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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/10/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.r.g. 80 / 2025
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
CAUSA N.R.G. 80/2025
Addì 29.10.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 25.9.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.44, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile al n. 80/2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cefalù, via Parte_1 C.F._1
Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 I,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
e contro
, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale di Cefalù in Corso Ruggero n. 139 dove ha sede l'ufficio legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avvocato Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva;
- ER HI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da note depositate in atti in data 28.10.2025
Per la parte convenuta
Come da note depositate in atti in data 27.10.2025.
Per il terzo intervenuto
Come da note depositate in atti in data 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio Controparte_1 il sig. al fine di far rigettare l'opposizione da quest'ultimo proposta avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, notificato in data
30.10.2024. In particolare, secondo il debitore opponente, tale atto esecutivo sarebbe stato illegittimo nella parte in cui avrebbe previsto, tra i crediti pretesi, le cartelle di pagamento n. 29620230066183238000,
n. 29620230075898102000, n. 29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n.
29620240017417859000, n. 29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché l'avviso di accertamento TY301W500549/2024, già oggetto di un precedente pignoramento presso terzi per l'effetto del quale il , oggi nuovamente terzo pignorato, già avrebbe provveduto al pagamento Controparte_2 integrale di quanto dovuto.
Il presente giudizio sarebbe quindi stato riassunto dall'Ente impositore onde dimostrare l'erroneità della ricostruzione offerta dal sig. afferendo il pignoramento incoato non già a cartelle integralmente Pt_1 pagate, bensì a crediti ulteriori, dal cui ammontare sarebbero state scomputate le somme ricevute, nelle more, dal . Controparte_2
In data 15.5.2025 si costituiva in giudizio il , rappresentando che “a seguito della notifica Controparte_2 del pignoramento presso terzi del 30.10.2024, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 55566 del 31.10.2024 (che si allega al presente atto), questa Avvocatura Comunale di Cefalù ha chiesto al Settore Economico e Finanziario dell'Ente di riferire in merito. Tale Settore ha fornito due comunicazioni ricevute dall entrambe Controparte_1 aventi ad oggetto la procedura esecutiva sopra citata ed il medesimo fascicolo n. 296/2024/108531: con la prima PEC del 12.02.2025 (che si allega) veniva comunicato a questo Ente che il Tribunale di Termini Imerese - sezione esecuzioni - aveva emesso Ordinanza di sospensione del pignoramento presso terzi di riferimento, invitando ad accantonare le somme staggite nelle more della definizione del giudizio in argomento;
con la seconda PEC del 10.04.2025 (che si allega), CP_3 richiamava espressamente la precedente comunicazione del 12.02.2025, specificando anche il numero del procedimento giudiziale di opposizione RG. n. 1014/2024 (introdotto dal sig. in fase cautelare presso Questo Tribunale di Pt_1
Termini Imerese), ed informando che “la procedura in parola risulta definita”, invitando a “svincolare in favore del debitore le somme staggite con l'ordine di pagamento sopra richiamato”. Il ha così preso atto delle comunicazioni Controparte_2 di volta in volta ricevute dall […]” (cfr. 2 e 3 della comparsa di costituzione). Controparte_1
In data 3.9.2025 si costituiva in giudizio il sig. , insistendo nel proprio ricorso in Parte_1 opposizione, anche alla luce di quanto rappresentato dal terzo pignorato convenuto circa le direttive ricevute dall . Controparte_1
All'udienza del 25.9.2025 le parti convenute, uniche presenti, insistevano nei propri atti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la sua definizione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione proposta
Come visto sopra, l'odierno giudizio attiene, essenzialmente, ad un unico motivo di opposizione, inerente all'asserita illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall Controparte_4 notificato in data 30.10.2024 limitatamente ai seguenti atti impositivi:
- cartella n. 29620230066183238000
- cartella n. 29620230075898102000
- cartella n. 29620240009360120000
- cartella n. 29620240014016180000
- cartella n. 29620240017417859000
- cartella n. 29620240040160609000 - cartella n. 29620240049075968000
- avviso di accertamento TY301W500549/2024.
Secondo la tesi attorea, infatti, poiché le cartelle predette avrebbero formato l'oggetto di un precedente pignoramento presso terzi notificato in data 18.10.2024, rispetto al quale il , terzo Controparte_2 pignorato, avrebbe già integralmente provveduto, le stesse non avrebbero potuto, per una seconda volta, essere sottoposte ad una nuova azione esecutiva, vertendosi di crediti già portati ad esecuzione e già integralmente estinti per intervenuto pagamento ad opera del terzo.
Come visto in parte premessa, simile argomentazione è stata contestata dal creditore opposto – odierno attore formale in opposizione – secondo cui, invece, l'atto di pignoramento in esame avrebbe riguardato pretese creditorie diverse ed ulteriori, già scomputate delle somme versate dal in Controparte_2 adempimento all'azione esecutiva del 18.10.2024 (“Il primo atto esecutivo del 18/10/2024 (codice identificativo del fascicolo 296/2024/108224, codice 2968420240000733800) riguarda il pignoramento di € 176.989,75 euro per le seguenti cartelle: 29620230066183238000 07/12/2023 29620230075898102000 01/02/2024
29620240009360120000 13/03/2024 29620240014016180000 02/04/2024 29620240017417859000
26/04/2024 29620240040160609000 29/04/2024 29620240049075968000 17/06/2024
TY301W500549/2024 04/03/2024 ed il , terzo pignorato ha dichiarato un primo debito in esito Controparte_2 alla richiesta numero 202400003872679 del 24/09/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per 37.505,03 euro. In esito alla corresponsione delle somme da parte del terzo pari a € 37,505,03 è stato notificato successivo atto di pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 296/2024/108531 Codice identificativo della procedura esecutiva: 29684202400007580001 il 30/10/2024 per € 223.856,97 per le cartelle 29620120096665104000
18/02/2013 29620249039491104 18/10/2024 29620140007871700000 11/09/2014
29620249039491104 18/10/2024 29620200001178216000 24/02/2020 29620249039491104
18/10/2024 29620230010996432000 20/04/2023 29620249039491104 18/10/2024
29620230030550587000 12/05/2023 29620249039491104 18/10/2024 29620230050254964000
30/06/2023 29620249039491104 18/10/2024 29620230055965265000 14/07/2023
29620249039491104 18/10/2024 29620230057732366000 26/07/2023 29620249039491104
18/10/2024 29620230066183238000 07/12/2023 29620230075898102000 01/02/2024
29620240009360120000 13/03/2024 29620240014016180000 02/04/2024 29620240017417859000
26/04/2024 29620240040160609000 29/04/2024 29620240049075968000 17/06/2024
TY301W500549/2024 04/03/2024 nella misura del CREDITO RESIDUO DECURATE LE SOMME
GIA' SODDISFATTE (come evincibile dagli estratti ruolo allegati che riportano somme dovute, somme riscosse e somme residue) ed il , terzo pignorato ha dichiarato un primo debito in esito alla richiesta numero Controparte_2
202400004032487 del 08/10/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 per 123.541,60 euro.
La lettura degli atti sopra indicati con particolare attenzione alla somma posta in esecuzione e soprattutto alla diversa dichiarazione e somme resa dal terzo pignorato, in combinato con la lettura degli estratti ruolo sottesi alle cartelle ed agli atti esecutivi evidenzia che non vi è alcuna duplicazione, bensì la legittima riscossione delle somme dovute con due distinti e validi atti esecutivi”, cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
Sul punto è poi intervenuto il terzo pignorato, , insistendo nella legittimità del proprio Controparte_2 operato ed evidenziando, a tal fine, come già visto sopra, che, “a seguito della notifica del pignoramento presso terzi del 30.10.2024, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 55566 del 31.10.2024 (che si allega al presente atto), questa Avvocatura Comunale di Cefalù ha chiesto al Settore Economico e Finanziario dell'Ente di riferire in merito. Tale
Settore ha fornito due comunicazioni ricevute dall' entrambe aventi ad oggetto la procedura Controparte_1 esecutiva sopra citata ed il medesimo fascicolo n. 296/2024/108531: con la prima PEC del 12.02.2025 (che si allega) veniva comunicato a questo Ente che il Tribunale di Termini Imerese - sezione esecuzioni - aveva emesso Ordinanza di sospensione del pignoramento presso terzi di riferimento, invitando ad accantonare le somme staggite nelle more della definizione del giudizio in argomento;
con la seconda PEC del 10.04.2025 (che si allega), richiamava CP_3 espressamente la precedente comunicazione del 12.02.2025, specificando anche il numero del procedimento giudiziale di opposizione RG. n. 1014/2024 (introdotto dal sig. in fase cautelare presso Questo Tribunale di Termini Pt_1
Imerese), ed informando che “la procedura in parola risulta definita”, invitando a “svincolare in favore del debitore le somme staggite con l'ordine di pagamento sopra richiamato”. Il ha così preso atto delle comunicazioni di volta Controparte_2 in volta ricevute dall' […]” (cfr. 2 e 3 della comparsa di costituzione, cit.). Controparte_1
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve trovare accoglimento.
In via preliminare, giova rilevare come le doglianze mosse dall'opponente non concernino l'integralità dell'atto di pignoramento allo stesso notificato in data 30.10.2024, ma unicamente la sua legittimità nella parte in cui ha previsto, tra i crediti pretesi, le medesime cartelle ed il medesimo avviso di accertamento già sottoposti ad una precedente esecuzione e, secondo il debitore, integralmente soddisfatti.
In altri termini ancora, quindi, il sig. ha formulato opposizione non per contestare la totalità Pt_1 delle somme invocate dall' , ma per far accettare l'illegittimità del Controparte_4 pignoramento del 30.10.2024 limitatamente a quegli importi già pagati dal , in qualità Controparte_2 di terzo pignorato.
Ciò posto, da un'analisi della documentazione offerta dalle parti, emerge, in primo luogo, che, con atto di pignoramento notificato in data 18.10.2024, l'Ente della riscossione ha portato ad esecuzione un credito pari a € 176.989,75, fondato sulle cartelle n. 29620230066183238000, n. 29620230075898102000,
n. 29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n. 29620240017417859000, n.
29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché sull'avviso di accertamento
TY301W500549/2024 (cfr. atto di pignoramento prodotto nella cartella “fascicolo di parte” allegato alla comparsa di costituzione del sig. . Pt_1
A fronte di tale primo pignoramento, il avrebbe quindi “dichiarato un primo debito in esito Controparte_2 alla richiesta numero 202400003872679 del 24/09/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per 37.505,03 euro”, somme che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Controparte_4
nel proprio atto di citazione, sarebbero state integralmente corrisposte (cfr. pag. 3).
[...]
In data 30.10.2025 il creditore avrebbe quindi provveduto ad un secondo pignoramento (oggi opposto), contenente, tra le altre, le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento poc'anzi citato, il tutto per un credito quantificato in € 223.856,97 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione).
Come esposto dall'odierno attore (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), il , terzo pignorato, Controparte_2 avrebbe dunque dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., un debito pari a 123.541,60 e, in data 11.2.2025, a fronte della sospensione disposta dal Giudice dell'esecuzione, l Controparte_1 CP_4 risulterebbe aver richiesto al terzo di “accantonare, temporaneamente e cautelativamente, le somme staggite […] ciò nelle more della definizione del giudizio in argomento” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del CP_2
). A tale prima nota, infine, risulta esserne seguita una seconda, datata al 10.4.2025, mediante cui il
[...] creditore, dopo aver rappresentato la definizione del giudizio di opposizione, ha invitato il CP_2
a “svincolare in favore del debitore le somme staggite” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del terzo).
[...]
Ebbene, alla luce delle circostanze sopra descritte, non paiono esservi elementi per disattendere le domande del debitore opponente.
Invero, come poc'anzi evidenziato, è la stessa ad aver richiesto al Controparte_4
Comune di Cefalù, alla data del 10.4.2025 (nonostante la pendenza del presente giudizio) lo svincolo delle somme in precedenza accantonate in favore del pignoramento promosso in data 30.10.2025, così comportando la liberazione delle stesse ed il relativo accredito in favore del sig. Simile Pt_1 dichiarazione, peraltro, non risulta nemmeno essere stata contestata o confutata dal creditore, il quale, pur in seguito ai documenti prodotti dal terzo pignorato ed alla costituzione del debitore, nulla ha allegato né aggiunto a sostegno della fondatezza delle proprie difese.
Ne discende pertanto che, a fronte delle prove documentali offerte dalle parti convenute ed in assenza di elementi contrari forniti dall'odierna parte attrice, la presente opposizione debba trovare accoglimento, con conseguente assorbimento di ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., SS.UU., n. 26242/2012).
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per le cause aventi valore 52.001,00-
260.000,00, con esclusione della fase istruttoria e l'applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'effettivo svolgimento del processo e la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.300,00 per la fase di studio della controversia;
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.200,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 4.400,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla posizione del terzo pignorato, , considerata l'assenza di Controparte_2 contestazioni a suo carico e la conseguente ridotta attività svolta (sostanziatasi nella produzione dei documenti attestanti la regolarità del proprio operato), appare equo che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato dall' in data 30.10.2024 limitatamente al Controparte_1 credito portato dalle cartelle di pagamento n. 29620230066183238000, n. 29620230075898102000, n.
29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n. 29620240017417859000, n.
29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché dall'avviso di accertamento
TY301W500549/2024. Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall Controparte_1
nei confronti di limitatamente ai crediti sopra indicati.
[...] Parte_1
Condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la totalità delle spese di lite che liquida in € 4.400,00 per compenso, oltre 15% per rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Stefano
Botindari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese in data 29/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
CAUSA N.R.G. 80/2025
Addì 29.10.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 25.9.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.44, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile al n. 80/2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cefalù, via Parte_1 C.F._1
Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 I,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
e contro
, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale di Cefalù in Corso Ruggero n. 139 dove ha sede l'ufficio legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avvocato Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva;
- ER HI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da note depositate in atti in data 28.10.2025
Per la parte convenuta
Come da note depositate in atti in data 27.10.2025.
Per il terzo intervenuto
Come da note depositate in atti in data 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio Controparte_1 il sig. al fine di far rigettare l'opposizione da quest'ultimo proposta avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, notificato in data
30.10.2024. In particolare, secondo il debitore opponente, tale atto esecutivo sarebbe stato illegittimo nella parte in cui avrebbe previsto, tra i crediti pretesi, le cartelle di pagamento n. 29620230066183238000,
n. 29620230075898102000, n. 29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n.
29620240017417859000, n. 29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché l'avviso di accertamento TY301W500549/2024, già oggetto di un precedente pignoramento presso terzi per l'effetto del quale il , oggi nuovamente terzo pignorato, già avrebbe provveduto al pagamento Controparte_2 integrale di quanto dovuto.
Il presente giudizio sarebbe quindi stato riassunto dall'Ente impositore onde dimostrare l'erroneità della ricostruzione offerta dal sig. afferendo il pignoramento incoato non già a cartelle integralmente Pt_1 pagate, bensì a crediti ulteriori, dal cui ammontare sarebbero state scomputate le somme ricevute, nelle more, dal . Controparte_2
In data 15.5.2025 si costituiva in giudizio il , rappresentando che “a seguito della notifica Controparte_2 del pignoramento presso terzi del 30.10.2024, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 55566 del 31.10.2024 (che si allega al presente atto), questa Avvocatura Comunale di Cefalù ha chiesto al Settore Economico e Finanziario dell'Ente di riferire in merito. Tale Settore ha fornito due comunicazioni ricevute dall entrambe Controparte_1 aventi ad oggetto la procedura esecutiva sopra citata ed il medesimo fascicolo n. 296/2024/108531: con la prima PEC del 12.02.2025 (che si allega) veniva comunicato a questo Ente che il Tribunale di Termini Imerese - sezione esecuzioni - aveva emesso Ordinanza di sospensione del pignoramento presso terzi di riferimento, invitando ad accantonare le somme staggite nelle more della definizione del giudizio in argomento;
con la seconda PEC del 10.04.2025 (che si allega), CP_3 richiamava espressamente la precedente comunicazione del 12.02.2025, specificando anche il numero del procedimento giudiziale di opposizione RG. n. 1014/2024 (introdotto dal sig. in fase cautelare presso Questo Tribunale di Pt_1
Termini Imerese), ed informando che “la procedura in parola risulta definita”, invitando a “svincolare in favore del debitore le somme staggite con l'ordine di pagamento sopra richiamato”. Il ha così preso atto delle comunicazioni Controparte_2 di volta in volta ricevute dall […]” (cfr. 2 e 3 della comparsa di costituzione). Controparte_1
In data 3.9.2025 si costituiva in giudizio il sig. , insistendo nel proprio ricorso in Parte_1 opposizione, anche alla luce di quanto rappresentato dal terzo pignorato convenuto circa le direttive ricevute dall . Controparte_1
All'udienza del 25.9.2025 le parti convenute, uniche presenti, insistevano nei propri atti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la sua definizione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione proposta
Come visto sopra, l'odierno giudizio attiene, essenzialmente, ad un unico motivo di opposizione, inerente all'asserita illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall Controparte_4 notificato in data 30.10.2024 limitatamente ai seguenti atti impositivi:
- cartella n. 29620230066183238000
- cartella n. 29620230075898102000
- cartella n. 29620240009360120000
- cartella n. 29620240014016180000
- cartella n. 29620240017417859000
- cartella n. 29620240040160609000 - cartella n. 29620240049075968000
- avviso di accertamento TY301W500549/2024.
Secondo la tesi attorea, infatti, poiché le cartelle predette avrebbero formato l'oggetto di un precedente pignoramento presso terzi notificato in data 18.10.2024, rispetto al quale il , terzo Controparte_2 pignorato, avrebbe già integralmente provveduto, le stesse non avrebbero potuto, per una seconda volta, essere sottoposte ad una nuova azione esecutiva, vertendosi di crediti già portati ad esecuzione e già integralmente estinti per intervenuto pagamento ad opera del terzo.
Come visto in parte premessa, simile argomentazione è stata contestata dal creditore opposto – odierno attore formale in opposizione – secondo cui, invece, l'atto di pignoramento in esame avrebbe riguardato pretese creditorie diverse ed ulteriori, già scomputate delle somme versate dal in Controparte_2 adempimento all'azione esecutiva del 18.10.2024 (“Il primo atto esecutivo del 18/10/2024 (codice identificativo del fascicolo 296/2024/108224, codice 2968420240000733800) riguarda il pignoramento di € 176.989,75 euro per le seguenti cartelle: 29620230066183238000 07/12/2023 29620230075898102000 01/02/2024
29620240009360120000 13/03/2024 29620240014016180000 02/04/2024 29620240017417859000
26/04/2024 29620240040160609000 29/04/2024 29620240049075968000 17/06/2024
TY301W500549/2024 04/03/2024 ed il , terzo pignorato ha dichiarato un primo debito in esito Controparte_2 alla richiesta numero 202400003872679 del 24/09/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per 37.505,03 euro. In esito alla corresponsione delle somme da parte del terzo pari a € 37,505,03 è stato notificato successivo atto di pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 296/2024/108531 Codice identificativo della procedura esecutiva: 29684202400007580001 il 30/10/2024 per € 223.856,97 per le cartelle 29620120096665104000
18/02/2013 29620249039491104 18/10/2024 29620140007871700000 11/09/2014
29620249039491104 18/10/2024 29620200001178216000 24/02/2020 29620249039491104
18/10/2024 29620230010996432000 20/04/2023 29620249039491104 18/10/2024
29620230030550587000 12/05/2023 29620249039491104 18/10/2024 29620230050254964000
30/06/2023 29620249039491104 18/10/2024 29620230055965265000 14/07/2023
29620249039491104 18/10/2024 29620230057732366000 26/07/2023 29620249039491104
18/10/2024 29620230066183238000 07/12/2023 29620230075898102000 01/02/2024
29620240009360120000 13/03/2024 29620240014016180000 02/04/2024 29620240017417859000
26/04/2024 29620240040160609000 29/04/2024 29620240049075968000 17/06/2024
TY301W500549/2024 04/03/2024 nella misura del CREDITO RESIDUO DECURATE LE SOMME
GIA' SODDISFATTE (come evincibile dagli estratti ruolo allegati che riportano somme dovute, somme riscosse e somme residue) ed il , terzo pignorato ha dichiarato un primo debito in esito alla richiesta numero Controparte_2
202400004032487 del 08/10/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 per 123.541,60 euro.
La lettura degli atti sopra indicati con particolare attenzione alla somma posta in esecuzione e soprattutto alla diversa dichiarazione e somme resa dal terzo pignorato, in combinato con la lettura degli estratti ruolo sottesi alle cartelle ed agli atti esecutivi evidenzia che non vi è alcuna duplicazione, bensì la legittima riscossione delle somme dovute con due distinti e validi atti esecutivi”, cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
Sul punto è poi intervenuto il terzo pignorato, , insistendo nella legittimità del proprio Controparte_2 operato ed evidenziando, a tal fine, come già visto sopra, che, “a seguito della notifica del pignoramento presso terzi del 30.10.2024, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 55566 del 31.10.2024 (che si allega al presente atto), questa Avvocatura Comunale di Cefalù ha chiesto al Settore Economico e Finanziario dell'Ente di riferire in merito. Tale
Settore ha fornito due comunicazioni ricevute dall' entrambe aventi ad oggetto la procedura Controparte_1 esecutiva sopra citata ed il medesimo fascicolo n. 296/2024/108531: con la prima PEC del 12.02.2025 (che si allega) veniva comunicato a questo Ente che il Tribunale di Termini Imerese - sezione esecuzioni - aveva emesso Ordinanza di sospensione del pignoramento presso terzi di riferimento, invitando ad accantonare le somme staggite nelle more della definizione del giudizio in argomento;
con la seconda PEC del 10.04.2025 (che si allega), richiamava CP_3 espressamente la precedente comunicazione del 12.02.2025, specificando anche il numero del procedimento giudiziale di opposizione RG. n. 1014/2024 (introdotto dal sig. in fase cautelare presso Questo Tribunale di Termini Pt_1
Imerese), ed informando che “la procedura in parola risulta definita”, invitando a “svincolare in favore del debitore le somme staggite con l'ordine di pagamento sopra richiamato”. Il ha così preso atto delle comunicazioni di volta Controparte_2 in volta ricevute dall' […]” (cfr. 2 e 3 della comparsa di costituzione, cit.). Controparte_1
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve trovare accoglimento.
In via preliminare, giova rilevare come le doglianze mosse dall'opponente non concernino l'integralità dell'atto di pignoramento allo stesso notificato in data 30.10.2024, ma unicamente la sua legittimità nella parte in cui ha previsto, tra i crediti pretesi, le medesime cartelle ed il medesimo avviso di accertamento già sottoposti ad una precedente esecuzione e, secondo il debitore, integralmente soddisfatti.
In altri termini ancora, quindi, il sig. ha formulato opposizione non per contestare la totalità Pt_1 delle somme invocate dall' , ma per far accettare l'illegittimità del Controparte_4 pignoramento del 30.10.2024 limitatamente a quegli importi già pagati dal , in qualità Controparte_2 di terzo pignorato.
Ciò posto, da un'analisi della documentazione offerta dalle parti, emerge, in primo luogo, che, con atto di pignoramento notificato in data 18.10.2024, l'Ente della riscossione ha portato ad esecuzione un credito pari a € 176.989,75, fondato sulle cartelle n. 29620230066183238000, n. 29620230075898102000,
n. 29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n. 29620240017417859000, n.
29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché sull'avviso di accertamento
TY301W500549/2024 (cfr. atto di pignoramento prodotto nella cartella “fascicolo di parte” allegato alla comparsa di costituzione del sig. . Pt_1
A fronte di tale primo pignoramento, il avrebbe quindi “dichiarato un primo debito in esito Controparte_2 alla richiesta numero 202400003872679 del 24/09/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per 37.505,03 euro”, somme che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Controparte_4
nel proprio atto di citazione, sarebbero state integralmente corrisposte (cfr. pag. 3).
[...]
In data 30.10.2025 il creditore avrebbe quindi provveduto ad un secondo pignoramento (oggi opposto), contenente, tra le altre, le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento poc'anzi citato, il tutto per un credito quantificato in € 223.856,97 (cfr. atto di pignoramento allegato all'atto di citazione).
Come esposto dall'odierno attore (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), il , terzo pignorato, Controparte_2 avrebbe dunque dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., un debito pari a 123.541,60 e, in data 11.2.2025, a fronte della sospensione disposta dal Giudice dell'esecuzione, l Controparte_1 CP_4 risulterebbe aver richiesto al terzo di “accantonare, temporaneamente e cautelativamente, le somme staggite […] ciò nelle more della definizione del giudizio in argomento” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del CP_2
). A tale prima nota, infine, risulta esserne seguita una seconda, datata al 10.4.2025, mediante cui il
[...] creditore, dopo aver rappresentato la definizione del giudizio di opposizione, ha invitato il CP_2
a “svincolare in favore del debitore le somme staggite” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del terzo).
[...]
Ebbene, alla luce delle circostanze sopra descritte, non paiono esservi elementi per disattendere le domande del debitore opponente.
Invero, come poc'anzi evidenziato, è la stessa ad aver richiesto al Controparte_4
Comune di Cefalù, alla data del 10.4.2025 (nonostante la pendenza del presente giudizio) lo svincolo delle somme in precedenza accantonate in favore del pignoramento promosso in data 30.10.2025, così comportando la liberazione delle stesse ed il relativo accredito in favore del sig. Simile Pt_1 dichiarazione, peraltro, non risulta nemmeno essere stata contestata o confutata dal creditore, il quale, pur in seguito ai documenti prodotti dal terzo pignorato ed alla costituzione del debitore, nulla ha allegato né aggiunto a sostegno della fondatezza delle proprie difese.
Ne discende pertanto che, a fronte delle prove documentali offerte dalle parti convenute ed in assenza di elementi contrari forniti dall'odierna parte attrice, la presente opposizione debba trovare accoglimento, con conseguente assorbimento di ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus Cass., SS.UU., n. 26242/2012).
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per le cause aventi valore 52.001,00-
260.000,00, con esclusione della fase istruttoria e l'applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'effettivo svolgimento del processo e la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.300,00 per la fase di studio della controversia;
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.200,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 4.400,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla posizione del terzo pignorato, , considerata l'assenza di Controparte_2 contestazioni a suo carico e la conseguente ridotta attività svolta (sostanziatasi nella produzione dei documenti attestanti la regolarità del proprio operato), appare equo che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato dall' in data 30.10.2024 limitatamente al Controparte_1 credito portato dalle cartelle di pagamento n. 29620230066183238000, n. 29620230075898102000, n.
29620240009360120000, n. 29620240014016180000, n. 29620240017417859000, n.
29620240040160609000 e n. 29620240049075968000, nonché dall'avviso di accertamento
TY301W500549/2024. Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall Controparte_1
nei confronti di limitatamente ai crediti sopra indicati.
[...] Parte_1
Condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la totalità delle spese di lite che liquida in € 4.400,00 per compenso, oltre 15% per rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Stefano
Botindari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese in data 29/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi