ramo parentale;
18) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico;
e comunque gli stessi devono portare a conoscenza dell'altro coniuge eventuali spostamenti di durata apprezzabile e superiore a giorni 2, in altre località quando hanno con sé i minori;
19) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
20) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio; 21) Il sig. si obbliga Pt_2
inoltre ad agevolare la sig.ra al recupero dei propri effetti personali Pt_1
presso l'abitazione familiare”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21.01.2025. All'udienza del 17.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto
4 previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata
5 nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
24/04/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 02.08.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 453, Parte 2, Serie A, anno 2008.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22.01.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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