Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando --------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Torremaggiore – 30.7.1971), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, elettivamente domiciliato in Torremaggiore al
Corso Italia n.31, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
Controparte_1
C.F.: , con sede in Roma, in persona del Regionale pro tempore P.IVA_1 CP_2 per la Puglia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Palumbo e Vitantonio Caruso, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lungomare Trieste n. 29, presso l'Avvocatura
CP_1
-Appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.11.2020 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, conveniva in giudizio l' , assumendo essersi aggravati i Parte_1 CP_1 postumi derivanti dalla malattia professionale già riconosciuta dall' e CP_1 quantificati nella misura del 10%, e chiedeva la condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento delle maggiori prestazioni previste per legge, oltre accessori e spese di lite.
A fondamento della richiesta esponeva: di essere operaio addetto alla lavorazione e disossatura delle carni macellate;
di aver subito un infortunio, in data 27.11.2013, a seguito del quale era risultato affetto da “Frattura somatica D9, Ernia discale lombare L5-S1 post traumatica” e di aver ottenuto dall' il riconoscimento CP_1 della natura professionale di detta patologia nella misura del 10%.
Deduceva che, a seguito dell'aggravamento di tale condizione patologica, aveva presentato istanza di revisione passiva all' , la quale era stata rigettata con CP_1 provvedimento del 26.3.2019, che aveva confermato i postumi permanenti nella misura del 10%.
1
Precisava che il rigetto era infondato atteso che, come risultava dagli esami strumentali in atti, la patologia inerente l'apparato osteo-articolare era ulteriormente peggiorata, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 27.11.2013, già riconosciuto dall ed CP_1 indicato in premessa, vi è stata una menomazione della integrità psicofisica del ricorrente a causa di “frattura somatica di D9, ernia discale lombare L5-S1 post traumatica” e che, pertanto, sono residuati postumi permanenti nella misura minima del 16% od in quella eventualmente superiore a tale percentuale o, se inferiore, comunque superiore a quella già riconosciuta che verrà accertata a mezzo di una disponenda CTU;
2) per l'effetto, condannare l
[...]
nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante della rendita corrispondente alla percentuale di danno biologico, così come sopra accertata ed alla ulteriore quota di rendita corrispondente alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), decurtata della somma già percepita;
3) condannare inoltre l' , ut supra, al pagamento di tutti i ratei già maturati e non riscossi, CP_1 gravati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta in base alla vigente normativa”. Con memoria depositata il 9.4.2021, si costituiva l' chiedendo che il ricorso CP_1 fosse respinto, attesa l'insussistenza di una evoluzione peggiorativa della patologia già accertata tale da giustificare il riconoscimento di un maggior danno biologico rispetto a quello già riconosciuto.
2. Con sentenza n. 783/2022 pubblicata il giorno 23.2.2022, il Tribunale di Foggia, espletata una CTU medico legale, rigettava il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico dell'odierno appellato.
Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando che dagli accertamenti peritali era emerso che l'aggravamento delle patologie riconosciute dall' , con danno CP_1 biologico del 10%, non era correlabile causalmente all'infortunio verificatosi in data
27.11.2013.
In particolare il giudice di prime cure, richiamando la relazione del nominato CTU, affermava che “… da quanto emerge dalla alla storia clinica, dagli esami strumentali, dalla obiettività clinica riscontrata, dall'età del ricorrente e dall'attività lavorativa svolta, dal periodo di cinque anni circa intercorso tra l'infortunio e la ricomparsa della sintomatologia algica, si ritiene che il CP_1 ricorrente presenti una lombalgia cronica con parestesie dolorose agli arti inferiori causata dalle protrusioni discali multiple a carico dell'intero tratto lombare attribuibili a un processo disco-artrosico di natura degenerativa e non post- traumatica e che, pertanto, non può essere messa in correlazione con l'evento infortunistico occorso al ricorrente in data 13/11/2013”.
3. Avverso detta sentenza, ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 16 agosto 2022, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, che pag. 2/5 gli fosse riconosciuto un aggravamento dei postumi permanenti già accertati nella misura del 10% e che, per l'effetto, l'Ente resistente fosse condannato alla corresponsione dell'indennizzo ovvero della rendita vitalizia proporzionata al grado dei postumi accertati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Ha resistito al gravame l' con memoria depositata in data 19.9.2023, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnata sentenza. 4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo telematico d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, effettuata una nuova consulenza tecnica medico legale, all'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
*****
5. Con l'appello proposto, censura la sentenza per avere condiviso le Parte_1 conclusioni del CTU officiato in prime cure che integralmente contesta;
osserva in particolare che il Dott. consulente nominato nel giudizio di primo Per_1 grado, conformandosi a quanto riconosciuto dall'Ente appellato, non ha espresso un proprio giudizio critico, limitandosi ad attribuire l'aggravamento a fattori esterni, laddove il CTP aveva evidenziato che “…le menomazioni che affliggono il periziando siano conseguenza esclusiva dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 27/11/2013…” Sottolinea che dalla documentazione presente in atti emerge l'aggravamento del pregresso danno biologico, rimarcando che “la RM colonna lombare del 17.11.2018 e l'EMG arti inferiori del 28.1.2019 mostrano con evidenza un interessamento della radice nervosa di S1 a destra (radice nervosa che origina dallo spazio discale L5-
S1 che formando il nervo tibiale innerva il muscolo gastrocnemio)”.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il riconoscimento del danno biologico in misura superiore a quello in precedenza riconosciuto.
6. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7. La Corte ha ritenuto degne di approfondimento le argomentazioni esposte dall'appellante ed ha disposto il rinnovo delle indagini peritali. 7.1. Il CTU officiato dell'incarico, dr. , ha così accertato e riferito: Persona_2
“In base a quanto emerso dalla storia clinica, dalla documentazione esaminata e dall'esame obiettivo, possiamo affermare che l'infortunio sul lavoro occorso al
Sig. in data 27.11.13 provocò la frattura della D9 ed Parte_1 erniazione L5-S1. L'Appellante lamenta, a decorrere dal 2019, un peggioramento della sintomatologia algo-disfunzionale del rachide dorso- lombare che egli sostiene essere correlabile ai postumi dell'infortunio. Dal confronto fra gli accertamenti (RM ed Rx) eseguiti il 28.3.14 (coevi alla data dell'infortunio) e quelli (RM ed Rx) eseguiti a distanza di 5 anni dall'evento infortunistico in data 17.12.2018 (effettuati su indicazione di Visita Ortopedica del 13.12.18 dal Dott. che formulava diagnosi di Pregressa frattura Persona_3 somatica di D9. Ernia discale L5-S1 e protrusioni multiple lombari) emergono due quadri clinici pressoché sovrapponibili. Ciò vuol dire che, la sintomatologia lamentata dal 2019 in poi non è dovuta ad ulteriori traumi sopravvenuti (esclusi pag. 3/5 anche in anamnesi). Ci chiediamo allora a cosa sia dovuta tale recrudescenza.
La spiegazione è che l'evento infortunistico ebbe a produrre un danno anatomo- strutturale del rachide (quello confermato dall' ) che, a sua volta, ha CP_1 comportato in senso progressivamente peggiorativo una complicanza neurologica (v. EMG del 28.1.19) responsabile della sintomatologica lamentata.
L' valutò il danno biologico nella misura del 10% che, ritenendo congrua, CP_1 confermiamo. Tale valutazione va applicata per il periodo che va dalla data del riconoscimento da parte dell' fino al 2019 (ossia da quando l'Appellante CP_1 ha iniziato a lamentare una recrudescenza sintomatologica). Dal 2019 in poi, per aggravamento di postumi correlabili all'infortunio, il danno biologico va rivalutato nei seguenti termini. In base alle tabelle di cui al DM del 12.7.2000, facendo riferimento ai Cod. 201 e Cod 213 il danno biologico attuale (a decorrenza 15.2.19) è pari al 13%.” Ha concluso affermando che il ricorrente “in conseguenza dell'infortunio lavorativo patito il 13.11.13, ha riportato le menomazioni dell'integrità fisica
(meglio precisate nelle pagine precedenti) che giustificano un danno biologico pari al 10% dalla data del riconoscimento dell' fino a 2019 e, dal 2019 in CP_1 poi, pari al 13%.”. Rispondendo alle osservazioni del consulente di parte dell' , che riteneva CP_1 fosse “più aderente alla realtà clinico funzionale un minimo incremento giungendo alla valutazione del 11%, anziché del 13%”, il dr. ha poi Per_2 precisato: “Confermiamo in parte le osservazioni a firma del Dott. in Per_4 quanto, ai fini valutativi medico-legali, oltre che di quanto espresso dal Collega, bisogna tener conto di tutti gli accertamenti strumentali eseguiti dall'Appellante secondo quanto già riportato nella bozza peritale. Per quanto esposto riteniamo che il caso vada rivalutato percentualmente riconoscendo un danno biologico pari al 12% confermandone la decorrenza riportata nella bozza peritale”.
Orbene, la Corte reputa condivisibile il giudizio formulato dal CTU nominato nel presente grado, in quanto fondato sull'accurata disamina delle risultanze dell'esame documentale e obiettivo, oltre che motivato in maniera coerente e immune da contraddizioni sotto il profilo logico-scientifico, pienamente conforme alle declaratorie dei codici tabellari previsti per la quantificazione delle invalidità.
7.2. Circa le obiezioni mosse dall'appellante, con note non autorizzate depositate il 19.2.2025, secondo cui l'aggravamento delle patologie determinerebbe un danno biologico pari al 16%, la Corte evidenzia che, trattandosi di note non autorizzate di esse non può tenersi conto e che, in ogni caso, le considerazioni in esse contenute, che ribadiscono quanto sostenuto nell'atto di appello, sono state già ampiamente valutate dal CTU officiato in questo grado del giudizio e non sono idonee a legittimare un ulteriore approfondimento istruttorio.
8. In conclusione l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che in relazione alla Parte_1 patologia professionale già riconosciuta “frattura di D9; ernia del disco lombare L5-
S1 post-traumatica” ha subito un aggravamento tale da integrare un danno biologico pag. 4/5 nella misura del 12% (in luogo del 10% a suo tempo riconosciuto) a far data dall'epoca della istanza di revisione (16.02.2019) e va condannato l' a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente le conseguenti provvidenze economiche in relazione alla misura di tale aggravamento con gli accessori di legge dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento.
9. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' . La CP_1 liquidazione è affidata al dispositivo che segue sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità
e dell'attività processuale in concreto espletata. 10. Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' , liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 16 agosto 2022 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
[...] CP_1 sezione lavoro n. 783/2022 pubblicata in data 23 febbraio 2022 così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che in relazione alla patologia professionale già riconosciuta Parte_1
“frattura di D9; ernia del disco lombare L5-S1 post-traumatica” ha subito un aggravamento tale da integrare un danno biologico nella misura del 12% (in luogo del
10% a suo tempo riconosciuto) a far data dall'epoca della istanza di revisione (16.02.2019); condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente le conseguenti CP_1 provvidenze economiche in relazione alla misura di tale aggravamento con gli accessori di legge dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
liquidate in € 1.600,00 per il primo grado e in € 2.000,00 per il Parte_1 secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata. CP_1
Così deciso in Bari, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 5/5