Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 686/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Cristina d'Onofrio)
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Ravenna, Parte_2 C.F._2 frazione Mezzano, via La Basilica n. 9 (avv. Cristina d'Onofrio)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
19/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 14.07.2018 in Bagnacavallo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n.46, Parte II, serie C, anno 2018;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra trasferirà la propria residenza presso altro immobile unitamente ai minori Parte_1
e i quali saranno prevalentemente collocati presso di lei;
Per_1 Per_2
2) e saranno affidati in maniera condivisa e entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno residenza abituale presso la madre con collocazione prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori. I genitori si impegnano sin d'ora a concordare, in particolare, eventuali cure o visite mediche.
3) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli almeno con cadenza bisettimanale;
4) Avrà diritto a tenerli con sé a week end alternati, dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 dopo aver cenato presso lo stesso. I genitori, soprattutto in ragione dell'attività lavorativa svolta dal si impegnano a collaborare al fine di garantire la Pt_2
frequentazione con i minori.
5) Ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli sette giorni durante il periodo natalizio (dal
23 al 30 dicembre e dal 31dicembre al 6 gennaio alternati tra i genitori di anno in anno); tre giorni durante il periodo di Pasqua (Pasqua e pasquetta alternati di anno in anno); due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con congruo preavviso con la madre.
6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese antecedente, della somma mensile complessiva di € 800,00, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora (Iban Parte_1
[...]), di cui € 500,00 quale contributo al mantenimento ordinario di e ed € 300,00 quale concorso al canone di locazione della nuova abitazione ove si Per_1 Per_2 trasferiranno madre e figli. Nel momento in cui la sig.ra reperirà un'occupazione Parte_1
lavorativa che le consentirà di avere un reddito costante, tale contributo al canone di locazione verrà ridotto ad € 150,00 mensili. Resteranno integralmente a carico della signora utte le altre Parte_1
spese inerenti la locazione, nonché quelle delle utenze domestiche ed eventuali spese condominiali.
7) Il signor si accollerà la quota del 60% delle spese straordinarie (scolastiche, Parte_2
parascolastiche, medico-sanitarie, ludiche, sportive ed artistiche ecc.) per e , come Per_2 Per_1
da protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna, previamente concordate ed adeguatamente documentate.
8) Gli assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli a carico rimarranno, per ora, a totale beneficio del signor il quale provvederà a versarli alla madre in qualità di genitore collocatario;
Pt_2
quando la signora troverà un'occupazione stabile tali benefici verranno percepiti Parte_1
direttamente in via esclusiva dalla stessa.
9) I ricorrenti rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
10) Spese compensate.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè